Nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, Sentenza|15 marzo 2021| n. 2218.

Nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 2218

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove – Verbalizzazione – Descrizione puntuale dell’attività svolta dalla commissione – Necessità – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6196 del 2020, proposto da
Al. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Fernando Gallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ro. Ro. ed An. Fe. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 180/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Gli appellanti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami a 500 funzionari indetto dal Mibac, per la parte relativa al Profilo “ARCHEOLOGI”.
Il concorso era articolato in quattro fasi: 1) una fase preselettiva consistente in una prova a test per la verifica delle conoscenze di base possedute dai candidati; 2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1), consistente in due prove: una prova scritta teorica e una pratica riferita alla soluzione di un caso posto al candidato dalla Commissione esaminatrice e relativa all’attività lavorativa e alle mansioni del profilo per il quale si concorre; 3) una fase selettiva orale riservata ai candidati che abbiano superato le due prove, di cui al precedente punto 2), con conseguente redazione di una graduatoria basata sulla sommatoria dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nella prova orale; 4) una fase di valutazione dei titoli, da effettuarsi prima dell’attribuzione dei punteggi alle prove scritte, sulla base di quanto dichiarato dai candidati alla presentazione della domanda online con facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere integrazioni e chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all’atto della presentazione a sostenere le prove orali.
2 – Gli appellanti non hanno superato la fase selettiva scritta di cui al precedente punto 2). Gli stessi hanno impugnato avanti il T.A.R. per il Lazio la mancata ammissione alla prova orale, oltre agli atti e provvedimenti relativi alla procedura selettiva, compresi tutti i verbali di correzione degli elaborati e i criteri di valutazione delle prove scritte.
2.1 – Con ricorso per motivi aggiunti del 1 dicembre 2017 i ricorrenti hanno altresì impugnato la graduatoria generale del concorso, approvata con Decreto del Direttore Generale del 3 novembre 2017 n. 1517.
3 – Con la sentenza n. 180/2020, il TAR ha respinto il ricorso e i relativi motivi aggiunti.
4 – Con il primo motivo di appello si deduce l’erroneità di tale sentenza laddove ha ritenuto che la semplice allegazione del foglio Excel – contenente tutti i voti assegnati agli elaborati – al solo verbale conclusivo delle correzioni delle prove scritte sia, di per sé, sufficiente a far considerare correttamente verbalizzata, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 487/94, l’intera attività di correzione delle prove scritte.
A tal fine, parte appellante richiama il primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si censurava la mancata verbalizzazione del numero, dei codici identificativi e dei punteggi attribuiti giornalmente agli elaborati corretti.
5 – Con il secondo motivo di appello, si deduce l’erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto irrilevante la mancata previsione, nei relativi verbali, di idonei criteri di correzione delle prove scritte, da cui l’insufficienza del mero voto numerico.
Al riguardo, l’appellante richiama il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la violazione dell’art. 12 co. 1 del DPR. n. 487/94, in quanto la Commissione esaminatrice, sia nel verbale di insediamento, sia nel foglio istruzioni, sia nel primo verbale di correzione delle prove scritte, si sarebbe limitata a riprodurre generici criteri di correzione e comunque riferibili al solo tema (componimento breve) facente parte della prima prova scritta.
6 – Prima di scrutinare i motivi di appello, deve osservarsi come il ricorso appaia in primo luogo inammissibile. Invero, lo stesso si limita a denunciare delle illegittimità dell’operato della Commissione senza prospettare come queste abbiano potuto inficiare il giudizio di non meritevolezza espresso sugli elaborati e, dunque, sulla possibilità, per ciascun candidato, di ottenere un miglior giudizio all’esito della ricorrezione.
In altre parole, la prospettazione dei ricorrenti – la cui posizione non appare neppure omogenea, posto che solo alcuni di loro non sono stati ammessi alla seconda parte della prova scritta – trascura di criticare in modo specifico la valutazione attribuita a ciascun concorrente, non avanzandosi neppure l’ipotesi che il giudizio espresso dalla Commissione sia errato in relazione al relativo elaborato. Come detto, le censure dei ricorrenti si concentrano solo su aspetti formali e procedurali, i quali ben possono incidere sulla legittimità degli atti impugnati, ma solo allorché si delinei un contesto nel quale l’esito delle valutazioni debba reputarsi ingiusto.
7 – In ogni caso, la sentenza di primo grado appare in ogni caso corretta, dovendosi disattendere le doglianze degli appellanti anche nel merito.
Quanto alla prima censura dedotta da parte appellante, rileva l’art. 15 del DPR 487/94 secondo cui: “Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”.
La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, atteso che l’oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell’attività amministrativa oggetto di documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 209; sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880; sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
7.1 – In fatto, come rilevato dal TAR, dal verbale del 27 gennaio 2017 si evince che la Commissione ha iniziato l’esame della prima prova “attribuendo a ciascun candidato un punteggio in centesimi”. Quindi, al termine delle correzioni, dal verbale del 5 aprile 2017 risulta che “alle ore 11.30 viene ultima l’attribuzione dei punteggi nei confronti di tutti i n. 463 candidati che hanno consegnato entrambe le prove scritte, risultano ammessi alla prova orale n. 226 così come desumibile dall’elenco allegato”. E ancora “i sopra citati dipendenti procedono all’apertura della scatola contenente i singoli cartoncini anagrafici riferiti a ciascun candidato, abbinati in modo anonimo al termine delle prove scritte. Si procede, pertanto, all’accoppiamento con lettore ottico dei codici a barre con i nominativi dei candidati. Le operazioni di apertura delle buste contenenti i codici anagrafici e di accoppiamento degli stessi con i nominativi dei candidati terminano alle ore 16.00”.
Non pare illogica la valutazione del TAR secondo cui: “Il file Excel ha avuto, in questo contesto, una funzione meramente riepilogativa delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice secondo una corretta scansione temporale. Esso riporta per ciascuno dei candidati – ammessi e non ammessi all’orale – il codice a barre, i dati anagrafici, la valutazione dei titoli, nonché i punteggi conseguiti in ciascuna delle prove scritte e il punteggio totale. In ultima analisi, una valutazione sostanziale dell’operato dell’Amministrazione non denota l’evidenza di violazioni dei principi di imparzialità e di trasparenza rilevanti ai sensi della normativa vigente”.
7.2 – Quest’ultima conclusione risulta avvalorata dei rilievi già svolti al punto 6 della presente sentenza, ove si è evidenziata l’assenza nella prospettazione dei ricorrenti di una critica di natura sostanziale all’operato della Commissione nell’attribuzione dei punteggi, rendendo dunque irrilevante anche il dubbio circa la tempistica di compilazione del detto foglio Excel (l’appellante ipotizza, stanti le carenze dei verbali di correzione, che lo stesso sia stato integralmente compilato solo al termine dei lavori).
A questo riguardo, deve ribadirsi che le irregolarità nella verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante qualora non compromettano la funzione strumentale propria del verbale (cfr. Cons. St., sez. II, 24 gennaio 2007, n. 7648).
La giurisprudenza (cfr. Cons. St. 4432/2019) ha ulteriormente chiarito che: “la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora detta funzione non sia stato validamente provato che sia rimasta compromessa; il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989).
8 – Vale un’analoga conclusione in riferimento al secondo motivo di censura che, in disparte gli assorbenti profili di inammissibilità, risulta anch’esso infondato.
Al riguardo, rileva l’art. 12 co. 1 del DPR n. 487/94, secondo cui: “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
In fatto: nel corso della riunione di insediamento, la Commissione, come risulta dal verbale della stessa, ha chiarito le caratteristiche delle tracce che risulteranno assegnate (“Le tracce relative alla prima prova avranno caratteristiche di ampio spettro per consentirne lo svolgimento a tutti i candidati, quale che sia la loro specializzazione in ambito archeologico”) e, soprattutto, ha fissato gli elementi che costituiranno oggetto di valutazione.
Tali criteri di valutazione sono stati così individuati: – adeguata conoscenza degli argomenti proposti; – organicità dell’esposizione; – capacità di sintesi; – logica espositiva; – proprietà di linguaggio; – aggiornamento bibliografico e metodologico. Quest’ultimo requisito è richiesto sia per le prove scritte che per la prova orale, sintetizzandosi nella “maturità espressiva” del candidato aspirante archeo, tanto più evidente quanto più risulta accertata la capacità di quest’ultimo di creare collegamenti logici, scientificamente supportati, tra fenomeni storico – culturali diversi.
Tali criteri fissati dalla Commissione sono stati ulteriormente puntualizzati in altre due occasioni: dapprima nell’ambito del documento denominato “Istruzioni prove tecniche”, reso noto a tutti i candidati prima delle prove, e poi in occasione della prima riunione di correzione degli elaborati, come risulta dal verbale del 27 gennaio 2017.
8.1 – Per la giurisprudenza, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 1603).
Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585). La giurisprudenza alla quale si intende aderire ha altresì precisato che i parametri di valutazione devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non sempre essendo possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbe risultare suscettibili di positiva delibazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3857).
L’attività concretamente posta in essere dalla Commissione, come innanzi richiamata, non pare porsi in contrasto con tali principi.
9 – In definitiva, l’appello non deve trovare accoglimento.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respinge l’appello.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

 

 

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