In tema di ricettazione e la pluralità dei delitti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29677.

In tema di ricettazione, la pluralità dei delitti presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto non determina pluralità di reati, limitandosi l’art. 648 cod. pen. a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto, e non essendo, tale pluralità dei delitti presupposto, rilevante ai fini dell’offensività della condotta. (Fattispecie in cui l’imputato, pur essendo stato trovato in possesso di una sola arma da guerra modificata, era stato condannato per due distinte ipotesi di ricettazione, l’una conseguente al reato di porto e detenzione illegale di armi e l’altra al delitto di alterazione di armi).

Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29677

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Detenzione e spaccio ex art. 73 co 1 dpr 309/90 – Trattamento sanzionatorio – Pena minima – Sentenza Corte cost. n.40/2019 – Incostituzionalità in relazione alla pena minima edittale prevista – Nuovo e ridotto minimo edittale – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 07/03/2019 dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio sull’assorbimento del capo G) e sul trattamento sanzionatorio;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), con atto del proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2019, che ha confermato la condanna inflittagli dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, in relazione a vari episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, nonche’ alla detenzione di un fucile mitragliatore (arma da guerra) con caratteristiche meccaniche alterate e del relativo munizionamento.
2. Cinque motivi sostengono il ricorso.
2.1. Violazione di legge, in punto di determinazione della pena per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 – rubricato al capo B) e ritenuto in sentenza quale violazione piu’ grave ai fini della ravvisata continuazione con le altre – a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale di detta norma nella parte relativa al previsto minimo edittale della pena detentiva, disposta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019.
2.2. Violazione di legge, nella parte in cui, relativamente alle condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non e’ stata riconosciuta l’ipotesi lieve, di cui al citato articolo 73, comma 5: deporrebbero per tale riqualificazione – si sostiene – la modesta entita’ dei quantitativi ceduti e la destinazione di essi ad un unico acquirente.
2.3. Violazione di legge, nella parte in cui e’ stata esclusa la destinazione ad esclusivo uso personale dell’imputato della sostanza stupefacente del tipo marijuana da lui detenuta, sulla base del solo dato quantitativo, non considerandosi, invece, l’aspetto del consumo smodato da lui compiuto (nell’ordine dei 20-30 grammi al giorno), che giustifica l’apprestamento di una significativa scorta.
2.4. Violazione di legge, nella parte in cui e’ stata riconosciuta la continuazione tra i reati di ricettazione di cui ai capi F) e G), e non l’assorbimento dell’uno nell’altro: entrambi hanno ad oggetto le medesime cose, ovvero il fucile mitragliatore ed il relativo munizionamento, sicche’ non si spiega la duplicazione di imputazioni.
2.5. Violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, sia in relazione alla pena-base che agli aumenti per continuazione, giustificati in sentenza per il “collegamento dell’imputato con ambienti criminali di spessore”, tuttavia rimasto indimostrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Con sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei. La pena inflitta all’imputato, poiche’ calibrata sul parametro edittale dichiarato illegittimo, dev’essere, dunque, rideterminata, sulla base del nuovo riferimento normativo.
Le complesse modalita’ attraverso le quali la Corte di appello e’ pervenuta alla determinazione della pena, in ragione anche di un’insufficiente chiarezza sul punto della sentenza di primo grado (v. pag. 2, sent. impugnata), non permettono una rideterminazione del trattamento sanzionatorio gia’ in questa sede, a norma dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), dovendo percio’ essere rimessa la relativa decisione al giudice di merito.
2. La seconda doglianza e’ generica e, percio’, inammissibile.
Gli elementi addotti a sostegno (modestia dei singoli quantitativi di volta in volta ceduti ed unico “cliente”) non sono univocamente riferibili ad ipotesi di lieve entita’. Per il resto, il ricorso non si misura con la pluralita’ di indici significativi sui quali la sentenza poggia il suo diverso giudizio, che, soprattutto se letti in reciproca interazione tra loro (come la Corte d’appello ha fatto e com’e’ necessario fare: v. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), depongono senza alcuna forzatura logica per l’esercizio di un’attivita’ illecita protratta nel tempo e non occasionale e, quindi, per l’esclusione della levita’ dei fatti: ovvero il dato ponderale (pari a circa 94 dosi medie singole di cocaina e 3.341 di marijuana), la diversa tipologia di sostanze detenute, il rinvenimento di appunti costituenti una vera e propria contabilita’.
3. Vieppiu’ generico e’ il terzo motivo di ricorso, che si risolve nell’espressione di una mera opinione dissenziente, fondata su un dato indimostrato ed altamente improbabile (il consumo, ossia, di 20-30 grammi al giorno di sostanza, peraltro introdotto in giudizio soltanto attraverso le dichiarazioni dell’imputato). Tace, invece, il ricorrente sugli elementi valorizzati in sentenza, anche in questo caso plurimi e concludenti: il gia’ rammentato dato quantitativo; la ripartizione della sostanza in piu’ confezioni e l’occultamento di queste in vari punti della casa; la contestuale detenzione di sostanza di altro tipo e, per ammissione dello stesso interessato, destinata allo spaccio; la disponibilita’ di strumenti per il confezionamento in dosi al consumo; la deperibilita’ della marijuana, che, in caso di uso soltanto personale, rende antieconomica, e quindi irragionevole, la predisposizione di scorte particolarmente consistenti.
4. E’ fondato, invece, il quarto motivo d’impugnazione.
La duplicita’ dei reati di ricettazione e’ stata ritenuta – parrebbe d’intendere, poiche’ sul punto la sentenza non si diffonde in spiegazioni – sulla base della pluralita’ dei reati-presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto, ovvero il fucile d’assalto “AK 47”, di fabbricazione albanese, con matr. n. 099058-90: nel capo F), quest’ultimo e’ stato considerato quale oggetto proveniente dal delitto di porto e detenzione illegali di armi; nel capo G), invece, la provenienza delittuosa sarebbe stata individuata con riferimento al delitto di alterazione di armi, previsto dal L. n. 110 del 1975, articolo 3, in ragione del rilevato accorciamento della canna e della filettatura del vivo di volata, funzionali all’apposizione di silenziatori.
Ritiene il Collegio che si tratti di un’artificiosa duplicazione di reati.
Perche’ ricorra il delitto di ricettazione, secondo il chiaro disposto dell’articolo 648, c.p., e’ necessario e sufficiente che le varie condotte ivi tipizzate abbiano ad oggetto “cose provenienti da un qualsiasi delitto”: nulla, invece, consente di ritenere che debba altresi’ trattarsi di un singolo delitto. Del resto, anche secondo un criterio assiologico di offensivita’, la circostanza per cui una determinata cosa rappresenti il prodotto – in senso strettamente causale, e non nel significato giuridico del termine – di una o piu’ condotte delittuose non e’ di per se’ significativa, rilevando, piuttosto, la maggiore o minore gravita’ di quelle.
Va, dunque, affermato il principio per cui, “in tema di ricettazione, qualora la condotta di acquisto, ricezione od occultamento abbia ad oggetto un’unica cosa, il reato e’ unico, pur quando quest’ultima provenga da una pluralita’ di delitti”.
Ne riviene, nel caso specifico, che i fatti contestati ai capi F) e G) della rubrica debbono essere considerati come unico delitto, con conseguente esclusione dell’aumento di pena previsto per uno di essi.
Dovendo rinviarsi al giudice di merito per la rideterminazione della pena in relazione a quanto gia’ osservato sub 1, e’ opportuno devolvere allo stesso l’individuazione del trattamento sanzionatorio anche per la parte in esame.
5. In ragione della indicata necessita’ di una nuova determinazione della pena nel suo complesso, il quinto motivo di ricorso risulta superato e, percio’, irrilevante.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata sulla misura della pena, in relazione ai capi A), B), C), F) e G) e rinvia per nuovo giudizio sui capi e punti alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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