In tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili

Corte di Cassazione, penale, Ordinanza|2 marzo 2021| n. 8294.

In tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Ordinanza|2 marzo 2021| n. 8294

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Decreto penale di condanna – Revoca – Depenalizzazione del reato di guida senza patente – Provvedimento del giudice dell’esecuzione – Proponibilità dell’opposizione davanti al medesimo giudice – Esclusione del ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di ASTI;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG ODELLO Lucia che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di (OMISSIS) il decreto penale di condanna emesso in data 28 aprile 2015, esecutivo il 23 giugno 2015, a seguito della sopravvenuta abolizione del reato di guida senza patente di cui all’articolo 116 C.d.S., comma 13.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti che denuncia la violazione di legge perche’, nel caso di specie, sussiste una causa ostativa alla revoca della condanna (Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articoli 5 e 8) derivante dalla recidiva nel biennio, costituita dalla precedente sentenza di condanna per guida senza patente (fatto commesso il (OMISSIS)) pronunciata dal medesimo Tribunale di Asti in data 24 Aprile 2013 (irrevocabile il 5 luglio 2013), come emerge dal certificato penale agli atti del procedimento di esecuzione.
3. In data 22/1/2021 l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha trasmesso a mezzo pec una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Si evidenzia che il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione della legge, la’ dove ha evidenziato l’assenza di recidiva nel biennio. E’ sufficiente, infatti, esaminare le date che rilevano a tali fini per convincersi della piena legittimita’ dell’ordinanza impugnata. In particolare, il fatto-reato per il quale e’ stata disposta la revoca della sentenza di condanna e’ stato commesso in data 10/10/2011, mentre la sentenza di condanna inerente al precedente fatto-reato (commesso in data 19/5/2011) e’ divenuta irrevocabile in data 5/7/2013, ossia in epoca successiva alla commissione del fatto di reato che si ritiene depenalizzato in forza delle disposizioni del citato D.Lgs n. 8 del 2016.
La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che “si deve quindi ribadire che, ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie” (Sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016).
4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e restituito al giudice dell’esecuzione perche’ proceda al conseguente giudizio camerale.
4.1. A norma del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 2: “Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667 c.p.p., comma 4”.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 2, dunque, in ordine alla revoca della sentenza e del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati con il medesimo decreto, il giudice dell’esecuzione decide secondo le disposizioni di cui all’articolo 667 c.p.p., comma 4, e, pertanto, con provvedimento avverso il quale e’ proponibile soltanto l’opposizione davanti al medesimo giudice, risultando precluso il ricorso diretto per cassazione.
Tale regola opera anche nell’ipotesi in cui detto provvedimento sia stato reso, senza che fosse richiesto, all’esito di procedura camerale anziche’ de piano. Rimangono, infatti, non eludibili il doppio grado del giudizio di merito e l’instaurazione del contraddittorio in sede di decisione sull’opposizione che il legislatore ha inteso garantire (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella, Rv. 262877); il ricorso per cassazione, quando come in tal caso sia stato proposto direttamente avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione senza prima esperire il rimedio dell’opposizione, non va pero’ dichiarato inammissibile, poiche’, in osservanza dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici che trovano espressione nella previsione di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 5, deve intervenire la corretta qualificazione dell’impugnazione proposta quale opposizione.
4.2. Pertanto, qualificato il ricorso del Pubblico ministero come opposizione ex articolo 667 c.p.p., comma 4, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione per la decisione.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti.

 

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