In tema di revisione e la remissione di querela

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 28 agosto 2020, n. 24435.

In tema di revisione e la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra nel concetto di “prova nuova”, rilevante ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione della corte d’appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di revisione sul presupposto che la remissione non integrasse una “prova nuova”, senza neppure acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, dal cui esame sarebbe emerso che la remissione di querela e l’accettazione, pur essendo state acquisite al fascicolo del dibattimento, non erano state valutate, neppure implicitamente, nella sentenza di condanna).

Sentenza 28 agosto 2020, n. 24435

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Istanza di revisione – Nozione di prove nuove – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 28/01/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 3882, emessa dalla Corte di appello di Bologna il 23/09/2015 nel proc. penale n. 1090/09 R.G.N. R., con cui (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato previsto dall’articolo 393 c.p..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato articolando un unico motivo con cui deduce travisamento del fatto e vizio di motivazione.
Si assume che’: a) dopo la proposizione dell’appello, la persona offesa aveva rimesso la querela: b) la Corte di appello di Bologna avrebbe confermato il giudizio di responsabilita’ penale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma senza essere a conoscenza della intervenuta remissione.
L’ordinanza della Corte di appello di Ancona, con cui e’ stata dichiarata “de plano” inammissibile la richiesta di revisione, sarebbe viziata perche’ avrebbe dato per presupposto un fatto in realta’ inesistente, e cioe’ che la Corte di appello di Bologna, nel confermare la sentenza di condanna, avesse avuto la disponibilita’ materiale agli atti del processo della remissione di querela, che, dunque, non poteva tecnicamente considerarsi una “prova nuova”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. In tema di revisione, e’ consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell’articolo 630 c.p.p., lettera c), ai fini dell’ammissibilita’ della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purche’ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443).
La prova, oltre ad essere “nuova” deve possedere il necessario requisito della “dinnostrativita’” ai fini dell’accertamento dell’errore di giudizio da rescindere.
3. La Corte di appello di Ancona non ha fatto corretta applicazione del principio indicato.
Dagli atti emerge che: a) i carabinieri di Bologna il 7.12.2010, dunque successivamente alla sentenza di primo grado (16.9.2010) – documentarono a verbale la remissione di querela da parte delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dell’odierno ricorrente proprio in relazione i fatti per i quali ha avuto origine il procedimento penale n. 1090/2009 R.G.N. R, nel cui ambito e’ stata emessa la sentenza di condanna di cui si chiede la revisione; b) con lo stesso verbale i carabinieri documentarono l’intervenuta accettazione della remissione della querela da parte di (OMISSIS); c) all’udienza del 23.9.2015, celebrata davanti alla Corte di appello di Bologna, l’imputato ed il suo difensore di fiducia non comparvero, ed il processo fu celebrato alla presenza di un difensore di ufficio, nominato, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione di quello di fiducia; d) nella sentenza della Corte di appello non vi e’ nessun riferimento alla remissione della querela, ne’ il sostituto d’ufficio del difensore di fiducia, evidentemente ignaro, rappresento’ alla Corte l’intervenuta causa di estinzione del reato; e) nel procedimento di revisione non risulta allegata la richiesta di trasmissione del fascicolo relativo al processo di cognizione n. 1090&2009 RGNR.
Sulla base di tali elementi la Corte di appello ha ritenuto “de plano” la richiesta di revisione inammissibile perche’ non poteva considerarsi “prova nuova” “un elemento gia’ esistente negli atti processuali, ancorche’ non conosciuto e non valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio” (cosi’ testualmente l’ordinanza impugnata a pag. 3).
4. Si tratta di un ragionamento viziato.
La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni ritenuto esperibile la richiesta di revisione della sentenza nei casi di omessa valutazione della remissione di querela intervenuta nel corso del processo (in tal senso, Sez. 5, n. 46822 del 13/11/2007, Urru, Rv. 238884; Sez. 1, n. 23964 del 15/05/2008, Zambrotti, Rv. 240200).
Nel caso di specie, a di la’ degli eventuali profili di negligenza imputabili alla parte interessata, la Corte di appello di Ancona avrebbe dovuto verificare in concreto se la remissione della querela – con la connessa accettazione – fosse davvero presente agli atti del procedimento di cognizione, e, quindi, accertare se la richiesta di revisione fosse o meno fondata su una “prova” preesistente ma non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata, neanche implicitamente.
Rispetto a tale accertamento, la Corte di appello di Ancona avrebbe inoltre dovuto prendere in considerazione una serie di elementi fattuali di rilievo, che avrebbero richiesto una maggiore diligenza accertativa, tenuto conto, da una parte, che di quella remissione non vi e’ menzione ne’ nel verbale della udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Bologna, ne’ nella sentenza da questi pronunciata, e, dall’altra, che non si puo’ escludere che i Carabinieri, verbalizzata la remissione, non l’abbiano poi trasmessa all’Autorita’ giudiziaria.
Occorreva cioe’ verificare in concreto che quella remissione di querela fosse agli atti ma, sotto questo profilo, si e’ gia’ detto di come non risulti che il fascicolo processuale del giudizio di cognizione sia stato richiesto dalla Corte di appello di Ancona alla Corte di appello di Bologna.
5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello di Perugia, facendo applicazione dei principi indicati, verifichera’ se ed in che termini sia fondata la richiesta di revisione in esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Perugia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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