In tema di responsabilità professionale del commercialista

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8872.

In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all’incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell’avviso di accertamento che è l’atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell’atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell’avviso di accertamento).

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8872

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Evasione fiscale – Società – Responsabilità del commercialista – Tenuta dei libri contabili – Risarcimento del danno – Prescrizione – Decorrenza – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32373-2019 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del socio e legale rappresentante (OMISSIS), che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 910/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1. – La societa’ (OMISSIS) snc ha ricevuto un processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza, cui e’ poi seguito avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui si attribuivano alla societa’ irregolarita’ fiscali e si procedeva a recupero dell’imposta evasa. Il che accadeva il (OMISSIS).
E’ emerso, dallo stesso processo verbale di constatazione, che le responsabilita’ delle irregolarita’ fiscali erano da attribuirsi al commercialista, Dott. (OMISSIS), a causa della gestione da parte di costui nella tenuta dei libri contabili.
2. – La societa’, con atto di citazione del (OMISSIS), ha dunque agito nei confronti del commercialista per il risarcimento del danno derivatole dalla condotta di tenuta della contabilita’, e tuttavia il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto per decorso del termine decennale, con decisione confermata dalla corte di appello, la quale ha ritenuto che, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui, da un lato, il danno si manifesta al danneggiato, e dall’atro, da quando costui puo’ farlo valere, ha individuato tale momento, nel caso concreto, nella notifica del processo verbale di constatazione.
3. – Ricorre con un motivo la societa’ (OMISSIS), cui resiste con controricorso il (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
4. – L’unico motivo di ricorso denuncia sia omessa ed insufficiente motivazione che violazione di legge, e precisamente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dell’articolo 2935 c.c..
La tesi e’ la seguente: l’azione di risarcimento del danno – in questo caso da inadempimento contrattuale- presuppone, per l’appunto, che un danno si sia verificato, non potendo la prescrizione decorrere prima di tale evento.
Nel caso presente, il danno non puo’ consistere nella notifica del processo verbale di constatazione, che e’ atto meramente interno destinato eventualmente a far da premessa di un avviso di accertamento, a partire dal quale puo’ dirsi che un danno per il contribuente si e’ verificato.
Cosi che, facendo decorrere la prescrizione da quest’ultimo atto (avviso di accertamento) non puo’ dirsi scaduto il termine decennale.
Il motivo e’ fondato.
E’ di tutta evidenza che l’azione di risarcimento del danno presuppone che un danno si sia verificato, e questa elementare considerazione avrebbe dovuto indurre la corte di merito a porsi la questione di quale, tra gli atti dell’accertamento fiscale causato da negligenza del consulente, possa coincidere per il contribuente con un pregiudizio di cui chiedere risarcimento a chi ne e’ stato causa.
La corte di appello ha ritenuto che la condotta negligente del ricorrente ha prodotto un danno gia’ con il processo verbale di accertamento, e cio’ in quanto in quel verbale si indicavano espressamente le responsabilita’ del commercialista.
Che poi il processo verbale di accertamento non sia atto impugnabile e’ questione, secondo la corte, irrilevante poiche’, ai fini del decorso del termine, rileva l’impossibilita’ “legale” di far valere il diritto e non contano gli impedimenti di mero fatto.
Si tratta di una ratio errata, per alcune semplici ragioni.
Intanto, in quanto il processo verbale di constatazione e’ un atto meramente interno, e per questo non impugnabile, il quale non incide ne’ sul patrimonio ne’ su altra situazione giuridica del contribuente (Cass. n. 15305 del 2002; Cass. n. 10759 del 2003). E’ un atto che puo’ portare come anche no, ad un avviso di accertamento, che e’ l’atto con cui il Fisco, per la prima volta, esercita il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto, e che e’ pertanto, questo si, atto impugnabile. Con la conseguenza che la questione dell’impedimento rilevante, ossia di quale impedimento giustifichi l’interruzione della prescrizione e quale no, e’ questione qui non pertinente, poiche’ presuppone che un danno si sia verificato e che si debba valutare se l’azione sia comunque esercitabile per via di un impedimento legale o di fatto.
In realta’ un danno, ancora, al momento del processo verbale di constatazione non puo’ considerarsi verificatosi, proprio per via della funzione di atto, meramente endoprocessuale, anche se notificato al contribuente, del processo verbale di constatazione; e si badi che la notifica e’ effettuata per la successiva validita’ dell’avviso di accertamento, qualora quest’ultimo si fondi sul primo.
In conclusione, non e’ corretto sostenere che, al momento della notifica al contribuente del processo verbale di constatazione, si era verificato per il contribuente stesso un danno causato dal commercialista, salvo che l’azione nei confronti di quest’ultimo non poteva essere esercitata per un impedimento legale, ossia per la non impugnabilita’ del suddetto verbale, e cio’ perche’, da un lato, quel processo verbale non e’ ancora un pregiudizio per il contribuente, in quanto non manifesta la volonta’ del Fisco di procedere a recupero fiscale, che invece si concretizza con la notifica dell’avviso di accertamento; per altro verso, un conto e’ l’impedimento consistente nella non impugnabilita’ del processo verbale di constatazione, che non e’ impedimento all’azione di risarcimento del danno verso il consulente, ma semmai e’ impedimento all’azione di impugnazione della pretesa fiscale; altro conto e’ l’impedimento all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, su cui evidentemente non ha influenza l’impossibilita’ di impugnare il processo verbale, ma su cui ha influenza la circostanza che quest’ultimo non sia ancora un danno per il contribuente.
Ne’ puo’ ricavarsi una tale evenienza per via del fatto che nel processo verbale erano gia’ adombrate responsabilita’ del commercialista, in quanto, a prescindere dal fatto che, come si e’ detto, quel verbale per il contribuente non e’ un atto lesivo; a prescindere da cio’, altro e’ sapere che il commercialista potrebbe aver sbagliato, altro e’ sapere che ne e’ derivato un danno, ben potendo dall’errore non derivare alcun pregiudizio, se il Fisco poi non agisce per recuperare la somma.
Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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