In tema di responsabilità da reato degli enti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12278.

Massima estrapolata:

In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12278

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Art. 640 bis cp – riqualificazione giuridica del fatto di peculato nel reato di cui all’art. 640 bis cp – Natura pubblica dell’ente percettore delle somme – Assenza – Giudizio immediato – Decreto di giudizio immediato – Sindacato del giudice del dibattimento – Possibilità – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Messina;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) Srl;
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS) Srl;
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS) Srl in liquidazione;
nonche’ sui ricorsi dei predetti nel procedimento a loro carico;
PP.00.:
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale;
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/09/2018 della Corte Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo:
– il rigetto del ricorso del P.G.;
– il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Srl in liq.ne, (OMISSIS), (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) Srl.
uditi i difensori:
– Avv. (OMISSIS) dell’Avvocatura Generale Dello Stato del foro di Roma in difesa di Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, che si e’ si riportato alle conclusioni depositate;
– Avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che si e’ riportata alle conclusioni depositate;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l’accoglimento del proprio ricorso;
– Avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l’accoglimento del proprio ricorso;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS) ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Barcellona Pozzo Di Gotto in difesa di (OMISSIS), ha chiede il rigetto del ricorso del P.G. e l’accoglimento del proprio ricorso;
Avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS) Srl, ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l’accoglimento del proprio ricorso;
Avv. (OMISSIS) del foro di Messina, quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Milano in difesa di (OMISSIS) Srl, ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. riportandosi ai motivi di ricorso;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l’accoglimento del proprio ricorso;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Messina, quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. riportandosi ai motivi di ricorso;
– Avv. (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi dei predetti imputati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24.9.2018 la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale e, per quel che qui rileva, dagli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 31.3.2007 dal locale Tribunale, per quanto in questa sede di interesse, in parziale riforma della decisione:
– Ha assolto (OMISSIS) dal reato ascritto a capo 18 perche’ il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai reati ascrittigli di cui ai capi 1) (articolo 416 c.p.), 2) e 3) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640bis c.p., 4), riqualificato ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 6) e 7), previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 8), riqualificato ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 10) e 11), previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 16) e 17) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 25) e 26) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 29) e 30) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 35) e 36) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p. 38-bis) e 38-ter) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p.;
– Ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) riconosciuta responsabile dei reati di cui ai capi 1) (articolo 416 c.p.), 4) riqualificato ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 8) riqualificato ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 12) riqualificato ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 29) e 30) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 31) e 32) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 35) e 36) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 38bis) e 38ter) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p.;
– Ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) riconosciuta responsabile dei reati di cui ai capi 1) (articolo 416 c.p.), 29) e 30) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 31) e 32) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 33) e 34) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., limitatamente alle condotte riferibili ai contratti stipulati in data (OMISSIS) e (OMISSIS);
– Ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al capo 49) (articoli 110, 56 e 640-bis c.p.) condannandolo a pena di giustizia;
– Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 46) (articolo 61 c.p., n. 2, articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 640-bis c.p.), 47) (articolo 61 c.p., n. 2, articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 640-bis c.p.) e 48) (articolo 61 c.p., n. 2, articolo 81 cpv. c.p., articoli 110, 640-bis c.p.) perche’ estinti per prescrizione;
– Ha confermato la responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 1) (articolo 416 c.p.), 31) e 32) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p. e la relativa pena inflitta;
– Ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 1) (articolo 416 c.p.), 25) e 26) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p. con la relativa pena inflitta;
– Ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 6) e 7) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 10) e 11) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p., 16) e 17) previa loro unificazione e riqualificazione ai sensi degli articoli 110 e 640-bis c.p. e la relativa pena inflitta;
– Ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo 49) (articolo 110, 56, 640-bis c.p.) e la relativa pena inflitta;
– Ha confermato la confisca delle somme di denaro e degli altri beni in sequestro per un valore corrispondente al profitto dei reati nei limiti di cui in motivazione;
– Ha confermato le statuizioni civili della sentenza impugnata in favore delle parti civili costituite (con esclusione di (OMISSIS) onlus).
2. La vicenda processuale – come si desume dalle sentenze di merito – ha ad oggetto illeciti commessi ai danni della Regione Sicilia nell’ambito delle attivita’ di formazione professionale gestite da enti privati, formalmente senza scopo di lucro, ai quali e’ demandata la organizzazione di corsi, approvati e finanziati dalla amministrazione regionale, sulla base di fondi erogati principalmente dalla Unione Europea.
I fatti, pertinenti corsi finanziati tra il (OMISSIS), riguardano abusi attinenti ai costi di gestione dei corsi (incidente per il 20% sul finanziamento complessivo) il cui finanziamento era erogato in tre rate nel corso dell’anno: una prima, pari al 50% del finanziamento approvato, come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante solo attivita’ espletata o da espletare, nonche’ una fidejussione bancaria corrispondente all’importo; una seconda, pari al 30% del finanziamento approvato, anche in questo caso come anticipazione e previa presentazione di documentazione attestante l’attivita’ espletata e da espletare, nonche’ una fidejussione bancaria corrispondente all’importo; infine, una terza pari al saldo, erogata a seguito della verifica del rendiconto presentato dall’ente e previo controllo di tutta la documentazione contabile che gli enti erano tenuti a conservare. La nota di revisione e’ il documento nel quale il funzionario verificatore da’ atto della congruenza della spesa sostenuta rispetto al preventivo ed in essa vengono elencati i costi riconosciuti dalla Regione ed ammessi al rimborso che non puo’ superare l’importo finanziato ed approvato.
Annota il primo giudice (v. pg. 19 della sentenza di primo grado) che le deposizioni dei funzionari regionali preposti evidenziano l’estrema discrezionalita’ degli enti di formazione, sin dalla fase di approvazione del progetto formativo, nella determinazione dei costi di affitto dei locali e noleggio delle attrezzature da porre a carico del finanziamento pubblico. In sede di presentazione del progetto, infatti, non e’ prevista alcuna verifica, da parte della Regione, circa la congruita’ dei canoni di locazione o di noleggio ai prezzi di mercato correnti. Approvato il progetto formativo, gran parte del finanziamento e’ erogato e la verifica dei costi sostenuti, anche in sede di rendicontazione, e’ meramente cartolare, in quanto il funzionario preposto si limita a verificare che quanto speso non esorbiti quanto finanziato e che i costi siano stati effettivamente sostenuti dall’ente di formazione, che ha l’onere di dimostrarlo allegando le pezze giustificative. Non e’ previsto, pero’, ai fini della regolarita’ della rendicontazione, un giudizio di congruita’ dei costi, dovendosi in questa fase unicamente verificare la conformita’ dell’azione formativa al progetto gia’ approvato dal nucleo tecnico di valutazione.
In tale contesto, il noleggio di beni e servizi nonche’ l’affitto di locali – secondo quanto accertato – erano divenuti occasione di sistematiche operazioni volte a “gonfiare” i costi: i noleggi delle attrezzature erano effettuati presso ditte riconducibili ai medesimi amministratori degli enti di formazione; del pari le locazioni degli immobili funzionali allo svolgimento dei corsi erano effettuate presso societa’ ed enti a loro volta riconducibili agli stessi gestori degli enti di formazione, con evidenti intrecci di interessi.
E’ risultato che gli enti avevano percepito integralmente i finanziamenti relativamente ai corsi ammessi fino al (OMISSIS), mentre per quelli del (OMISSIS) la relativa procedura di revisione non si era conclusa.
E’ stato individuato un unico filo conduttore gestionale tra gli enti di formazione (OMISSIS) e (OMISSIS), agenti sotto la sostanziale proprieta’ e regia principale di (OMISSIS) e, sulla base del compendio captativo e di dati documentali, il costante relazionarsi degli enti ai fini dell’affitto dei locali e del noleggio di beni con una rete di societa’ facenti capo allo stesso (OMISSIS) e persone della sua cerchia.
Si tratta delle societa’ condannate per responsabilita’ amministrativa nell’ambito del presente procedimento per reati commessi dai loro organi.
E’ stato, in particolare, individuato il ruolo della (OMISSIS) s.r.l., amministrata da (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), e da (OMISSIS), moglie del “motore” politico delle attivita’ illecite ex parlamentare (OMISSIS). Il controllo di tale societa’ riporta alla (OMISSIS) s.r.l. (riconducibile al (OMISSIS) ed a (OMISSIS), marito di (OMISSIS), anch’essa amministratrice per determinati periodi della societa’ e giudicata separatamente) ed alla (OMISSIS) s.r.l. (anche questa riconducibile al (OMISSIS)), che insieme ne hanno la maggioranza.
Nel medesimo ruolo della (OMISSIS) aveva operato la (OMISSIS) s.r.l., posta in liquidazione dal gennaio 2007, fino a tale data amministrata da (OMISSIS), societa’ in rapporti continuativi con l'(OMISSIS) dal (OMISSIS) (fatturando un complessivo ammontare di 247mila Euro).
Analoga funzione nel meccanismo fraudolento risulta aver ricoperto la (OMISSIS) srl costituita il 13.6.2007, con sede coincidente con quella della (OMISSIS) s.r.l., amministrata successivamente da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); al (OMISSIS) faceva capo l’intero capitale sociale, donato nel (OMISSIS) alla moglie (OMISSIS). La societa’ aveva avuto rapporti continuativi con l'(OMISSIS) dal (OMISSIS) (per un fatturato complessivo di 675mila Euro).
Ancora, coinvolta nel sistema fraudolento risultava la (OMISSIS) s.r.l., con sede in locali attigui a quelli dell'(OMISSIS) ed attivita’ dichiarata di commercio all’ingrosso di attrezzature per ufficio e servizi di pulizia, amministrata da (OMISSIS) e successivamente dal marito (OMISSIS), con continuativi rapporti con l'(OMISSIS) dal (OMISSIS) con un fatturato complessivo di oltre 723mila Euro, e con la (OMISSIS) dal (OMISSIS) per un fatturato complessivo di 69mila Euro.
La (OMISSIS) si correla alla (OMISSIS) s.r.l. con attivita’ dichiarata di noleggio di attrezzature per ufficio e materiale informatico con sede presso lo studio del commercialista (OMISSIS), separatamente giudicato per aver fornito un contributo qualificato alla creazione e gestione di societa’, dove avevano sede sia la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e che, secondo le dichiarazioni di (OMISSIS), riconduceva la societa’ al (OMISSIS). La (OMISSIS) s.r.l. risulta aver avuto rapporti continuativi ed esclusivi con l'(OMISSIS) dal (OMISSIS) con un fatturato complessivo di oltre 852mila Euro.
Quanto alle locazioni degli immobili risultava un sistema di interposizione secondo il quale le societa’ locavano presso privati o altre imprese gli immobili per poi immediatamente dopo locarli agli enti di formazione realizzando un profitto ingiustificato per la differenza del prezzo. In sostanza e’ stato accertato un incontrollato meccanismo secondo il quale gli enti individuavano gli immobili da affittare e provvedevano alla stipula della locazione concludendo il rapporto contrattuale attraverso societa’ riferibili agli stessi soggetti gestori degli enti di formazione, cosi’ sovraffatturando i costi e distraendo i fondi pubblici che li finanziavano.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e gli imputati, persone fisiche e societa’.
4. Con ricorso del Procuratore generale si impugna la decisione in relazione:
– al rigetto dell’appello del P.M. relativo alla riqualificazione dei reati di peculato cui ai capi 2), 4), 6), 8), 10), 12), 16), 19), 21), 23), 25), 27), 29), 31), 33), 35), 38bis) e 44) nell’ambito del reato di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640-bis c.p..
– alla individuazione della decorrenza della prescrizione dei reati di truffa di cui ai capi 3), 7), 11), 17), 26), 30), 32), 36) e 38ter);
– alla assoluzione di (OMISSIS) dal reato di cui al capo 18).
Il ricorrente deduce:
4.1. Violazione della legge penale e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla riqualificazione dei reati di peculato.
La Corte di appello, richiamando la decisione di legittimita’ resa in sede di misure cautelari, ha omesso di valutare le deduzioni in appello che avevano fatto leva sulle acquisizioni dibattimentali, secondo le quali i finanziamenti per cui si e’ verificata l’appropriazione sono stati erogati sulla base dell’approvazione di una prospettazione generica di costi plausibili e non sulla base di spese gonfiate. Contraddittoriamente la Corte – da un lato – fa leva su una pianificazione ab origine di artifici che hanno dato luogo alla presentazione di false attestazioni volte ad attivare i singoli atti di disposizione dell’ente persona offesa; dall’altro afferma che nel momento iniziale l’azione era ancora inidonea, restando allo stato di atti preparatori non punibili. La Corte, a riguardo, ha omesso di valutare la testimonianza resa da (OMISSIS), funzionario presso l’assessorato regionale del Lavoro, all’udienza del 30.10.2015, nonostante essa sia stata richiamata nell’atto di appello. Detto testimone ha chiarito che la prospettazione di spesa e’ del tutto generica, ed e’ stata oggetto di approvazione con assegnazione di un punteggio da parte del nucleo di valutazione e che, solo in fase di rendicontazione, si concretizza l’ipotizzata induzione in errore, a seguito di una richiesta di saldo (20% residuo) e giustificazione delle anticipazioni ottenute, potendo la richiesta essere pari, minore o maggiore rispetto a quanto originariamente prospettato (in quest’ultimo caso non dandosi luogo al riconoscimento della maggiore spesa).
Errata e’ l’affermazione della Corte che, per escludere la condotta distrattiva, fa leva sulla necessita’ che l’attivita’ dell’ente di formazione sia disciplinata da norme di diritto pubblico, posto che i finanziamenti di cui si discute trovano il loro fondamento e giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico, rimanendo le relative somme di proprieta’ pubblica, anche dopo che esse giungono nella disponibilita’ dell’ente privato finanziato.
Nella specie, alla legittima acquisizione delle anticipazioni ha fatto seguito – con il sistema della c.d. triangolazione nella stipula dei contratti di locazione e noleggio attrezzature con le societa’ interposte riconducibili agli stessi titolari degli enti di formazione (OMISSIS) e (OMISSIS) – la distrazione del denaro pubblico. In fase di rendicontazione sono stati presentati documenti che occultavano la distrazione operata grazie all’artificio della triangolazione che faceva apparire realmente affrontati dei costi, anche se gli introiti ritornavano nelle tasche dei medesimi imputati (cosi’ realizzandosi il reato di truffa ex articolo 640-bis c.p.).
4.2. Quanto al decorso del periodo di prescrizione, si deduce erronea applicazione degli articoli 640-bis e 157 c.p. e vizio cumulativo della motivazione.
Erroneamente e’ stata individuata la data di consumazione dei reati di truffa alla data del (OMISSIS) ed non al (OMISSIS), data dell’ultima revisione.
Illogica e’ la conseguenza tratta dalla condivisibile premessa della rilevanza dell’ultima condotta, rappresentata dalla presentazione in sede di rendicontazione di documentazione relativa a costi fittizi, posto che non individua la data di consumazione al (OMISSIS), nel corso della quale si e’ svolta l’ultima revisione. Del resto il compendio captativo da’ puntuale contezza della operativita’ delle condotte truffaldine a tutto il (OMISSIS), risultando il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) impegnati a modificare arbitrariamente i documenti.
Inoltre, non puo’ considerarsi penalmente irrilevante il periodo successivo al (OMISSIS) in relazione alle anticipazioni all'(OMISSIS) del (OMISSIS): questo segmento dell’azione era evidentemente finalizzato ad ottenere le ulteriori somme in sede di liquidazione delle erogazioni del 30% e del 20% (II acconto e rendicontazione).
Quanto alle vicende di cui ai capi 16), 17) e 18) il comportamento illecito si e’ protratto almeno sino al (OMISSIS), allorquando si e’ proceduto alla registrazione dell’ennesimo contratto di locazione a prezzo maggiorato a favore dell'(OMISSIS) dello stesso immobile.
4.3. In relazione all’assoluzione di (OMISSIS) dal reato di cui al capo 18 si deduce erronea applicazione dell’articolo 314 c.p. e vizio cumulativo della motivazione.
Risulta dalla ricostruzione svolta in primo grado che il finanziamento bancario di 400 mila Euro concesso alla (OMISSIS) – comunque non impiegato per l’acquisto – era strettamente correlato alle attivita’ formative e non all’acquisto dell’immobile in (OMISSIS) – che in alcun modo poteva essere riconosciuto in sede di rendicontazione; come pure deve escludersi – dalla stessa articolazione della vicenda – l’intenzione delle parti del reale trasferimento di proprieta’ del detto immobile. Cosicche’ tutto dimostra che la finalita’ di tale condotta era quella di distrarre la provvista in parola dai conti correnti di (OMISSIS) i cui importi provenivano da fondi pubblici.
5. Nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) con unico atto di ricorso si deduce:
5.1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 429 c.p.p., comma 1 lettera c) e articolo 2 c.p.p., articoli 396 e 398 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., articolo 453 c.p.p., commi 1, 1-bis e 1-ter, articoli 430 e 507 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle questioni preliminari dedotte con il primo motivo di appello.
5.1.1. Quanto alla nullita’ del decreto che dispone il giudizio immediato per indeterminatezza del fatto, la Corte non risponde alcunche’ alla dedotta incompatibilita’ ontologica della contestazione di peculato – che presuppone la disponibilita’ di denaro pubblico – rispetto a quella di truffa – che presuppone il conseguimento delle medesime somme di denaro di cui non si ha la disponibilita’.
5.1.2. Quanto alla insussistenza dei presupposti del decreto di giudizio immediato, la Corte non ha dato sostanziale risposta limitandosi a ritenere infondata la questione di legittimita’ costituzionale della non impugnabilita’ del decreto di giudizio immediato.
5.1.3. Quanto alla dedotta inutilizzabilita’ delle attivita’ di indagine, oltre quelle integrative, effettuate dall’ing. (OMISSIS), la Corte non si e’ espressa, salvo ritenere che le intercettazioni e l’attivita’ integrativa di indagine del c.t. (OMISSIS) fossero irrilevanti – nonostante l’amplissimo loro utilizzo.
5.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 640 cpv. c.p. e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla prova delle condotte di reato, alla ritenuta non necessita’ di una perizia e non congruita’ dei costi.
a) Illogica e’ la motivazione resa in ordine alle ragioni lecite dell’interposizione delle societa’ consorelle: la questione devoluta in appello non riguardava l’indisponibilita’ dei proprietari degli immobili a rilasciare fatture fittizie, quanto il ritardo con il quale i fondi – comprese le anticipazioni – pervenivano all’ente rispetto al momento in cui era necessario affittare l’immobile.
b) La Corte da’ per dimostrato quel che si deve dimostrare, e cioe’ che il prezzo pagato sia stato superiore a quello ottenibile dal mercato, su cui non sussiste prova dell’entita’, risolvendosi il danno – del quale non vi e’ accertamento – nella semplice esistenza del conflitto di interesse. Si omette di considerare che, in mancanza dell’individuazione del prezzo di mercato, l’unico parametro di congruita’ a disposizione era rappresentato dal tetto di spesa stabilito dal nucleo di valutazione regionale.
c) Quanto ai canoni di locazione, la Corte omette di accertare il canone congruo, unico parametro necessario per ritenere la sussistenza del danno e l’ingiustizia del profitto. Ne’ si esprime sulla sostanziale differenza di contenuti tra i due contratti, che giustificano ampiamente quello scarto sui canoni e sulle deduzioni tecniche delle difese in ordine agli errati criteri metodologici adottati dai consulenti dell’accusa, sia con riferimento agli immobili, sia ai subaffitti sia ai canoni di noleggio.
d) Incomprensibile e’ il riferimento alla registrazione dei conti di spesa sul libro giornale, se riferito alla responsabilita’ dei ricorrenti.
e) La conclusione della sentenza a pg. 62 sulla congruita’ dei costi rappresenta l’inevitabile presa d’atto del mancato accertamento dei due elementi costitutivi del reato: l’ingiusto profitto e l’altrui danno.
Quanto alle singole operazioni (locazione di immobili e noleggi) ed i motivi di appello, la Corte ha condiviso le posizioni difensive sulla provenienza delle somme pagata anche dalle anticipazioni bancarie, sulla estraneita’ dell’IVA rispetto ai ricavi delle societa’ interposte, sul parziale prelievo delle somme pagate alle societa’ interposte dalle anticipazioni bancarie e, pertanto, non poste a carico delle finanze regionali. Tali assunti, posti a base della assoluzione per il reato di cui al capo 18, illogicamente non sono stati estesi agli altri capi di imputazione in relazione ai quali il ricorso espone analiticamente le emergenze documentali e contabili non considerate dalla sentenza di appello.
Quanto al reato associativo:
a) La Corte, in violazione dell’articolo 511 c.p.p., fa inammissibile riferimento al procedimento parallelo per trarre la prova della struttura associativa nel presente procedimento. Apoditticamente e’ affermata la non rilevanza dei rapporti familiari e personali, nonostante le deduzioni in appello in relazione all’esclusione da parte dei qualificati testi escussi di condotte che facessero anche solo sospettare dell’esistenza di un vincolo associativo tra i vari imputati, al di la’ dei predetti vincoli familiari, o amicali o di comune militanza politica.
b) Quanto alla partecipazione della (OMISSIS), essa e’ affermata in modo manifestamente illogico, per il solo fatto della sua costante disponibilita’ a ricoprire cariche negli enti o nelle societa’ collegate.
5.3. Violazione dell’articolo 316-ter c.p. e vizio della motivazione in ordine alla chiesta derubricazione del reato di peculato e truffa nella diversa fattispecie di cui alla predetta norma. La Corte ha completamente omesso di prendere in esame il XII motivo di appello a riguardo nel quale si evidenziava che nessun mendacio e’ rinvenibile nella esposizione dei costi alla Regione, che aveva tutta la possibilita’ di verificarne la congruita’.
5.4. Violazione degli articoli 157 e 160 c.p. con riferimento alla prescrizione in relazione all’erroneo computo del periodo di sospensione in primo grado pari a gg. 60 e non 77 (dal 30.11.2015 al 29.1.2016). Pertanto la prescrizione risulta maturata il (OMISSIS) e non il (OMISSIS).
In ogni caso la truffa a consumazione prolungata e’ categoria giuridica che non si attaglia.
5.5. Violazione degli articoli 62-bis e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla fattispecie, con ulteriore arretramento della data di maturazione della prescrizione.
relazione alla determinazione della pena non essendosi tenuto conto della diffusa analoga gestione di tutti gli enti presenti nella regione, che si ritiene ampiamente permessa dalla disciplina di settore, degli ottimi livelli qualitativi dei corsi, del comportamento processuale collaborativo nonche’ della circostanza per la quale – in relazione alla complessiva cifra dei finanziamenti gestiti dall'(OMISSIS) – l’importo complessivo dell’ingiusto profitto derivato dai reati per i quali v’e’ stata condanna rappresenta una esigua percentuale. Omissione ancora piu’ rilevante v’e’ stata per la (OMISSIS), della cui posizione sul punto la sentenza non fa alcun cenno.
5.6. Violazione degli articoli 640-quater e 322-ter c.p. e articolo 648 c.p.p. con riferimento alla conferma parziale della confisca per la quale la determinazione del valore e’ stata rinviata ingiustificatamente al giudice dell’esecuzione, nonostante la questione pertenga alla individuazione di uno degli elementi costitutivi del reato, sottratta alla sua cognizione in quanto di competenza del giudice della cognizione.
6. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
6.1. Violazione degli articoli 27, 111 Cost., articolo 125 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e mancanza della motivazione in relazione alla reiezione della istanza di rinvio dell’udienza del 29.4.2016 per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale dell’unico difensore di fiducia della ricorrente. E’ mancata, sia nella prima decisione che nella sentenza impugnata, la indispensabile verifica in punto di “comparazione tra i diversi impegni professionali dedotti dal difensore” che, proprio in ragione della natura degli stessi (udienza dinanzi alla Suprema Corte a difesa di un imputato sottoposto a misura cautelare) avrebbe imposto il differimento dell’udienza.
6.2. Vizio della motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 453 c.p.p., commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alla illogica risposta data dalla Corte alla dedotta errata analogia espressa dalla sentenza tra la accelerazione del dibattimento conseguente al rito adottato e quella correlata all’incidente probatorio, illegittimamente impedito.
6.3. Violazione degli articoli 27 e 111 Cost. e articoli 125 e 533 c.p.p. e mancanza della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ in relazione all’argomentazione dubitativa svolta dalla prima decisione in ordine ai temi del giudizio, essendosi violato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Sulla correlata deduzione in appello la Corte ha omesso di prendere posizione, rinviando alle ragioni espresse dalla prima decisione.
6.4. Violazione degli articoli 27 e 111 Cost., articolo 125 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1 lettera c), articolo 508 c.p.p. e articolo 603 c.p.p., commi 1 e 3, in relazione al diniego di rinnovazione dibattimentale per l’espletamento di una perizia che accertasse la congruita’ o meno dei canoni praticati dagli enti di formazione alla Regione Sicilia, rispettivamente, per la locazione degli immobili e noleggi di attrezzature. La Corte ha rigettato l’istanza, sul rilievo che si trattasse di ammontare eccessivo, senza specificare quale avrebbe dovuto essere il relativo termine di paragone o, non senza contraddizione, per essere l’intera operazione eseguita in palese conflitto di interesse, gia’ di per se’ fonte di danno. Tuttavia, riguardando tale motivazione la fattispecie di interposizione nella locazione, non contestata all’attuale ricorrente, non risulta con riferimento ad essa alcuna motivazione. Ne’ possono essere posti a base dell’affermazione di responsabilita’ i contributi dei consulenti del Pubblico ministero, in quanto i metodi di accertamento da loro adottati sono stati raggiunti dalle critiche di tutti gli altri esperti in materia sentiti in dibattimento.
6.5. Violazione degli articoli 27 e 111 Cost., articolo 125 c.p.p. e articolo 526 c.p.p., comma 1, articoli 43, 110 e 416 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilita’ esauritasi con la sostanziale condivisione delle valutazioni svolte dal Tribunale.
Alla deduzione in appello secondo la quale l’esistenza dell’associazione e la partecipazione associativa della ricorrente non poteva essere fondata sulla condanna per i reati fine, non e’ stata data congrua risposta, non affrontandosi ne’ il profilo della condotta materiale ne’ dell’elemento psicologico e desumendo la partecipazione associativa dalla sola sottoscrizione da parte della ricorrente, quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, di alcuni contratti di locazione e noleggio, del resto funzionali all’esercizio dell’attivita’ di impresa alla quale era preposta. La Corte, per superare la riconosciuta insufficienza del quadro probatorio, ha attinto ad atti o documenti estranei al fascicolo processuale: ci si riferisce alla sentenza emessa nei confronti di alcuni dei coimputati nell’ambito di altro procedimento penale ancora pendente in grado di appello.
Rimane, pertanto, apodittico l’assunto secondo il quale non corrispondeva al vero che la prova della associazione riposi solo nei vincoli di natura familiare e politica tra gli imputati.
Quanto alla partecipazione associativa della ricorrente, essa si alimenta sulla sola circostanza dell’essere moglie del parlamentare (OMISSIS), equiparandosi – tra l’altro – illogicamente la sua posizione con quella della (OMISSIS), stante le diverse, non sovrapponibili condotte tenute.
6.6. Violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 125 c.p.p., articoli 43 e 640 bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, essendosi dato per provato quello che si doveva provare. La sentenza non si confronta con il dato normativo indicato e le prove dichiarative assunte in dibattimento, provenienti da coloro che avevano operato sul fronte regionale della formazione che fanno escludere la esistenza del – sia pur potenziale – conflitto di interessi ritenuto in sentenza, essendo quello dell’intermediazione non pertinente alla posizione della ricorrente, le cui vicende non riguardano ipotesi di interposizioni nelle locazioni. Inoltre, la sentenza non si e’ compiutamente confrontata con l’argomento difensivo della individuazione del danno ingiusto subito dall’ente regionale quale conseguenza della condotta tenuta dalla imputata, con correlato ingiusto profitto per la stessa, non essendone stato accertato l’ammontare. Quanto alla vicenda della locazione dell’immobile di viale (OMISSIS) del tutti apoditticamente e’ sostenuta la misura ingiustificata del canone praticato. Del pari, per quanto riguarda il versante dei noleggi, tenuto conto del ribaltamento delle conclusioni dei consulenti del PM da parte di quelle dei consulenti di parte. Non si e’ tenuto neanche conto della relazione integrativa in data 15.5.2013 del consulente del P.M. Dott. (OMISSIS) che aveva ritenuto congrui i canoni di tre su dieci contratti sottoscritti tra la (OMISSIS) srl e la (OMISSIS) Onlus, tra cui quello del (OMISSIS). Le omissioni valutative riguardano anche il versante soggettivo dei reati che non ha tenuto conto della limitata illiceita’ dei contratti relativa alla sola eccedenza della quota rispetto a quella ritenuta congrua da entrambe le sentenze di merito.
6.7. Violazione degli articoli 157, 158, 416, 640-bis e 640-quater c.p. e mancanza della motivazione con riferimento all’individuazione del momento consumativo dei reati ed al calcolo della prescrizione.
Non puo’ essere condivisa la ritenuta sussistenza della truffa a consumazione prolungata trattandosi di plurimi ed autonomi fatti di reato – ed il termine prescrizionale per la ricorrente deve ritenersi decorrere dalla data del (OMISSIS), momento della dismissione di ogni carica societaria.
Con la ipotesi ritenuta, deve incidentalmente osservarsi, la decorrenza del termine prescrizionale si fa dipendere non dalla azione dell’imputato ma dalla condotta della persona offesa che deve erogare il finanziamento.
Avendo la ricorrente sottoscritto due contratti di locazione con (OMISSIS) e (OMISSIS) in data (OMISSIS) e con la (OMISSIS) due contratti di noleggio attrezzature datati rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS), ella non puo’ essere chiamata a rispondere, neanche a titolo di concorso, di condotte da altri eventualmente tenute ed integranti autonome ipotesi di reato in data successiva alla dismissione della carica societaria risalente al (OMISSIS).
Cosicche’, tenuto conto dell’errato computo di sospensione del termine di prescrizione in primo grado (di 60 giorni anziche’ dei 77 indicati), il termine prescrizionale risulta decorso alla data del (OMISSIS), ben prima della sentenza di appello, non rilevando la successiva sospensione dal 23 luglio al 20 settembre 2018.
In ogni caso, anche l’individuazione del termine di decorrenza dal (OMISSIS), tenuto conto dei 109 giorni di sospensione comportava la prescrizione del reato alla data del (OMISSIS), precedente alla decisione di appello.
La prescrizione dei reati comporta, per giurisprudenza costante, la revoca della confisca disposta anche in forma equivalente.
Quanto al reato associativo, anche per esso deve ritenersi maturata la prescrizione alla data del (OMISSIS), in ragione del fatto che la ricorrente ha rivestito la carica di amministratore della (OMISSIS) fino al (OMISSIS) e non essendosi individuata, dopo tale data, alcuna condotta indicativa della permanenza del vincolo.
6.8. Mancanza della motivazione in relazione alla dedotta qualificazione giuridica del fatto nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 316-ter c.p..
6.9. Violazione degli articoli 27 e 111 Cost., articolo 125 c.p.p. e articoli 81 e 133 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena con riferimento alle deduzioni in appello relative alla eccessivita’ della pena inflitta, non considerate dalla Corte di appello.
6.10. Violazione dell’articolo 175 c.p. e mancanza della motivazione in relazione al chiesto beneficio della non menzione della condanna.
6.11. Violazione degli articoli 27 e 111 Cost., articolo 125 c.p.p., articoli 322-ter e 640-quater c.p. e mancanza della motivazione in ordine alla disposta confisca, trattandosi di condotte contestate come commesse in epoca antecedente al (OMISSIS), anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, che ha esteso il sequestro anche al profitto del reato. In ogni caso, deve essere censurata l’omessa quantificazione dell’ammontare della confisca per equivalente da applicare a ciascun imputato, previo accertamento del profitto dai medesimi conseguito.
6.12. Vizio cumulativo della motivazione in relazione agli articoli 125 e 538 c.p.p. con riferimento alle statuizioni civili oggetto di censura in appello, in assenza di qualsiasi motivazione a riguardo.
6.13. Con memoria difensiva si deduce:
Premesso che non si versa in una unica condotta di truffa a consumazione prolungata, ma di piu’ condotte avvinte dal vincolo della continuazione, si osserva che la ricorrente non puo’ rispondere di condotte di altri, successive alla data della sua cessazione da ogni carica all’interno della (OMISSIS) Srl in data (OMISSIS).
Da tale assunto discende anche la individuazione del dies a quo per la prescrizione del reato.
Con la erronea sovrapposizione dei rapporti intercorrenti tra l’ente di formazione e la Regione e quelli tra lo stesso ente e la societa’ di servizi si e’ giunti ad individuare il momento consumativo del reato in quello del pagamento delle fatture emesse dalla societa’ di servizi all’ente di formazione, dovendosi – invece – individuarlo alla data di effettiva erogazione di ciascuna tranche di finanziamento da parte della Regione all’ente di formazione e, quindi, alla data della rendicontazione finale che, per i progetti del (OMISSIS), coincide con il (OMISSIS), mentre per quelli del (OMISSIS) tale attivita’ e’ del tutto mancata. Pertanto, come detto in ricorso, in base ad un corretto calcolo del periodo di sospensione del decorso della prescrizione, l’effetto estintivo si e’ gia’ verificato prima della sentenza di appello.
Quanto ai reati di cui ai capi da 31) a 34), in via subordinata, la prescrizione deve comunque ritenersi verificata dopo la sentenza di appello (in data (OMISSIS) quanto ai capi 31) e 32) e (OMISSIS) quanto ai capi 33) e 34)).
Dalla predetta data di cessazione della carica sociale deve farsi decorrere la prescrizione dell’ipotizzata partecipazione associativa, non emergendo alcuna altra successiva condotta a suo carico.
Infine, la maturata prescrizione del reato, secondo i piu’ recenti approdi giurisprudenziali, fa venire meno la confisca per equivalente.
7. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
7.1. Violazione dell’articolo 416 c.p., contraddittorieta’ della motivazione e travisamento degli atti per omissione della valutazione di prove richiamate in appello in relazione alla affermazione di responsabilita’ in ordine al reato sub capo 1.
La prima prova di cui e’ stata omessa la valutazione – che esclude la esistenza di rapporti tra la ricorrente e gli altri associati, risultando il solo rapporto di ufficio con l’On. (OMISSIS) – e’ la deposizione del teste (OMISSIS), sentito all’udienza del 1.6.2015, con riferimento all’attivita’ di intercettazione svolta, che ha riferito dell’unica conversazione tenuta dalla ricorrente con il (OMISSIS), dal contenuto totalmente estraneo alle vicende oggetto di imputazione nonche’ sulla irrilevanza delle conversazioni captate tra la ricorrente e gli altri presunti partecipi alla associazione.
Inoltre, non si e’ tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e del coimputato (OMISSIS), che deponevano nel senso che la ricorrente era venuta in contatto con i soggetti partecipi dell’associazione esclusivamente per il rapporto tenuto in occasione del lavoro di segreteria per l’On. (OMISSIS) e, quindi, per ragioni estranee a quanto oggetto di imputazione e che, a seguito dell’assunzione dell’incarico presso l’ente di formazione, la ricorrente non aveva in alcun modo modificato il proprio tenore di vita.
Infine, non si e’ considerata la consulenza tecnica svolta da (OMISSIS) dalla quale emergeva – attraverso lo scambio di mail – che la ricorrente, ben prima della instaurazione del procedimento penale, aveva manifestato la volonta’ di rimanere estranea alle attivita’ dell’On. (OMISSIS).
La mancata valutazione delle prove richiamate, che escludevano l’affectio societatis della ricorrente, ha condotto all’erronea affermazione della sua partecipazione associativa.
7.2. Violazione dell’articolo 416 c.p. in relazione all’elemento psicologico del reato la cui sussistenza e’ stata affermata – facendo leva sul ruolo di consapevole “testa di legno” nelle operazioni con le societa’ gestite da soggetti vicini al (OMISSIS) – sovrapponendo censurabilmente l’elemento psicologico del reato di cui all’articolo 640-bis c.p. Da tale elemento non e’ possibile ricavare, infatti, la sua consapevolezza dell’esistenza dell’associazione ne’ la sua volonta’ di parteciparvi.
7.3. Manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al reato di cui al capo 1, con riferimento alla sovrapponibilita’ della posizione della ricorrente e di quella di (OMISSIS), mandato assolto dall’accusa associativa, per ragioni estendibili alla stessa ricorrente, ugualmente in posizione subordinata, gerarchicamente e amministrativamente, rispetto ad un promotore della associazione.
7.4. Mancanza della motivazione in relazione all’omogeneita’ delle posizioni della ricorrente e del (OMISSIS) dedotta in appello ai fini dell’esclusione della responsabilita’ associativa della ricorrente.
7.5. Violazione dell’articolo 640bis c.p. e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla responsabilita’ per i reati di cui ai capi 31) e 32).
L’antefatto logico posto dalla sentenza- riguardante la corruttela di un sistema incentrato sulla creazione di posti di lavoro – non pertiene al tema del processo riguardante le spese di gestione della formazione professionale. Inoltre, non si comprende come le censure svolte dalla sentenza sugli accertamenti dei consulenti del PM possano comunque far considerare accertamenti ai fini della responsabilita’, in relazione alla incongruita’ dei canoni di affitto, senza peraltro determinare il quantum dell’ingiusto profitto.
Quanto al capo 31), la stipula del contratto – al contrario di quanto si assume in sentenza – risulta del tutto lecita, in quanto avvenuta in modo coerente alle spese approvate per la realizzazione del progetto.
7.6. Violazione dell’articolo 640-bis c.p. in relazione al capo 32) con riferimento alla condotta in relazione alla quale, in relazione alla ricorrente, manca qualsiasi traccia di comportamenti fraudolenti, in quanto la stessa si e’ limitata alla stipula del contratto di affitto in data (OMISSIS), senza partecipare in alcun modo alle ipotizzate rendicontazioni infedeli, sviluppate quando la ricorrente non era piu’ amministratrice della (OMISSIS).
7.7. Violazione degli articoli 640-bis e 158 c.p. in relazione al momento consumativo del reato.
La Corte esprime una forzatura del dato lessicale, facendo riferimento all’estensione riconducibile ai successivi contratti del (OMISSIS) stipulati da soggetti diversi – dell’originario contratto sottoscritto dalla ricorrente, nonostante l’appello avesse evidenziato che la ricorrente era stata presidente della (OMISSIS) per soli due anni fino al (OMISSIS) e non poteva manifestare la volonta’ di realizzare un evento destinato a durare oltre il tempo della sua carica.
7.8. Violazione degli articoli 640-bis e 158 c.p. e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al tempus commissi delicti dei capi 31) e 32). Non si comprende su quali basi il Giudice di appello possa aver ritenuto le condotte di cui ai capi 14) e 15) del separato procedimento riguardanti fatti storici del tutto diversi – rilevanti ai fini della determinazione del tempus commissi delicti del reato di truffa, posta la completa indipendenza tra i comportamenti oggetto dell’odierno procedimento, e quello nel quale erano contestati i reati tributari compiuti nella qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS).
8. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
8.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 416 c.p. La sentenza dimostra di condividere l’assunto difensivo circa l’inesistenza dell’associazione e della mancanza di prova della partecipazione ad essa del ricorrente, allorquando evidenzia l’azione del (OMISSIS) in proprio o quale militante nella sfera dell’On. (OMISSIS), poiche’ non esita di definire il ruolo assai modesto dei concorrenti nell’azione del (OMISSIS) e non attribuisce al ricorrente, neanche citato in rassegna, alcun profilo partecipativo alla condotta associativa, peraltro gia’ connotata da un legame familiare o politico al quale il ricorrente e’ estraneo.
Quanto al profilo soggettivo i due elementi posti a base della sua giustificazione (acquisto di una quota del 10% di una societa’ e costituzione di questa con due soggetti legati al gruppo (OMISSIS)/ (OMISSIS)) sono del tutto insufficienti allo scopo di dimostrate l’affectio societatis in capo al ricorrente, come definita dalla giurisprudenza di legittimita’.
8.2. Manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ con riferimento al capo 1). La Corte discostandosi dai criteri di legittimita’ pertinenti alla fattispecie, da un lato, ha affermato di non aver potuto procedere alla chiara individuazione del paradigma associativo; dall’altro, ha qualificato come assai modesto il ruolo del (OMISSIS). Inoltre, il metodo espositivo della sentenza – volto a valorizzare la realizzazione dei reati fine – tradisce la carenza di elementi a sostegno dell’affermazione di responsabilita’ associativa che – ovviamente precede la commissione dei reati.
8.3. Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli articoli 157 e 416 c.p. e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla prescrizione del reato sub capo 1). La Corte di appello ha risposto all’eccezione di prescrizione del reato – da un lato – confermando la posizione difensiva secondo la quale l’ultimo evento che avrebbe potuto evidenziare la prossimita’ del ricorrente al sodalizio risalirebbe al (OMISSIS); dall’altro, giustificando il mancato accoglimento dell’eccezione del tutto illogicamente, valorizzando l’attivita’ del (OMISSIS) nell’ambito della (OMISSIS) dal (OMISSIS).
8.4. Carenza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ relativamente ai capi 25) e 26). La Corte di appello ha omesso ogni motivazione in relazione ai pertinenti motivi di appello – riportati nell’atto di ricorso – rivolti alla critica alle relazioni di consulenza del P.M., a sostegno della congruita’ degli oneri richiesti dalla (OMISSIS) s.r.l. per il compimento delle attivita’ affidate e in relazione al potenziale bis in idem atipico rispetto alla posizione della (OMISSIS), prosciolta in udienza preliminare per il medesimo fatto. La posizione del ricorrente non poteva essere accomunata a quella del (OMISSIS) e del (OMISSIS) riguardanti condotte successive.
Quanto al bis in idem la condanna del ricorrente fa prospettare un insanabile contrasto di giudicati con il proscioglimento della (OMISSIS) per il medesimo fatto con la formula “perche’ il fatto non sussiste”.
Anche il secondo motivo di appello, volto ad escludere la responsabilita’ del ricorrente per non aver commesso il fatto in quanto estraneo per il periodo considerato alla (OMISSIS), non e’ stato oggetto di esame da parte della Corte di merito.
8.5. Inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 157 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati sub 25) e 26). La Corte, nell’individuare le diverse date di commissione dei delitti per i progetti del (OMISSIS), (OMISSIS), omette di considerare che il progetto di cui ai capi di imputazione, contraddistinto dal codice (OMISSIS) e’ stato istituito nel (OMISSIS) e pertanto non rientra in nessuna delle ipotesi individuate. In ogni caso, la data di commissione del reato dovrebbe collocarsi il (OMISSIS) – come gia’ detto dal primo Giudice – e, quindi, valutando i periodi di sospensione indicati dalla Corte di appello il reato e’ estinto alla data del (OMISSIS), non potendosi considerare il ritenuto congelamento dei termini di prescrizione dal 10 al 24 settembre non risultante dal verbale ed al quale la difesa non ha prestato consenso, svolgendo la sua difesa secondo calendario. Peraltro la difesa aveva sostenuto in appello che la data di commissione del reato dovesse essere individuata nel (OMISSIS): ma tale motivo non e’ stato considerato dalla Corte.
8.6. Carenza della motivazione in relazione ai capi 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24, 39 della imputazione con riferimento ai motivi di appello con i quali si chiedeva una piu’ favorevole pronuncia assolutoria rispetto alla declaratoria di prescrizione dei reati.
8.7. Inosservanza dell’articolo 62-bis c.p. e carenza o illogicita’ della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nonostante la riconosciuta condotta assolutamente modesta del ricorrente.
8.8. Inosservanza dell’articolo 538 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione ai tre riportati motivi di appello proposti sulle statuizioni civili della sentenza di primo grado, rispetto ai quali e’ sorprendente l’affermazione della Corte secondo la quale non vi sarebbero state contestazioni da parte degli imputati “quanto alle altre parti civili costituite Regione Sicilia…”.
8.9. Inosservanza degli articoli 640-quater e 322-ter c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle disposte confische rispetto al motivo devoluto in appello.
8.10. Inosservanza degli articoli 24 e 111 Cost. in relazione alle gia’ segnalate omissioni valutative della sentenza impugnata che integrano lesione del diritto di difesa dell’imputato ricorrente.
9. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
9.1. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita’ con riferimento ai proposti motivi di appello. La Corte ha omesso di considerare le emergenze probatorie che il ricorso indica e non si comprende come possa ritenersi sussistente la volonta’ agevolatrice del ricorrente determinato dalla conoscenza dell’aumento nella determinazione del canone, se risulta accertato che il medesimo non aveva cognizione di contratti originari e, quindi, proprio degli aumenti nella determinazione dei canoni di affitto operata dalla (OMISSIS).
9.2. Travisamento delle emergenze probatorie indicate nel primo motivo.
9.3. Violazione dell’articolo 640-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Richiamate le emergenze probatorie indicate nell’ambito del primo motivo ed evidenziato che il ricorrente non poteva sapere che (OMISSIS), a sua volta, aveva preso in affitto l’immobile da altri, si deduce l’insussistenza del profilo psicologico necessario alla realizzazione del reato di truffa.
9.4. Inosservanza degli articoli 110, 640-bis c.p. e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo nella fattispecie concorsuale, non essendo svolta alcuna considerazione a riguardo da parte del Giudice di appello.
9.5. Prescrizione del reato in relazione alla posizione del ricorrente il cui contributo causale si arresta alla sottoscrizione dei contratti. In ogni caso, l’ammissibilita’ del presente ricorso consente di apprezzare anche lo spirare del termine della prescrizione successivamente alla sentenza impugnata.
10. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
10.1. Mancanza della motivazione in relazione alla riforma della prima sentenza assolutoria, essendo derivata l’affermazione di responsabilita’ dalla sola funzione rivestita dall’imputato ricorrente, senza confrontarsi con le ragioni della prima decisione.
10.2. Mancanza della motivazione in relazione all’istanza difensiva, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
10.3. Mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
10.4. Con motivi aggiunti, nel ribadire la censura in ordine alla mancanza di una motivazione rafforzata della sentenza di condanna, si evidenzia l’omessa considerazione, a tal riguardo, da parte del Giudice di appello della deposizione del teste (OMISSIS), che si riporta.
11. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
11.1. Violazione degli articoli 56 e 640-bis c.p. e vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ avendo la Corte omesso di valutare le censure in appello. La sentenza ha continuato a ritenere la necessita’ dei quindici allievi espressamente negata dagli avvisi 19 e 19bis/2011 (non dovendosi considerare l’avviso 20/2011 riguardante corsi per maggiorenni), essendo il rimborso correlato non al numero iniziale dei partecipanti, ma a quello relativo agli effettivi regolari partecipanti. La Corte, inoltre, ha confermato la falsificazione delle firme dei ragazzi senza il ricorso a prove certe e, pertanto, vi aggiunge anche la “caccia” ad iscrizioni di soggetti non effettivamente intenzionati a partecipare, non oggetto di contestazione. Del tutto privo di riscontro e’ poi l’assunto secondo il quale tra la ricorrente e (OMISSIS) vi fosse una piena integrazione organizzativa e di supporto.
11.2. Violazione dell’articolo 62-bis c.p. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche senza motivazione riferita allo specifico motivo di appello.
12. Nell’interesse di (OMISSIS) srl si deduce:
12.1. Violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 39, comma 1, e vizio cumulativo della motivazione con violazione del diritto di difesa. Quanto alla capacita’ di stare in giudizio dell’ente ricorrente, la Corte non si e’ avveduta che agli atti risulta una Delib. dello stesso Ente – allegata al ricorso – con la quale si rimuoveva l’incompatibilita’ del legale rappresentante in relazione alla nomina del legale di fiducia, avvalorata dal Tribunale. La Corte ha poi erroneamente valutato i motivi di appello come una mera riproposizione di quelli proposti dagli imputati. In particolare, con riguardo alla questione di cui all’articolo 649 c.p.p. ed a quella riguardante le dichiarazioni che il rappresentante dell’Ente avrebbe reso nel corso delle indagini preliminari, effettivamente agli atti del processo.
12.2. Violazione dell’articolo 407 c.p.p., u.c., e vizio cumulativo della motivazione con violazione del diritto di difesa. Violazione delle norme relative alla vocatio in judicium disposta con le forme del giudizio immediato. I capi di imputazione a carico della ricorrente di cui al decreto di giudizio immediato e del decreto che dispone il giudizio sono perfettamente sovrapponibili, rivelandosi la preclusione in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio ascritti alla (OMISSIS) srl.
12.3. Violazione di legge penale in relazione all’impromuovibilita’ dell’azione penale per lo stesso fatto contro lo stesso soggetto con conseguente pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 c.p.p. La Corte di appello non ha tenuto conto del pertinente specifico motivo.
12.4. Violazione degli articoli 546 e 125 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione mancando qualsiasi motivazione in ordine ai motivi di appello proposti.
12.5. Violazione di legge penale ed illogicita’ della motivazione in relazione alla mancata assoluzione in ordine ai capi di imputazione contestati; violazione degli articoli 63, 191 e 350 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese dall’imputato quale legale rapp.te dell’Ente in sede di contestazioni disciplinari ed agli atti connessi e conseguenti, trattandosi di dichiarazioni indizianti allegate alla consulenza di ufficio in atti.
12.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 50); omessa declaratoria di prescrizione. La sentenza ha posto a base della responsabilita’ elementi non provati e contraddetti in atti, segnatamente con riferimento alla presunta incompatibilita’ tra rappresentanza dell’Ente e della societa’ (OMISSIS) srl ed alla normativa sull’Iva che – a differenza di quanto assume il Tribunale – non costituisce un ricavo. In ogni caso, i capi di imputazione riferibili alla ricorrente risultano prescritti.
13. Nell’interesse di (OMISSIS) s.r.l. con unico motivo si deduce inosservanza del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articoli 24 e 69 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata considerazione dei motivi di appello.
14. Nell’interesse della (OMISSIS) srl si deduce:
14.1. Violazione di legge penale e mancanza della motivazione in ordine al motivo di appello che deduceva l’insussistenza del fatto, mancando qualsiasi considerazione a riguardo.
14.2. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla responsabilita’ per il capo 52) con riferimento alla necessita’ della prova dei reati presupposti, risultando illogica ed autoreferenziale l’affermazione della sentenza secondo cui “la persona giuridica e’ anzi divenuta nella realta’ effettiva del processo un puro schermo formale dell’operato degli imputati” cosi’ liquidando i motivi di appello per un ritenuto appiattimento sulle posizioni difensive degli imputati.
14.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5 essendosi la Corte limitata a rinviare sul punto alla prima sentenza – che aveva omesso di valutare il tema della sussistenza dei requisiti “dell’interesse e/o vantaggio per l’ente” – senza considerare i motivi di appello.
14.4. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta in assenza di qualsiasi considerazione in relazione al motivo di appello.
14.5. Violazione degli articoli 322-ter e 640-quater c.p. e mancanza della motivazione in relazione alla disposta confisca avendo la Corte omesso di motivare riguardo al pertinente motivo di appello e non essendosi determinato il ritenuto profitto del reato in relazione a ciascun imputato.
15. Nell’interesse di ” (OMISSIS)” si deduce:
15.1. Erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte ha ritenuto la responsabilita’ dell’ente ricorrente non solo rispetto alla ipotesi di cui ai capi 45 e 54 ma anche in relazione al capo 44, non oggetto di contestazione alla societa’, disponendo la confisca anche in relazione al profitto relativo a tale ultima imputazione.
15.2. Carenza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ per l’illecito amministrativo di cui al capo 54, non essendosi la Corte confrontata con i motivi di gravame proposti ed illogicamente coinvolgendo la societa’ nella formulazione dei rendiconti infedeli in alcun modo riferibile alla stessa, ma attinente alla (OMISSIS).
15.3. Con motivi aggiunti si ribadisce l’assoluta illogicita’ della motivazione consistente nell’aver affermato la sussistenza dell’illecito amministrativo di cui al capo 45 in assenza di un interesse per l’Ente, estraneo alla rendicontazione tra Ente di formazione e Regione.
16. Con memoria nell’interesse di (OMISSIS), parte civile costituita nei confronti di (OMISSIS), nel ribadire le ragioni della costituzione, si deduce l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso dell’imputato.
17. Con memoria nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), parti civili – per quanto di interesse – nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nel ribadire le ragioni della costituzione di parte civile, e’ stata sollecitata la dichiarazione di inammissibilita’ o di infondatezza dei ricorsi dei predetti imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale e’ infondato e deve essere rigettato; i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Natale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono complessivamente infondati; i ricorsi di (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl e (OMISSIS) sono inammissibili.
2. Devono essere affrontate pregiudiziali questioni processuali comuni a piu’ ricorsi.
2.1. Nullita’ del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza del fatto (primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS)). Il motivo e’ infondato sotto un duplice profilo.
Costituisce jus receptum che nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, l’eventuale mancanza di una argomentazione a sostegno della decisione non rileva, essenziale essendo solo la correttezza della determinazione, in quanto la giustificazione della valutazione e’ indispensabile solo per l’analisi delle prove e la valutazione in fatto, ambito esclusivo della cognizione del giudice di merito; ne consegue che non puo’ invocarsi in sede di legittimita’ il difetto di motivazione se, ove sia infondata l’eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (sul punto Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 -10/01/2012-, Rossi, Rv. 251499) nonche’ da ultimo, Sez. 4 n. 47842 del 05/10/2018 Rv. 274035 L.).
Nel concreto poi il correlato motivo di appello era manifestamente infondato, poiche’ non poteva ravvisarsi alcuna indeterminatezza della accusa nella formulazione di distinte imputazioni aventi ad oggetto due diverse condotte: le prime relative all’appropriazione di somme gia’ (legittimamente) erogate in via di anticipazione, le seconde attinenti al conseguimento, attraverso artifizi, delle somme a saldo.
2.2. Nullita’ del decreto di giudizio immediato per insussistenza dell’evidenza della prova, ed ostandovi la pendenza della richiesta di incidente probatorio (primo motivo dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS); secondo motivo ricorso (OMISSIS)). Il motivo e’ manifestamente infondato.
Del tutto correttamente la sentenza risponde (pg. 46/47) richiamando la giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non puo’ essere oggetto di ulteriore sindacato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018) in quanto il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non e’ stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 c.p.p.).
Quanto al secondo aspetto, la censura e’ generica rispetto alla decisiva ragione – al di la’ delle considerazioni sull’effetto “acceleratorio” apportato dagli istituti considerati – della corretta esclusione di profili di nullita’ del decreto di citazione a giudizio con rito immediato in ragione della pendenza di richiesta di incidente probatorio proposta da alcuni imputati, in quanto non v’e’ alcuna norma per la quale l’esercizio di tale facolta’ osti al potere di iniziativa processuale in capo all’organo di accusa di adire il rito immediato ed all’accoglimento da parte del Giudice di tale richiesta, laddove ne ravvisi i presupposti previsti dalla legge.
3.1. Tale, in particolare, e’ il motivo con il quale contesta la riqualificazione dei fatti originariamente contestati come peculato.
3.1.1. Secondo l’accertamento di merito le vicende riguardano le condotte di appropriazione di somme anticipate a titolo di finanziamento per coprire i costi della gestione dei corsi di formazione professionale. La sentenza impugnata (v. pg. 47 e ss.) ha confermato la riqualificazione giuridica dei fatti – originariamente contestati nell’ambito del delitto di peculato – operata dal primo giudice nell’ambito della diversa fattispecie di cui all’articolo 640-bis c.p., anche richiamando le decisioni adottate dalla Corte di cassazione in sede di incidente cautelare, assumendo che le somme finanziate, sia in sede di anticipazione (del 50% e del 30%) sia in sede di saldo (20%) erano state erogate in base ad una falsa prospettazione di spese, essendo irrilevante che l’aggiudicatario del finanziamento pubblico abbia dapprima indicato solo “macrovoci” di spesa, poi specificate nel corso del progetto e rendicontate nella fase finale (v. pg. 51). Il Giudice di appello ha respinto il gravame sul punto svolto dal P.M. osservando che l’anticipazione del 50% delle spese di gestione, erogata all’atto dell’approvazione del progetto, non costituiva una “dotazione” di fondi pubblici ad un centro di spesa autorizzato.
3.1.2. Il motivo del ricorrente pubblico poggia su due principali assunti: il primo, secondo il quale la corresponsione delle due anticipazioni e’ del tutto legittima sulla base del progetto approvato che – con riguardo alle spese – contiene solo una generica previsione; il secondo, per il quale le somme in tal modo erogate rimangono di proprieta’ pubblica in ragione della destinazione alla finalita’ pubblica per la quale sono erogate.
3.2. L’infondatezza del motivo si apprezza sotto due decisivi aspetti.
3.2.1. Il primo attiene al presupposto soggettivo del reato di peculato, con riferimento alla qualificazione degli enti di formazione professionale.
La prima decisione ha affrontato la questione della astratta configurabilita’ del reato di peculato in relazione allo svolgimento dell’attivita’ di formazione professionale da parte del privato (v. pg. 22 e sg.) escludendo poi tale fattispecie – ravvisando quella alternativa di truffa – in considerazione degli artifici posti in essere per il conseguimento delle somme. Ebbene, il primo giudice, nella prima parte del suo ragionamento, ha avallato la qualificazione degli esponenti degli enti privati quali soggetti incaricati di pubblico servizio per effetto dell’intervento della convenzione tra l’ente e l’istituzione pubblica, della competenza funzionale della Regione in materia di formazione professionale, e della definizione nella Legge quadro n. 845 del 1978 (articolo 2) della iniziativa di formazione professionale quale “servizio d’interesse pubblico” che puo’ essere realizzata, oltre che direttamente, anche tramite convenzioni con enti senza fini di lucro o con privati.
La sentenza impugnata (v. pg. 49 e sg.) ha, invece, escluso che l’ente di formazione rivesta natura pubblica non essendo la sua attivita’ disciplinata da norme di diritto pubblico e non divenendo – a seguito dei finanziamenti – soggetto erogatore in via istituzionale e primaria di risorse pubbliche. Gli enti privati in questione, osserva il Giudice di appello, conseguono l’anticipazione solo perche’, una volta “accreditati” o legittimati ad operare nel settore specifico “promettono” mediante un accordo/convenzione stipulato con la Regione a seguito dell’approvazione del progetto, di svolgere un’attivita’ che altrimenti svolgerebbe l’ente pubblico, quella dell’organizzazione e gestione dei corsi.
3.2.2. Ritiene questa Corte che debba essere condivisa la prospettazione della sentenza di appello, con alcune precisazioni.
3.2.3. E’ orientamento consolidato che, al fine di individuare se l’attivita’ svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 357 e 358 c.p., e’ necessario verificare se questa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell’ambito dell’attivita’ definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potesta’ amministrativa, come indicati dall’articolo 357, comma 2 predetto (Sez. U n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190); in tale alveo ermeneutico e’ stato affermato che per l’attribuzione della qualita’ di incaricato di pubblico servizio occorre che l’attivita’ concretamente esercitata dal soggetto, sia disciplinata da norme di diritto pubblico o con atto normativo, anche di rango inferiore, e deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico, sicche’ deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attivita’ in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalita’ dell’ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalita’ dei cittadini (Sez. 6, n. 2549 del 02/12/2003 – 2004-, Marini, Rv. 228668), per la sua natura essenziale.
3.2.4. Ritiene questa Corte che, in conformita’ ai principi richiamati, non possa riconoscersi agli enti di formazione privati, ed ai loro esponenti, la qualita’ di incaricati di pubblico servizio, non rivestendo l’ente privato una posizione strumentale rispetto all’ente pubblico regionale, al quale fare risalire direttamente l’attivita’ autonomamente svolta dall’ente privato, che si sviluppa senza alcuna forma riconducibile alla pubblica funzione. Non rileva, al riguardo, la convenzione tra l’ente regionale e l’ente di formazione, che impegna quest’ultimo nello svolgimento della relativa attivita’, in quanto il Giudice di merito ha incontestabilmente accertato che il percorso amministrativo seguito dal finanziamento dei corsi di formazione professionale era connotato, dopo l’approvazione del progetto, da un mero controllo cartolare, volto a verificare la corrispondenza tra quanto finanziato e quanto speso, senza che alcun rilievo sia stato conferito, in sede di accertamento, ai termini di detta convenzione ed alle modalita’ di esercizio dell’attivita’. Ne’ rilevano, al fine di conferire la qualita’ in parola, la finalita’ pubblica dell’attivita’ finanziata o la provenienza pubblica del finanziamento che la sostiene o, infine, la circostanza che gli enti gestori avessero disponibilita’ economiche solo in dipendenza del finanziamento dei corsi da loro gestiti, inerente alla gestione propria degli enti, che non ha alcuna ricaduta sulla natura della loro funzione.
3.2.5. Il secondo aspetto riguarda l’oggetto delle condotte.
3.2.6. L’oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile – dopo la riformulazione dell’articolo 314 c.p. avvenuta con la L. n. 86 del 1990, articolo 1, – e’ connotato dall'”altruita’”, sanzionandosi l’appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilita’ in ragione dell’ufficio o servizio espletato. Cosicche’ non e’ precisamente dirimente al fine della qualificazione giuridica la natura di “pecunia pubblica” delle somme di cui si ipotizza l’appropriazione, ben potendosi verificare la fattispecie in questione anche in relazione ad appropriazione di denaro o altre cose mobili di cui non sia proprietaria la pubblica amministrazione (v. Sez. 6, n. 41114 del 11/10/2001, Paonessa ed altro, Rv. 220289).
Non imprime il requisito dell’altruita’ la provenienza o la finalita’ pubblica del bene o della somma di cui l’agente si appropria dopo esserne venuto legittimamente in possesso, integrandosi in tale ipotesi, da parte del soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, la diversa condotta distrattiva prevista e punita dall’articolo 316-bis c.p. (vedi Sez. 6, n. 3724 del 19/12/2012 2013, Paglia, Rv. 254432; Sez. 6, n. 41178 del 29/09/2005, Mallardo, Rv. 233479; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi e altro, Rv. 222987) ove non connotata dalle condotte descritte dall’articolo 640 bis c.p..
Nella specie, la somma riscossa dall’ente pubblico non permane di proprieta’ di questo solo perche’ pubblico e’ l’interesse che e’ destinato a soddisfare, costituendo il finanziamento – in parte anticipato, in parte conferito a saldo – di un’attivita’ integralmente demandata all’ente privato, le cui spese sono rimborsate solo nella misura in cui siano effettive. All’atto in cui queste risultino rendicontate su base non veritiera il rimborso delle somme illecitamente percepite non realizza l’appropriazione indebita qualificata, e quindi l’interversione del possesso essenziale alla struttura del reato di peculato, posto che la causa del rimborso si sostanzia non in un impossessamento lecito, successivamente destinato ad altro, ma in una disponibilita’ ottenuta solo per mezzo di artifici e raggiri, nel che e’ l’essenza del delitto ritenuto.
3.3. Ritiene, pertanto, la Corte che correttamente e’ stata individuata la condotta ex articolo 640-bis c.p. realizzata – in via generale – attraverso gli artifici posti in essere dagli agenti con la stipula dei contratti di locazione, mediante le interposizioni di societa’ riconducibili ai titolari degli enti di formazione con l’incremento ingiustificato dei canoni di locazione, come pure con contratti di fornitura con societa’ riconducibili ai titolari degli stessi enti con canoni di noleggio e spese di fornitura in misura superiore al costo effettivo; condotte che con la rendicontazione, che si e’ avvalsa delle spese documentate attraverso tali artifici, hanno consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme oggetto della illecita locupletazione, sia in relazione alle anticipazioni gia’ ricevute, che al saldo finale.
3.4. Quanto all’articolarsi della condotta truffaldina ex articolo 640-bis c.p. – anticipando per ragioni sistematiche anche la valutazione di pertinenti deduzioni di alcuni imputati ricorrenti – non puo’ condividersi l’assunto secondo il quale questa si perfeziona sin dal momento dell’approvazione del progetto da parte degli organi competenti, in quanto si e’ realizzata in quel contesto la rappresentazione di costi “gonfiati”. Deve essere rilevato che, in proposito, sia la prima che la seconda decisione non sviluppano alcuna specifica considerazione in ordine alla presentazione di progetti dai costi “gonfiati”, limitandosi ad affermarne l’esistenza, senza alcun aggancio a specifiche emergenze dichiarative o documentali a riguardo (v. anche pg. 23 e ss. della prima sentenza, che a pg. 18 pur rileva che le deposizioni acquisite facevano emergere che l’approvazione dei progetti avveniva sulla base di una prospettazione generica di costi da sostenere). A tal riguardo vanno condivise le censure mosse da taluni ricorrenti circa la perplessita’ della motivazione sviluppata dalla sentenza impugnata (v. pg. 50 della sentenza) la quale – condividendo la prospettazione del P.M. appellante – osserva che non risultavano, “se non in nuce”, spese “gonfiate” all’atto della presentazione dei progetti e che la condotta in tale fase tenuta dagli enti non era idonea a realizzare appieno la condotta truffaldina. E l’obiettiva convergenza delle deduzioni del P.G. e dei ricorrenti imputati nella considerazione secondo la quale, in sede di presentazione dei progetti, non sono state prospettate spese gonfiate trova obiettivo riscontro nel rilievo che nessuna censura e’ stata mossa alla valutazione dei progetti da parte del competente nucleo di valutazione in sede di attribuzione dei relativi punteggi. Deve, pertanto, concludersi che la condotta si perfeziona solo all’atto della presentazione dei rendiconti gonfiati, supportati dalla documentazione attestante costi artificiosamente realizzati.
3.5. Pertanto, per i corsi del (OMISSIS), per il cui procedimento amministrativo e’ giunto fino alla revisione (capi 2) e 3); 6) e 7); 10) e 11); 16) e 17); 19) e 20); 21) e 22); 23) e 24); 25) e 26); 27) e 28); 29) e 30); 31) e 32); 33) e 34); 35) e 36); 38-bis) e 38-ter), esclusa la fattispecie di peculato, si ravvisa un unico reato di cui all’articolo 640-bis c.p. consumato con la presentazione della rendicontazione, verificatasi alla data del (OMISSIS). Per i corsi del (OMISSIS) – per i quali non e’ stata effettuata rendicontazione e revisione (a seguito dell’intervento giudiziario) (capi 4, 8 e 12) – i fatti di cui alle originarie imputazioni di cui all’articolo 314 c.p. devono essere qualificati quali atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la truffa ex articolo 640-bis c.p., che si perfezionano con la stipula dei vari contratti, la cui predisposizione costituisce artificio idoneo a realizzare il danno che si sarebbe verificato solo all’atto della riscossione successiva alla rendicontazione, con la presentazione di voci di spesa gonfiate, sulla base dei predetti contratti, in conformita’ alla generale previsione presentata unitamente al progetto.
3.6. Il motivo avente ad oggetto l’assoluzione del (OMISSIS) dal reato di cui al capo 18) e’ infondato.
Dall’accertamento del giudice di merito risulta che la (OMISSIS), rappresentata da (OMISSIS), con contratto del (OMISSIS) acquistava da un privato per l’importo dichiarato di Euro 330.000,00 l’immobile di (OMISSIS). All’acquisto seguiva quattro giorni dopo la locazione ad (OMISSIS) e un mese dopo un contratto preliminare tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) (entrambe rappresentate dallo stesso (OMISSIS)) mediante il quale la prima societa’ si impegnava a vendere alla seconda le medesime due unita’ immobiliari di (OMISSIS) al prezzo di Euro 440.000. Risulta quindi il versamento da parte di (OMISSIS) della somma di 220.000 Euro a titolo di caparra, mentre non risulta l’adempimento del contratto preliminare e la stipula dell’atto di trasferimento definitivo, ne’ la restituzione di tale caparra ad (OMISSIS).
La Corte di appello, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha valorizzato – al fine di escludere il delitto di peculato accertato dalla prima decisione – le dichiarazioni del (OMISSIS) in ordine alla provenienza della provvista impiegata da (OMISSIS) per il pagamento della caparra dell’immobile da anticipazioni bancarie documentate, e suffragate dalla deposizione dei funzionari di (OMISSIS), sostenute da fidejussioni dello stesso (OMISSIS) e della moglie (v. pg. 52 della sentenza impugnata), censurando l’ipoteticita’ del discorso argomentativo svolto dal primo Giudice in ordine alla correlazione delle somme impiegate con i finanziamenti pubblici dell'(OMISSIS), concludendo – quindi – che nessuna somma era stata posta a carico dell’Ente regionale, non verificandosi alcun danno a carico dello stesso Ente pubblico, al quale – in ogni caso – non poteva essere richiesto il rimborso della somma impiegata in quanto era normativamente non consentito l’acquisto dell’immobile.
Non scalfiscono, pertanto, il ragionamento svolto dal Giudice di merito le deduzioni del ricorrente pubblico che fanno leva – da un lato – sulla mancata prova della correlazione del pagamento della caparra con l’anticipazione bancaria, che involge un’inammissibile rivalutazione probatoria; dall’altro – sulle finalita’ per le quali il finanziamento bancario era stato concesso ad (OMISSIS), in quanto dette finalita’ non imprimono alcuna connotazione di altruita’ alle somme impiegate, elemento necessario ai fini del delitto di peculato.
4. Quanto alla prescrizione dei reati, il ricorso del P.G. e’ inammissibile perche’ generico in quanto riferito a capi di imputazione in relazione ai quali non e’ stata dichiarata dalla sentenza impugnata la prescrizione dei reati.
5. Quanto sopra detto impone, pertanto, di rilevare ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. l’intervenuta prescrizione dei reati secondo quanto segue:
a) Per i reati di cui all’articolo 640-bis c.p. risulta decorso il termine di prescrizione in data anteriore alla emissione della sentenza di appello ovvero in data 11.9.2018 in base al seguente computo: al termine di prescrizione massimo del (OMISSIS) – calcolato con riferimento alla data di consumazione del (OMISSIS) – devono essere aggiunti il periodo di sospensione dal 30.11.2015 al 29.1.2016 (pari a 58 gg) verificatosi in primo grado – non potendosi computare anche quello di sospensione del dibattimento dal 30.6.2014 al 17.7.2014 ai sensi dell’articolo 520 c.p.p., comma 2, non ricompreso tra le ipotesi previste dall’articolo 159 c.p.p. – e quello di 49 gg. verificatosi in appello, non potendosi computare quello tra il 10 ed il 24 settembre 2018 in quanto determinato a seguito di rinvio su istanza del P.G. per replica;
b) i reati di cui agli articoli 56 – 640-bis c.p. risultano – evidentemente – prescritti in periodo ancora precedente (capo 4): contratto del (OMISSIS); capo 8): contratto (OMISSIS); capo 12): (OMISSIS)).
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione – non sussistendo le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. anche per quanto si dira’ in relazione a taluni aspetti di ricorsi degli imputati – nei confronti di:
– (OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16), 17), 25), 26), 29), 30), 35), 36), 38-bis) e 38-ter), nonche’ ai capi 4), 8) e 12), riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56-640-bis c.p.;
– (OMISSIS) in relazione ai capi 29), 30), 31), 32), 35), 36), 38-bis), 38-ter), nonche’ ai capi 4), 8) e 12), riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56 e 640-bis c.p.;
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 29), 30), 31), 32), 33) e 34);
(OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 31) e 32);
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 25) e 26);
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16) e 17).
7. Alla declaratoria di prescrizione consegue la revoca delle disposte confische per equivalente dei beni diversi dalle somme di denaro – queste ultime costituenti, invece, confisca diretta del profitto – nei confronti dei predetti imputati (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435).
8. Quanto ai ricorsi degli imputati, risultano motivi comuni in relazione al reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere) nei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (secondo motivo, seconda parte) e (OMISSIS) (quinto motivo) sulla sussistenza della associazione criminosa. I motivi sono genericamente proposti quando non manifestamente infondati.
8.1. Secondo il doppio conforme giudizio di merito e’ stata ritenuta sussistente una associazione capeggiata dal (OMISSIS), finalizzata alla sistematica e continuativa sottrazione di risorse pubbliche ai danni della regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo, tramite gli enti di formazione (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo il Giudice di merito emerge lo strettissimo legame tra i vari soggetti, coesi da pregressi vincoli di natura familiare e politica, e la organizzazione e’ stata posta in essere mediante la costituzione di una serie di societa’ ed enti, in stretta interdipendenza tra loro, nonche’ attraverso la costruzione di una rete di rapporti e lo sviluppo di una serie di meccanismi, per lo piu’ ripetitivi, funzionale alla predetta sottrazione di risorse pubbliche da parte degli enti ammessi ai finanziamenti, esercenti per conto della Regione un pubblico servizio. Al riguardo, la prima sentenza, considera emblematica la vicenda di cui al capo 39 nell’ambito della quale somme ottenute a titolo di finanziamento di corsi dalla (OMISSIS), mediante documentazione fraudolenta e interposizione di (OMISSIS) ed (OMISSIS), erano fatte pervenire al (OMISSIS) e da questi personalmente incassate.
La sentenza impugnata, pur rilevando l’incidenza negativa sulla completezza dell’accertamento della separazione dei procedimenti (segnatamente di quello che riguarda il (OMISSIS), “motore” del sodalizio), che ha reso meno evidenti i legami del (OMISSIS) con la “galassia” (OMISSIS), ne ha autonomamente accertato la sussistenza. Quanto ai legami familiari e politici tra gli imputati, il Giudice di appello rileva che questi hanno costituito il presupposto per la gestione efficace nel tempo degli incroci tra enti/societa’, costruiti tra i due gruppi familiari del (OMISSIS) e del (OMISSIS), in vista del drenaggio delle risorse pubbliche, sistematicamente perseguito. A tale conclusione la Corte di merito perviene – smentendo l’assunto del (OMISSIS) che, nel riconoscere la sua militanza nell’allora partito di riferimento dell’On. (OMISSIS) ed i consolidati personali rapporti con quest’ultimo, escludeva che detti rapporti avessero inciso nella gestione dell'(OMISSIS) – considerando che la (OMISSIS) Srl, una delle principali societa’ utilizzate per l’interposizione, dal (OMISSIS) al (OMISSIS) era amministrata da (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), e da (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) che riveste la qualifica di amministratore unico dal (OMISSIS) al (OMISSIS). Ancora che nella (OMISSIS) il 30% delle quote apparteneva alla (OMISSIS) S.r.l. (cioe’ allo stesso (OMISSIS) ed a (OMISSIS)) ed altro 30% alla (OMISSIS) s.r.l. (societa’ del (OMISSIS)). Ancora, si evidenzia come le modalita’ stesse dell’acquisto e della ristrutturazione dell’immobile di viale (OMISSIS) denuncino documentalmente l’ingresso indiretto del gruppo (OMISSIS) nella gestione di (OMISSIS) e (OMISSIS).
La sentenza riconosce il ruolo di tutti i soggetti coinvolti dal (OMISSIS) quali sue pedine e conclude rilevando che gli illeciti non appaiono frutto di contingenti occasioni di profitto da sfruttare nel campo della formazione professionale, ma accortamente pianificati secondo moduli destinati a durare nel tempo, individuandosi un periodo di operativita’ del gruppo criminoso almeno tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS).
8.2. Ritiene la Corte che la ritenuta sussistenza della associazione a delinquere ascritta sub capo 1 si sottrae a censure in sede di legittimita’, risultando generica la censura dei ricorrenti che fa leva sul richiamo ad acquisizioni pertinenti ad altro procedimento, e manifestamente infondata quella che censura il rilievo dato ai rapporti familiari o politici, essendo – invece individuata un’articolata struttura organizzativa costituita da societa’ fiduciarie – alle quali erano preposti i vari soggetti gia’ legati da rapporti familiari e politici – la cui attivita’ si fondava sul solo finanziamento pubblico per la realizzazione di corsi di formazione e la cui operativita’ si manifestava attraverso l’interposizione contrattuale e la sovraffatturazione delle prestazioni.
Il ragionamento che sostiene la sussistenza del gruppo associativo criminale, individuando l’apparato organizzativo e le relazioni fiduciarie che ne hanno consentito l’operativita’ in funzione del programma criminoso, si conforma del tutto ineccepibilmente all’orientamento di legittimita’ secondo il quale, ai fini della configurabilita’ del delitto di associazione per delinquere, e’ necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054) e che non e’ richiesta l’apposita creazione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, ma e’ sufficiente l’attivazione di una struttura che puo’ essere anche preesistente all’ideazione criminosa e gia’ dedita a finalita’ lecita; ne’ e’ necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilita’, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia “a priori” circoscritto alla consumazione di uno o piu’ reati predeterminati (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 -2014-, Grasso, Rv. 259493).
8.3. Quanto al profilo partecipativo dei singoli ricorrenti va detto quanto segue.
8.3.1. Per (OMISSIS), non risultano censure riguardo della sua partecipazione associativa, anche tenuto conto che il relativo profilo non risulta neanche specificamente devoluto in appello.
8.3.2. Quanto alla (OMISSIS), il pertinente motivo e’ manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, rispetto al doppio conforme accertamento di merito. Ritiene il Collegio che non incorre in vizi logici e giuridici la sentenza impugnata (v. pg. 79) che ha confermato la responsabilita’ della ricorrente in quanto – al di la’ della posizione formale e del rapporto di coniugio con il (OMISSIS) – risulta essere stata disponibile ad assumere secondo le necessita’ le cariche sia negli enti ((OMISSIS) e (OMISSIS)) che nelle societa’ interposte allo scopo di assecondare la programmata fraudolenta gestione delle spese al cui vertice decisionale era il marito, operando, di volta in volta, quale amministratore o legale rappresentante dell’una o dell’altra societa’ impiegata per le materiali distrazioni (v. pg. 189 della sentenza di primo grado). Le ragioni della ritenuta partecipazione associativa della ricorrente si rivelano, invero, conformi all’orientamento di legittimita’ secondo il quale il dolo del delitto di associazione a delinquere e’ integrato dalla coscienza e volonta’ di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o piu’ delitti programmati dall’associazione non dimostri automaticamente l’adesione alla stessa, questa puo’ desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attivita’ delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740).
8.3.3. Anche il pertinente quinto motivo proposto dalla ricorrente (OMISSIS) e’ manifestamente infondato, quando non proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimita’. Non incorre in vizi logici e giuridici la sentenza impugnata che – in conformita’ al sopra richiamato orientamento di legittimita’ – ha confermato la partecipazione associativa della ricorrente, definita rappresentante del blocco di interessi sul versante della (OMISSIS) srl e coinvolta, da sola o insieme alla (OMISSIS), in una serie di condotte illecite nell’interesse della organizzazione (v. pg. 191 della prima sentenza), non illogicamente assimilata a quella della stessa (OMISSIS), rilevando la sua disponibilita’ a rivestire ruoli fiduciari all’interno delle relazioni incrociate tra enti e societa’ interposte utilizzate per gonfiare i costi di gestione, stipulando anche gli atti incriminati. Del pari non illogicamente considerati al fine di confermare la piena e consapevole adesione associativa sono, poi, gli elementi rappresentati dalla partecipazione della ricorrente al consiglio direttivo di altro ente ( (OMISSIS)) riconducibile alla “galassia (OMISSIS)” ed il suo coinvolgimento in vicende riguardanti l’altro procedimento separato riguardante reati tributari.
8.3.4. Quanto alla ricorrente (OMISSIS) i primi quattro motivi di ricorso che censurano sotto diversi aspetti la ritenuta partecipazione associativa sono manifestamente infondati quando non sostanzialmente proposti per inammissibili ragioni di fatto. Il doppio conforme accertamento di merito ha individuato la partecipazione della ricorrente al sodalizio considerando la sua sistematica operativita’ nella (OMISSIS) attraverso la quale ha realizzato una serie di condotte fraudolente in danno della Regione ed a favore della (OMISSIS) srl nonche’ della (OMISSIS) rigettando la posizione difensiva, di cui ha puntualmente valutato le testimonianze addotte, che sosteneva l’inconsapevole partecipazione della ricorrente alle condotte ascrittele perche’ ignara del meccanismo truffaldino che vi era sotteso, osservando, al contrario, che alla ricorrente erano ben noti i rapporti familiari e politici tra gli esponenti degli enti di formazione (OMISSIS) e (OMISSIS) ed i gestori delle societa’ con cui ella, quale legale rappresentante della (OMISSIS), si interfacciava (v. pg. 189 e ss. della prima sentenza). La sentenza impugnata (v. pg. 82), pertanto, incensurabilmente ha confermato la partecipazione associativa della ricorrente che ha svolto il ruolo di cerniera tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), ricoprendo la funzione di amministratrice della (OMISSIS) tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), proprio su direttiva del politico, restando a tutti gli effetti sua segretaria, desumendosi il suo coinvolgimento consapevole nelle vicende dall’affidamento fiduciario delle cariche da parte del (OMISSIS), di cui era segretaria, strumentalmente utilizzato per occultare il ruolo effettivo del predetto.
8.3.5. Quanto al ricorrente (OMISSIS) i pertinenti motivi di ricorso (primo, secondo e terzo) sono inammissibili. Sull’affermazione di responsabilita’, perche’ sostanzialmente proposti per ragioni di fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimita’ rispetto al doppio conforme giudizio di merito, scevro da vizi logici e giuridici aderente ai criteri di legittimita’ ricordati in tema di partecipazione associativa; manifestamente infondato e’ il motivo che censura l’omesso rilievo della prescrizione. Il primo Giudice (v. pg. 189 della sentenza di primo grado) del tutto correttamente conferisce rilievo all’accertata piena collaborazione tra il ricorrente ed il (OMISSIS) almeno dal (OMISSIS), sotto le direttive di quest’ultimo, ponendo le societa’ dallo stesso costituite – e talora amministrate attraverso prestanome – nonche’ la propria stessa attivita’, a servizio del progetto criminale; dimostrando la piena consapevolezza del ricorrente dell’illiceita’ delle condotte poste in essere la vicenda sub capo 39, ammessa dall’imputato, nell’ambito della quale la (OMISSIS) a lui riconducibile era utilizzata, attraverso una triangolazione di fatturazioni, per trasferire denaro da (OMISSIS) ad (OMISSIS) riscosso per contanti e per cassa personalmente dal (OMISSIS). La sentenza impugnata (v. pg. 84) appunta la sua attenzione anche sul valore sintomatico delle vicende di cui ai capi 25 e 26 e sul ruolo della (OMISSIS) – gestita dal ricorrente e riconducibile al (OMISSIS) (v. pg. 34 e ss. della sentenza di primo grado) – nata da due soggetti, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), che sono coinvolti nel separato procedimento palesandosi come soggetti legati a doppio filo al gruppo (OMISSIS)/ (OMISSIS). Del tutto correttamente si e’, inoltre, rilevato che il limitato subentro dell’imputato nel 10% delle quote della societa’ non esclude l’inserimento della societa’ nel predetto contesto, in quanto sintomatico del radicamento e non occasionalita’ della prestata collaborazione, e della stabilita’ del coinvolgimento. Quanto alla permanenza dell’inserimento associativo ed all’esclusione della prescrizione, ineccepibilmente la Corte di merito valorizza – al di la’ delle vicende sub 25 e 26 del (OMISSIS) – il ruolo di amministratore svolto dal (OMISSIS) ed la eloquente captazione del (OMISSIS) intercorsa con il (OMISSIS), a dimostrazione dell’ininterrotto vincolo associativo contestato comunque in forma chiusa fino alla data della esecuzione delle misure cautelari ((OMISSIS)).
9. Gli altri motivi di ricorso degli imputati.
10. I ricorsi nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
10.1. Il primo motivo di ricorso, con riguardo alla inutilizzabilita’ delle indagini dell’ing. (OMISSIS), e’ inammissibile perche’ generico rispetto alla risposta data dalla Corte circa la irrilevanza della questione avendo il consulente reso testimonianza nel contraddittorio.
10.2. Il secondo motivo, riguardante i delitti di truffa, e’ assorbito dalla declaratoria di prescrizione non palesandosi i presupposti per una declaratoria ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., considerato che dai ricorrenti sono svolte al riguardo censure sostanzialmente volte ad una rivalutazione in fatto, non ammissibile in sede di legittimita’.
10.3. Il quarto motivo sulla prescrizione e’ assorbito nella decisione gia’ illustrata.
10.4. Il quinto motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena e’ inammissibile in quanto generica censura in fatto all’esercizio dei poteri discrezionali demandato al giudice di merito che li ha esercitati senza vizi logici e giuridici – quanto al diniego delle attenuanti – sul rilievo della posizione centrale rivestita dal (OMISSIS) nell’ambito delle gravi vicende e dell’implicita risposta data in relazione alla posizione della (OMISSIS) alla quale, comunque, e’ stata ridotta di oltre un terzo la pena irrogatale in primo grado.
10.5. Il sesto motivo e’ assorbito dalla declaratoria di prescrizione dei reati che impedisce la confisca per equivalente, non essendo stata formulata alcuna specifica censura sulla confisca diretta delle somme, che per quanto gia’ esposto va confermata.
11. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
11.1. Il primo motivo che censura la decisione sull’omesso rinvio dell’udienza del 29/4/2010 e’ infondato. Ritiene questo Collegio che la Corte di appello ha correttamente respinto il motivo di gravame avallando l’esclusione del legittimo impedimento da parte del difensore dell’imputata rilevando che nel procedimento che generava l’addotto impedimento vi era anche altro difensore e non era stata indicata l’indispensabilita’ per entrambi degli impegni professionali concomitanti, cosi’ condividendo la ponderazione degli interessi in gioco operata dal primo giudice. Invero, la valutazione si pone nell’ambito del legittimo esercizio dei poteri demandati al giudice di merito nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spettando al giudice di effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attivita’ cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonche’ all’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto a norma dell’articolo 102 c.p.p. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109) o, ancora, secondo il piu’ recente autorevole orientamento secondo il quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da’ luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912) essendo ribadito l’obbligo di diligenza del difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, M., Rv. 270330).
11.2. Il terzo motivo, quanto ai reati di truffa, e’ assorbito dalla declaratoria di prescrizione non palesandosi le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.; quanto al reato associativo, il motivo e’ palesemente generico.
11.3. Il quarto e sesto motivo sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione dei reati di truffa non palesandosi le condizioni per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
11.4. Il settimo motivo su momento consumativo e prescrizione e’ assorbito, in relazione alle condotte di truffa, dalla declaratoria di prescrizione.
Quanto alla fattispecie associativa, il motivo e’ manifestamente infondato in ragione della natura permanente del reato – peraltro contestato in forma “chiusa” fino alla data della esecuzione delle misure cautelari ((OMISSIS)) – e comunque proposto per ragioni di fatto che si appuntano sulla epoca di consumazione di reati fine che non possono trovare accesso in sede di legittimita’.
11.5. L’ottavo motivo sulla mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione ex articolo 316-ter c.p. e’ manifestamente infondato in ragione dell’assorbente corretta qualificazione dei fatti sub specie del reato di truffa, di cui si e’ dato conto sub 3.3.
11.6. Il nono motivo sulla determinazione della pena e’ assorbito dalla decisione del rinvio conseguente all’annullamento della sentenza per la rideterminazione della pena per il reato associativo.
11.7. Il decimo motivo che censura l’omessa risposta alla richiesta del beneficio della non menzione e’ assorbito.
11.8. L’undicesimo motivo sulla disposta confisca per equivalente e’ assorbito dalla revoca di essa a seguito della intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati che sono stati posti alla base.
11.9. Il dodicesimo motivo sulle statuizioni civili e’ inammissibile in relazione alla generica proposizione del relativo motivo in appello.
12. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
12.1. Il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo riguardanti l’affermazione di responsabilita’ in ordine ai reati di cui ai capi 31) e 32) e l’omesso rilievo della intervenuta prescrizione sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione non palesandosi elementi per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
13. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
13.1. Il quarto motivo avente ad oggetto l’affermazione di responsabilita’ in ordine ai reati di cui ai capi 25) e 26) e’ assorbito dalla declaratoria di prescrizione non palesandosi elementi per giustificare una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., non potendosi comunque dare rilievo nella fase di cognizione al preteso bis in idem “atipico” in relazione alla coimputata (OMISSIS).
13.2. Il quinto motivo che ha censurato l’omessa declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 25 e 26 e’ assorbito.
13.3. Il sesto motivo e’ inammissibile perche’ genericamente proposto non prospettandosi in relazione ai motivi di appello – la evidenza della innocenza.
13.4. Il settimo motivo e’ generica censura in fatto all’esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici essendo esaustivamente condivisa la esclusione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice nell’ambito della determinazione della pena.
13.5. L’ottavo motivo sulle statuizioni civili e’ manifestamente infondato quanto al difetto di legittimazione degli Enti regionali, non essendovi evidentemente alcun dubbio sulla loro qualita’ di parti offese e danneggiate dei reati di truffa.
Il motivo e’, invece, genericamente proposto in relazione alla responsabilita’ civile da reato dell’imputato ricorrente rispetto alla sua posizione di concorrente nel reato di truffa ed alla condanna generica al risarcimento del danno; mentre e’ assente la specifica allegazione in ordine alla mancata costituzione degli Enti nei confronti del ricorrente, rispetto ad una questione, peraltro, illogicamente proposta solo dopo aver posto le precedenti contestazioni che, invece, presuppongono la proposizione della domanda risarcitoria anche nei confronti del ricorrente.
13.6. Il nono motivo sulla confisca e’ assorbito dalla revoca della disposta confisca per equivalente in dipendenza della declaratoria di prescrizione dei reati sui quali la stessa e’ stata fondata.
13.7. Il decimo motivo e’ palesemente generico.
14. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
14.1. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo su responsabilita’ sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione dei reati in assenza di presupposti per una declaratoria ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
14.2. Il quinto motivo che ha censurato l’omessa declaratoria di prescrizione e’ assorbito.
15. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
15.1. Il primo motivo che censura la reformatio in pejus e’ fondato. Ritiene la Corte che il Giudice di merito si e’ sottratto all’obbligo di motivazione c.d. rafforzata in quanto non risulta aver dato positivo riscontro della coordinazione tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) per l’attivazione dei corsi ed il ruolo direttivo svolto dallo stesso (OMISSIS) facendo generico riferimento ad intercettazioni non meglio considerate e richiamando, altresi’, in modo insufficiente il ruolo apicale rivestito dal (OMISSIS) nell’ (OMISSIS) (v. pg. 92/93).
La fondatezza del motivo consente di apprezzare l’avvenuto decorso del termine prescrizionale al quale consegue la correlativa declaratoria in assenza di elementi che possano giustificare una pronunzia ex articolo 129 c.p.p..
15.2. Alla declaratoria di prescrizione consegue la revoca della confisca per equivalente di beni diversi da somme di denaro.
15.3. Il secondo motivo che censura l’omesso riconoscimento della ipotesi di cui all’articolo 131- bis c.p. e’ assorbito.
15.4. Il terzo motivo su trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche e’ assorbito.
16. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
16.1. Il primo motivo sulla affermazione di responsabilita’ e’ genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimita’. Ritiene la Corte che e’ ineccepibile la valutazione del compendio probatorio alla base dell’affermazione di responsabilita’ della ricorrente che risulta aver sollecitato la (OMISSIS), che vi si adeguava, a “trovare” ad ogni costo – anche “pagando” la firma di qualche allievo con una scheda telefonica – il modo di giungere al numero minimo sulla carta di 15 allievi necessario, al di la’ della possibilita’ di avviare un corso con un numero inferiore di allievi, per evitare una serie di complicazioni e decurtazioni dei rimborsi del corso gia’ finanziato per 98.300 Euro (v. pg. 91 della sentenza impugnata).
16.2. Il secondo motivo sulla concessione delle attenuanti generiche e’ fondato non rinvenendosi alcuna risposta al pertinente articolato motivo dedotto in appello.
16.3. La parziale fondatezza del ricorso consente di apprezzare il decorso del termine prescrizionale in ordine al reato per il quale e’ intervenuta condanna, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione non palesandosi elementi per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. Anche per la ricorrente deve essere disposta la revoca della confisca per equivalente di beni diversi da somme di denaro.
17. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) s.r.l. e’ inammissibile.
17.1. Il primo motivo e’ generico in relazione ad entrambi i profili sollevati.
Quanto alla capacita’ dell’ente a stare in giudizio, non risultano censurate specifiche statuizioni a riguardo ne’ indicate conseguenze che hanno inciso sul diritto di difesa dello stesso ente.
Genericamente proposta e’ la complessiva questione in ordine alla pretesa erronea valutazione dei motivi di appello quale mera riproposizione di quelli proposti dagli imputati.
Quanto, in particolare, alla pretesa violazione dell’articolo 649 c.p.p. la censura e’ genericamente proposta, incentrandosi sul profilo della identita’ del fatto contestato all’ente nell’ambito dei due procedimenti, senza confrontarsi con la corretta risposta data dalla Corte (v. pg. 103 della sentenza impugnata) che – a prescindere dalla questione della identita’ del fatto ha ritenuto inapplicabile la preclusione all’azione esercitata nel presente procedimento in quanto precedente a quella esercitata nel separato procedimento nei confronti dei medesimi imputati per ulteriori ed autonome condotte. La decisione si pone in conformita’ al consolidato orientamento di legittimita’ secondo il quale la preclusione del “ne bis in idem” opera solo allorche’ l’azione penale sia gia’ stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorita’ giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell’organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale (Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014 (dep. 2015), Brunetto e altri, Rv. 262219), appuntandosi pertanto – la preclusione sulla azione successivamente esercitata.
Quanto alla inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del legale rappresentante la censura e’ generica rispetto al rilievo della Corte in ordine alla loro non utilizzazione nell’ambito del procedimento svoltosi con rito ordinario, nell’ambito del quale nessuna di tali dichiarazioni ha avuto ingresso in giudizio, o e’ stata riportata in sentenza quale prova decisiva a carico degli imputati o dell’ente stesso (v. pg. 103 della sentenza impugnata).
17.2. Il secondo e terzo motivo sulla duplicazione delle accuse nei due procedimenti sono manifestamente infondati, per la ragione gia’ espressa in precedenza in relazione alla questione relativa alla pretesa violazione dell’articolo 649 c.p.p..
17.3. Il quarto motivo e’ del tutto genericamente proposto, essendo omessa la specifica indicazione dei motivi di appello indebitamente pretermessi e la incidenza della loro mancata considerazione sulla decisione.
17.4. Il quinto motivo e’ del tutto genericamente proposto, anche tenuto conto del rilievo della sentenza in ordine alla non intervenuta utilizzazione delle dichiarazioni del (OMISSIS).
17.5. Il sesto motivo e’ genericamente proposto in relazione alla affermazione di responsabilita’.
Quanto alla eccepita prescrizione il motivo e’ manifestamente infondato sia che lo si intenda riferito ai reati presupposti dalla responsabilita’ amministrativa, che riguardante la specifica contestazione di questa. Sono al primo aspetto, invero, costituisce jus receptum in tema di responsabilita’ da reato degli enti, che la prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all’ente dell’illecito, non ne determina l’estinzione per il medesimo motivo, giacche’ il relativo termine, una volta esercitata l’azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018, Societa’ Tecna Group S.r.l. e altro, Rv. 273085); quanto al secondo, del pari e’ consolidato l’orientamento secondo il quale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4, (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-04).
18. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) s.r.l. e’ inammissibile perche’ si limita ad invocare genericamente l’omessa considerazione dei motivi di appello senza neanche confrontarsi con le ragioni espresse dalla sentenza in relazione all’appello proposto dalla medesima societa’ (v. pg. 102 e ss. della sentenza impugnata).
19. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) s.r.l. e’ inammissibile.
19.1. Il primo e secondo motivo sono genericamente proposti, da un lato, per il rinvio alla risposta data alle medesime questioni poste dall’imputata (OMISSIS) – tra l’altro – riguardanti la infondatezza della contestazione amministrativa per insussistenza del reato presupposto; dall’altro, limitandosi la ricorrente a censurare la ineccepibile affermazione relativa alla accertata natura strumentale dell’ente alla commissione degli illeciti, rispetto ai quali costituiva un mero schermo formale.
19.2. Il terzo motivo e’ genericamente proposto non intaccando la censurata genericita’ del motivo di appello.
19.3. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato in quanto la deduzione in appello relativa alla determinazione della pena risultava generica.
19.4. Il quinto motivo sulla confisca e’ inammissibile in quanto riguarda questione quantificazione del profitto – non devoluta in appello.
20. Il ricorso (OMISSIS) e’ inammissibile.
20.1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato in relazione alla corretta puntuale risposta data dalla Corte sulla ritenuta unicita’ della condotta ex articolo 640-bis c.p. che comprende quelle sub capi 44) e 45) (v. pg. 104).
20.2. Il secondo motivo e’ genericamente proposto rispetto al rilievo della Corte di merito di mancanza di novita’ di profili addotti rispetto a quelli proposti dagli imputati in ordine alla insussistenza dei relativi addebiti ed alla cui disamina rinvia.
20.3. Il motivo aggiunto sulla affermazione di responsabilita’ correlata al capo 45 e’ inammissibile in ragione della inammissibilita’ del precedente motivo.
21. In conclusione deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di:
– (OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16), 17), 25), 26), 29), 30), 35), 36), 38-bis) e 38-ter), nonche’ ai capi 4), 8) e 12), riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56-640-bis c.p.;
– (OMISSIS) in relazione ai capi 29), 30), 31), 32), 35), 36), 38-bis), 38-ter), nonche’ ai capi 4, 8 e 12, riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56 e 640-bis c.p.;
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 29), 30), 31), 32), 33) e 34);
(OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 31) e 32);
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 25) e 26);
(OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16) e 17);
(OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al reato di cui al capo 49);
essendo i predetti reati estinti per prescrizione.
Quanto al (OMISSIS), all’annullamento consegue la eliminazione della pena complessivamente inflitta per i reati dichiarati prescritti pari ad anni due e mesi sei di reclusione, cosi’ residuando la pena inflitta per il reato di cui al capo 1 pari ad anni tre di reclusione.
La sentenza deve poi essere annullata nei confronti di (OMISSIS) in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
Devono essere rigettati nel resto i ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena per la residua imputazione sub 1.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione alla confisca dei beni diversi dal denaro disposta nei confronti dei predetti.
I ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro-tempore, che si stima equo liquidare in Euro 3.510, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Non si deve far luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili costituite nei confronti di (OMISSIS), essendo stato egli assolto in primo grado e dichiarato prescritto in questa sede il reato ascrittogli ed in relazione all’imputata (OMISSIS), poiche’ non risulta la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore delle parti civili sia in primo che secondo grado.
Deve essere rigettato il ricorso del Procuratore Generale.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS) srl, (OMISSIS) Srl in liquidazione, (OMISSIS) srl e (OMISSIS) consegue la condanna delle ricorrenti societa’ al pagamento delle spese processuali e ciascuna della ammenda che si stima equo determinare in Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16), 17), 25), 26), 29), 30), 35), 36), 38bis) e 38ter), nonche’ ai capi 4), 8) e 12), riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56 e 640-bis c.p. perche’ estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni due e mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso; (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 29), 30), 31), 32), 35), 36), 38bis), 38ter), nonche’ ai capi 4), 8) e 12), riqualificati questi ultimi ai sensi degli articoli 56 e 640-bis c.p. perche’ estinti per prescrizione; (OMISSIS) in relazione ai reati di cui ai capi 29), 30), 31), 32), 33) e 34) perche’ estinti per prescrizione; (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 31) e 32) perche’ estinti per prescrizione; (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 25) e 26) perche’ estinti per prescrizione; annulla nei confronti dello stesso la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; (OMISSIS), in relazione ai reati di cui ai capi 2), 3), 6), 7), 10), 11), 16) e 17), perche’ estinti per prescrizione; (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato loro ascritto, perche’ estinto per prescrizione. Annulla nei confronti di (OMISSIS) la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del denaro, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena per la residua imputazione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla confisca dei beni diversi dal denaro disposta nei confronti dei predetti. Condanna (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile assessorato istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia, in persona dell’assessore pro tempore, che liquida in Euro 3.510, oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl in liquidazione, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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