In tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 luglio 2020, n. 23111.

In tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n.97 del 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), del medesimo art. 41-bis, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l’accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria.

Sentenza 29 luglio 2020, n. 23111

Data udienza 15 giugno 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Magistrato – Detenuto al 41 bis – Scambio di riviste e generi alimentari con detenuti dello stesso gruppo di socialità – Motivo non ostativo alla concessione della liberazione anticipata – Nuovo esame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BORRELLI PAOLA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. BARBERINI ROBERTA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’ordinanza impugnata e’ stata emessa il 16 gennaio 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari che, pronunziando quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della prima sezione penale di questa Corte del 27 maggio 2019, ha parzialmente rigettato il reclamo presentato nell’interesse di (OMISSIS) avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Sassari che pure aveva rigettato parzialmente l’istanza di liberazione anticipata presentata nell’interesse del detenuto.
2. La prima sezione penale aveva annullato precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari censurando il fatto che detto provvedimento:
– pur avendo fondato il rigetto del reclamo sui rapporti disciplinari elevati in carcere a carico di (OMISSIS), non li aveva acquisiti, a dispetto delle necessita’ di valutarli non in se’, ma per il riverbero negativo che le infrazioni avessero eventualmente avuto sul percorso rieducativo del detenuto;
– aveva espresso il principio secondo cui infrazioni disciplinari da cui potrebbe prescindersi per i detenuti comuni possano invece acquisire rilievo decisivo per quelli soggetti al regime di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 41-bis (di seguito o.p.).
Di conseguenza, la Corte di cassazione, dopo aver evidenziato l’applicabilita’ anche ai detenuti soggetti al regime ex articolo 41-bis o.p. della liberazione anticipata – nell’ottica della funzione rieducativa della pena – ha sancito la necessita’ che il vaglio del Tribunale di sorveglianza circa la meritevolezza del beneficio richiesto tenesse conto della condotta inframuraria del condannato sotto il profilo dell’attitudine ad indirizzarsi verso la realizzazione del processo di rieducazione.
3. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver acquisito i rapporti concernenti le infrazioni disciplinari, nel provvedimento impugnato ha escluso che il percorso carcerario di (OMISSIS) avesse mostrato segnali di accondiscendenza rispetto al percorso rieducativo, valorizzando in tal senso le condotte concretamente accertate.
4. Avverso l’ordinanza pronunziata in sede di rinvio e’ stato proposto nuovo ricorso per cassazione nell’interesse del condannato, ricorso strutturato su due motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto il Tribunale a disattendere la richiesta del reclamante, con conseguente elusione del vincolo di rinvio.
4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. 19 febbraio 2004 perche’ il Tribunale di sorveglianza aveva fondato la decisione su rapporti di lieve entita’ sanzionati con la sola ammonizione e su rapporti afferenti lo scambio di cibo e di oggetti di poco valore, per cui pende attualmente giudizio di costituzionalita’.
5. il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha invocato l’inammissibilita’ del ricorso, evidenziando la diffusa e congrua motivazione dell’ordinanza impugnata ed il rispetto del vincolo di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti appresso specificati, il che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
2. Prima di illustrare le ragioni dell’annullamento, si ritiene necessario al fine di circoscrivere il vizio da cui il provvedimento e’ affetto dare conto degli aspetti in cui il ricorso non ha colto nel segno.
2.1. In primo luogo, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso e’ affetto da un’impostazione del tutto generica, dal momento che non contiene alcuna critica specifica al provvedimento impugnato, risolvendosi la censura in un’astratta doglianza circa l’insufficiente/omessa giustificazione delle ragioni del rigetto del reclamo, con citazione di giurisprudenza in tema di dovere motivazionale del Giudice. L’inammissibilita’ della doglianza e’ tanto piu’ lampante laddove il provvedimento del Tribunale, contrariamente a quanto opina il ricorrente, e’ dotato di una robusta motivazione, che ha analizzato le infrazioni imputate al detenuto, sia per categorie che singolarmente, spiegando le ragioni per cui esse debbano ritenersi eloquenti della mancata accondiscendenza di (OMISSIS) al percorso rieducativo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso e’, in parte, manifestamente infondato e aspecifico laddove difetta di un effettivo confronto con la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha svolto correttamente il vaglio che la prima sezione penale gli aveva demandato. Piu’ precisamente, lungi dal limitarsi a riguardare ab externo i rapporti disciplinari, il Tribunale ha esaminato nel dettaglio le condotte che li avevano generati, evidenziando:
– che le accertate comunicazioni di (OMISSIS) con detenuti inseriti in altro gruppo di socialita’, attuate in spregio ai limiti posti ai detenuti in regime di cui all’articolo 41-bis o.p., riguardavano vere e proprie conversazioni inibite per i fini di prevenzione e sicurezza tipici del regime restrittivo speciale e che una di esse appariva particolarmente insidiosa in quanto dimostrativa di un atteggiamento di comando e manipolazione da parte del detenuto; mentre in un’altra occasione l’ (OMISSIS) aveva costretto un detenuto di altro gruppo di socialita’ a rinunziare alla propria prestazione lavorativa e, in un’altra occasione ancora (non refluita in una contestazione disciplinare), il condannato aveva ingiunto ad un operante della Polizia penitenziaria di far iniziare il giro per la somministrazione dei pasti dalla sua cella;
– che il (OMISSIS), il ricorrente aveva gridato e prodotto schiamazzi nella sala di socialita’ ed aveva battuto per cinque minuti il blindo in segno di protesta, tenendo cosi’ comportamenti violativi delle regole vigenti nel reparto e suscettibili di emulazione.
Da questi dati e’ stata ricavata la dimostrazione correttamente legata ai comportamenti concreti posti in essere dall’ (OMISSIS) e non gia’ al dato formale dei rapporti che il ricorrente non aveva mostrato, nei semestri in cui si erano verificati i suddetti comportamenti, segni di accondiscendere all’opera di risocializzazione cui deve tendere il regime carcerario, anche quello “duro” dell’articolo 41-bis o.p.
3. Diverso discorso va fatto per quanto concerne i semestri in cui ad essere ostativi alla concessione della liberazione anticipata sono stati solo o anche i comportamenti oggetto dei rapporti concernenti lo scambio di oggetti con detenuti dello stesso gruppo di socialita’ di cui all’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f) o.p..
3.1. A questo riguardo, infatti, non puo’ ignorarsi che, in tempi recentissimi, si e’ espressa la Corte Costituzionale (sentenza del 5 maggio 2020, n. 97), che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della disposizione suddetta, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata “la assoluta impossibilita’ di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita’, scambiare oggetti” anziche’ “la assoluta impossibilita’ di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita’”.
Giova ricordare che, per gruppo di socialita’, si intende un gruppo costituito da non piu’ di quattro persone, abbinate sulla scorta di complessi criteri ispirati alla necessita’ di contemperare forme indispensabili di socialita’ – imposte anche per i detenuti ex articolo 41-bis o.p. – ed evitare ogni occasione di rafforzamento delle consorterie criminali di appartenenza, nonche’ ogni possibilita’ di scambiare con l’esterno ordini, informazioni e notizie.
Nel reputare costituzionalmente illegittima la norma suddetta laddove interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso della possibilita’ incondizionata di vietare lo scambio di oggetti, oltre che con detenuti appartenenti a diverse socialita’, anche con quelli della medesima socialita’, la Consulta ha reputato la disposizione violativa degli articoli 3 e 27 Cost. ed irragionevole, siccome ne’ funzionale ne’ congrua rispetto alla finalita’ tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nell’impedire le sue comunicazioni con l’esterno. Poiche’ i detenuti dello stesso gruppo di socialita’ possono normalmente comunicare tra di loro, non e’ giustificata la deroga – da tale divieto disposta – alla regola ordinariamente valida per i detenuti, che possono scambiare tra loro “oggetti di modico valore” (Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, articolo 15, comma 2), e la proibizione in parola – laddove prevista in via generalizzata dal legislatore finisce per assumere una direzione meramente afflittiva. Inoltre, data la possibilita’ di scambiare solo oggetti di modico valore, la regola vagliata dalla Corte Costituzionale non trovava neanche una giustificazione nella finalita’ di impedire l’accrescimento del prestigio criminale di determinati detenuti rispetto ad altri attraverso la possibilita’ di elargire o far elargire beni ad altri ristretti.
Esclusa la legittimita’ del divieto generale ed incondizionato scritto nella disposizione in parola, resta fermo che la direzione carceraria puo’, sulla base di una valutazione caso per caso, limitare la possibilita’ di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialita’ laddove vi sia la necessita’ in concreto di garantire la sicurezza dei cittadini e la motivata esigenza di prevenire – come recita l’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera a), o.p. – “contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate”.
3.2. Ebbene, l’inciso appena brevemente sviluppato serve a mettere in luce come la violazione del divieto di scambio di oggetti con detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialita’ – quando non legato a divieti specificamente imposti dalla direzione carceraria – non possa piu’ validamente fondare la valutazione circa l’insussistenza dei presupposti per concedere la liberazione anticipata.
Ne consegue, nella fattispecie concreta, che lo scambio di riviste e generi alimentari con detenuti dello stesso gruppo di socialita’ di cui ai rapporti disciplinari dell’8 luglio 2010, del 28 ottobre 2012 e del 2 gennaio 2014 – comportamento reputato ostativo alla concessione della liberazione anticipata per i semestri in cui le infrazioni si sono collocate debba essere necessariamente rivalutato dal Tribunale di sorveglianza alla luce delle direttrici ermeneutiche della Consulta. In particolare, il Giudice del rinvio dovra’ verificare se lo scambio di oggetti di cui ai rapporti predetti fosse frutto di particolari provvedimenti organizzativi specifici per il detenuto (OMISSIS) ovvero semplicemente del divieto generalizzato di cui all’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), o.p., oggi ritenuto illegittimo, in quest’ultimo caso determinandosi di conseguenza rispetto alla valenza ostativa di detti rapporti quanto alla concessione della liberazione anticipata per i semestri in cui essi sono stati elevati, tenendo altresi’ conto di ogni altro indicatore utile a stabilire la partecipazione all’opera di rieducazione da parte de condannato rilevante ex articolo 54 o.p..

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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