In tema di recupero degli aiuti di Stato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10686.

La massima estrapolata:

In tema di recupero degli aiuti di Stato, in quanto equivalenti ad agevolazioni fiscali, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv. in l. n. 46 del 2007 (sovrapponibile all’art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009), ed in virtù del rinvio – mobile (e non fisso) – al Regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta, anche quando la decisione che abbia dichiarato l’incompatibilità dell’aiuto e ne abbia disposto il recupero sia stata adottata (e notificata allo Stato membro) anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento, con il solo limite, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite sotto l’imperio della disciplina previgente, nelle quali già prima di tale data l’aiuto sia stato definitivamente recuperato (su base semplice) o l’avviso di accertamento sia stato emesso (v. Corte di giustizia UE, 3 settembre 2015, causa C-89/14).

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10686

Data udienza 20 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8647/2013 R.G. proposto da:
Societa’ (OMISSIS) s.p.a., ( (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, n. 90/01/12, depositata in data 26 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

RILEVATO

che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con due comunicazioni ingiunzioni (prot. n. (OMISSIS) e (OMISSIS)) notificate il 4 maggio 2007 alla (OMISSIS) s.p.a., procedeva, ai sensi del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui la contribuente aveva usufruito negli anni d’imposta 1995 e 1996, qualificate come indebiti aiuti di Stato dalla decisione della Commissione Europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE.
2. Avverso i predetti atti impositivi, la societa’ contribuente ha proposto due distinti ricorsi dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Lucca che, dopo averli riuniti, li ha accolti.
3. Contro la decisione di primo grado l’Ufficio ha quindi proposto appello innanzi la Commissione tributaria regionale della Toscana, che lo ha dichiarato inammissibile.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello e questa Corte, con sentenza n. 11227/2011, ritenuto che l’appello dell’Ufficio fosse ammissibile, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio.
5. Riassunto il giudizio di rinvio presso la CTR della Toscana, quest’ultima, con la sentenza n. 90/01/12, depositata in data 26 marzo 2012, ha cosi’ deciso: “(…) accoglie l’appello dell’ufficio, limitatamente alla restituzione della somma – capitale. Determina gli interessi dovuti con riferimento al disposto della decisione della Commissione Europea 5/6/2001, n. 2003/193/CE fino alla data della entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2007; da tale data in relazione al Reg. CE n. 794 del 2004, nella forma vigente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.”.
6. Avverso tale sentenza d’appello, la contribuente societa’ ha proposto ricorso per la cassazione, articolando un solo motivo.
7. L’Ufficio si e’ costituito, notificando e depositando controricorso, contenente altresi’ ricorso incidentale, affidato a due motivi.
8. La contribuente societa’ ha notificato e depositato controricorso incidentale e, successivamente, memorie.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, la contribuente ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 659 del 1999, articolo 14; della decisione della Commissione Europea 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE, articolo 3, par. 3; del Reg. CE n. 794 del 2004, articoli 9, 11 e 13; e del Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, per non essersi il giudice a quo, relativamente al computo ed alla misura degli interessi, uniformato al principio, affermato da Cass., 03/08/2012, n. 14019, secondo il quale ” In tema di recupero di aiuti di Stato, il criterio di determinazione degli interessi su base composta, secondo cui gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, previsto dal Reg. CE n. 794 del 2004, articolo 11, della Commissione del 21 aprile 2004, si applica, in luogo di quello a tasso semplice, solo in relazione alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del citato atto normativo comunitario, e limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione della Commissione ed il recupero effettivo, in virtu’ del suddetto Regolamento, articolo 13, il quale stabilisce che “gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.”.
Sostiene infatti la ricorrente che, essendo stata notificata la decisione della Commissione Europea 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE, all’Italia prima dell’entrata in vigore (il 20 maggio 2004) del Reg. CE n. 794 del 2004 della Commissione del 21 aprile 2004, al recupero delle somme in questione deve applicarsi esclusivamente, ovvero per tutto il periodo interessato, il previgente Reg. CE n. 659 del 1999, che, a differenza del successivo Reg. CE n. 794 del 2004, prevedeva il calcolo degli interessi su base semplice (e non composta) e l’aggiornamento puntuale (e non l’invarianza quinquennale) del relativo tasso.
1.1. In subordine, qualora dovesse invece ritenersi applicabile al caso di specie, in punto interessi, il Reg. CE n. 794 del 2004, la ricorrente sostiene allora doversi tener conto, altresi’, delle modifiche sopravvenute di quest’ultimo, ed in specie del Reg. CE n. 271 del 2008, che ha modificato i criteri di calcolo degli interessi, stabilendo che, ove sia trascorso piu’ di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso d’interesse e’ ricalcolato ad intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo.
1.2. Pertanto, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata ed il riconoscimento dell’applicabilita’ dell’interesse in misura semplice dalla fruizione del beneficio fino al suo recupero effettivo o, in subordine, l’aggiornamento del tasso d’interesse di anno in anno, invece che ogni quinquennio.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, l’Ufficio censura a sua volta la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, per non essersi il giudice a quo, relativamente al computo ed alla misura degli interessi, uniformato al principio, affermato da Cass., 27/04/2012, n. 6538 (e da Cass. 27/04/2012, nn. da 6539 a 6546), che, in motivazione (ed in particolare al paragrafo n. 11), ha affermato: “(…) l’applicabilita’ del criterio di determinazione degli interessi (di cui al capo V del Reg. CE suddetto) deriva direttamente dalla legge nazionale, e segnatamente, per quanto qui rileva ratione temporis, dalla previsione di cui al Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3. Cosicche’ nessun pregio possiede la censura nella parte in cui, invece, riferisce la contestazione all’anteriorita’ delle decisioni di recupero rispetto al Regolamento CE, stante che questo risulta essere semplicemente il parametro, preso dal legislatore nazionale, per il calcolo degli interessi.”.
Assume quindi l’Ufficio che a tutto il periodo interessato, ovvero dalla fruizione del beneficio fino al suo recupero effettivo, deve applicarsi esclusivamente il criterio di computo degli interessi dettato dal Reg. CE n. 794 del 2004, in quanto richiamato dal Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3.
3.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, l’Ufficio censura, in subordine, la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE; del Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3; del Trattato CE, articoli 86, 87 ed 88; e del Reg. CE n. 659 del 1999, articolo 14, par. 2, per avere il giudice a quo ritenuto inapplicabili gli interessi composti di cui al Reg. CE n. 794 del 2004, espressamente richiamato dal Decreto Legge n. 10 del 2007, per il periodo antecedente all’entrata in vigore di quest’ultima fonte nazionale. Assume infatti l’Ufficio che gia’ prima del Reg. CE n. 794 del 2004, richiamato dal Decreto Legge n. 10 del 2007, il Reg. CE n. 659 del 1999, articolo 14, par. 2, disponeva che: “All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale e’ divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.”.
Aggiunge inoltre lo stesso Ufficio che il medesimo Reg. CE n. 659 del 1999, il successivo articolo 27, stabiliva che: “La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 29, e’ autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalita’ della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalita’ delle relazioni annuali, le modalita’ dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all’articolo 14, paragrafo 2.” e che, in attuazione di tale previsione, la Commissione, con la “Comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali” dell’8 maggio 2003, 2003/C 110/08, ha osservato che “L’applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione” ed ha, pertanto, informato gli Stati membri e le parti interessate che “in tutte le decisioni che essa adottera’ in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verra’ applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta”, sottolineando che la Commissione “si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che cio’ non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario”.
Quindi, argomenta l’Ufficio, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla citata normativa comunitaria, ha disciplinato l’azione di recupero degli aiuti de quibus con il Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che:” Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 794 del 2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, capo V, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione Europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, articolo 24. Il tasso di interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.”.
Tanto premesso, l’Ufficio ribadisce che, cosi’ come sostenuto nella formulazione del primo motivo del suo ricorso incidentale, il cit. Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, e’ di per se’ solo idoneo e sufficiente ad estendere il regime normativo degli interessi composti, di cui al Reg. CE n. 794 del 2004 da esso richiamato, anche relativamente a periodi temporali – compresi tra la fruizione del beneficio illegittimo ed il relativo recupero effettivo- precedenti alla sua entrata in vigore (il 16 febbraio 2007).
Tuttavia, in subordine, ove invece dovesse ritenersi che lo stesso Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3 e la conseguente applicazione della disciplina degli interessi dettata dal Reg. CE n. 794 del 2004 da esso richiamato, siano applicabili esclusivamente dall’entrata in vigore (il 16 febbraio 2007) della predetta norma nazionale, sino a tale data ed a partire dalla fruizione del beneficio illegittimo gli interessi composti sarebbero, secondo l’Ufficio, comunque applicabili per effetto del Reg. CE n. 659 del 1999, cit. articolo 14, par. 2 e della “Comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali” dell’8 maggio 2003, 2003/C 110/08.
4.1 motivi del ricorso principale e di quello incidentale possono essere trattati congiuntamente, atteso che hanno tutti per oggetto la medesima questione, ovvero l’individuazione della disciplina normativa degli interessi da applicarsi, con riferimento al caso concreto sub iudice, in caso di recupero di aiuti illegali in conseguenza della decisione della Commissione Europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE.
4.1. Al riguardo, questa Corte – superando il diverso principio espresso dalla gia’ cit. Cass., 03/08/2012, n. 14019, invocata dalla ricorrente – ha avuto occasione di chiarire che:” In tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, ed in virtu’ del rinvio al Reg. CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta anche nell’ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, con il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui gia’ anteriormente a tale data l’aiuto sia stato recuperato o l’avviso di accertamento sia stato emesso.” (Cass., 23/11/2016, n. 23949. Conformi, Cass., 28/06/2017, n. 16109; Cass., 07/12/2016, n. 25094).
Nello stesso senso, da ultimo, si e’ pronunciata anche Cass., 22/11/2018, n. 30254, secondo la quale: “In tema di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune e quindi equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati su base composta ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, conv. in L. n. 2 del 2009, solo ove gli atti di recupero o i relativi avvisi siano stati notificati successivamente al 29 novembre 2008, data dell’entrata in vigore del detto decreto.”.
4.2. Prima ancora di richiamare le argomentazioni poste dalle richiamate pronunce di legittimita’ a fondamento dell’esposto orientamento, giova precisare, al riguardo, che non vi e’ ragione di disattendere quest’ultimo – al quale si intende anzi dare continuita’- in considerazione del riferimento, nelle massime sopra citate, al Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 1, atteso che tale norma e’ sovrapponibile, per quanto qui interessa, al Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46.
Tali disposizioni sono infatti conformi, per quanto qui rileva, sia nella descrizione degli interessi sugli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte (“(…) recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi della decisione della Commissione, 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE, articolo 3, comma 3, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto e’ stato fruito (…) “: cosi’ tanto il Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2007, quanto il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 2, convertito nella L. n. 1 del 2009); sia con riferimento ai criteri di determinazione dei medesimi accessori (“(…) in base alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 794 del 2004, capo V, della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione Europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, articolo 24. Il tasso di interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.”: cosi’ tanto l’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge n. 10 del 2007, convertito nella L. n. 46 del 2007; sia l’articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito nella L. n. 1 del 2009).
Del resto, a conferma della coincidenza, nell’oggetto, delle predette disposizioni, va rilevato che lo stesso il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 2, convertito nella L. n. 1 del 2009, dispone che il recupero degli aiuti e dei relativi interessi “deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia’ liquidato dall’Agenzia ai sensi Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, articolo 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46.”.
4.3. Tanto premesso, va considerato che questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria 11 febbraio 2014, n. 3006, ha ritenuto necessario richiedere alla Corte di giustizia, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, articolo 267, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:
“se il Reg. (CE) n. 659 del 1999, articolo 14, del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita’ di applicazione del trattato CE, articolo 93 e il Reg. (CE) n. 794 del 2004, articoli 9, 11 e 13, della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento predetto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del cit. Reg. n. 794 del 2004, capo V (cioe’, in particolare, agli articoli 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti”.
La Corte di giustizia, con sentenza del 3 settembre 2015, causa C89/14, ha dichiarato che:
“Il Reg. (CE) n. 659 del 1999, articolo 14, del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita’ di applicazione del trattato CE, articolo 93, nonche’ il Reg. (CE) n. 794 del 2004, articoli 11 e 13, della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659 del 1999, non ostano a una normativa nazionale, come il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 24, comma 4, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti – crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al Reg. n. 794 del 2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento”.
4.4. Come e’ stato espressamente rilevato in motivazione dalla cit. Cass., 23/11/2016, n. 23949 (nello stesso senso le ulteriori pronunce di legittimita’ conformi gia’ citate), con la decisione appena richiamata la Corte di giustizia non ha statuito che il regime degli interessi composti, previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, non contrasta con il diritto comunitario, ma soltanto se applicato a partire dalla data di entrata in vigore di detta norma e non anche per il periodo anteriore (cioe’ dalla fruizione del beneficio fiscale fino a tale data), in relazione al quale dovrebbe applicarsi invece l’ordinario criterio degli interessi semplici.
Infatti, nella motivazione della sentenza del 3 settembre 2015, causa C-89/14, che sorregge il dispositivo comunque inequivoco della decisone, la Corte di Giustizia ha affermato che:
– il Reg. n. 794 del 2004, articolo 13, determina, al comma 1, la data di entrata in vigore del regolamento e precisa, al comma 5, che l’articolo 11, paragrafo 2, relativo al calcolo degli interessi su base composta, e’ unicamente applicabile alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso; ma “non per questo, pero’, puo’ dedursi da tale limitazione dell’applicabilita’ ratione temporis del Reg. n. 794 del 2004 un divieto di principio per gli Stati membri, gli unici competenti, alla data dell’adozione della decisione n. 2003/193, a determinare la base di calcolo degli interessi, di legiferare in un senso anziche’ in un altro. Il Reg. n. 794 del 2004, articolo 13, non introduce, dunque, una norma di irretroattivita’ applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo” (punto 34);
– quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, fra i quali quelli di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (punti 35 e 36);
– “il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore”, e “lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purche’ non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si e’ prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validita’ solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge” (punto 37);
– del pari, “la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non puoi’ essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 38).
– “prevedendo l’applicazione di interessi composti al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione n. 2003/193, il Decreto Legge n. n. 185 del 2008 non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 40);
– “infatti, da un lato, il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 36, fissa l’entrata in vigore di quest’ultimo al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quale e’ avvenuta il 29 novembre 2008, di modo che detto decreto legge non e’ entrato in vigore anteriormente alla data della sua pubblicazione. Dall’altro, gli avvisi di imposta che prevedevano l’applicazione di interessi su base composta sono stati notificati all’A2A posteriormente all’entrata in vigore di detto decreto legge. Siccome l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato ne’ aveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest’ultimo non puo’ essere considerato incidere su una situazione gia’ acquisita” (punto 41);
– “peraltro, con riferimento all’importante scarto di tempo tra l’adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell’aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l’emissione, nel corso dell’anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato” (punto 42).
Peraltro, anche nelle conclusioni dell’Avvocato generale, alle quali la Corte sostanzialmente ha aderito, si trova affermato che “poiche’ l’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato e non era neanche stato oggetto dei citati avvisi di accertamento prima della pubblicazione del Decreto Legge n. 185 del 2008, tale decreto legge, articolo 24, comma 4, non puo’ essere considerato incidere su una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore” (punto 51); e che “con la pubblicazione del Decreto Legge n. 185 del 2008, l’applicazione del metodo degli interessi composti per il calcolo degli interessi dovuti sugli aiuti illegittimi da recuperare in applicazione della decisione n. 2003/193 era certa e la sua applicazione prevedibile per gli individui” (punto 53).
Pertanto, “Dal complesso di tali argomentazioni, deriva inequivocabilmente che: a) per le decisioni di recupero notificate in data anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004, spettava soltanto agli Stati membri la scelta circa il metodo di calcolo degli interessi (se su base semplice o composta); b) l’unico limite all’esercizio di tale facolta’ era costituito dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; c) questi ostano all’applicazione di un regolamento alle situazioni “acquisite” prima della sua entrata in vigore, ma non agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della disciplina anteriore; d) per situazioni “acquisite” devono intendersi, quanto alla materia de qua, sia quelle in senso stretto esaurite, cioe’ i casi in cui l’aiuto illegittimo sia stato gia’ definitivamente recuperato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia quelle nelle quali, alla stessa data, sia gia’ stato emesso l’avviso di accertamento, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento del contribuente nell’applicazione della normativa previgente.” (cosi’, in motivazione, la citata Cass., 23/11/2016, n. 23949).
4.5. Per quanto interessa in questo giudizio, giova poi precisare come la predetta sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015, causa C-89/14, ai paragrafi 24 e 25, abbia constatato “che la domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento non solamente al Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 4, ma altresi’ al Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1 e al Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, articolo 19, citati al punto 17 della presente sentenza. Il giudice del rinvio osserva che, per quanto rileva ai fini del procedimento principale, il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, articolo 1, comma 3 e il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 4, sono redatti in termini identici.
La domanda di pronuncia pregiudiziale non indica chiaramente quale di tali disposizioni sia applicabile al procedimento principale. Essa constata solo che la sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio si fonda sulla considerazione che “il calcolo degli interessi su base composta e’ corretto, in quanto effettuato in conformita’ della previsione di cui al Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 4)”. Cio’ considerato, occorre partire dall’ipotesi che quest’ultima disposizione sia applicabile al procedimento principale, circostanza che il giudice del rinvio dovra’ verificare.”.
Quindi, la domanda di pronuncia pregiudiziale in questione dava atto della gia’ rilevata coincidenza testuale, ai fini della problematica relativa ai criteri di determinazione degli interessi, tra il Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3 e il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 4. Coincidenza testuale che, pertanto, non giustifica, con riferimento alla prima delle due norme, conclusioni diverse ne’ rispetto a quelle di cui alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015, causa C-89/14; ne’ rispetto alle precedenti pronunce di questa Corte in materia, gia’ richiamate (Cass., 23/11/2016, n. 23949; Cass., 28/06/2017, n. 16109; Cass., 07/12/2016, n. 25094; Cass., 22/11/2018, n. 30254).
5. Deve aggiungersi inoltre che la denunciata illegittimita’ costituzionale dell’efficacia retroattiva dello stesso Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, e’ stata dichiarata manifestamente infondata da Corte Cost., ord. n. 36 del 2009.
6. Infine, deve considerarsi altresi’ che questa Corte ha precisato che ” In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, e con riguardo al computo degli interessi, il rinvio operato dal Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, al Reg. CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, capo V, va inteso come formale, ovvero mobile, e non sostanziale e fisso, e, quindi, riferito al detto regolamento, articolo 11, pt. 3, come successivamente modificato, sicche’, ove sia trascorso piu’ di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario e quella di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo.” (Cass., 23/11/2016, n. 23800. Conforme Cass., 31/10/2017, n. 25899).
Infatti, il Reg. CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, articolo 11, e’ stato modificato dal Reg. (CE) della Commissione Europea 30 gennaio 2008, n. 271/2008, che ha introdotto nella disposizione il paragrafo 3, cosicche’ la versione cosi’ novellata dello stesso articolo 11 e’ la seguente:
“Metodo di applicazione degli interessi.
1. Il tasso di interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse e’ applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se e’ trascorso piu’ di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse e’ ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.”.
7. Tutto cio’ premesso, venendo quindi al caso di specie, deve rilevarsi che:
a) gli aiuti di Stato da recuperare corrispondono ad agevolazioni fiscali di cui la contribuente ha usufruito negli anni d’imposta 1995 e 1996;
b) le comunicazioni – ingiunzioni con le quali l’Amministrazione finanziaria ha proceduto al recupero sono state notificate alla contribuente societa’ il 4 maggio 2007, come dedotto dalla controricorrente e non contestato;
c) pertanto, alla data di entrata in vigore (16 febbraio 2007) del Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, gli aiuti in questione non erano gia’ stati recuperati, ne’ risulta fossero stati gia’ notificati gli atti di recupero o i relativi avvisi;
d) tra le date in cui gli aiuti illegittimi in questione sono stati per la prima volta messi a disposizione della beneficiaria e la data del loro recupero e’ trascorso piu’ di un anno.
Ne consegue pertanto che, in applicazione dei principi sinora esposti, ai recuperi in questione vanno applicati, per effetto del rinvio operato dal Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, gli interessi di cui al Reg. CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, articolo 11, cosi’ come modificato dal Reg. (CE) della Commissione Europea 30 gennaio 2008, n. 271/2008 e quindi il tasso di interesse in vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario, ricalcolato a intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo, ed applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto, con gli interessi maturati l’anno precedente che producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
8. Va quindi accolto il ricorso principale, limitatamente alla subordinata domanda di applicazione – ai fini della determinazione degli interessi e per effetto del rinvio operato dal Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 3, – del Reg. CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, articolo 11, cosi’ come modificato dal Reg. (CE) della Commissione Europea 30 gennaio 2008, n. 271/2008.
9. Va inoltre parzialmente accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la controricorrente ha chiesto l’applicazione, sin dalla data in cui l’aiuto illegittimo e’ stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario, dell’interesse composto di cui al Reg. CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, articolo 11, che tuttavia (cosi’ come chiarito accogliendo parzialmente il ricorso principale) va ricalcolato a intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo, come disposto dal Reg. (CE) della Commissione Europea 30 gennaio 2008, n. 271/2008.
10. Resta assorbito il secondo motivo, subordinato, di ricorso incidentale.
11. In considerazione del superamento dell’orientamento espresso gia’ dalla citata Cass., 03/08/2012, n. 14019, e della sopravvenienza della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015, causa C-89/14, non sussistono i presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollecitato dalla controricorrente nell’ipotesi di eventuale interpretazione del complesso normativo, nazionale e comunitario, in esame nel senso dell’applicabilita’ esclusiva dei soli interessi semplici.
12. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi e delle norme sinora esposti, va quindi cassata e la causa va rimessa, per la determinazione quantitativa degli interessi in applicazione dei criteri ante esplicitati, al giudice a quo, cui e’ demandato altresi’ di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
13. Le spese del merito si compensano, in considerazione della sopravvenuta evoluzione giurisprudenziale di legittimita’ e comunitaria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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