In tema di recidiva

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 settembre 2019, n. 38548.

Massima estrapolata:

In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.

Sentenza 18 settembre 2019, n. 38548

Data udienza 6 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8635/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/11/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2019 la relazione fatta dal Consigliere, Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Perelli Simone, che concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere e reati estinti per prescrizione.
Udito, per la parte civile l’Avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 14/11/2017 ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa citta’ che il 6/10/2011 aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 55 e di furto aggravato dall’articolo 625 c.p., n. 4, – cosi’ riqualificata l’originaria contestazione di ricettazione – con la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, ritenendo la continuazione tra i reati, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la pronuncia della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo la violazione di legge per non essersi riconosciuta la prescrizione in virtu’ della contestata recidiva, pur non essendo stato disposto per questo alcun aumento della pena, e sulla base del mero diniego delle attenuanti generiche fondato sui precedenti penali del ricorrente, valutazione che si assume inidonea ad incidere sui termini di prescrizione.
3. Il ricorso e’ fondato, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazione che, sia pure successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ha risolto un conflitto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza, o meno, ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione, della recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato.
Un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva, infatti, che quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosita’ sociale dell’imputato, la predetta circostanza dovesse ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714; in senso conforme: Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015 – dep. 2016, Cosentino, Rv. 266459; Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382; Sez. 2, n. 2090 del 10/01/2012, Nigro, Rv. 251776; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010, Karmaoui, Rv. 248714).
In seno alla giurisprudenza di legittimita’ si era registra, pero’, anche una posizione difforme, secondo la quale la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileverebbe ai fini del calcolo dei tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (cosi’, Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Briji, Rv. 270678; Sez. 5, n. 38287 del 06/04/2016, Politi, Rv. 267862; Sez. 2, n. 35805 del 18/06/2013, Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 26786 del 18/06/2009, Favuzza, Rv. 244656; Sez. 5, n. 37550 del 26/06/2008, Locatelli, Rv. 241945).
Risolvendo tale contrasto giurisprudenziale, le sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto la fondatezza del primo orientamento, rilevando che la valorizzazione, da parte del giudice dei precedenti penali dell’imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversita’ dei giudizi riguardanti i due istituti, sicche’ di essa non puo’ tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata per essere i reati estinti per prescrizione, a seguito del decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del fatto – 16/3/2009 – cosi’ come previsto dagli articoli 157 e 161 c.p., pur dovendosi confermare, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., le statuizioni civili della pronuncia impugnata, con conseguente condanna del ricorrente, ex articolo 541 c.p.p., alla rifusione alle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione della spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) e che liquida in complessivi Euro 4.500,00 4500,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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