Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22493.
La massima estrapolata:
In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.
Sentenza 22 maggio 2019, n. 22493
Data udienza 21 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matil – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergi – Consigliere
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere
Dott. COSCIONI – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSCIONI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 30/01/2017, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per i reati di estorsione e ricettazione.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., non avendo la Corte di appello accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 121/2010 emessa dalla stessa Corte di appello di Brescia il 19 gennaio 2010: in quella sentenza il ricorrente rispondeva del reato di furto aggravato per essersi impossessato di una moto Kawasali 125, in quello oggetto di ricorso il ricorrente rispondeva di ricettazione ed estorsione per avere acquistato o ricevuto da persone rimaste ignote due motocicli di provenienza delittuosa; i luoghi di commissione dei fatti erano i medesimi o limitrofi, le date di commissione dei fatti contigue (maggio e luglio 2009), si trattava di reati contro il patrimonio e oggetto del reato erano sempre motoveicoli.
Non poteva poi non rilevarsi che l’articolo 671 c.p.p. imponeva di riconoscere allo stato di tossicodipendenza del ricorrente la capacita’ di incidere sulla disciplina del reato continuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1 Osserva la Corte che la giurisprudenza ha piu’ volte affermato che, in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’articolo 671 c.p.p., comma 1, ad opera della L. n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicita’ del disegno criminoso, puo’ giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 10797/ 2010, CED 246373); tale interpretazione appare coerente con la volonta’ del legislatore volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (Cass. Sez. 1, 07/07/2010, n. 33518/2010, CED 248124)
Cio’ premesso, malgrado nell’atto di appello si facesse espresso riferimento allo stato di tossicodipendenza di (OMISSIS) (pag. 10 atto di appello), la Corte di appello nulla ha detto sul punto, incorrendo in un vizio di omessa motivazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, dovendo la Corte di appello spiegare se lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, unita alle altre condizioni richiamate (vicinanza temporale dei commessi reati e indole degli stessi, luogo di commissione degli stessi) possano portare o meno al riconoscimento della continuazione richiesta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
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