In tema di reati contro la pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28952.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico che presta attività professionale presso una clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in quanto concorre a formare e a manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi. (Conf. n. 7958/1992, Rv. 191174-01).

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28952

Data udienza 17 settembre 2020

Tag – parola chiave: Reato di concussione – Sanitario – Medico chirurgo – Clinica privata accreditata SSN – Costrizione di paziente alla consegna di somma di denaro per il compimento di intervento chirurgico – Dichiarazioni della p.o. – Credibilità – Attendibilità – Qualifica pubblicistica del medico di struttura convenzionata – Sussistenza – Partecipa alle funzioni pubbliche del SSN – Abuso di qualità – Configurabilità – Condizioni – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/05/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CALVANESE Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udite le parti civili, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che hanno rispettivamente concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva condannato l’imputato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concussione (articolo 317 c.p.), commesso tra il (OMISSIS).
All’imputato era stato contestato di aver, in qualita’ di sanitario che prestava la sua attivita’ professionale di medico chirurgo presso una clinica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, costretto (OMISSIS), sua paziente affetta da stenosi alla spina dosale, a consegnargli una somma di denaro per il compimento di un intervento chirurgico presso la suddetta struttura.
In particolare, si legge nella imputazione, il medico tra il dicembre 2012 e il febbraio 2013 era stato piu’ volte contattato dalla paziente che aveva in cura, la quale richiedeva di essere sottoposta ad intervento chirurgico per le gravi sofferenze patite, e alle sue richieste aveva temporeggiato limitandosi a prescriverle medicinali, cosi’ costringendola a promettergli il pagamento della somma non dovuta (trattandosi di intervento a carico del Servizio Sanitario Nazionale) di 1.000 Euro. Una volta assicuratosi la diponibilita’ del denaro, il medico aveva fissato l’intervento senza neppure visitarla. Denaro che la figlia della paziente, (OMISSIS), provvedeva a consegnargli due giorni dopo l’intervento (il (OMISSIS)), una volta che il medico si era assicurato della assenza nella stanza del personale infermieristico.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173, disp. att. c.p.p..
2.1. Vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., lettera e) in ordine alla valutazione delle prove liberatorie indicate nell’appello e in ordine alle testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha fondato la condanna del (OMISSIS) sull’assunto della pacifica attendibilita’ della parte civile, senza valutare almeno su tale punto le prove testimoniali di segno contrario.
Quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha ritenuto in modo apparente e illogico sufficiente per valutare la credibilita’ delle persone offese – delle quali non e’ stato considerato il risentimento per la morte della loro congiunta – che nella querela le predette si fossero concentrate sugli aspetti professionali piuttosto che sull’episodio concussivo.
In ordine agli elementi di contrasto non considerati (la Corte di appello li ha illogicamente definiti “neutrali”) si fa presente che:
– il racconto di (OMISSIS) (quanto all’episodio, della dazione dei soldi all’imputato), confermato dalle altre parti civile solo de relato, e’ stato seccamente smentito dalla infermiera chiamata in causa ( (OMISSIS)):
– l’altra infermiera della clinica ( (OMISSIS)) ha smentito di aver assistito o avuto conoscenza di dazioni di denaro all’imputato.
Questi dati non considerati sono in grado di travolgere la logicita’ della motivazione.
Illogicamente la Corte di appello ha ritenuto di elevare a riscontro della tesi accusatoria le testimonianze di due ex pazienti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) del (OMISSIS), che non avevano subito fatti concussivi, ma che si erano limitati ad una spontanea regalia a titolo di ringraziamento di qualche centinaio di Euro.
Illogicamente la Corte di appello ha considerato inattendibile la versione fornita dalla (OMISSIS) solo perche’ sproporzionata alle sue entrate e non consentita la sua accettazione dal codice comportamentale dei pubblici dipendenti.
Ininfluente a sostenere la tesi accusatoria e’ il riscontro del pegno degli oggetti, posto che in ogni caso risultava non coincidente la somma ricavata con quella indicata come prezzo della concussione.
2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 317 c.p. quanto alla qualifica soggettiva in capo al ricorrente (articolo 606 c.p.p., lettera b).
L’attivita’ svolta dal ricorrente va in quadrata in un rapporto esclusivamente privatistico: la prima visita fu fatta a domicilio e in clinica non vi era alcuna lista di attesa per l’intervento richiesto, di guisa che alcun favoritismo e abuso era stato compiuto dal medesimo nel programmare l’intervento pacificamente necessario.
2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 317 c.p., in ordine all’elemento oggettivo del reato (articolo 606 c.p.p., lettera b).
Difetta nella condotta accertata alcuna forma di costrizione nella consegna del danaro quale contropartita dell’intervento chirurgico.
Era stata la stessa figlia della (OMISSIS) ad aver affermato che la somma venne “concordata” come compenso per la sua prestazione professionale.
Era comunque emerso che la (OMISSIS) si era rivolta al (OMISSIS) in quanto la sua vicina (OMISSIS) le aveva raccontato della sua esperienza e della regalia versata spontaneamente; alla prima visita il (OMISSIS) aveva escluso un intervento per il peso della (OMISSIS); la richiesta sarebbe stata fatta solo durante una telefonata e la consegna sarebbe avvenuta ad intervento effettuato.
Ne consegue un rapporto paritetico tra cliente e professionista, nel quale era stata la (OMISSIS) ad insistere per effettuare l’intervento che poteva effettuare liberamente altrove e nella stessa clinica (nella quale non c’era lista di attesa) e ad effettuare la dazione ad intervento riuscito (il che avvalora la tesi della spontaneita’).
I fatti andavano qualificati sin dall’inizio nell’alveo della induzione indebita, con conseguente inutilizzabilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 63 c.p.p., comma 2, ovvero, in caso di errore della vittima nella doverosita’ delle somme consegnate, in quello della truffa.
2.4. Violazione di legge in relazione all’articolo 62 c.p., n. 4 e articolo 323-bis c.p., in trattandosi di fatto di particolare tenuita’ (articolo 606 c.p.p., lettera b).
La Corte di appello ha tralasciato di considerare i motivi di appello relativi al grado dell’offesa e che il reato avrebbe consentito all’imputato di conseguire il modesto profitto di 1.000 Euro.
3. Con atto depositato dalla difesa del ricorrente, e’ stato proposto un motivo nuovo, con riferimento al primo motivo di vizio di motivazione sopra indicato.
Si denuncia la palese illogicita’ della motivazione la’ dove ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte civile (OMISSIS) nonostante palesi contraddizioni intrinseche ed estrinseche, rappresentate dalle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (relative a dazioni di regalie a fronte di efficaci prestazioni mediche), da quelle delle infermiere (OMISSIS) e (OMISSIS) (che aveva escluso di aver assistito a dazioni di danaro); dall’ira dimostrata dalle parti civili nei confronti dell’imputato alla morte della congiunta, tanto da richiedere l’intervento della polizia (dato pretermesso dalla Corte di appello e indicato nei motivi di appello); dalla mancanza di un vantaggio immediato per la (OMISSIS) nel pagamento della somma di danaro (non vi era alcuna lista di attesa e alcun favoritismo per il ricovero).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Va in primo luogo affrontato il motivo concernente la qualifica soggettiva dell’imputato.
2.1. La prestazione professionale, oggetto dell’imputazione, in ordine alla quale e’ contestata all’imputato la condotta di abuso costrittivo, riguardava l’effettuazione di un intervento chirurgico presso una clinica accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN) in regime di convenzione (ovvero i cui oneri economici erano addebitati al SSN, fatta salva la compartecipazione dell’utente con il pagamento del ticket).
Si trattava pertanto non del normale sviluppo del rapporto professionale privato, gia’ esistente tra il medico e la paziente, bensi’ del segmento relativo al ricovero ed intervento della paziente presso una clinica convenzionata, quindi di un rapporto parificato dalla normativa di settore al rapporto pubblico (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
La qualifica pubblicistica del medico che svolge la sua attivita’ professionale presso una struttura convenzionata e’ stata da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimita’.
Al fine di individuare se l’attivita’ svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 357 e 358 c.p., e’ necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, Rv. 211190).
Nella fattispecie in esame, l’attivita’ delle strutture convenzionate e di coloro che in essa operano trova la sua fonte nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Si e’ affermato con riferimento al regime previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale che le convenzioni tra il SSN e le case di cura o minori strutture private hanno natura di contratto di diritto pubblico e danno vita a rapporti che si inquadrano nelle concessioni amministrative di pubblico servizio, in quanto con tali convenzioni vengono attribuite a soggetti privati, in funzione integrativa e di supporto della struttura pubblica, attivita’ proprie del servizio sanitario nazionale (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191174).
Tali principi sono applicabili anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria. Invero, si e’ affermato che la natura del rapporto tra struttura privata e ente pubblico non e’ mutata con la nuova disciplina, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A., venendo investita dello svolgimento di attivita’ funzionale al perseguimento dell’interesse generale alla realizzazione del diritto alla salute (Sez. U civ., n. 16336 del 18/06/2019, Rv. 654412).
2.2. Esclusa la natura privata dell’attivita’ svolta dal medico nella struttura privata accreditata in relazione a prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, va stabilito quale sia la sua qualifica soggettiva – pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – stante la rilevanza della questione ai fini della configurabilita’ della fattispecie concussiva ratione temporis, trattandosi di fatto commesso prima della riforma della L. n. 69 del 2015, che ha (nuovamente) inserito tra i soggetti attivi del delitto de quo l’incaricato di un pubblico servizio.
Va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, nell’ambito dell’attivita’ definita pubblica sulla base del parametro oggettivo sopra indicato, la pubblica funzione si distingue dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potesta’ amministrativa, come indicati dall’articolo 357, comma 2, predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, cit.).
La qualifica di pubblico ufficiale deve essere invero riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potesta’ regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volonta’ della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati, mentre sono incaricati di pubblico servizio, a tenore dell’articolo 358 c.p., coloro i quali, pure agendo nell’ambito di attivita’ disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purche’ non svolgano semplici mansioni di ordine, ne’ prestino opera meramente materiale (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, cit.).
Nel concetto di “poteri autoritativi” rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attivita’ che sono esplicazione comunque di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi cosi’ su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorita’ che tale potere esercita.
La nozione dei “poteri certificativi”, attiene a tutte indistintamente quelle attivita’ di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
In applicazione di questi principi, si e’ affermato che il sanitario che presta la sua opera libero-professionale per una casa di cura convenzionata, in virtu’ di un rapporto di natura privatistica, e’ pubblico ufficiale, in quanto partecipe delle pubbliche funzioni che il SSN svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione. Egli agisce cosi’ per la pubblica amministrazione, concorrendo a formare ed a manifestarne la volonta’ in materia di pubblica assistenza sanitaria, nonche’ esercitando in sua vece poteri autoritativi e poteri certificativi con riferimento alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura e di ricoveri ed attestazioni di malattie rilevanti nei rapporti di lavoro pubblico e privati, nonche’ nello status assistenziale o previdenziale del paziente. Con effetti che incidono quindi su questo, sul medesimo servizio sanitario e su altri enti pubblici, tenuti ad erogare i farmaci e le prestazioni assistenziali o previdenziali prescritte o riconosciute, nonche’ in relazione alla salute pubblica, sull’intera collettivita’ (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, cit.).
Nel solco di questa linea interpretativa e’ stata riconosciuta al medico convenzionato con il SSN la qualifica di pubblico ufficiale in relazione all’attivita’ con la quale egli prescrive esami, svolge la sua attivita’, indipendentemente dal rapporto fiduciario esistente con il paziente, per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, Manzoni, Rv. 238439, in tema di corruzione per la prescrizione di esami diagnostici; Sez. 6, n. 4072 del 09/02/1994, Mambelli, Rv. 197983, in tema di corruzione in relazione a poteri di accertamento e di ammissione del paziente ad ulteriori prestazioni mediante l’esercizio di poteri di certificazione), ovvero nella redazione della cartella clinica (Sez. 5, n. 19557 del 17/02/2010, Allegra, Rv. 247506).
Laddove il medico svolga all’interno della struttura convenzionata attivita’ tipicamente sanitaria (visite ambulatoriali), si e’ inoltre affermato che in tale veste assume la qualificazione di incaricato di pubblico servizio, perche’ investito di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura sanitaria ed amministrativa; una volta infatti inseritosi nella struttura, il medico non puo’ scindere le funzioni di sanitarie di competenza da quelle amministrative (Sez. 3, n. 1913 del 22/12/1999, dep. 2000, Borghesi, Rv. 215696).
2.3. Venendo al caso in esame, appare corretta alla luce dei superiori principi, la qualificazione di pubblico ufficiale attribuita all’imputato, quale medico chirurgo operante presso una casa di cura accreditata.
Le contestate condotte costrittive sono state poste in essere dall’imputato abusando di tale pubblica qualita’, in base alla quale gestiva un apposito “spazio operatorio” per conto del SSN e con mansioni che non venivano a limitarsi alla sola attivita’ sanitaria, ma implicavano scelte (quanto ai tempi di esecuzione) e poteri certificativi (la cartella clinica), questi ultimi tra l’altro funzionali all’erogazione del rimborso delle prestazioni da parte del SSN.
3. Fondato, con portata assorbente sui restanti motivi, e’ invece il motivo con il quale il ricorrente contesta, sotto vari profili, la motivazione in ordine alla ritenuta responsabilita’ per il reato contestato.
Se la sentenza impugnata offre una trama argomentativa non censurabile in ordine alla prova della dazione della somma di danaro all’imputato per l’intervento chirurgico eseguito in regime di convenzione con il SSN, in quanto basata su plurimi elementi, seri, gravi e convergenti, a diverse conclusioni deve pervenirsi per la dimostrazione che la ragione di tale dazione fosse da identificarsi nell’abuso costrittivo, che connota la condotta di concussione.
4. Vanno in primo luogo rammentati, per un corretto inquadramento della vicenda, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ sin dalla sentenza delle Sezioni Unite Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014) in ordine alla distinzione tra la condotta di costrizione e quella di induzione richiamate rispettivamente dall’articolo 317 (come sostituito dalla riforma del 2012) e dall’articolo 319-quater c.p..
Tali fattispecie penali sono accomunate, oltre che da uno stesso evento (dazione o promessa dell’indebito), da una medesima modalita’ di realizzazione: l’abuso della qualita’ o dei poteri dell’agente pubblico. Ovvero dalla “strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualita’ effettivamente sussistente (abuso della sua qualita’) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito”. In sostanza, nelle richiamate norme, l’abuso e’ indicativo dell’esistenza, in capo all’agente pubblico, di un diritto all’uso della qualita’ o dei poteri, che viene pero’ deviato dalla sua funzione tipica e si atteggia come contrapposto logico dell’uso cosi’ come positivamente delineato e, in quanto tale, inclusivo di imprescindibili limiti.
L’abuso non e’ quindi un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell’indebito.
L’abuso in altri termini e’ legato da un nesso di causalita’ con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed e’ idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell’indebito.
Quanto in particolare all’abuso di qualita’ (che viene in rilevo nel caso in esame), le Sezioni Unite nel medesimo arresto hanno chiarito che esso consiste nell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensi’ della propria qualifica soggettiva – senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio o del servizio – cosi’ da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute.
Ovviamente l’abuso della qualita’, per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva, deve sempre concretizzarsi in un facere (non e’ configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioe’ deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per se’ pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all’indebita richiesta.
Quanto all’elemento che differenzia le fattispecie di reato, le Sezioni Unite Maldera hanno precisato che il delitto di concussione viene a caratterizzarsi per l’abuso costrittivo, quale tipico mezzo di coazione, che, attraverso la violenza o, piu’ frequentemente, la minaccia (quale prospettazione di un male o danno ingiusto anche realizzata con toni velati o allusivi), obblighi il soggetto passivo a tenere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto.
La modalita’ costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata quindi dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall’intraneus con il risultato che i medesimi producono, e trova la sua genesi nell’abuso della qualita’ o dei poteri.
E’ il contenuto di tale abuso, che si concretizza, al di la’ del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius), a integrare la costrizione ed a porre il soggetto passivo in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa, vale a dire con le spalle al muro: evitare il verificarsi del piu’ grave danno minacciato, che altrimenti si verifichera’ sicuramente, offrendo la propria disponibilita’ a dare o promettere una qualche utilita’ (danno minore) che sa non essere dovuta (certat de damno vitando).
Deve rimanere in altri termini estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante dell’extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che, in caso contrario, il predetto non puo’ essere ritenuto vittima agli effetti dell’articolo 317 c.p., perche’ finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell’indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.
Nell’induzione che qualifica la diversa fattispecie di cui all’articolo 319-quater c.p., si e’ invece in presenza dell’alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, piu’ ampi margini decisionali, che l’ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi di importanza primaria, quali l’imparzialita’ e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Si tratta quindi di verificare gli effetti che si riverberano sulla volonta’ del privato ovvero se quest’ultima, nel suo processo formativo ed attuativo, sia stata “piegata” dall’altrui sopraffazione ovvero semplicemente “condizionata” od “orientata” da pressioni psichiche di vario genere, diverse pero’ dalla violenza o dalla minaccia e prive del relativo carattere aggressivo e coartante.
La tipicita’ della fattispecie induttiva e’ in definitiva integrata dall’abuso prevaricatore del pubblico agente e dal fine determinante di vantaggio indebito dell’extraneus.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato inoltre come la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita vada parametrata anche dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall’altrui pressione.
Il riferimento per il (OMISSIS) era a quelle situazioni in cui l’extraneus, attraverso la prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (si pensi al bene vita, posto in pericolo da una grave patologia). Non a caso le Sezioni Unite hanno fatto l’esempio di una condotta concussiva, richiamando quella del primario dell’unita’ operativa di cardiochirurgia di una struttura pubblica, il quale, per operare personalmente e con precedenza su altri un paziente, pretenda dal medesimo, allarmandolo circa l’urgenza dell’intervento “salvavita”, una certa somma di denaro. In tal caso il paziente, accondiscendendo alla richiesta del medico, pur assicurandosi un trattamento di favore rispetto ad altri pazienti non disposti a cedere all’abuso, e’ gravemente condizionato dalla componente coercitiva evincibile dall’intero contesto (l’intervento al cuore potenzialmente salvifico, condizionato al pagamento indebito, omettendo il quale, il paziente avverte di esporre a grave rischio la propria vita).
In continuita’ con tali principi, la Suprema Corte ha ravvisato l’abuso costrittivo nella condotta del dirigente ospedaliero che aveva subdolamente prospettato alla paziente che intendeva sottoporsi ad un intervento di interruzione di gravidanza l’esistenza di impedimenti burocratici e difficolta’ organizzative presso la pubblica struttura per dare forza alle sue pretese di dirottare la stessa, dietro pagamento del suo compenso, al suo studio privato. In tal caso la paziente aveva subito una brutale forma di pressione, posta di fronte all’alternativa di subire un male ingiusto, consistente in un danno alla sua salute e alla sua riservatezza se non avesse accettato l’unica soluzione prospettata come praticabile di sottoporsi ad un aborto clandestino a pagamento nello studio privato (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463).
5. Nel caso in esame, la Corte di appello ha semplicisticamente richiamato i suddetti principi, senza esaminare il contesto in cui la vicenda si e’ articolata, per inferirne che la persona era stata “costretta” al pagamento della somma indebita in quanto posta di fronte all’alternativa cruciale di continuare a soffrire o di essere operata dall’imputato, pagando a questi una somma di danaro per una prestazione a lei dovuta.
5.1. Per meglio comprendere le carenze motivazionali che il Collegio intende rilevare, e’ opportuno affrontare le modalita’ di accesso ai servizi sanitari pubblici (sia forniti da strutture pubbliche che da quelle convenzionate con il SSN) da parte dell’utente.
Per le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere l’accesso e’ subordinato ad apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale (Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8-bis) da sanitario operante per conto di tale servizio.
Pertanto, venendo alla vicenda in esame, ai fini dell’intervento specialistico era pur sempre necessaria una proposta di ricovero da parte di un medico prescrittore del SSN (medico ospedaliero, medico di base, medico della c.d. guardia medica).
Su tale punto le sentenze di merito nulla dicono, mentre tale circostanza assumeva rilievo al fine della prospettazione dell’alternativa sofferenza-intervento dietro pagamento, posto che la necessita’ dell’intervento doveva (come poi lo e’ stato) essere in ogni caso stabilita, per l’accesso al SSN, da un medico prescrittore.
Quanto poi alle modalita’ di effettuazione dell’intervento specialistico, va considerato che le Regioni garantiscorde prestazioni sanitarie attraverso soggetti “accreditati” – strutture autorizzate, pubbliche o private e i professionisti che ne facciano richiesta – sulla base di appositi accordi contrattuali (Decreto Legislativo cit., articoli 8-quater e 8-quinquies). In tal modo e’ ampliata la piattaforma dei servizi sanitari offerti all’utente da parte del SSN, cosi’ da evitare tendenzialmente i tempi di attesa.
Le strutture accreditate non sono tuttavia libere di effettuare le prestazioni sanitarie con la mera presentazione della richiesta sul modulario SSN, ma devono attenersi – per ragionevoli limiti della spesa pubblica – al volume di prestazioni che il SSN ha programmato per la struttura o per il professionista privato accreditato.
Gli appositi accordi contrattuali definiscono infatti i programmi di attivita’ con la indicazione dei volumi (in termini di budget) e delle tipologie di prestazioni erogabili e la remunerazione corrispettiva: sono nell’ambito del programma definito dall’accordo, il soggetto accreditato assume la qualifica di gestore del servizio pubblico.
In tale prospettiva, gli utenti che intendano scegliere per il loro ricovero, proposto con ricetta SSN, una determinata struttura privata accreditata possono ottenere soddisfazione a seconda del raggiungimento o meno del volume massimo di prestazioni erogabili da tale struttura.
Nel caso in esame, in sede di merito e’ stato accertato che l’imputato operava in una struttura privata convenzionata come libero professionista utilizzando un determinato “spazio operatorio” assegnato” dalla clinica, che poteva gestire con autonomia quanto ai tempi necessari di esecuzione degli interventi e senza lista di attesa.
Ebbene, anche con riferimento a tale situazione, la Corte di appello non ha spiegato, pur a fronte di precise contestazioni della difesa, perche’ l’intervento presso la struttura accreditata, una volta ottenuta la proposta di ricovero su ricetta SSN, fosse “l’unica speranza” per la paziente, la’ dove era pur sempre possibile il ricorso a strutture pubbliche o comunque ad altre cliniche private accreditate.
Non sono invero emerse – ne’ la Corte di appello ne ha fatto cenno – forme di strumentalizzazione da parte dell’imputato nella gestione della malattia della persona offesa (l’imputazione contestava all’imputato di aver temporeggiato sui tempi di effettuazione dell’intervento), tali da creare una situazione di pressione sulla paziente in funzione della soluzione “salvifica” dell’intervento presso la struttura convenzionata.
6. Tale ultimo aspetto della vicenda si connette ad un altro profilo critico della motivazione in ordine all’accertamento del fatto-reato.
L’abuso costrittivo ad opera dell’imputato e’ stato invero ricostruito attraverso le testimonianze dei parenti della paziente, deceduta prima dell’inizio delle investigazioni.
In particolare, e’ la figlia della paziente, (OMISSIS), a riferire di come la stessa le abbia raccontato del contenuto della proposta avanzata dall’imputato nel corso di una telefonata (“doveva operarsi ma il problema erano i soldi”). E’ poi il marito della paziente, (OMISSIS), a riferire che la donna gli aveva confidato in lacrime della medesima telefonata fatta dall’imputato per richiedere denaro per operarla.
Il tema della attendibilita’ delle loro testimonianze si doveva quindi confrontare non solo con i principi in tema di valutazione della prova dichiarativa proveniente dalla parte civile, ovvero da persona portatrice di pretese economiche – che richiedono una verifica, piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci (tra tante, per tutte Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312)- ma anche significativamente con la natura indiretta o mediata della prova stessa.
Nel caso in esame, la impossibilita’ di esaminare la fonte diretta e la mancanza in ogni caso di dichiarazioni direttamente acquisite dalla stessa nel corso delle indagini preliminari, se non determinava alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette – che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto imponeva tuttavia al giudice di apprezzare con particolare attenzione e prudenza il mezzo di prova, nella misura in cui attraverso tali testimonianze mediate doveva essere ricostruito lo stato di costrizione della persona offesa.
Era quindi necessaria sul punto una adeguata motivazione, nella specie mancante.
E cio’ vale anche con riferimento a quei dati distonici quanto alle modalita’ costrittive adoperate, provenienti dalle testimonianze di coloro che erano venuti in “diretto contatto” con l’imputato, liquidate in modo semplicistico dalla Corte di appello come inattendibili.
In particolare, la teste (OMISSIS) aveva consigliato la persona offesa di rivolgersi al Dott. (OMISSIS), per le sue capacita’ professionali, precisando che ad avvenuta guarigione gli aveva consegnato 400 Euro a titolo di pura liberalita’. Suggerimento rivolto dalla (OMISSIS) anche al cognato della persona offesa, (OMISSIS), che aveva riferito di aver appreso da costei che per farsi operare dal (OMISSIS) bisognava consegnargli una somma di danaro extra, che costui aveva poi effettivamente versato al predetto senza essere stato sollecitato.
In definitiva, le loro testimonianze, per come sintetizzate in motivazione, dimostravano che il dottore (OMISSIS) era stato scelto e consigliato per le sue capacita’ professionali e che la dazione della somma di danaro in suo favore – al di la’ della spontaneita’ o meno della stessa – era stata riconnessa alla possibilita’ di essere operati da lui stesso, mentre nulla hanno riferito in merito al collegamento del medico alla struttura convenzionata.
7. Sulla base di quanto premesso si impone dunque un nuovo giudizio che colmi le carenze motivazionali sopra indicate.
Restano assorbiti tutti gli altri punti oggetti di ricorso, che dovranno essere oggetto di nuova disamina da parte del giudice di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *