Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 maggio 2016, n. 19141
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha confermato la pronuncia di condanna alla pena ritenuta equa emessa dal Giudice di pace di Pistoia, con la quale C.S. é stato giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose in danno di G. M.G., cagionatele per colpa consistita in negligenza ed imperizia nell’acquisto, preparazione e somministrazione di alimenti, avendole fornito quale titolare del ristorante ‘Il T. C.’ funghi la cui ingestione determinava una sindrome gastroenterica.
2.1. L’imputato ha proposto ricorso avverso tale sentenza deducendo “travisamento della prova peritica decisiva relativa al nesso di causalità fra l’alterazione (per innalzamento) dell’enzima amilasi e l’avvelenamento da ingestione di funghi”. L’argomentazione a sostegno della denuncia si concretizza nella indicazione in sequenza dei quesiti posti al perito dal giudice, di una parte dell’elaborato peritale (otto righe), di una parte dei chiarimenti resi in giudizio dal perito, per come riportati nella sentenza di primo grado, del passo della sentenza impugnata che tratta dei tema dei nesso causale.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., esponendo che nonostante all’imputato fosse stato contestato di essere incorso in negligenza ed imperizia nell’acquisto, preparazione e somministrazione di alimenti, gli é poi stato rimproverato di essere incorso in culpa in eligendo e in culpa in vigilando, così applicando principi civilistici di responsabilità che nulla hanno a che vedere con la responsabilità penale. In fatto si afferma che tale colpa é stata affermata senza approfondimento probatorio. Si aggiunge che l’apprezzamento acritico della deposizione della parte civile implica difetto di logicità della motivazione.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 582 cod. pen. L’esplicazione del motivo é rappresentato dalla critica alla formulazione dei quesiti operata dal Giudice di pace.
Considerato in diritto
3. In via preliminare, in relazione alle richieste del P.G., va rilevato che l’imputato ha rinunziato alla prescrizione con dichiarazione sottoscritta dall’imputato e depositata il 20.5.2015 presso questa Corte.
4. Il ricorso é infondato.
4.1. II primo ed il terzo motivo sono inammissibili perché aspecifici. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice dei gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie il ricorrente ha omesso qualsivoglia indicazione degli errori di diritto o dei vizi motivazionali nei quali sarebbe incorso il giudice, esponendo stralci di atti processuali, quasi che fosse ipotizzabile un’autoevidenza in grado di escludere l’onere di specificità normativamente imposto.
4.2. II secondo motivo é infondato.
Giova rammentare che in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014 – dep. 19/08/2014, Denaro e altro, Rv. 260161). Peraltro, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 – dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).
Orbene, nel caso che occupa non si é determinata alcuna modifica dei profili di colpa originariamente contestati al C.; e neppure é stata data compiuta indicazione del riflesso pregiudizievole che sarebbe derivato alla difesa dell’imputato.
La questione che si pone con il ricorso era già stata portata all’attenzione del giudice dell’impugnazione, il quale ha replicato che il Giudice di Pace si era fatto carico di evidenziare la circostanza che quella sera stessa vi era stato un acquisto di funghi, da fonte diversa rispetto al grossista accreditato; che era emersa l’assenza di precisa cognizione della data di arrivo delle merci; che i locali non venivano tenuti in modo impeccabile di taiché la condotta di negligenza, imprudenza ed imperizia del titolare del locale era stata individuata con riferimento alle fasi di acquisto (anche da fornitori non accreditati), preparazione e somministrazione (poiché i collaboratori non sono credibili quando attestano che i funghi cucinati erano quelli di certificata provenienza). Esattamente quanto indicato dalla imputazione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, che liquida in 2.500,00 euro, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, che liquida in 2.500,00 euro, oltre accessori come per legge
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