Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6799.
La massima estrapolata:
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l’irregolarità dell’atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell’intestazione dell’atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l’art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992.
Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6799
Data udienza 17 aprile 2019
Tag – parola chiave: Procedimento civile – Capacita’ processuale – Autorizzazione ad agire e contraddire – Societa’ ed altri enti persona giuridica – Legale rappresentante – Fonte del potere rappresentativo soggetta a pubblicità legale – Conferimento del mandato al difensore – Contestazione della qualità di legale rappresentante – Onere probatorio a carico della parte che solleva l’eccezione – Impossibilità di individuare il nominativo di chi ha rilasciato la procura – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso – Esclusione – Invito della parte a regolarizzare il ricorso – Necessità – Fondamento – Dogane – Accise – Olii lubrificanti – Accertamento – Impugnazione – Legale rappresentante – Procura – Firma illegibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 14194 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) in Roma alla (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5276/07/2015, depositata il 9 dicembre 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 5276/07/2015, depositata il 9 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 5741/21/2014, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla societa’ contro il provvedimento di diniego di rimborso delle accise sugli oli lubrificanti relative agli anni di imposta 2010-2011;
– la CTR, per quanto di interesse, in accoglimento dell’eccezione svolta sul punto dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato: 1) che nella procura a margine dell’atto di appello il sottoscrittore era stato genericamente indicato come amministratore, e che il suo nome, che non compariva neppure nell’intestazione dell’atto, sembrava essere quello di tale “(OMISSIS)”, non corrispondente al legale rappresentante di (OMISSIS), individuato nella persona di (OMISSIS); 2) che, nei casi in cui il sottoscrittore della procura non risulti indicato come legale rappresentante o come titolare di una carica implicante la rappresentanza della societa’, si configura la nullita’ della procura stessa e l’inammissibilita’ dell’atto a cui essa accede, giacche’, non essendo noto in quale veste la procura sia stata conferita, l’effettivita’ della sussistenza dei poteri rappresentativi dell’ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neppure dalla consultazione del Registro delle Imprese; 3) che l’appellante non aveva prodotto alcun documento dimostrativo dell’identita’ del soggetto sottoscrittore ne’ del potere rappresentativo a questi concesso;
– avverso la sentenza (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste, con “atto di costituzione”, l’Agenzia delle dogane al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale della causa ex articolo 370 c.p.c., comma 1;
– il ricorso e’ stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle entrate ha resistito con “atto di costituzione”, non notificato, chiedendo di essere ammessa a partecipare alla discussione orale ex articolo 370 c.p.c.;
– va al riguardo ricordato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non e’ qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non e’ legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’articolo 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal Decreto Legge 31 agosto 2016 n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017; n. 30372 del 2018);
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 83 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di procura: a) essendo (OMISSIS), firmatario della procura a margine dell’atto, suo amministratore e legale rappresentante all’epoca della proposizione del ricorso, come si evinceva dalla visura camerale e dagli atti societari, tanto piu’ che la qualifica di “amministratore” di (OMISSIS) era riportata nella medesima procura, con conseguente agevole identificabilita’ della qualifica del firmatario; b) essendo comunque valido ed efficace il mandato ad litem conferito, a margine’ del ricorso di primo grado, al medesimo difensore “per ogni fase del giudizio”; c) essendo palese, stante la proposizione di due gradi di giudizio, il suo interesse al ricorso e la volonta’ di conferire mandato;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, per avere la CTR- a fronte di un rilevato vizio di procura – omesso di assegnare alle parti, in ossequio all’articolo 182 c.p.c., comma 2, – un termine perentorio per la costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, con conseguente ratifica ex tunc della condotta difensiva del faisus procurator;
– i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;
– la CTR, nella non chiara esposizione delle ragioni che sorreggono la pronuncia di inammissibilita’ del gravame, sembra aver confuso i due distinti piani rispetto ai quali andava verificata la sussistenza del potere rappresentativo del sottoscrittore, ovvero quello inerente alla prova che questi rivesta una carica che gli conferisce tale potere e quello inerente alla sua identificazione con la persona fisica effettiva titolare di detta carica;
– sotto il primo profilo va rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, quando la fonte del potere rappresentativo della persona giuridica derivi da un atto soggetto a pubblicita’ legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della societa’, di provare l’irregolarita’ dell’atto di conferimento (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 20596/07);
– nella specie, come accertato dalla stessa CTR, la procura alle liti rilasciata a margine dell’atto d’appello e’ stata sottoscritta da persona qualificatasi come amministratore di (OMISSIS) s.r.l. e dunque come titolare di una carica, derivante da atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, che, ai sensi dell’articolo 2475 bis c.c., comma 1, implica la rappresentanza generale della societa’;
– ne consegue che, qualora l’Agenzia delle Entrate si fosse limitata a contestare che il firmatario della procura era amministratore di (OMISSIS), la conclusione del giudice d’appello secondo cui spettava alla contribuente di provare che questi fosse effettivamente il suo legale rappresentante risulterebbe palesemente errata;
– qualora, invece, l’Agenzia avesse eccepito la nullita’ della procura in ragione dell’impossibilita’ di identificare la persona fisica che l’aveva conferita in nome e per conto di (OMISSIS), stante l’illeggibilita’ della firma da questi apposta e l’omessa indicazione del suo nominativo nel mandato o nell’intestazione dell’atto, il giudice non avrebbe potuto dichiarare subito l’inammissibilita’ del ricorso, ma avrebbe dovuto dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, emettere la pronuncia in rito, atteso che, gia’ prima che il Decreto Legislativo n. 156 del 2015 novellasse il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, introducendo, al comma 10, una disposizione che prevede espressamente l’applicabilita’ dell’articolo 182 c.p.c. al processo tributario, questa Corte era gia’ pervenuta a tale convincimento in virtu’ dei principi generali e dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189/2000, al citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12. comma 5, e articolo 18, commi 3 e 4 (Cass. n. 15029/014, 21459/09);
– all’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda ed anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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