In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2073.

La massima estrapolata:

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione personale, per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio, in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto positivo pure solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d’iniziativa, ai fini tanto dell’instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.

Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2073

Data udienza 27 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sulla richiesta di regolamento di competenza proposta di ufficio dal Tribunale di Catania, prima sezione civile nella causa iscritta al n. 18481/2016 RG pendente tra:
(OMISSIS);
e
(OMISSIS);
avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per i minorenni di Catania in data 5.10.2017, 22.11.2017 e 8.3.2018 limitative della responsabilita’ genitoriale dei sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS);
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott. Bisogni Giacinto.

RILEVATO

CHE:
1. Il Tribunale di Catania propone d’ufficio istanza per il regolamento di competenza relativamente a una serie di provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Catania menzionati in epigrafe e aventi ad oggetto la limitazione della responsabilita’ genitoriale dei sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del figlio minore (OMISSIS). Ritiene il Tribunale istante che relativamente a tali provvedimenti non sussistesse, ai sensi del novellato articolo 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale minorile essendo gia’ in corso il giudizio di separazione fra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) al momento della proposizione da parte della Procura della Repubblica presso il T.M. di Catania del ricorso ex articolo 333 c.c..

RITENUTO

CHE:
3. Va in primo luogo rilevata l’ammissibilita’ dell’istanza proposta dal Tribunale di Catania. Infatti il ricorso per regolamento di competenza di ufficio e’ esperibile, in applicazione analogica dell’articolo 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza reale positivo anche meramente virtuale (cfr. Cass. civ. sez. I n. 10637 del 29 ottobre 1997 secondo cui l’articolo 45 c.p.c. consente l’esperibilita’ del regolamento d’ufficio non solo nell’ipotesi di conflitto negativo, allorche’ vi sia stata una doppia declinatoria di competenza, ma altresi’ quando vi sia un conflitto positivo, anche virtuale, ritenendosi due giudici entrambi competenti per il medesimo provvedimento). Per altro verso va rilevato che la ammissibilita’ del ricorso di ufficio si giustifica quando si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d’iniziativa ai fini tanto dell’instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016).
4. Nel merito il ricorso e’ fondato. La proposizione del giudizio di separazione e’ anteriore a quella del ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania del 3 ottobre 2017. Cio’ comporta, ai sensi dell’articolo 38 disp. att. c.c., vigente ratione temporis, che competente all’emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 c.c. e s.s., limitativi della responsabilita’ genitoriale, e’ il Tribunale civile ordinario presso il quale e’ pendente il giudizio di separazione. In tal senso e’ costante la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. VI-1 n. 1866 del 23 gennaio 2019) anche con riguardo alla questione se l’identita’ delle parti cui fa riferimento l’articolo 38 non consenta comunque al Procuratore della Repubblica presso i tribunali minorili, anche nel corso dei giudizi di separazione, di proporre ricorso al Tribunale per i minorenni diretto all’emanazione dei provvedimenti de potestate di cui ai citati articoli 330 c.c. e s.s. e al Tribunale minorile di provvedere su tali istanze. Si e’ evidenziato al riguardo (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 432 del 14 gennaio 2016; n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 15104 del 19 giugno 2017) che, nell’interpretazione della novella dell’articolo 38 disp. att. c.c., e’ irrilevante la diversita’ delle parti tra le quali vertono i due procedimenti, avuto riguardo alla necessaria partecipazione del pubblico ministero al giudizio di separazione, sia pure con poteri di impulso piu’ limitati di quelli accordatigli dalla legge nel procedimento minorile nonche’ alla inevitabile incidenza delle misure richieste dagli articoli 330 e 333 c.c. sul regime dell’affidamento della prole, anche esso oggetto di discussione tra i coniugi. Proprio tale incidenza giustifica l’attribuzione della competenza al tribunale ordinario, prevista dal secondo periodo dell’articolo 38 disp. att. c.c., comma 1, in deroga a quella di carattere generale contemplata dal primo periodo della medesima disposizione, quale espressione del principio di concentrazione delle tutele che consente una migliore trattazione dei procedimenti riguardanti i minori realizzando cosi’ il principio di derivazione sovranazionale ed Eurounitaria della tutela, in tutti i procedimenti che lo riguardano, del miglior interesse del minore. Nella logica del legislatore che ha innovato la disposizione dell’articolo 38 disp. att. c.c., e’ anche insita, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 1349 del 26 gennaio 2015) la considerazione per cui, sia nell’uno che nell’altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (ovvero i genitori) sono le stesse. Dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadono gli effetti dei provvedimenti adottati mentre il pubblico ministero minorile puo’ trovare un sistema di raccordo con l’omologo ufficio presso il tribunale ordinario per garantire il pieno esercizio del potere di impulso affidato al pubblico ministero nelle questioni concernenti i minori. La concentrazione delle tutele risponde altresi’ all’esigenza di impedire che la duplicita’ dei procedimenti agevoli la proposizione di azioni di disturbo volte a paralizzare l’efficacia di statuizioni non gradite utilizzando strumentalmente l’allegazione nelle due sedi giudiziarie di fatti e di prospettazioni diverse rispetto al conflitto genitoriale e alla situazione del minore.
5. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Catania ad emettere i provvedimenti de potestate in pendenza del giudizio di separazione fra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Catania.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e dei minori.
Rilevate che il processo e’ esente dal contributo unificato, da’ atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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