In tema di provvedimenti cautelari

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 21 marzo 2019, n. 1882.

La massima estrapolata:

In tema di provvedimenti cautelari non può ammettersi, per mancanza del requisito della strumentalità, il conseguimento interinale di un beneficio maggiore di quello eventualmente ottenibile con la sentenza finale di merito.

Sentenza 21 marzo 2019, n. 1882

Data udienza 24 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8481 del 2017, proposto da:
Ri. Sa., rappresentato e difeso dagli avvocati Di. Va., Al. Ve. Di Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Di. Va. in Roma, Lungotevere (…);
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti
RA. CA., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 8484 del 2017, proposto da:
AL. CO. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Di. Va., Al. Ve. Di Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Di. Va. in Roma, Lungotevere (…);
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA LA SAPIENZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti
RA. CA., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8481 del 2017:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma – Sezione III-bis, n. 5026 del 2017;
quanto al ricorso n. 8484 del 2017:
della sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione III-bis, n. 5026 del 2017;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Parma, dell’Università degli Studi Napoli Federico II, dell’Università degli Studi Palermo e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Ve. Di Ce. Al. e Fi. Be. dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.â € ’ I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono così riassumersi:
– con decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, veniva indetto il bando di concorso nazionale relativo alle “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-2015”, cui seguivano le procedure selettive per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato di medicina e chirurgia degli Atenei odierni appellati;
– in data 8 aprile 2014, gli odierni appellanti partecipavano alle prove di ammissione;
– non essendosi collocati utilmente in graduatoria, gli istanti proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura, previa concessione di idonee misure cautelari;
– con ordinanza n. 6417 del 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio â € ’ ravvisando “l’esistenza del fumus boni iuris in relazione alla violazione del principio di anonimato delle prove” â € ’ disponeva in via cautelare l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero di tutti i ricorrenti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università da essi indicata come prima scelta;
– con successiva memoria, la difesa dei ricorrenti rappresentava che, nelle more, alcuni di questi si erano immatricolati con riserva presso le sedi prescelte, mentre altri, tra cui gli odierni appellanti, avevano preferito iscriversi a facoltà di studi omogenei, in attesa della definizione nel merito del giudizio di primo grado;
– con ordinanza n. 9614 del 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio onerava le parti ricorrenti di indicare “nominativamente coloro che stanno frequentando con regolarità il corso di studi in medicina, coloro che stanno frequentando un diverso corso di studi e conservano (secondo gli istanti) un interesse alla decisione, coloro che intendono rinunciare al ricorso e, quindi, anche agli effetti della tutela cautelare a suo tempo concessa”;
– tale richiesta veniva soddisfatta in data 14 ottobre 2016 con il deposito di una ulteriore memoria, nella quale, per quanto di interesse, accanto al nome degli odierni appellanti veniva riportata la dicitura: “immatricolato ad altro corso, conserva interesse alla decisione”;
– sennonché, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 5026 del 2017, ha dichiarato il ricorso integralmente improcedibile, rilevando quanto segue: “considerato che, anche a seguito di apposita richiesta istruttoria, consta come l’interesse dei ricorrenti sia stata soddisfatta, o mediante la successiva iscrizione o per essersi gli stessi iscritti in altre facoltà o corsi di laurea, sicché non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ben potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite”.
2.- Avverso la predetta sentenza, i signori Ri. Sa. (con atto di appello n. 8481 del 2017) ed altri (con atto di appello n. 8484 del 2017), proponevano separati gravami.
Gli appellanti, in primo luogo, lamentano il travisamento in cui sarebbe incorso il Tribunale di prime cure nel dichiarare improcedibile il ricorso in relazione a tutti i ricorrenti, invece di distinguere coloro che si erano immatricolati con riserva alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, rispetto a quelli iscrittisi a corsi di studi paralleli, conservando questi ultimi interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Su queste basi, vengono riproposti i motivi sollevati in primo grado non scrutinati, e segnatamente:
– la violazione del principio di anonimato delle prove (art. 14, comma 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; art. 12, comma 2, del d.m. n. 85 del 2014; artt. 3 e 97 Cost.), sotto i seguenti profili: ogni candidato (al pari di ogni commissario) sarebbe stato in grado di leggere il codice alfanumerico apposto sul questionario e sui moduli di risposta consegnati ai candidati e, quindi, di memorizzarlo, annotarlo e comunicarlo a terzi con intento collusivo; le buste consegnate ai candidati per inserivi gli elaborati avevano una “finestra trasparente”, la quale avrebbe permesso di visualizzare dall’esterno il predetto codice alfanumerico e di risalire agevolmente all’identità dell’autore della prova; la consegna a ciascun candidato di un “secondo modulo di risposte” (per garantire possibili ripensamenti) avrebbe aggravato di molto il concreto rischio di alterazione delle prove;
– le aule ove si sono svolte le prove non sarebbero state schermate, sicché la presenza dei dispositivi di telefonia mobile di ultima generazione in possesso dei candidati avrebbe potenzialmente consentito l’invio istantaneo di immagini di ogni tipo;
– sebbene le postazioni nelle aule fossero state suddivise in base all’età anagrafica, all’interno delle stesse i concorrenti sarebbero stati fatti posizionare a loro piacimento e senza un ordine ben preciso, consentendo ai candidati di collaborare tra loro durante le prove, con conseguente alterazione dei relativi esiti;
– per i quesiti n. 29 e n. 36 le risposte da considerarsi corrette non sarebbero quelle indicate come tali dal Ministero, mentre per i quesiti n. 26 e n. 27 nessuna delle opzioni proposte conterrebbe la risposta corretta: conseguentemente, le risposte considerate errate da parte del Ministero avrebbero ingiustificatamente penalizzato i ricorrenti, ai quali era stata attribuita una decurtazione di -0,40 in caso di risposta considerata sbagliata o nessun punteggio in caso di mancata risposta, a fronte di un’attribuzione di 1,50 a favore di quei candidati che avevano optato per le risposte errate ma considerate corrette dal Ministero;
– la fissazione del test nel corso dell’anno scolastico (ad aprile 2014) sarebbe illegittima, in quanto, ai sensi dell’art. 4, della legge n. 269 del 1994, il completamento dei programmi di scuola secondaria superiore (per quanto concerne la biologia, la chimica, la fisica e matematica) costituirebbe un presupposto indefettibile per il superamento del test;
– le operazioni di consegna dei plichi, di apertura, di conteggio, di scansione e correzione automatizzata da parte del CINECA e, infine, di restituzione al responsabile del procedimento d’Ateneo, non sarebbero state oggetto di verbalizzazione, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa;
– dalla lettura dei decreti ministeriali n. 218 del 2014 e n. 220 del 2014, i quali hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria, si trae che la valutazione del fabbisogno di professionalità effettuata dal MIUR sarebbe stata gravemente carente e non preceduta dalla scansione procedimentale dettata dall’art. 6-ter, del d.lgs. n. 502 del 1992.
4.â € ’ Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, si sono costituiti in giudizio con memoria di mero stile.
5.- Con ordinanza 29 novembre 2018, n. 5728 (riferita all’atto di appello n. 8481 del 2017), la Sezione – “considerato che l’appellante, immatricolato a corsi di studi affini a quello di Medicina e Chirurgia in attesa della sentenza definitiva, ha interesse alla decisione nel merito, al fine di ottenere, in caso di accoglimento, l’ammissione al corso per cui è causa; considerato che, ad un primo esame, sussiste il lamentato danno, stante il lungo tempo trascorso in relazione all’invocata immatricolazione; considerato che, in relazione alla questione di merito prospettata, l’udienza per la trattazione della causa verrà fissata nel primo trimestre del 2019” – ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
5.1.- Con ordinanza 28 dicembre 2017, n. 5728 (riferita all’atto di appello n. 8484 del 2017), la Sezione – “Rilevato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta, poiché – pur se si deve considerare ancora sussistente l’interesse degli appellanti ad ottenere una favorevole pronuncia giurisdizionale – in questa sede non risultano specifiche ragioni tali da far ritenere illegittimi gli atti impugnati in primo grado” – ha invece respinto l’istanza cautelare.
6.â € ’ All’esito della udienza del 24 gennaio 2019, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.â € ’ La sentenza di primo grado va riformata.
1.1.â € ’ In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno precisare â € ’ pur trattandosi di questione esclusa dall’oggetto del presente gravame â € ’ che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto di potere accordare ai ricorrenti l’ammissione con riserva al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, avendo rilevato profili di fondatezza con esclusivo riguardo ad un motivo â € ’ la violazione dell’anonimato â € ’ che, ove accertato, avrebbe semmai determinato il travolgimento dell’intera procedura di selezione. Non può ammettersi, infatti, per evidente mancanza del requisito della strumentalità, il conseguimento interinale di un beneficio maggiore di quello eventualmente ottenibile con la sentenza finale di merito.
1.2.â € ’ Erronea è altresì la declaratoria â € ’ conclusiva del giudizio di primo grado â € ’ di cessazione della materia del contendere, assunta sul presupposto che, in forza della predetta misura cautelare, l’interesse dei ricorrenti sarebbe risultato soddisfatto “o mediante la successiva iscrizione o per essersi gli stessi iscritti in altre facoltà o corsi di laurea […]”. In senso contrario, va rimarcato che l’ammissione con riserva (ad un pubblico concorso o, come nella specie, alla frequentazione di un corso di laurea) è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, restando la sua esecutività subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito. In definitiva, la misura in esame mira ad impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, ma solo il passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole è idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque, a consolidare in capo alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che derivano dal superamento della selezione (diverso, ovviamente, è il caso in cui l’amministrazione si ridetermini in senso favorevole all’istante con un atto di autotutela e non di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare).
Tale rilievo, nel caso di specie, valeva, sia per coloro che si erano nel frattempo immatricolati con riserva alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (nei confronti dei quali, tuttavia, la sentenza di primo grado è, nel frattempo, passata in giudicato), sia â € ’ a maggior ragione â € ’ per gli odierni appellanti immatricolatisi invece a corsi di studi soltanto affini a quello di Medicina e Chirurgia: entrambe le categorie di soggetti conservavano l’interesse alla definizione del ricorso, dal momento che la relativa pretesa di essere ammessi al corso non poteva dirsi in alcun modo soddisfatta.
1.3.â € ’ Vanno a questo punto scrutinati i motivi di censura rimasti assorbiti in primo grado.
2.- Il primo ordine di motivi incentrato sulla violazione del principio dell’anonimato â € ’ derivante secondo gli appellanti: dalla presenza di un codice a barre alfanumerico riportato sulla scheda anagrafica, sul modello di questionari e sulla griglia delle risposte, il quale avrebbe consentito di risalire agevolmente agli autori degli elaborati; dalle buste contenenti gli elaborati, recanti una finestra trasparente volta alla visualizzazione dall’esterno del codice alfanumerico; dal modulo aggiuntivo fornito per garantire un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, non avendone l’Amministrazione imposto l’annullamento a cura del candidato â € ’ è infondato.
2.1.â € ’ Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Per perseguire tale obiettivo, l’ordinamento tipizza rigidamente il comportamento dell’Amministrazione procedente, imponendole una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali.
Come precisato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 26 del 2013, una violazione non irrilevante delle predette regole da parte della Commissione determina la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, sempreché beninteso detta violazione sia stata dimostrata dall’interessato. Il giudice amministrativo può eventualmente anche essere chiamato a valutare l’intrinseca adeguatezza â € ’ secondo canoni di comune esperienza ragionevolezza e proporzionalità â € ’ delle operazioni prefigurate dall’amministrazione per garantire l’anonimato, fermo restando che sarebbe illusorio pretendere dalle scansioni procedimentali la capacità di prevenire tutte le condotte illecite astrattamente ipotizzabili, per la cui repressione sono invece necessari altri e complementari strumenti di vigilanza e di indagine.
2.2.â € ’ Nel caso in esame, ritiene il Collegio che lo svolgimento delle prove in questione è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, le quali appaiono astrattamente idonee a garantire lo svolgimento imparziale della selezione, operata peraltro con modalità meccanizzate. Né gli appellanti hanno identificato circostanze concrete, anche indiziarie, che ne facciano supporre l’indebito condizionamento.
Dalla relazione in atti e dal decreto ministeriale n. 85 del 2014, risulta infatti che:
– a ciascun candidato è stato consegnato un plico contenente i quesiti somministrati nella prova, due fogli risposta (di cui uno utilizzabile in caso di errori di compilazione), una scheda anagrafica e una busta con finestra trasparente destinata a contenere l’elaborato da avviare alla correzione;
– i fogli risposta e la scheda anagrafica contenuti nel plico erano contrassegnati dai medesimi codice prova alfanumerico e codice a barre;
– il predetto codice consentiva, dopo la correzione in forma anonima della prova, l’abbinamento dell’elaborato al suo autore;
– tramite il codice identificativo, il candidato poteva conoscere il punteggio ottenuto al test nella graduatoria pubblicata in forma anonima sul sito web del Ministero, verificando se l’elaborato in relazione al quale gli era stato attribuito il punteggio era effettivamente il suo;
– al momento della consegna degli elaborati, la scheda anagrafica veniva ritirata dal presidente della commissione o dal responsabile d’aula e trattenuta dall’Università unitamente al foglio risposte non utilizzato e ai fogli contenenti i quesiti;
– il presidente della commissione d’aula o il responsabile d’aula, al termine di ciascuna prova, provvedeva: ad inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte in uno o più contenitori da chiudersi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l’integrità delle scatole o, comunque, di altri due candidati estratti a sorte; ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; ad invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione;
– mentre la correzione degli elaborati (privi di qualunque riferimento ai dati anagrafici del candidato autore della prova) veniva affidata al CINECA, le operazioni di abbinamento dei compiti con i nominativi venivano effettuate, dopo la pubblicazione in forma anonima dei risultati, ad opera dell’Ateneo che soltanto deteneva le schede anagrafiche dei candidati.
2.3.â € ’ Le modalità descritte rendevano estremamente improbabile il rischio che i membri della Commissione d’aula o il personale di vigilanza potessero abbinare i dati anagrafici del candidato al codice impresso sull’elaborato di quest’ultimo.
Vero è che ogni candidato aveva la possibilità di memorizzare il proprio codice ed annotarlo, ma l’eventuale alterazione della prova sarebbe dovuta intervenire nel ristretto lasso temporale tra il termine della prova e il momento in cui, ancora in aula, gli elaborati di tutti i candidati venivano chiusi nei contenitori inviati al CINECA, peraltro alla presenza di svariati testimoni (i membri della commissione e gli studenti chiamati a sovrintendere alla chiusura delle scatole).
Nello spazio temporale intercorrente tra il trasferimento degli elaborati dall’Ateneo al CINECA e le operazioni di scansione e correzione degli elaborati, l’alterazione della prova avrebbe invece richiesto di individuare la scatola nella quale era stata chiusa la busta contenente quell’elaborato, quindi di manomettere la scatola (distruggendone i lembi di chiusura e rimuovendo le firme della commissione e degli studenti), e infine di individuare la busta tra tutte quelle contenute in quella scatola. Tale alterazione avrebbe poi richiesto un accordo fraudolento intrattenuto tra il candidato, il rappresentante dell’Ateneo, i rappresentanti del Ministero e del CINECA.
2.4.â € ’ La finestra trasparente della busta rispondeva poi ad una finalità del tutto ragionevole, come spiegato nella relazione ministeriale in atti: in particolare, laddove le buste non fossero state provviste della finestra trasparente, avrebbero potuto essere conteggiate anche buste vuote o contenenti fogli diversi dagli elaborati, con conseguente possibilità di inserire, dopo il conteggio delle buste, un elaborato precompilato.
2.4.â € ’ Sotto altro profilo, il punto 10 dell’Allegato 1 del decreto ministeriale n. 85 del 2014, prevedeva espressamente che i moduli risposta non utilizzati, insieme ai fogli contenenti i questionari e alle schede anagrafiche dei candidati, rimanessero in custodia all’Ateneo, mentre soltanto gli elaborati venivano inviati al CINECA per la correzione.
2.5.â € ’ Da ultimo, è opportuno sottolineare che, nel caso deciso dalla più volte invocata Adunanza plenaria n. 26 del 2013, veniva in considerazione una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella attuale: lì la Commissione aveva fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA attribuito; in buona sostanza, dopo la conclusione della procedura, la Commissione si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice segreto contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato.
3.â € ’ Le ulteriori paventate irregolarità â € ’ consistenti nella introduzione di telefoni cellulari e nella non assegnazione nelle aule secondo l’età anagrafica â € ’ sono prive di riscontri e contraddette dai verbali redatti dalle commissioni d’aula presso i vari Atenei appellati, da cui non emerge alcuna delle circostanze denunciate.
4.â € ’ Quanto all’erronea formulazione dei quesiti somministrati nella prova (in particolare, dei quesiti nn. 29, 36, 26 e 27), è dirimente osservare che tale censura, per essere ritenuta ammissibile, avrebbe dovuto essere sorretta dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, gli istanti si sarebbero collocati in posizione utile, sopravanzando i partecipanti alla selezione classificatisi in posizione poziore.
5.â € ’ La censura secondo cui il CINECA non avrebbe verbalizzato le operazioni di correzione degli elaborati â € ’ dedotta in via oltremodo generica â € ’ è contraddetta dalla relazione ministeriale, la quale attesta che, delle operazioni di consegna dei plichi al CINECA, conteggio, scansione e lettura ottica è stato di volta in volta redatto puntuale verbale.
6.â € ’ La fissazione del test nel corso dell’anno scolastico nel mese di aprile 2014 â € ’ e dunque in prossimità della fine dell’anno scolastico â € ’, oltre a rispondere ad intuibili esigenze organizzative degli Atenei, non si pone in contrasto con l’art. 4 della legge n. 264 del 1999. Da tale disposizione â € ’ la quale si limita a stabilire che il contenuto delle prove preselettive devono vertere “sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore” â € ’ non può certo evincersi il divieto per gli Atenei di dovere attendere la conclusione dell’anno scolastico (la quale, del reste, non garantisce necessariamente l’avvenuto completamento dei programmi di scuola secondaria superiore, per quanto concerne la biologia, la chimica, la fisica e matematica).
7.â € ’ Sulla non corretta determinazione del fabbisogno di professionalità da parte del Ministero, sono necessari alcuni bervi spunti ricostruttivi.
7.1.â € ’ La legge n. 127 del 1997 ha introdotto, per la prima volta, l’accesso limitato agli atenei italiane pubbliche e private. L’articolo 17 della legge stabiliva che fosse il Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a determinare tali limitazioni, pur non fissando criteri per determinare i corsi di laurea soggetti a limitazioni, il numero di posti disponibili o le procedure di selezione. La Corte Costituzionale, adita per esaminare la compatibilità della predetta disposizione con la riserva di legge, riteneva che la discrezionalità applicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca non fosse illimitata, visto che il Ministero doveva agire secondo un quadro normativo ben determinato da alcune direttive comunitarie.
In seguito è stata promulgata la legge n. 264 del 1999, attualmente in vigore, che assegna al Ministero dell’Università e della Ricerca il compito di programmare gli accessi ai corsi di laurea in medicina, medicina veterinaria, odontoiatria, architettura e scienze infermieristiche sulla base di alcuni criteri vincolanti: in base all’art. 3, comma 1, lettera a), nella determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale per talune facoltà (medicina e chirurgia, veterinaria, architettura ed altre) il Ministro per l’Università e la ricerca scientifica deve valutare “l’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.
Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che il numero chiuso e il modo in cui esso è applicato nel contesto normativo italiano è conforme alla normativa comunitaria (ex plurimis: sentenza n. 1931 del 2008; n. 5418 del 2008 n. 1631 del 2010; n. 898 del 2011).
La Corte Europea dei diritto dell’Uomo ha escluso che la predetta normativa implichi una violazione del diritto all’istruzione di cui all’articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (sentenza 2 aprile 2013, ricorsi nn. 25851/09, 29284/09, 64090/09, Tarantino e altri c. Italia): le limitazioni previste dalla legge italiana, oltre a rispondere al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, sono state ritenute proporzionate rispetto allo scopo.
7.2.â € ’ Nel caso di specie, rispetto all’attività di programmazione condotta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (di cui ai decreti ministeriali 7 marzo 2014 n. 218 e 10 marzo 2014 n. 220) â € ’ la quale importa la spendita di ampi poteri discrezionali â € ’ gli appellanti si sono limitati ad una indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, senza che sia emersa, né alcuna puntuale deviazione rispetto alla normativa di riferimento, né una palese incongruità delle scelte effettuate.
Per di più, la doglianza di un “fabbisogno” non soddisfatto con l’offerta di posti disponibili, è sconfessata dal fatto che (come emerge ancora una volta dalla relazione ministeriale in atti), nell’anno accademico per cui è causa (2014/15), i posti disponibili da decreto per l’immatricolazione avevano superato il fabbisogno (segnatamente: i posti disponibili da decreto era 9.983; il fabbisogno nazionale come da accordo Stato-Regioni ammontava a 9.500).
8.â € ’ Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa non solo la novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate, ma anche in considerazione del fatto che le Amministrazioni appellante si sono difese con memoria di mero stile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli n. 8481 e n. 8484 del 2017, come in epigrafe proposti, li accoglie parzialmente, e per l’effetto:
– riforma la sentenza impugnata;
– respinge nel merito il ricorso di primo grado;
– compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Marco Buricelli – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore

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