Corte di Cassazione, penale, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28951.
In tema di prova testimoniale, l’intempestiva citazione dei testimoni già ammessi dal giudice non comporta la decadenza della parte dalla prova, in quanto nessuna norma processuale prevede un termine per la citazione dei testimoni, né contempla l’intempestività di tale citazione quale causa di decadenza dalla prova orale.
Sentenza 20 ottobre 2020, n. 28951
Data udienza 17 settembre 2020
Tag – parola chiave: REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE – REATI CONTRO L’AUTORITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza dell’11/04/2019 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha confermato l’appellata sentenza del 13 marzo 2014, con cui il Tribunale di Lucca ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per il reato di cui all’articolo 388 c.p..
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Mancata assunzione di prova decisiva e conseguente nullita’ dell’ordinanza del 13 marzo 2014 dichiarativa della decadenza dalla citazione del testimone a difesa. La difesa evidenzia, da un alto, come la citazione del teste (OMISSIS) non fosse intempestiva, in quanto compiuta dieci giorni prima della data d’udienza, e come la mancata comparizione del teste citato – nella specie debitamente giustificato da un legittimo impedimento – non costituisca comunque causa di decadenza dalla prova; dall’altro lato, come la testimonianza del (OMISSIS) non fosse irrilevante, essendo questi l’unico soggetto presente al momento in cui avvenivano i fatti oggetto di causa.
2.2. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, per avere il Collegio del gravame omesso di rilevare che i beni pignorati non erano di proprieta’ della (OMISSIS), di tal che non e’ ad ella imputabile la relativa sottrazione.
2.3. In ultimo, la difesa rileva che medio tempore e’ maturata l’estinzione del reato per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giudica il Collegio che le censure mosse con il primo motivo di ricorso siano fondate.
1.1. Sollecitata a delibare la legittimita’ dell’ordinanza del 13 marzo 2014 con la quale il Tribunale ha dichiarato la decadenza di (OMISSIS) dalla testimonianza di (OMISSIS) – sulla scorta del duplice rilievo della “intempestivita’” della relativa citazione e della irrilevanza delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l’esame del teste -, la Corte territoriale si e’ limitata ad argomentare in ordine alla correttezza della rilevata tardivita’ della citazione (peraltro in modo erroneo, come si dira’ appresso), omettendo di confrontarsi con l’ulteriore argomento concernente la ritenuta irrilevanza della prova, oggetto di specifica doglianza da parte dell’appellante.
1.2. Nel dichiarare la decadenza dalla prova per intempestivita’ della citazione del teste a difesa, il Collegio toscano ha introdotto per via pretoria una causa di perenzione dalla prova non prevista dal codice di rito, ne’ presente nel c.d. diritto vivente, per di piu’ in una materia – quale quella concernente il diritto alla prova dell’imputato – fondamentale al fine di garantire il “giusto processo”, in quanto strettamente funzionale alla piena e compiuta estrinsecazione del diritto di difesa, implicante (anche) il “diritto di difendersi provando”.
Ed invero, nessuna disposizione processuale prevede un termine per la citazione del testimone a cura della difesa, ne’, tantomeno, contempla l’intempestivita’ di tale citazione quale causa di decadenza dalla prova orale, prevedendo anzi l’articolo 133 c.p.p., comma 1, che il giudice possa ordinare l’accompagnamento coattivo del testimone “regolarmente” citato o convocato che ometta “senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti”, senza connettere la “regolarita’” della citazione all’osservanza di alcun termine temporale per il relativo espletamento.
Piuttosto questa Corte ha ravvisato – peraltro non in modo unanime – una causa di decadenza dalla prova testimoniale gia’ ammessa nella mancata citazione del teste (si veda ex plurimis Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, M., Rv. 277390; contra Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018 – dep. 2019, Pierfederici Rv. 275593), ma giammai nella “intempestivita’” della citazione stessa.
E cio’ a tacere della irragionevolezza dell’avere la Corte distrettuale ritenuto tardiva la citazione del testimone disposta dalla difesa (ben) dieci giorni prima dell’udienza fissata.
3. Come gia’ rilevato, il Collegio fiorentino ha inoltre omesso di rispondere alla seconda obiezione con cui l’appellante aveva censurato l’irrilevanza della testimonianza rilevata dal Tribunale e, dunque, di vagliare la correttezza o meno del potere del giudice – del tutto rituale ove legittimamente esercitato – di revocare le prove gia’ ammesse ove risultino superflue a mente dell’articolo 495 c.p.p., comma 4. Il che si traduce in una mancanza assoluta di motivazione su di un aspetto rilevante dante luogo a nullita’ della decisione.
4. La rilevata fondatezza dell’assorbente motivo di natura processuale impone di dare rilievo alla sopravvenuta causa di estinzione del reato, gia’ maturata al 1 settembre 2019.
4.1. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio a fini penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, non essendo riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputata, ne’, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto o non attribuibilita’ del medesimo alla prevenuta, avendo il giudici del gravame evidenziato come, a prescindere dalla titolarita’ dei beni, la (OMISSIS) fosse stata comunque nominata custode degli stessi e fosse pertanto tenuta a rispettare il vincolo sui beni e a non sottrarli (v. pagina 7 della sentenza impugnata).
4.2. Giusta la rilevata causa estintiva del reato, la sentenza deve essere annullata a fini civili con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio a fini penali la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione e rinvia a fini civili al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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