Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2021| n. 2295.
In tema di prova testimoniale, una volta venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’articolo 247 cod. proc. civ. per effetto dell’intervento della Consulta (cfr., Corte Cost. nr. 248 del 1974) i soggetti che sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela od affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 246 cod. proc. civ., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all’esito del loro esame. Infatti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone il quale abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, non potendo l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.
Ordinanza|2 febbraio 2021| n. 2295
Data udienza 9 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Mezzi di prova – Testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti – Principio di necessaria inattendibilità – Non sussiste – Divieto di testimoniare previsto dall’articolo 247 c.p.c. – Decadenza – Valutazione di credibilità – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26579-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1268/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
Che:
con sentenza del 18.7.2018, la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame di (OMISSIS) (iscritto al R.G. Appello Lavoro n. 289 del 2016) e confermato la decisione di primo grado con la quale quest’ultima era stata condannata al pagamento, in favore della lavoratrice (OMISSIS), dante causa degli odierni controricorrenti, di Euro 56.671,93 a titolo di differenze di retribuzione, di cui Euro 11.520,22 a titolo di TFR, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale e contributiva;
controversi, tra le parti, gli aspetti concernenti la retrodatazione del rapporto di lavoro subordinato con la de cuius e le concrete modalita’ del suo svolgimento, la Corte territoriale ha condiviso integralmente l’istruttoria – e l’interpretazione delle relative risultanze – operata dal primo giudice; a tale riguardo, ha ritenuto maggiormente attendibili, rispetto a quelle del teste (OMISSIS), le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), in ragione sia della loro estraneita’ rispetto alle parti, sia della univocita’ e concordanza delle dichiarazioni, numericamente prevalenti;
per cio’ che qui maggiormente rileva, quanto all’individuazione dei testimoni da esaminare, la Corte di appello, pronunciando sullo specifico motivo di gravame, ha osservato come il Tribunale avesse rimesso alle parti la scelta dei testi (nel limite di due, per ciascuna), con l’espressa eccezione di “parenti o affini” sulla base dell’ “adeguata motivazione della maggiore attendibilita’ dei soggetti estranei alla sfera familiare delle contendenti”; la Corte territoriale ha, inoltre, respinto la richiesta di acquisizione dei “documenti ulteriori” (6 cpv., pag. 7 sent. impugnata) in quanto “tutti di formazione antecedente al deposito della memoria difensiva di primo grado”; in proposito, ha, anche, osservato come “non vi (fosse), peraltro, alcun elemento per ritenere che gli stessi attest(assero) il pagamento di somme ulteriori, rispetto a quelle risultanti dalle buste paga a titolo di competenze di fine rapporto e TFR in ragione delle condizioni di formale assunzione della lavoratrice, non comprese nella quantificazione operata dal CTU di primo grado”;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolato in quattro motivi;
hanno resistito i controricorrenti indicati in epigrafe, nella qualita’ di eredi;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – e’ dedotta violazione degli articoli 244, 245 e 209 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost.;
le censure investono la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha ridotto la lista testimoniale della ricorrente, escludendo dalla stessa le persone legate alla parte (id est: alla ricorrente) da un vincolo di parentela;
secondo la parte ricorrente, in tal modo, la sentenza si porrebbe in contrasto con l’articolo 244 c.p.c., che non vieta l’esame di persone legate da rapporti di parentela con le parti del processo, salvo le ipotesi di cui all’articolo 246 c.p.c.; sotto diverso profilo, la statuizione risulterebbe viziata in ragione di una aprioristica valutazione di inattendibilita’ di dette persone;
con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – e’ dedotta la violazione degli articoli 115, 116 e 437 c.p.c., per omessa valutazione e comunque per omessa ammissione delle prove precostituite e delle prove orali dedotte; parte ricorrente lamenta la mancata ammissione di una serie di documenti che dimostrerebbero il pagamento di acconti a titolo di TFR;
con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – e’ dedotta la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e il travisamento della prova perche’ erroneamente supposta; e’ criticata la valutazione di inattendibilita’ espressa in relazione al teste (OMISSIS), in quanto convivente della ricorrente; sotto altro profilo, sono contestati gli esiti della disposta CTU per non aver considerato la somma di Euro 9.691.06 corrisposta in corso di rapporto;
con il quarto motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – e’ dedotta la violazione degli articoli 115, 209, 233, 437 c.p.c. e dell’articolo 2736 c.c., per omessa ammissione del giuramento decisorio;
il Collegio giudica fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri;
come gia’ sinteticamente esposto nello storico di lite, a fronte delle critiche espresse dall’appellante (odierna ricorrente) alla decisione del Tribunale di limitare, in via preventiva, le liste testimoniali, escludendo dalle stesse i parenti e gli affini delle parti, la Corte di appello ha osservato come il Giudice avesse esercitato il potere ex articolo 245 c.p.c., ed offerto al riguardo, l'”adeguata motivazione della maggiore attendibilita’ dei soggetti estranei alla sfera familiare delle contendenti”;
in particolare, l’ordinanza ammissiva della prova testimoniale, direttamente esaminabile da questa Corte per la natura dei vizi denunciati, stabilisce di ammettere “(…) a testimoniare (…) due testimoni per parte tra quelli indicati in atti ed a scelta dei difensori con divieto di addurre in udienza come testimoni parenti o affini delle parti”;
il provvedimento non e’ corretto;
cosi’ pronunciando sulle richieste di prova per testimoni, il Giudice del merito non ha esercitato il legittimo potere di riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti (v. in argomento, per tutte, Cass. n. 11810 del 2016), perche’ non si e’ limitato a ridurre, a due, il numero di testimoni ma ha escluso persone, tra coloro che erano stati indicati dal difensore, al di fuori dei limiti consentiti dall’articolo 245 c.p.c.;
infatti, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’articolo 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinita’ possono (e devono) essere sentiti in qualita’ di testimoni, restando ovviamente salva, al di la’ della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 246 c.p.c., la successiva valutazione di attendibilita’ dei testimoni, all’esito del loro esame;
a tale riguardo e’ utile ricordare l’insegnamento di questa Corte secondo cui ” In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilita’ del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…), l’attendibilita’ del teste legato da uno dei predetti vincoli non puo’ essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilita’” (cosi’ Cass. n. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109 del 2006; conformi Cass. n. 12365 del 2006 e Cass. n. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. n. 25549 del 2007);
coerentemente con tali premesse, si espone alle denunciate criticita’ l’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 245 c.p.c., ai fini di riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, escluda quali testimoni coloro che sono legati alle parti processuali dai vincoli indicati all’articolo 247 c.p.c. – e per il solo fatto di detti vincoli, – in quanto espressione di un pregiudizio e di un aprioristico giudizio di inattendibilita’ che non trova alcun fondamento nel dettato normativo e nei principi della Suprema Corte;
pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, dovra’ procedere ad un nuovo esame della fattispecie concreta, nel rispetto degli esposti principi;
rimane cosi’ assorbito l’esame degli altri motivi di censura che logicamente suppongono che si sia delineata la fase istruttoria;
le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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