In tema di prova scientifica del nesso causale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46392.

La massima estrapolata:

In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell’assoluzione dell’imputato è sufficiente il solo dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l’evento, la condanna deve invece fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46392

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
parte civile (OMISSIS) ONLUS e (OMISSIS) ONLUS – (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) SPA, responsabile civile;
(OMISSIS) SPA, responsabile civile;
COMUNE DI (OMISSIS), parte civile;
avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) S.p.a. anche per l’Avv. (OMISSIS) per l’imputato (OMISSIS), come da nomina a sostituto processuale, il quale chiede il rigetto dei ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa delle parti civili ricorrenti la quale si riporta ai motivi di ricorso e deposita conclusioni e nota spese e sentenza della Corte di Cassazione;
Udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), la quale si riporta alle memorie scritte;
Udito l’Avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale chiede il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
Udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa del Comune di (OMISSIS) il quale si associa all’Avv. (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese;
Udito l’Avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), il quale chiede il rigetto del ricorso della parte civile;
Udito l’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) S.p.a., giusta nomina e procura speciale, la quale insiste sull’eccezione di difetto di legittimazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 febbraio 2015 il Tribunale di Milano assolveva (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo per avere, nelle loro rispettive qualita’ di capo centrale ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), direttore di compartimento ( (OMISSIS)), direttore compartimentale e generale ( (OMISSIS)) della centrale termoelettrica di (OMISSIS), nei periodi e secondo le condotte indicati dettagliatamente nei capi di imputazione, cagionato la morte per mesotelioma pleurico di otto lavoratori ( (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. Il Tribunale affermava che le otto persone offese erano decedute a causa di un mesotelioma pleurico contratto durante la loro vita lavorativa alla centrale termoelettrica di (OMISSIS), ove, nel corso degli anni, non erano state adottate tutte le cautele ai tempi rese doverose dalle conoscenze disponibili sulla pericolosita’ delle fibre di amianto e delle polveri in generale; riteneva tuttavia che le attuali conoscenze scientifiche, cosi’ come veicolate nel processo dai consulenti tecnici di tutte le parti, non fossero in grado di risolvere fondamentali quesiti in punto di carcinogenesi e sviluppo del mesotelioma, impedendo di individuare il periodo lavorativo nel quale le persone offese si erano irreversibilmente ammalate e, di conseguenza, i soggetti responsabili del loro decesso.
Esponeva il Tribunale – in base a complessa ed approfondita istruttoria – che certamente all’interno della centrale di (OMISSIS) si era fatto nel tempo un ampio uso di materiale contenente amianto, utilizzato per coibentare le caldaie, i macchinari, le tubature e per realizzare gli sbarramenti anti fiamma posti ad intervalli regolari sulle passerelle metalliche, che costituivano le vie dei cavi elettrici e si sviluppavano all’interno della centrale. Altrettanto certo, in base alle dichiarazioni dei lavoratori, che l'(OMISSIS) non avesse tempestivamente adottato adeguate e doverose misure atte ad impedire la dispersione delle polveri nell’ambiente, almeno fino agli inizi degli anni novanta, e che dunque i lavoratori fossero stati ampiamente esposti, seppur in termini progressivamente decrescenti, all’inalazione di fibre di amianto. Tale esposizione si era pacificamente verificata anche rispetto alle otto persone offese, che avevano svolto lavori in diretto contatto con materiale amiantifero.
3. Cio’ posto in fatto, il Tribunale ha affrontato il tema della carcinogenesi e dello sviluppo del mesotelioma pleurico, dalla cui soluzione dipende l’identificazione dei periodi di lavoro nei quali, per ciascuna persona offesa, si e’ sviluppata ed e’ progredita la malattia, con conseguente identificazione dei soggetti responsabili.
Esaminando in primo luogo la relazione del consulente del P.M. dott. (OMISSIS), ha rilevato che e’ generalmente ammesso dalla comunita’ scientifica che il mesotelioma e’ causato esclusivamente da esposizione all’amianto, e che il relativo rischio varia per le diverse occupazioni ed e’ piu’ alto nelle occupazioni con esposizione elevata.
Si e’ soffermato poi sui concetti di latenza (convenzionale, propriamente detta, minima), che suddividono in fasce temporali il periodo di tempo che va dall’inizio della esposizione del singolo lavoratore ad amianto sino al suo decesso. Ha definito quindi latenza convenzionale il periodo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi della malattia, periodo che si colloca tra i 30 ed i 40 anni; latenza propriamente detta (o fase preclinica) il periodo che intercorre tra il completamento dell’induzione (ovvero il momento nel quale il tumore esiste ma non e’ ancora diagnosticato e clinicamente accertabile) e la manifestazione/diagnosi della malattia, cioe’ quel periodo nel quale il tumore, ormai irrimediabilmente instauratosi, rimane clinicamente occulto; latenza minima il periodo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione all’amianto ed il momento nel quale il tumore si e’ ormai sviluppato in modo irreversibile, sebbene non ancora diagnosticato. Dunque nella latenza convenzionale (AB) tra l’inizio dell’esposizione (A) e la diagnosi (B), e’ stato individuato un primo periodo (AC) fino al completamento dell’induzione ed un periodo (CB) di latenza propriamente detta.
Secondo il consulente (OMISSIS) la latenza propriamente detta (CB) ha la durata di 10 – 15 anni, lasso di tempo che normalmente intercorre tra il completamento dell’induzione e la diagnosi, mentre il momento nel quale la cellula – che a sua volta produrra’ il clone di cellule, che, infine, si manifestera’ in tumore – viene iniziata non e’ accertabile ne’ osservabile e non puo’ essere conosciuto, trattandosi di un evento che avviene a livello molecolare e puo’ essere osservato solo statisticamente (ricorso studi Herin e Mollo). Poiche’ occorre un’azione persistente del cancerogeno perche’ da una cellula neoplasica si sviluppi un clone cellulare neoplasico, tutte le esposizioni attive, cioe’ fino ad induzione completata, quindi fino all’inizio della latenza propriamente detta, devono essere ritenute sufficienti in senso neoplasico per lo sviluppo di particolare del mesotelioma. E’ invece comunemente accettato che le esposizioni successive al completamento dell’induzione devono essere considerate irrilevanti: dopo questo momento, se anche l’esposizione all’agente cancerogeno venisse sospesa, il tumore procederebbe autonomamente. Conclusivamente, secondo il consulente del P.M., le esposizioni avvenute nei dieci anni antecedenti la diagnosi possono essere considerate irrilevanti, in quanto deve ritenersi che il tumore si sia ormai sviluppato irreversibilmente; tutte le esposizioni precedenti il momento nel quale il tumore si e’ sviluppato in modo irreversibile debbono invece considerarsi efficaci e concausa del tumore, e cio’ “sicuramente con elevata probabilita’ logica e credibilita’ razionale, che e’ quanto e’ richiesto come livello di verita’” (pag.61 sentenza di primo grado).
4. Il Tribunale ha poi esaminato tutte le tesi scientifiche che riguardano l’efficacia delle esposizioni successive sulla malattia, nel senso di ridurre il periodo di latenza o di accelerare l’evento, concludendo – in base alle varie tesi esposte dai consulenti – che lo stato attuale del sapere scientifico non consente di ritenere dimostrata l’esistenza di una legge scientifica sulla base della quale poter affermare che a maggiori durate di esposizioni corrisponda una minore latenza, ne’ puo’ ritenersi dimostrata con certezza l’esistenza stessa del fenomeno denominato “effetto acceleratore” (cioe’ di un effetto aggravatore connesso alla protrazione dell’esposizione alla sostanza cancerogena dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico e dopo il termine del periodo di induzione).
Ha affermato che a maggiori esposizioni corrisponde una maggiore incidenza aspetto su cui la prevalente letteratura scientifica concorda – e che invece non e’ stata provata l’esistenza di una legge scientifica che dimostri che la durata (o continuativita’) dell’esposizione riduce nel singolo caso la latenza, anticipando la morte.
Di qui la conclusione che, in assenza di una legge scientifica di copertura generalmente accettata sul c.d. effetto acceleratore, non e’ possibile porre sullo stesso piano causale tutte le condotte dei garanti’ che si sono succeduti durante la vita lavorativa delle persone offese e, nell’impossibilita’ di stabilire quale delle condotte sia stata causalmente determinante nella genesi e nello sviluppo, sino ad induzione completata della malattia, non e’ possibile pervenire ad un giudizio di responsabilita’ di ciascuno di essi.
5. La Corte di appello ha condiviso tale ragionamento ritenendolo logico, coerente e supportato da considerazioni scientifiche che hanno trovato ingresso nel processo con l’esame dei consulenti e l’acquisizione della letteratura scientifica che ha definito lo “stato dell’arte” sul punto.
Ha invece ritenuto che le tesi riproposte dagli appellanti, P.M. e parti civili, fossero essenzialmente basate su studi epidemiologici che non consentivano di ritenere provata la causalita’ individuale, ossia l’evolversi della patologia nel singolo caso.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale il giudice deve verificare che l’effetto di accelerazione determinato dal protrarsi dell’esposizione sia effettivamente riscontrato nel caso del singolo lavoratore, ossia che lo stesso si sarebbe ammalato piu’ tardi se non fosse stato esposto ad amianto nel periodo in cui ogni imputato rivestiva la posizione di garanzia.
Ha ritenuto che tale verifica nel caso concreto relativa ai singoli lavoratori deceduti non consentisse di ritenere provata la tesi dell’effetto acceleratore delle esposizioni successive, posto che l’esame della loro storia lavorativa e clinica evidenziava lunghi periodi di latenza anche con storie lavorative brevi: dunque non era provata la causalita’ individuale.
Anche sotto questo profilo quindi la Corte territoriale ha condiviso la conclusione cui era pervenuto il Tribunale e cioe’ che “non e’ possibile affermare che l’esposizione patita dalle persone offese nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati garanti della loro salute siano state causalmente rilevanti nel determinare il decesso.
Esaminate e disattese le differenti prospettazioni scientifiche esposte dagli appellanti e richiamati (pag.28) i dati estrapolati dalla consulenza tecnica del P.M. e dalla documentazione in atti, relativi ai periodi in cui i singoli lavoratori deceduti erano rimasti esposti ad amianto, al momento in cui era stata effettuata la diagnosi e infine alla data del decesso, e rapportati tali dati con i periodi in cui gli imputati avevano ricoperto le posizioni di garanzia, la Corte di Milano, con sentenza in data 21 febbraio 2017, confermava le pronunce assolutorie.
6. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia e procuratore speciale, le parti civili ” (OMISSIS)” Onlus e l'” (OMISSIS) – Onlus ( (OMISSIS)) Nazionale”, articolando due distinti motivi.
6.1. Con il primo motivo lamentano vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova scientifica e violazione del combinato disposto dell’articolo 192 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento all’omessa applicazione dei criteri di valutazione della prova scientifica e per la conseguente errata applicazione dell’articolo 40 c.p. e del nesso di causa fra le esposizioni professionali e i singoli episodi di morte contestati.
Osservano che la Corte territoriale si e’ sottratta alla doverosa verifica della tesi maggiormente accolta all’interno della comunita’ scientifica, ha omesso di prendere posizione sui contenuti di alcune pronunce di questa Corte di legittimita’ richiamate nell’atto di appello e si e’ impegnata autonomamente in ragionamenti scientifici non ancorati ad una unanime condivisione, enfatizzando e travisando il significato della II Consensus Conference tenutasi a Torino nel 2011 e della III Consensus di Bari del 2015 aventi connotazioni e finalita’ prettamente scientifiche e non pensate per le dinamiche processuali – erroneamente ritenendo che il mancato riferimento all’effetto acceleratore, significasse il mancato accreditamento di esso presso la comunita’ scientifica. Cosi’ come ha interpretato in maniera singolare il contenuto dei Quaderni n.15 curati dal Ministero della Salute del maggio – giugno 2012, che sancirebbero l’abbreviazione della latenza per i soggetti con mesotelioma pleurico nei casi di maggior esposizione, assunto basato su uno studio del Berry del 2007 riferibile pero’ al tumore polmonare e non al mesotelioma, principio non sancito dal Berry neppure con successiva pubblicazione del 2012. La Corte si e’ limitata a richiamare isolati studi (Frost 2013 e Pira 2005 e 2007), che mostrerebbero l’inesistenza di una legge scientifica di copertura in punto di teoria multistadio e di abbreviazione della latenza nei casi di mesotelioma pleurico, senza approfondire l’indagine relativa all’ontologica terzieta’ del sapere scientifico accreditato.
Lamentano in particolare le parti civili ricorrenti che non si e’ tenuto conto dell’assenza di credibilita’ e di indipendenza di giudizio dei consulenti tecnici degli imputati, Prof. (OMISSIS) e Prof. (OMISSIS), il cui conflitto di interessi era stato documentato a seguito dell’attivita’ svolta in altri giudizi, che gli studi di Frost e Pira erano stati smentiti dalle perizie del Prof. (OMISSIS) e del Prof. (OMISSIS) espletate nell’ambito del procedimento penale a carico dei vertici della Fincantieri di Porto Marghera, che, ancora, la sentenza non contiene alcun approfondimento sugli studi scientifici richiamati dai consulenti delle parti civili, Dott. (OMISSIS) e Ing. (OMISSIS), che dimostrano la validita’ della teoria multistadio quale teoria maggiormente condivisa dal sapere scientifico.
Insomma la Corte non ha spiegato le ragioni per le quali ritiene preferibile una tesi scientifica rispetto ad un’altra ed in tal modo ha violato il principio di valutazione della prova ex articolo 192 c.p.p., secondo il quale il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione di tutti i dati acquisiti e dei criteri adottati, ponendosi altresi’ in contrasto con la disposizione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), non avendo enunciato le ragioni per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie fornite dai consulenti di esse parti civili.
Esaminano poi le parti civili ricorrenti alcuni passi della sentenza impugnata, ove si legge: che il periodo che intercorre fra il momento in cui il tumore esiste ma non e’ ancora clinicamente accertabile (c.d. induzione) viene definito “latenza propriamente detta” (o fase preclinica) ed e’ il periodo in cui il tumore, ormai irrimediabilmente instauratosi, rimane clinicamente occulto; che tale periodo ha una durata di 10-15 anni, secondo i criteri minimi fissati dalla comunita’ scientifica (Criteri di Helsinky del 1997); che le esposizioni successive al detto periodo di induzione sono ininfluenti ai fini della progressione della malattia; che nella fattispecie in esame, considerata la data di inizio dell’attivita’ lavorativa delle otto persone offese e la data nelle quali gli imputati hanno assunto le rispettive posizioni di garanzia, considerato altresi’ quanto gia’ esposto in relazione al maggior peso eziologico da attribuire alle esposizioni avvenute nel piu’ lontano passato, era certo che nel luglio 1980 (prima data utile in quanto e’ il momento nel quale – esclusi gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), deceduti – il (OMISSIS) diviene direttore di compartimento) l’iniziazione del processo carcinogenetico era sicuramente gia’ avvenuta per tutte le persone offese.
Seguendo tale ragionamento, posti i periodi in cui le persone offese hanno lavorato in (OMISSIS) ( (OMISSIS), dal 1958 al 1982; (OMISSIS), dal 1959 al 1993; (OMISSIS), dal 1962 al 1988; (OMISSIS), dal 1963 al 1983; (OMISSIS), dal 1969 al 1999; (OMISSIS), dal 1970 al 1996; (OMISSIS) dal 1970 al 1997; (OMISSIS), dal 1974 al 2001) ed i periodi in cui gli imputati hanno ricoperto le posizioni di garanzia ( (OMISSIS), direttore di compartimento dall’1.7.1980 al 16.12.1981 e direttore generale dall’8.3.1984 al 31.5.1992; (OMISSIS), capo centrale dal 1984 al 1990; (OMISSIS), direttore compartimento dall’1.6.1988 al 31.1.1995; (OMISSIS), capo centrale dal 1990 al 1992), osservano che per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’induzione e’ terminata durante il periodo di gestione del sito industriale (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) (oltre che del (OMISSIS)).
Altro aspetto della sentenza, contestato in ricorso, attiene al fatto che la Corte di Milano non ha riportato le dosi, ovvero le concentrazioni di amianto e le relative dosi cumulative, alle quali ognuno degli otto lavoratori era stato esposto, anno per anno, per tutto il periodo indicato in imputazione. Non ha cioe’ considerato che le esposizioni lavorative alle fibre/polveri di amianto non erano rimaste le stesse nel tempo, cosi’ come non erano rimaste immutate le mansioni espletate dai singoli lavoratori: a tali dati mancanti o scorretti non poteva essere dunque attribuita la prova, nemmeno indiziaria, della mancata accelerazione della latenza. Sulla causalita’ individuale non era stata poi svolta alcuna indagine.
Criticano ancora le parti civili ricorrenti l’affermazione della Corte di merito secondo la quale l’elemento chiave della cancerogenesi da asbesto e’ rappresentato non tanto dalla dose quanto dalla latenza (pag.19 della sentenza). Osservano che se e’ incontestabile e logico che l’aumentare del tempo di latenza faccia aumentare, all’interno della coorte studiata, i casi di mesotelioma ed il rischio di manifestazione della patologia nel singolo lavoratore esposto, e’ indubbio che cio’ non chiarisca la relazione causale tra esposizione e mesotelioma, posto che la latenza non e’ un effetto della serie causale da cui origina il mesotelioma, ma un effetto dell’esposizione, espressa come dose cumulativa (durata + intensita’). Cio’ che fa aumentare il rischio di ammalare e’ dunque, non solo e non tanto la latenza, che non entra nel percorso causale, intesa come tempo trascorso dalla prima esposizione, quanto la durata e l’ammontare dell’esposizione medesima, ovvero la dose cumulativa, nella quale si tiene conto ovviamente anche del tempo trascorso dalla prima esposizione.
Ribadiscono la validita’ scientifica della teoria della dose – dipendenza, richiamando i numerosi studi secondo i quali sia il tempo sia l’intensita’ sono fattori che hanno un peso notevole nell’insorgenza della malattia ed in particolare i citati Quaderni n.15 del maggio – giugno 2012, mai smentiti da successive pubblicazioni a cura del nostro Ministero della Salute, che nel tempo non ha mai modificato il proprio pensiero in punto di abbreviazione della latenza nei casi di soggetti portatori di mesotelioma pleurico maggiormente esposti, per durata e/o intensita’.
Richiamano – per sottolineare le carenze ed illogicita’ motivazionali della sentenza impugnata – quanto effettivamente scritto e contenuto nel documento redatto dagli scienziati a seguito della citata III Consensus, ovvero che: 1) tutte le forme d’amianto sono cancerogene per l’uomo e che non vi e’ alcun livello di esposizione privo di rischio;
2) la teoria della dose-dipendenza e’ strettamente legata alle caratteristiche del processo di cancerogenesi, che si sviluppa per stadi progressivi, favoriti dalle successive esposizioni e, quindi, dalla successione delle dosi assunte (rischio proporzionale alla dose cumulativa); 3) la dose cumulativa e’ cosi’ definita perche’ si compone di due coefficienti, l’intensita’ e la durata dell’esposizione; 4) esiste, in base agli studi esistenti, anche di settore, una proporzionalita’ tra dose cumulativa e risposta del mesotelioma; 5) un aumento dell’esposizione che determini un aumento dell’incidenza di mesoteliomi comporta necessariamente l’anticipazione del failure time, ossia della comparsa del mesotelioma, affermandosi in tal senso che l’incremento di esposizione accelera i tempi di failure time perche’ fa insorgere casi che non sarebbero insorti o sarebbero insorti a maggiore distanza di tempo (teoria c.d. dell’accelerazione).
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce mancata motivazione in ordine alla “colpa” e violazione conseguente dell’art.43, comma 3, c.p. e segnatamente delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 21 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, articolo 2087 c.c., articolo 32 Cost., articolo 589 c.p., con conseguente ulteriore violazione dell’articolo 192 c.p.p. e dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), ed ancora vizio della motivazione in punto di posizioni di garanzia.
Osservano le parti civili ricorrenti che la Corte di Milano, ritenuta dirimente, rispetto ad ogni altra, la questione relativa alla insussistenza di una legge scientifica di copertura, ha omesso di esaminare l’elemento soggettivo del reato. Nulla si legge infatti sulle violazioni di legge contestate, sulla concreta pericolosita’ del luogo di lavoro, sulla mancata predisposizione di efficaci strumenti di tutela dei lavoratori, sul mancato adeguamento dell’impianto alle piu’ recenti innovazioni tecnologiche, al fine di prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro. Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte milanese non affronta il tema della colpa.
7. La parte civile Comune di (OMISSIS), tramite il difensore e procuratore speciale, ha depositato memoria difensiva con la quale chiede l’annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata e la condanna degli imputati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi eventualmente in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Premette il Comune che i giudici di merito avevano correttamente interpretato le risultanze dell’istruttoria in ordine alle condizioni di lavoro all’interno della centrale termoelettrica di (OMISSIS): dagli esiti dell’esame degli ex lavoratori e dei dipendenti della ASL, era infatti emerso in modo inequivocabile che i lavoratori erano stati esposti frequentemente e continuativamente ad amianto. Condivide altresi’ il rilievo che a fronte di situazioni costituenti oggettivo pericolo per i lavoratori, l'(OMISSIS) non solo non li aveva informati dei rischi connessi, ma nemmeno aveva tempestivamente adottato adeguate misure di prevenzione, almeno fino agli inizi degli anni “90, nonostante che le conoscenze scientifiche, gia’ dagli anni “60, avessero evidenziato la pericolosita’ dell’amianto e quindi imposto all’imprenditore ogni cautela possibile. Dunque era stata acclarata la correlazione tra le predette condizioni di lavoro e l’insorgenza della malattia, tanto che in entrambi i gradi di giudizio era stato affermato con certezza che le otto persone offese erano decedute a causa del mesotelioma pleurico contratto nel corso della loro vita lavorativa alla centrale termoelettrica di (OMISSIS) e che andava invece esclusa ogni rilevanza, ai fini dell’insorgenza della malattia, delle brevi esposizioni lavorative precedenti all’assunzione presso la nota centrale.
Rileva pero’ il Comune di (OMISSIS) la contraddittorieta’ ed illogicita’ motivazionale della sentenza di appello per avere inspiegabilmente escluso che la stessa (OMISSIS), e dunque i dirigenti succedutisi nel corso degli anni in cui erano stati occupati i lavoratori, fossero responsabili della loro morte, per aver impiegato in modo massiccio amianto, per non aver approntato idonei mezzi di tutela della salute dei lavoratori e per non averli informati dei rischi da esposizione alla sostanza cancerogena.
Per pervenire alla conclusione assolutoria i giudici di merito hanno affermato che non era stato dimostrato, nel processo, se la protrazione dell’esposizione poteva aver determinato un’abbreviazione del periodo di induzione o, comunque, un aggravamento della patologia, ma tale argomentazione era in contrasto con la giurisprudenza, anche della Corte di legittimita’, che in diverse pronunce ha ritenuto di poter attribuire efficacia causale alle esposizioni che abbiano determinato un aggravamento della malattia o ridotto il periodo di latenza, pur in assenza della determinazione del momento preciso di insorgenza della malattia.
Conclusivamente, considerato pacifico che la malattia era insorta mentre tutte le persone decedute a causa del mesotelioma pleurico erano gia’ alle dipendenze dell'(OMISSIS) nella centrale di (OMISSIS), non poteva essere esclusa la responsabilita’ degli imputati.
8. La (OMISSIS) s.p.a., responsabile civile, e l’imputato (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato un’unica memoria ex articolo 611 c.p.p., con la quale chiedono la conferma della sentenza.
In ordine al primo motivo di ricorso delle parti civili, ad oggetto la valutazione della prova scientifica, ed in particolare l’esistenza e l’attendibilita’ processuale della c.d. teoria dell’effetto acceleratore – secondo cui l’aumento dell’esposizione ad asbesto determina, oltre ad un aumento di incidenza dei casi di mesotelioma pleurico, anche una riduzione della latenza, ossia un’anticipazione del decesso – rilevano la correttezza delle argomentazioni dei giudici di merito, circa l’inesistenza di una legge scientifica epidemiologica che comprovi l’esistenza di un tale effetto acceleratore, ne’ dell’effetto anticipatore.
Richiamano in tal senso pronunce di questa Corte (sent. n. 12175/2017 di annullamento delle condanne per gli omicidi colposi di ex lavoratori dello stabilimento Montefibre di Verbania e la sent. n. 16715/18 di annullamento delle condanne per gli omicidi colposi di ex lavoratori del Petrolchimico di Mantova) e studi scientifici (studio della dott. Frost pubblicato nel 2013 e confermato nel 2014 sul British Journal of Cancer, studio di Berry et Al. 2012) che hanno riconosciuto non solo che la teoria dell’effetto acceleratore non registra alcun preponderante, condiviso consenso, ma non trova alcuna conferma nella comunita’ scientifica a livello internazionale, che si occupa, invece, dell’aumento di incidenza, vale a dire dell’aumento del numero di casi all’interno di una popolazione.
I difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS) si soffermano ancora sull’esame del Quaderno n. 15 del Ministero della Salute, del maggio-giugno 2012, nel punto che attiene al rapporto fra esposizione ad amianto e latenza del mesotelioma, e sulla seconda versione di tale Quaderno, di circa un anno piu’ tardi, (in cui era stato affermata la connessione tra l’aumento dei casi di mesotelioma e l’accelerazione della morte), incentrata pero’ sullo studio epidemiologico di Berry del 2007 avente ad oggetto la diversa patologia del tumore polmonare, e rilevano che correttamente i giudici di merito hanno constatato l’assenza di consenso in letteratura, richiamando uno studio del Berry che nel 2012 aveva scritto che l’andamento della latenza nel mesotelioma era indipendente dalla esposizione.
Concludono quindi per la correttezza della verifica operata dalla Corte di Milano sulla decisione del primo giudice, in assenza di una condivisa legge scientifica di copertura sull’effetto acceleratore e di anticipazione dell’esposizione all’asbesto rispetto al mesotelioma.
9. I difensori di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.a. hanno depositato memoria con la quale sollevano, in via preliminare, due eccezioni.
La prima riguarda la legittimita’ costituzionale dell’articolo 576 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al giudice penale, anziche’ al giudice civile, la cognizione delle impugnazioni della sola parte civile avverso le sentenze di proscioglimento.
Rappresentano che gia’ la questione e’ stata sottoposta alla Consulta dalla Corte d’Appello di Venezia con ordinanza in data 9 gennaio 2018, nella quale e’ stato ravvisato un contrasto con l’articolo 3 Cost., perche’ l’attuale attribuzione altera significativamente, con palese assenza di razionale giustificazione, lo svolgimento della essenziale, propria e naturale funzione del giudice penale dell’impugnazione per la deliberazione nel merito sul contenuto della pretesa punitiva pubblica; con l’articolo 111 Cost., comma 2, perche’ la giurisdizione su meri interessi civili, per la quale vi e’ gia’ una sede autonoma, adeguata, efficace e propria, concorre significativamente a determinare una irragionevole durata dei processi penali, neppure garantendo tempi di definizione della pendenza ai soli effetti civili, piu’ celeri ed efficaci rispetto a quelli della sede civile propria; infine, un contrasto con il principio generale dell’efficienza e dell’efficacia del sistema giurisdizionale.
Chiedono quindi, in via principale, l’inammissibilita’ del ricorso agli effetti della responsabilita’ civile, in subordine la rimessione della questione alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio, in via ulteriormente subordinata la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sulla questione gia’ sollevata dalla Corte di Venezia.
9.1. Nella memoria in esame si prospetta, quale ulteriore ragione di inammissibilita’ dell’impugnazione delle Associazioni parti civili, il loro difetto di legittimazione a chiedere un risarcimento in sede penale, in quanto portatrici si soli interessi diffusi.
In proposito richiamano, come importante punto di riferimento, la sentenza delle sezioni Unite nel processo ThyssenKrupp (S.U., n.38343 del 24/11/2014), in cui si afferma che un’associazione puo’ chiedere un risarcimento del danno in sede penale solo se sussistono congiuntamente i seguenti tre requisiti: 1) l’associazione deve avere come fine primario, statutario, quello della tutela di interessi coincidenti con quello leso dallo specifico reato contestato; 2) deve essere dimostrato un collegamento fra l’attivita’ dell’associazione e la determinata situazione storica dei fatti del processo, cioe’ lo sforzo sociale ed eventualmente economico profuso per la salvaguardia dell’interesse statutario in un momento temporalmente prossimo a quello dei fatti contestati; 3) e’ necessario che l’associazione abbia svolto un ruolo concreto nel territorio del luogo ove si sono verificati i fatti oggetto del processo.
Sostengono che nel caso delle odierne parti civili ricorrenti non si ravvisa alcuno dei requisiti che la giurisprudenza richiede pacificamente per affermare il diritto al risarcimento del danno in favore di un’associazione, anche sul rilievo che (OMISSIS) si e’ costituita nell’anno 2003, mentre gli imputati del processo avevano prestato servizio presso la centrale di (OMISSIS) tra il 1980 e il 1995, e l'(OMISSIS) addirittura nel 2012.
Sottolineano ancora che le Associazioni parti civili hanno promosso un ricorso incentrato esclusivamente sull’affermazione della penale responsabilita’ degli imputati, senza alcuna indicazione dei pretesi effetti civili che intendono conseguire ne’ la giustificazione, anche dal punto di vista del risarcimento del danno patrimoniale, delle attivita’ concretamente svolte a (OMISSIS) negli anni dei fatti di causa.
9.2. Infine, condividendo lo sviluppo argomentativo delle sentenze di merito, concludenti rilevano l’infondatezza dell’impugnazione mancando i presupposti per affermare la responsabilita’ civile dell'(OMISSIS) e degli imputati a norma dell’articolo 185 c.p. e articolo 2049 c.c..
Osservano che la sentenza impugnata, come gia’ quella di primo grado, ha fatto un corretto utilizzo del sapere scientifico emerso nel corso del processo ed ha fornito una spiegazione logica, coerente ed esaustiva delle proprie conclusioni, facendo buon governo delle regole che disciplinano l’accertamento processuale, sia in tema di valutazione della prova scientifica, sia in ordine all’applicazione delle norme di diritto sostanziale, in particolare dell’articolo 40 c.p..
In particolare, i giudici di merito hanno analizzato in maniera approfondita il dibattito tra teorie scientifiche contrapposte ed approfondito autonomamente la letteratura scientifica, compiendo una completa valutazione degli elementi probatori acquisiti, pervenendo alla conclusione che le esposizioni successive al completamento dell’induzione, ovvero al momento nel quale il tumore e’ divenuto autosufficiente, non hanno incidenza sullo sviluppo del mesotelioma. Hanno evidenziato l’assenza, in ambito scientifico, di informazioni biologiche che consentano di fornire una ricostruzione affidabile della scansione cronologica dei processi eziologici del mesotelioma e cioe’ quanto impiega il processo eziologico a completarsi. Hanno esaminato la tesi del presunto effetto acceleratore delle esposizioni successive al completamento dell’induzione, rimarcando che gli studi citati dalla pubblica accusa e dalle parti civili (Berry del 2007 e II e III Consensus, Quaderni della Salute) hanno dato risposte parziali e non accettate da tutta la comunita’ scientifica quanto alla legge di copertura e non hanno consentito di dare una risposta sul piano della causalita’ individuale.
Il percorso logico che sorregge la sentenza della Corte d’Appello (di cui nella memoria in esame viene sintetizzato il contenuto) si fonda su due punti fermi: le incertezze scientifiche sui meccanismi del mesotelioma impediscono al giudicante di raggiungere un convincimento tale da fondare un giudizio di responsabilita’ penale, atteso che non e’ possibile affermare con certezza, o con elevata probabilita’ prossima alla certezza, la rilevanza causale delle esposizioni subite nel tempo o l’avvenuta accelerazione della malattia a causa di queste, ne’ e’ possibile individuare quanto duri la latenza e quando sia collocabile il momento in cui il processo patogenetico e’ irreversibile e le successive esposizioni sono irrilevanti; la tesi del c.d. effetto acceleratore, ammesso che abbia una significativita’ sul piano epidemiologico (ancora tutta da dimostrare, secondo la letteratura piu’ recente), e’ riconducibile alla sola causalita’ generale e non e’ in grado di dimostrare che il singolo individuo si sarebbe ammalato, o sarebbe morto, prima di quando si sarebbe ammalato, o sarebbe morto, ove esposto a dosi piu’ basse.
Di qui la corretta conclusione dei giudici di merito che “non e’ possibile affermare che l’esposizione patita dalle persone offese nello specifico periodo di tempo nel quale i singoli imputati sono stati garanti della loro salute siano state causalmente rilevanti nel determinare il decesso”.
Di fronte alla correttezza del processo argomentativo della ricorsa sentenza, gli argomenti sviluppati dalle parti civili costituiscono una mera riproposizione di questioni gia’ affrontate e risolte in sede di merito e sollecitano una lettura alternativa degli atti processuali che esorbita dai limiti del sindacato di legittimita’.
Conclusivamente, ferma restando la preliminare questione di legittimita’ costituzionale, gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e l'(OMISSIS) S.p.a. instano per la declaratoria di inammissibilita’ ovvero per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 576 c.p.p..
La prima questione da esaminare e’ quella relativa alla eccezione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 576 c.p.p. prospettata dai difensori di fiducia degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e del responsabile civile (OMISSIS) S.p.a..
La questione e’ senz’altro esaminabile perche’ ne e’ possibile la prospettazione nella memoria depositata nel termine dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, potendo valere la sua deduzione a sollecitarne l’apprezzamento da parte del giudice di legittimita’, salvo il limite posto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 24, comma 2, (Sez.1, n.36231 del 8/11/2016, Rv.271042).
Del resto, la L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, articolo 1, consente la rimessione alla Corte Costituzionale, per la decisione, della questione di legittimita’ costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, che sia rilevata d’ufficio ovvero da una delle parti nel corso di un giudizio e non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata.
Cio’ posto, si dubita della costituzionalita’ dell’articolo 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la impugnazione della sola parte civile ai soli effetti risarcitori avverso la sentenza di proscioglimento debba essere proposta davanti al giudice penale anziche’ al giudice civile: tale previsione del codice di rito sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui all’articolo 3 Cost. sotto il profilo della razionalita’ (in quanto sottrarrebbe il giudice penale allo svolgimento della sua funzione tipica di vaglio della pretesa punitiva statale per applicarlo a deliberazioni di natura squisitamente risarcitoria); con l’articolo 111 Cost., rispetto alla irragionevole dilatazione che contribuirebbe a creare sui tempi di definizione dei processi penali, oltre che con il generale principio di efficienza ed efficacia del sistema giurisdizionale, come gia’ argomentato dalla Corte di Appello di Venezia con ordinanza del 9 gennaio 2018 di rimessione della questione alla Consulta.
Le ragioni esposte a sostegno di tale eccezione sono manifestamente infondate.
Il nostro sistema processual-penalistico e’ informato al criterio della separazione dei giudizi: l’azione civile nel processo penale ha percio’ natura accessoria e subordinata all’accertamento del reato ed al giudizio di colpevolezza dell’imputato, al quale e’ rivolta la pretesa risarcitoria. La decisione del giudice penale sulle questioni civili e’ dunque indissolubilmente legata alla pronuncia di condanna, come si desume dall’articolo 185 c.p.(“Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui”), dall’articolo 74 c.p.p. (“L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 c.p.puo’ essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”), ed ancora dall’articolo 538 c.p.p.(“Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti…..”).
Ai sensi dell’articolo 576 c.p.p. quindi, il danneggiato, avendo optato per la proposizione della domanda risarcitoria (o di restituzioni) nel processo penale, con la costituzione di parte civile e non azionando la propria pretesa davanti al giudice civile, “puo’ proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilita’ civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio….”.
Si tratta, a ben vedere, di un sistema omogeneo e bel delineato dal legislatore secondo una precisa scelta: il danneggiato da reato puo’ agire in sede civile, con tutto quello che ne consegue in termini di onere della prova, di accettazione del principio di causalita’ del “piu’ probabile che non” e di anticipazione delle spese di giudizio, oppure inserirsi nel processo penale, accettando di rivestire una posizione accessoria, di avvalersi della istruzione preliminare ad opera della pubblica accusa, di esercitare i propri diritti difensivi secondo le regole del processo penale, di subordinare il riconoscimento della propria pretesa all’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato, da accertarsi “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”.
Il giudice dell’impugnazione, anche nel caso di appello o ricorso per cassazione della sola parte civile, deve percio’ compiere la sua valutazione tenendo ben presente che il diritto azionato dalla parte civile e’ strettamente connesso al reato oggetto di giudizio e conseguentemente verificare – sia pure ai soli effetti civili in mancanza di impugnazione da parte dell’organo del pubblico ministero – la responsabilita’ dell’imputato quale logico presupposto per la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni richiesti dalla parte civile impugnante.
Tale compito, nel sistema procedurale qui delineato, non puo’ che spettare al giudice penale.
Ne e’ riprova che anche in caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell’accertamento della causalita’, il giudice civile e’ tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile – le quali configurano anche ipotesi di inversione dell’onere della prova ovvero di responsabilita’ oggettiva – essendo sempre in questione, ai sensi dell’articolo 185 c.p., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., dinanzi al giudice penale (Sez.4, n.27045 del 4/2/2016, Rv.267730; Sez.4, n.42995 del 18/6/2015, Rv.264751).
2. La legittimazione delle parti civili.
Seconda eccezione contenuta nella memoria dei detti imputati e responsabile civile riguarda la legittimazione delle parti civili: si sostiene che le Associazioni ricorrenti non siano legittimate a chiedere un risarcimento quali parti civili in sede penale, poiche’ prive dei requisiti di legge (con riguardo allo scopo statutario, al momento storico della loro costituzione, successivo ai fatti di causa, al riferimento territoriale di operativita’) e per non aver indicato ne’ provato i danni di cui intendono ottenere il risarcimento.
L’eccezione e’ inammissibile.
Secondo il principio generale che regola il giudizio di legittimita’, il ricorso per cassazione non puo’ devolvere questioni diverse rispetto a quelle proposte davanti al giudice di merito e sulle quali quest’ultimo non sia stato chiamato a decidere.
Gli imputati, ancor prima di essere assolti in primo grado – epilogo decisorio che ha fatto ovviamente venir meno il loro interesse alla proposizione dell’appello ed oggi del ricorso per cassazione – avrebbero dovuto prospettare la questione relativa alla legittimazione delle parti civili davanti al Tribunale, proponendo eventualmente richiesta motivata di esclusione ai sensi dell’articolo 80 c.p.p..
Tanto non emerge dagli atti a disposizione di questa Corte ne’ e’ stato dedotto nella memoria in esame e pertanto l’analisi della questione rimane preclusa.
Va comunque osservato, come da consolidata giurisprudenza di legittimita’, che “la legittimazione all’azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell’azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarita’ del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilita’ della domanda e, percio’, la sua fondatezza, ed e’ collegato all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore” (cosi’, Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, in proc. P.G. contro Cirocco ed altri; in senso conforme, Sez.4, n.14768 del 18/2/2016, Rv.266899; Sez.2, n.49038 del 21/10/2014, Rv.261143).
Il Tribunale ha evidentemente identificato la legittimazione delle Onlus (OMISSIS)- (OMISSIS) e (OMISSIS), ravvisando in capo ad esse la titolarita’ della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza negli ambienti di lavoro: si tratta di una valutazione di merito la quale, si ripete, non risulta mai dibattuta dagli imputati e dai responsabili civili, che oggi quindi non possono investirne il giudice di legittimita’.
Si ricorda che questa Corte si e’ comunque gia’ pronunciata nel senso che la legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facolta’ della persona offesa dai c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall’ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 43494 del 27/9/2016, Rv.268427) e che e’ ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, “iure proprio”, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalita’ o l’identita’ dell’ente (S.U., n.38343 del 24/4/2014, Rv.261110 in proc. Espenhahn e altri, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell’associazione ” (OMISSIS) – Onlus”, che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni).
Cio’ posto, una volta ammessa, la parte civile continua ad esercitare nel processo i diritti che le sono propri e tra questi, ovviamente, il diritto ad impugnare, ai soli effetti civili, la pronuncia assolutoria.
3. La richiesta delle parti civili di investire le Sezioni Unite sulla legge scientifica da applicare.
Procedendo in ordine logico, va esaminata la richiesta formulata dalle parti civili ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni, di rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione riguardante la legge scientifica da applicare nel caso di specie, in particolare per risolvere il contrasto creatosi con una recente sentenza emessa da altra Sezione di questa Corte (Sez.3, n.4560 del 2018 riguardante le morti per mesotelioma pleurico, tra il 2003 ed il 2006, di quattro lavoratori dipendenti della centrale (OMISSIS) di (OMISSIS)) ed ottenere un giudizio definitivo sulla scientificita’ dell’assunto relativo al c.d. “effetto acceleratore”, non univocamente condiviso.
La sollecitazione delle parti civili non puo’ essere accolta.
In processi come quello che ci occupa e, in generale, ogni qual volta all’accertamento del fatto non si puo’ pervenire in base al sapere diffuso, proprio delle conoscenze ordinarie, e’ necessario fare ricorso al sapere scientifico, che costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito per pervenire ad una spiegazione degli accadimenti facendo leva sulle enunciazioni esplicative elaborate dalla scienza.
Le varie tesi a confronto vengono discusse secondo i principi della dialettica processuale ed il giudice le pondera nella motivazione della sentenza, esercitando il proprio doveroso controllo sull’affidabilita’ delle basi scientifiche del giudizio.
Si tratta – come e’ stato gia’ autorevolmente detto da questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Rv.248943, 248944, in procedimento Cozzini ed altri) – di valutare l’autorita’ scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi piu’ problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunita’ scientifica.
Le indicate modalita’ di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all’interno del processo dimostrano che questo e’ uno strumento al servizio dell’accertamento del fatto, con la conseguente logica evidenza che “la Corte di legittimita’ non e’ per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabilita’ della scienza e non puo’ essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilita’ nell’inferenza probatoria sia o meno fondata, trattandosi di una valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema e’ chiamato ad esercitare attiene alla razionalita’ delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. Del resto questa Corte Suprema ha gia’ avuto modo di enunciare che il giudice di legittimita’ non e’ il giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso e’ chiamato a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilita’ delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, n.42128 del 30/08/2008, richiamata da sent.Cozzini).
Tali prime considerazioni inducono al rigetto della richiesta di rimessione del processo alle Sezioni Unite, non vertendosi in una questione di diritto come previsto dall’articolo 618 c.p.p..
Posta la necessita’ dell’apporto scientifico, nel caso in esame si e’ in presenza di diverse teorie esplicative sulla carcinogenesi del mesotelioma pleurico e disparita’ di opinioni tra gli esperti in particolare su uno degli aspetti piu’ dibattuti in questo processo (come lo e’ stato in altri in materia di morti da amianto e patologie asbesto-correlate), relativo all’accreditamento nella comunita’ scientifica dell’effetto c.d. acceleratore, di cui piu’ diffusamente si parlera’ in seguito.
Va pero’ fin da ora rimarcato che non e’ possibile ritenere che l’utilizzazione di una legge scientifica imponga che essa abbia un riconoscimento unanime, soprattutto la’ dove l’indagine e gli studi degli esperti riguardino un tema complesso come quello in esame, che presenta ancora aspetti non universalmente accettati e fattori individualizzanti di non poco rilievo, rispondendo ogni soggetto esposto all’agente patogeno in maniera diversa e peculiare: si tratta dunque di studi in continua evoluzione per quanto attiene alla causalita’ generale, che poi vanno rapportati alla esperienza lavorativa del singolo ed alla sua capacita’ di reazione ai fattori nocivi esterni. Cio’ e’ dimostrato dal fatto che le divergenze di opinioni degli esperti in materia sono molteplici, anche con riferimento al momento della iniziazione della malattia, alla durata della induzione ed al protrarsi della latenza vera e propria, di quel periodo cioe’ in cui la malattia, irreversibilmente insorta, non e’ ancora diagnosticabile.
Poiche’ dunque un consenso davvero generale nell’ambito della comunita’ scientifica e’ dato assai raro da registrare, non puo’ che farsi richiamo al condivisibile principio gia’ affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale le acquisizioni scientifiche cui e’ possibile attingere nel giudizio penale sono quelle “piu’ generalmente accolte, piu’ condivise”, non potendosi pretendere l’unanimita’ alla luce della ormai diffusa consapevolezza della relativita’ e mutabilita’ del sapere scientifico (S.U., n.9163 del 25/01/2005, Rv. n.230317).
Questo e’ l’approccio corretto per affrontare la problematica a giudizio, dovendosi ancora rimarcare – perche’ su tali principi si baseranno le argomentazioni che piu’ oltre verranno sviluppate nel caso concreto – che in tema di rapporto di causalita’, l’individuazione della cosiddetta legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l’evento, presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia, con l’ausilio di esperti qualificati ed indipendenti (Sez.4, n.18933 del 2772/2014, Rv.262139), e che in tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell’assoluzione dell’imputato e’ sufficiente il solo dubbio, in seno alla comunita’ scientifica, sul rapporto di causalita’ tra la condotta e l’evento, la condanna deve fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” (Sez.4, n.55005 del 10/11/2017, Rv.271718).
L’affermazione del rapporto di causalita’ tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l’evento-morte, dovuto a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa all’amianto, sostanza obiettivamente nociva, e’ condizionata allora all’esito dei seguenti accertamenti: a) se presso la comunita’ scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione all’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico; b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l’effetto acceleratore si sia determinato, nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; d) infine, per cio’ che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attivita’ dannosa e l’iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico (ancora sent. in proc. Cozzini ed altri, Rv.248943).
Fatte tali doverose premesse, puo’ procedersi all’esame dei motivi di ricorso.
4. Il motivo di ricorso relativo all’elemento soggettivo del reato.
Va immediatamente sgombrato il campo di indagine dalla doglianza agitata nel secondo motivo di ricorso, efferente all’elemento soggettivo del reato.
Lamentano le Associazioni ricorrenti che i giudici di appello hanno completamente omesso la disamina della normativa esistente in Italia sin dal 1927 a protezione dei lavoratori esposti ad asbesto ed hanno mantenuto un “silenzio assoluto” sulle violazioni di legge compiute dagli imputati, con particolare riguardo al tema dell’assenza dei dispositivi di protezione individuale e collettivi all’interno della Centrale Termoelettrica di (OMISSIS), al mancato rispetto del dovere di informazione da parte del datore di lavoro in relazione alla prevedibilita’ e prevenibilita’ del mesotelioma, quale patologia asbesto-correlata, senza confrontarsi con la normativa contestata nei capi di imputazione (articolo 2087 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 4 e 21, Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4) e, in ultima analisi, neppure con l’art.32 della Costituzione, norma cardine per la tutela della salute.
La censura e’ manifestamente infondata.
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano si e’ soffermato in maniera ampia ed approfondita sulle condizioni di lavoro all’interno della Centrale Termoelettrica di (OMISSIS) (par.4, pagg. 10 e segg.), riportando nel dettaglio il contenuto delle numerose deposizioni testimoniali assunte in dibattimento e la documentazione acquisita con il consenso delle parti, in primo luogo le relazioni ed i verbali di ispezione redatti dalla USSL n.(OMISSIS) di Castano Primo e dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.
All’esito dell’accurata disamina del compendio probatorio, il Tribunale ha affermato l’esistenza di una situazione di oggettivo pericolo per i lavoratori, a fronte della quale l'(OMISSIS) non aveva tempestivamente adottato adeguate e doverose misure di prevenzione. I lavoratori avevano escluso di essere mai stati avvertiti della pericolosita’ dell’amianto e della necessita’ di adottare cautele al fine di evitare i rischi correlati alla sua inalazione, ed altresi’ di essere stati invitati a fare uso delle mascherine messe a disposizione, che comunque erano di semplice carta, dalle quali entrava agevolmente polvere; avevano ricordato di aver operato anche mentre erano in corso le periodiche operazioni di scoibentazione, eseguite da ditte in appalto nelle immediate vicinanze delle loro postazioni (le operazioni di rimozione delle coibentazioni contenenti amianto dai “riscaldatori, turbina, pompa di circolazione, caldaia, tubazioni vapore centrale” erano quelle che provocavano la maggiore dispersione di polveri nocive) e con una delimitazione delle zone ove tali ditte operavano assai approssimativa, effettuata, fino agli anni 1990/1991 con soli teli di plastica, che consentivano la dispersione continua delle polveri; gli operai si recavano a mensa con la tuta da lavoro grossolanamente pulita con getti di aria compressa e le tute venivano poi portate a casa per essere lavate. Solo nel 1991 era stata prevista una procedura apposita per verificare la tenuta delle delimitazioni delle zone da scoibentare ed erano state fornite agli operai tute monouso.
Ha affermato ancora il Tribunale che la presenza di amianto in centrale e le condizioni di lavoro dei dipendenti emergevano anche dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte civile, costituita da una serie di documenti indirizzati alla Direzione (OMISSIS) nei quali i lavoratori chiedevano, nel corso degli anni e con una giusta insistenza (in particolare dal 1978 in poi), l’eliminazione dell’amianto, l’introduzione di maggiori sicurezze per lo svolgimento delle operazioni di scoibentazione, la mappatura del coibente, operazioni di pulizia straordinaria. Ha citato i verbali del Consiglio Unitario dei Delegati del 1988 e del 1989, che aveva rilevato vistose irregolarita’ nel trasbordo di polvere contenente amianto da parte della ditta appaltata per il trasporto nelle discariche autorizzate, con evidenti dispersioni di polvere nell’atmosfera e inadeguati controlli da parte dell'(OMISSIS).
Tutto cio’ ha portato il Tribunale a concludere che i lavoratori della centrale (OMISSIS) di (OMISSIS) erano stati impropriamente esposti, seppure in termini progressivamente decrescenti, all’inalazione di fibre di amianto, poiche’ le polveri esistenti nella centrale venivano liberate senza l’adozione di alcuna cautela, rimanevano per un tempo indefinito nell’aria e poi sedimentavano al suolo, in conseguenza dei lavori di scoibentazione e di manutenzione ordinaria implicanti rimozione di coibente contenente amianto.
Il primo giudice non ha mancato poi di soffermarsi in maniera opportuna e giuridicamente corretta sul tema della mancanza di misurazioni storiche sul numero di fibre di amianto disperse nell’aria all’interno della centrale di (OMISSIS) e dell’avvenuto superamento dei limiti di concentrazione all’epoca proposti dalle varie agenzie internazionali, ritenendo tali aspetti non particolarmente rilevanti.
Ha sottolineato che i valori limite relativi alla concentrazione di fibre di asbesto in ambiente di lavoro sono stati introdotti in Italia solo con il Decreto Ministeriale 16 ottobre 1986, seguito dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e dalla L. n. 257 del 1992, e che prima di quella data la legislazione italiana non indicava le concentrazioni massime ammissibili di fibre di asbesto in ambiente di lavoro, ma faceva riferimento, anche per quanto concerne l’amianto, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21.
In tale contesto ha pero’ condiviso quanto chiarito da questa Corte Suprema in tema di obbligo di prevenzione del datore di lavoro contro gli agenti chimici, obbligo che scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente possibili ulteriori abbattimenti. I valori-limite vanno intesi infatti come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l’avvio di un’ulteriore e complementare attivita’ di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell’esposizione degli addetti alle fonti di pericolo (Sez.4, n.3567 del 5/10/1999, dep. 20/3/2000, Rv.216209).
Ha altresi’ correttamente richiamato il principio in base al quale in tema di tutela dei lavoratori dei rischi connessi ad esposizione ad amianto, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all’epoca dell’esecuzione dell’attivita’ lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo cosi’ all’obbligo di garantire la salubrita’ dell’ambiente di lavoro (Sez. 4, n. 5117 del 22/11/2007, Rv. 238778).
Ha quindi concluso nel senso che l’esercizio dell’attivita’ pericolosa avrebbe dovuto imporre all’imprenditore l’approntamento di ogni possibile cautela, dalla piu’ semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti; imporre accurati lavaggi alla cessazione dell’orario di lavoro con cambio degli indumenti da sottoporre, anch’essi, a lavaggio; ridurre al minimo le polveri, appesantirle mediante acqua, aspirarle), alle piu’ complesse e sofisticate, secondo quel che la tecnica e la scienza consigliavano: anche a voler ritenere che fosse nota solo la generica tossicita’ delle polveri d’amianto, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri di sostanza tossica.
Cosi’ argomentando, il Tribunale ha correttamente ritenuto che in tema di delitti colposi, va considerata anche la sola possibilita’ per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare piu’ sicure regole di prevenzione, dovendosi, ai fini del giudizio di prevedibilita’, aversi riguardo alla potenziale idoneita’ della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si e’ concretamente verificato in tutta la sua gravita’ ed estensione (Sez. 4, n. 33311 del 24/5/2012, Rv. 255585).
L’esposizione si era pacificamente verificata per le otto persone decedute, di cui sono state analizzate le mansioni svolte presso il luogo di lavoro a (OMISSIS).
La Corte di Milano, nella sentenza impugnata, integralmente confermativa della pronuncia assolutoria, ha richiamato quanto esposto dal giudice di prime cure sulla situazione lavorativa degli operai deceduti, giungendo ad affermare che le morti erano dovute al mesotelioma pleurico contratto nel corso della loro vita lavorativa alla centrale termoelettrica di (OMISSIS) e che – per quanto di rilievo ai fini della colpa – nel corso degli anni non erano state adottate tutte le possibili cautele, ai tempi rese doverose dalle conoscenze disponibili sulla pericolosita’ delle fibre di amianto e delle polveri in generale.
Con cio’ i giudici di appello hanno fatto buon governo di quanto statuito da questa Corte, laddove ha affermato, in tema di delitti colposi contro la persona per violazione della normativa antinfortunistica, che si e’ in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto la possibilita’ di contrarre la malattia (sent. Cozzini ed altri, gia’ citata, Rv.248944).
Dunque, contrariamente a quanto lamentano le parti civili ricorrenti, il tema dell’elemento soggettivo del reato e’ stato oggetto di adeguata motivazione.
5. Il primo motivo di ricorso e la valutazione della prova scientifica.
Il primo e principale motivo di ricorso e’ in parte fondato, nei limiti di quanto verra’ di seguito esposto.
Richiamando quanto gia’ detto in ordine alla modalita’ con la quale il giudice si deve porre rispetto alla prova scientifica e come la stessa vada veicolata nel processo, ritiene il Collegio che l’approccio metodologico della Corte di Milano e, prima, del Tribunale cittadino, sia immune da censure.
Il tema centrale del processo concerne la carcinogenesi e lo sviluppo del mesotelioma pleurico e l’esistenza o meno di un effetto acceleratore/aggravatore connesso alla protrazione dell’esposizione alla sostanza cancerogena dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico e dopo il termine del periodo di induzione, aspetto su cui la tesi sostenuta dalle parti civili ricorrenti diverge rispetto a quella ritenuta piu’ accreditata nelle sentenze assolutorie.
L’argomento e’ stato sviscerato in maniera completa dai giudici di merito, che hanno esaminato con attenzione le varie tesi scientifiche che hanno trovato ingresso nel processo.
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che tutti i consulenti esaminati sono studiosi autorevoli ed estremamente esperti nel settore, con importanti ruoli, anche istituzionali, e numerose pubblicazioni, valutazione condivisa dalla Corte territoriale e che in questa sede di legittimita’ non puo’ essere posta in dubbio, come vorrebbero le ricorrenti, da incarichi espletati in differenti processi o dai rapporti con alcuni degli imputati: il dibattito scientifico sul tema e’ del resto notoriamente complesso e l’esistenza di differenti scuole di pensiero deve ritenersi fisiologica.
5.1. La consulenza del P.M..
Il Tribunale ha esposto in primo luogo i dati della consulenza tecnica redatta dall’esperto nominato dal P.M., il dottor (OMISSIS), che possono essere cosi’ sintetizzati.
Questi ha parlato della letalita’ del mesotelioma maligno della pleura, ancor oggi considerato un tumore incurabile con prognosi certamente infausta, ed ha osservato che il rischio di contrarre la malattia per i lavoratori professionalmente esposti ad amianto varia per le diverse occupazioni ed e’ piu’ alto nelle occupazioni con esposizione elevata.
Ha poi precisato, trovando in cio’ il consenso di tutti gli altri consulenti esaminati nel corso dell’istruttoria, che non esiste una dose soglia al di sotto della quale l’esposizione ad amianto sia priva di rischio per l’insorgenza di mesotelioma, tanto che in letteratura sono stati evidenziati alcuni rari casi di insorgenza di mesoteliomi in soggetti esposti per brevissimi perfidi di tempo o addirittura a dosi ambientali.
Si e’ soffermato poi sui concetti di latenza (convenzionale, propriamente detta, minima), che suddividono in fasce temporali il periodo di tempo che va dall’inizio della esposizione del singolo lavoratore ad amianto sino al suo decesso. Ha definito quindi latenza convenzionale il periodo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi della malattia, periodo che si colloca tra i 30 ed i 40 anni; latenza propriamente detta (o fase preclinica) il periodo che intercorre tra il completamento dell’induzione (ovvero il momento nel quale il tumore esiste ma non e’ ancora diagnosticato e clinicamente accertabile) e la manifestazione/diagnosi della malattia, cioe’ quel periodo nel quale il tumore, ormai irrimediabilmente instauratosi, rimane clinicamente occulto; latenza minima il periodo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione all’amianto ed il momento nel quale il tumore si e’ ormai sviluppato in modo irreversibile, sebbene non ancora diagnosticato. Dunque nella latenza convenzionale (AB) tra l’inizio dell’esposizione (A), il completamento dell’induzione (C) e la diagnosi (B), e’ stato individuato un primo periodo (AC) fino al completamento dell’induzione ed un periodo (CB) di latenza propriamente detta (in modo che AC + CB = AB, come da esplicazione grafica a pag.58 della sentenza di primo grado).
Secondo il consulente (OMISSIS) la latenza propriamente detta (CB) ha la durata di 10 – 15 anni, lasso di tempo che normalmente intercorre tra il completamento dell’induzione e la diagnosi, mentre il momento nel quale la cellula – che a sua volta produrra’ il clone di cellule, che, infine, si manifestera’ in tumore – viene iniziata non e’ accertabile ne’ osservabile e non puo’ essere conosciuto, trattandosi di un evento che avviene a livello molecdlare e puo’ essere osservato solo statisticamente (ricorso studi Herin e Mollo).
Poiche’ occorre un’azione persistente del cancerogeno perche’ da una cellula neoplasica si sviluppi un clone cellulare neoplasico, tutte le esposizioni attive, cioe’ fino ad induzione completata (periodo AC), quindi fino all’inizio della latenza propriamente detta (periodo CB), devono essere ritenute sufficienti in senso neoplasico per lo sviluppo di particolare del mesotelioma, mentre e’ comunemente accettato che le esposizioni successive al completamento dell’induzione devono essere considerate irrilevanti: dopo questo momento, se anche l’esposizione all’agente cancerogeno venisse sospesa, il tumore procederebbe autonomamente.
Dunque – si ripete e sempre in base a quanto emerso dall’esame del consulente del P.M. – sono rilevanti, “sicuramente con elevata probabilita’ logica e credibilita’ razionale, che e’ quanto e’ richiesto come livello di verita’”, le esposizioni patite durante la latenza minima (ovvero nel periodo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione e il momento nel quale il tumore si e’ ormai sviluppato in modo irreversibile, sebbene lo stesso tumore non sia stato ancora diagnosticato), ed irrilevanti quelle avvenute nei dieci anni antecedenti la diagnosi, in quanto deve ritenersi che il tumore si sia ormai sviluppato irreversibilmente. Il consulente ha poi ricordato una revisione sistematica della letteratura scientifica svolta da (OMISSIS) ed altri (pubblicata sulla Rivista di Medicina del Lavoro del 2013) che e’ giunta alla conclusione che l’esposizione cumulativa ad amianto aumenta l’incidenza del mesotelioma, intendendosi per dose cumulativa il prodotto dell’intensita’ dell’esposizione per la sua durata, ed ha sottolineato che in assenza di dati sulla concentrazione di fibre di amianto non e’ possibile calcolare la dose cumulativa, reputandosi congruo considerare la semplice durata dell’esposizione come approssimazione della dose cumulativa.
Certo e’ che l’agente cancerogeno persiste e continua ad esercitare i suoi effetti anche dopo la cessazione dell’esposizione, e cio’ spiega le morti per amianto avvenute dopo molti anni in soggetti esposti per brevi periodi. L’amianto persiste nell’organismo, le fibre persistono nel polmone e nella pleura e continuano ad esercitare il loro effetto cancerogeno, anche se non ne vengono inalate di nuove, e cio’ spiega perche’ esposizioni piu’ lontane nel tempo sono piu’ efficaci rispetto a quelle piu’ vicine, perche’ la fibra rimane piu’ a lungo nell’organismo ed ha piu’ tempo per agire.
Il consulente ha poi illustrato alcuni modelli matematici, sviluppati con lo scopo di sintetizzare i dati emergenti dalla letteratura epidemiologica, prevedere l’evoluzione dell’epidemia di mesoteliomi in particolari gruppi di esposti, valutare il livello di protezione offerto da certe misure di controllo; ha precisato che le differenze tra i vari modelli sono sottili e che dal 1985 e’ divenuto standard e comunemente adottato anche in rassegne di letteratura e manuali di epidemiologia quello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e altri.
Ritiene questa Corte di doversi soffermare in maniera approfondita su tale modello matematico, che i giudici di merito hanno valorizzato e fatto proprio, senza poi trarne le logiche conseguenze con riferimento agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ai lavoratori deceduti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Secondo (OMISSIS) (formula ripresa poi da (OMISSIS)) ogni breve periodo di esposizione determina un aumento della successiva incidenza, che cresce approssimativamente in funzione del cubo del tempo trascorso dall’esposizione per le esposizioni di breve durata ed in funzione della quarta potenza per le esposizioni prolungate; il rischio previsto aumenta approssimativamente in funzione della durata di esposizione fino a dieci anni, ma piu’ lentamente in seguito e la differenza fra cessare l’esposizione o continuarla oltre 20 anni e’ molto piccola.
La formula per esposizioni prolungate con intensita’ costante e’ riportata nella sentenza di primo grado e graficamente mostra un calcolo basato tra il rapporto tra il tipo di fibra e la dose che si assume costante nel tempo, l’eta’ della diagnosi, l’eta’ all’inizio dell’esposizione, il tempo trascorso tra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi, il tempo trascorso tra la fine dell’esposizione e la diagnosi.
Il consulente (OMISSIS) ha quindi chiarito, in base a tale studio matematico, che l’anticipazione dell’evento morte nel singolo caso non e’ misurabile e che tutti gli studi sul punto sono effettuati su una coorte (tale non essendo la comunita’ dei lavoratori della Centrale di (OMISSIS)): anche se non e’ possibile verificare per un singolo soggetto quale sia l’anticipazione reale, rispetto all’evento controfattuale di una non esposizione, puo’ comunque affermarsi che un soggetto esposto ad una dose maggiore ha una probabilita’ maggiore di ammalarsi rispetto ad un soggetto non esposto o esposto ad una dose minore.
Ha ancora spiegato che il rapporto tra incidenza ed accelerazione dell’evento e’ di tipo matematico e che accelerazione dell’evento significa che la stessa incidenza la coorte degli esposti la raggiunge prima della coorte dei non esposti, quindi piu’ elevata e’ l’esposizione, minor tempo ci vuole perche’ lo stesso numero di individui si ammali e muoia.
Data allora la certezza delle diagnosi di mesotelioma pleurico formulate nei confronti delle otto persone offese, il consulente ha valutato il “peso” dei vari periodi di esposizione ad amianto utilizzando la richiamata formula matematica di (OMISSIS), formula che, e’ bene sin da ora evidenziare, non e’ stata contestata nel ricorso delle parti civili, che non si sono confrontate con l’iter scientifico seguito dal (OMISSIS), la’ dove ha applicato tale regola per spiegare la causalita’ individuale.
Dunque, afferma il Tribunale, che in base alle tabelle (riportate in sentenza a pag.64, 65 e 66) il consulente del P.M. ha osservato che il ruolo relativo delle esposizioni tra il 1973 ed il 1978 appare significativo in tutti i casi; il ruolo relativo delle esposizioni tra il 1979 ed il 1987 appare significativo per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), minimo nei casi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non rilevante per (OMISSIS) e (OMISSIS); il ruolo relativo delle esposizioni successive al 1988 appare generalmente minimo, nullo nei casi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); le esposizioni successive al 1991 possono ritenersi non rilevanti (cosi’ a pag.85).
Questi dati, cui il Tribunale ha attribuito una particolare qualificazione scientifica, che sono stati condivisi dai consulenti tecnici delle difese degli imputati e dei responsabili civili (che pure hanno parlato della formula (OMISSIS) e (OMISSIS) come di larga condivisione nella comunita’ scientifica), e non sono stati contrastati dai consulenti della difesa delle parti civili, non sono stati pero’ applicati in maniera logica e conseguenziale.
Infatti il Tribunale – e la Corte di Appello che ha poi pedissequamente confermato la pronuncia senza avvedersi della sua parziale contraddittorieta’ logica – sovrapponendo i periodi in cui i singoli lavoratori deceduti avevano svolto la loro attivita’ professionale presso la Centrale di (OMISSIS) ed i periodi in cui gli imputati avevano ricoperto nel tempo le posizioni di garanzia indicate nell’imputazione, partendo dal (OMISSIS), direttore di compartimento dall’1.7.1980, posto che i precedenti garanti (OMISSIS) e (OMISSIS) erano deceduti, premesso che non erano noti il momento coincidente con la iniziazione del processo carcinogenetico e la durata del periodo di induzione, ha ritenuto estremamente problematico individuare il periodo della vita lavorativa di ogni singola persona offesa durante il quale l’esposizione ad asbesto fosse stata efficace rispetto alla genesi ed allo sviluppo della malattia e, conseguentemente, individuare quale fossero i soggetti che in quella fascia temporale avessero rivestito la posizione di garanzia.
Cosi’ decidendo, pero’, i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni per le quali si sono discostati, dopo averle fatte proprie nel lungo percorso argomentativo sviluppato in motivazione, dalle indicazioni del consulente del P.M., che aveva ritenuto significativo per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il periodo di esposizione ad amianto protrattosi tra il 1979 ed il 1987, periodo nel quale le posizioni di garanzia erano state ricoperte dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), come chiaramente indicato nei capi 1), 2) e 3) dell’imputazione.
Si tratta di un salto logico evidente, che impone un nuovo esame.
5.2. La teoria del c.d. effetto acceleratore.
Si e’ gia’ detto che, nei giudizi nei quali la ricerca della causalita’ generale ed individuale e’ rimessa al sapere degli esperti, il giudice non e’ creatore della legge scientifica ne’ puo’ scegliere quale tra le varie teorie ritiene di condividere in base ad una opinione o ad un giudizio personale, ma e’ chiamato a valutare la qualificazione professionale dell’esperto ed a comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione, cioe’ un ampio consenso, nella comunita’ scientifica, in base agli studi che li sorreggono.
Spetta poi al giudice di legittimita’, attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio, ripercorrere il vaglio operato dal giudice di merito, non per sostituirlo con altro, ma per verificare che questi abbia utilizzato criteri di razionalita’, rendendo adeguata motivazione (Sez.4, n.16715 del 14/11/2017, P.G. in proc. Cirocco ed altri; Sez.4, n.12175 del 3/11/2016, P.C. in proc. Bordogna ed altri, Rv.270384-87).
Con specifico riferimento al giudizio in tema di malattie asbesto-correlate giova ancora puntualizzare che il solo serio dubbio, in seno alla comunita’ scientifica, attinente un meccanismo causale rispetto all’evento e’ motivo piu’ che sufficiente per assolvere l’imputato. Viceversa, poiche’ la condanna richiede che la colpevolezza dell’imputato sia provata al di la’ di ogni ragionevole dubbio, il ragionamento sulla prova deve trovare il proprio aggancio e la propria motivazione in un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi. La generalizzazione scientifica, in altri termini, portera’ alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando sia ampiamente condivisa dalla comunita’ degli esperti (Sez.4, n.55005 del 10/11/2017, P.G. e P.C. in proc. Pesenti e altri, Rv.271718).
Tanto premesso, le parti civili ricorrenti criticano la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato l’esistenza di un adeguato consenso nella comunita’ scientifica riguardo alla valenza del c.d. effetto acceleratore/aggravatore nel mesotelioma pleurico, connesso alla protrazione dell’esposizione alla sostanza cancerogena dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico e dopo il termine del periodo di induzione (cioe’ dopo il completamente del periodo AC, di latenza minima, e durante il periodo CB, di latenza propriamente detta, come indicato a pag.23).
Il problema e’ stato correttamente impostato dal Tribunale, che si e’ interrogato sull’esistenza di una legge scientifica accreditata che consenta di affermare l’esistenza di un tale effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione e su quale tipo di legge si tratti, se universale o probabilistica, nel senso statistico afferente alla frequenza dell’evento. Dimostrata eventualmente l’esistenza di una legge probabilistica, era poi necessario verificare se nell’ambito del giudizio concreto fosse o meno possibile superare la probabilita’ statistica per giungere ad un giudizio di certezza, espresso in termini di probabilita’ logica o credibilita’ razionale (secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimita’ di cui alla nota sentenza “Cozzini” ed altre successive gia’ richiamate).
Il tema dell’effetto acceleratore era stato portato nel giudizio dai consulenti tecnici delle parti civili, dott. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS).
Il Tribunale ha esposto in sintesi quanto dichiarato dal dott. (OMISSIS), il quale, dopo aver riassunto i numerosi studi disponibili in materia, aveva concluso osservando che il mesotelioma era inequivocabilmente dose dipendente, in quanto pur potendo insorgere per esposizioni estremamente basse, aumentava la sua possibilita’ di insorgenza con l’aumento della dose cumulativa: cio’ perche’ esposizioni continuative incrementavano il danno cellulare, facendo progredire le cellule trasformate verso la malignita’, riducevano i tempi di latenza del mesotelioma, ne provocavano una accelerata insorgenza e, quindi, in ultima istanza, contribuivano a ridurre i tempi di sopravvivenza dell’ammalato. Aveva sostenuto, in disaccordo con il consulente del P.M., che tutte le esposizioni patite dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa e sino al momento della diagnosi dovevano essere considerate rilevanti al fine della genesi e dello sviluppo del mesotelioma, e dunque non era corretto affermare la irrilevanza delle esposizioni occorse nei quattordici anni prima della diagnosi. Il dott. (OMISSIS), ha osservato il Tribunale, nonostante un’ampia trattazione del problema, non aveva pero’ affrontato le posizioni delle otto persone offese.
Il Tribunale ha quindi dato atto del dibattito scientifico, ampio e serio, sul punto in questione, ha tenuto conto delle risposte fornite dagli esperti ed ha concluso nel senso che l’istruttoria dibattimentale non aveva fornito la prova dell’esistenza di una legge scientifica comprovante l’esistenza del c.d. effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione. Ha ritenuto cioe’ non dimostrato che la protrazione dell’esposizione determinasse un’abbreviazione del periodo di “latenza propriamente detta” (CB) o, comunque, un aggravamento della patologia, come sostenuto dalle parti civili.
La Corte di Milano, alla quale la questione era stata riproposta, ha fornito ineccepibile risposta alle ragioni di gravame, ragioni su cui oggi le medesime parti civili sono tornate ad insistere nel ricorso, senza pero’ fornire ulteriori elementi valutativi che portino a ritenere – contrariamente a quanto ben argomentato dai giudici di merito con richiami agli studi maggiormente accreditati – che nella comunita’ scientifica sia stato raggiunto un largo, se non unanime consenso, sull’effetto acceleratore di cui si discute.
Hanno osservato in primo luogo i giudici di appello l’erroneita’ dell’approccio al problema effettuato dalle parti civili: le tesi da esse riproposte si basavano essenzialmente su studi epidemiologici, cui non poteva farsi riferimento quando si affronta il problema della causalita’ individuale. La tesi della maggiore incidenza (aumento del rischio) a fronte di maggiore esposizione non provava che l’aumento della dose influisse sulla durata della latenza e cio’ perche’ “i piu’ casi” di distribuivano su “piu’ classi di latenza” e dunque l’ipotesi di anticipazione della malattia e dell’evento derivava dall’interpretazione degli esiti di studi epidemiologici e da tentativi di applicazione di modelli statistici, non riferibili alla causalita’ scientifica e soprattutto individuale, ossia all’evolvere della patologia nel singolo caso. Gli studi citati – del Berry, Secondo e Terzo Consensus, Quaderni della Salute – cui le sentenze di merito dedicano ampio spazio avevano fornito risposte parziali e non accettate da tutta la comunita’ scientifica quanto alla legge di copertura e nessuna adeguata risposta sul piano della causalita’ individuale.
Nonostante la complessa ed articolata istruttoria e tutti i possibili approfondimenti sullo “stato dell’arte”, non era stata raggiunta – come si legge nell’impugnata sentenza (in tal senso pagg.17 e 18) – una conclusione di certezza nella risoluzione di due temi rilevanti ai fini della decisione, ovvero l’esistenza o meno di un effetto acceleratore connesso alla protrazione dell’esposizione all’amianto dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico e durante il termine di induzione (quando cioe’ il mesotelioma gia’ esiste), e l’ipotesi di abbreviazione della latenza per effetto della prosecuzione dell’esposizione, temi dalla cui risposta positiva sarebbe derivata appunto, in termini di certezza sul piano giuridico, un’anticipazione dell’evento.
In particolare, la Corte di Appello ha richiamato uno studio della dott. Gillian Frost pubblicato nel 2013 sul British Journal of Cancer, riguardante un’indagine epidemiologica su una coorte di circa centomila lavoratori dell’asbesto in Gran Bretagna, che non aveva trovato evidenze del fatto che una maggiore intensita’ di esposizione ad amianto porterebbe a latenze di mesoteliomi piu’ brevi; ha rilevato che la Seconda Conferenza del Consenso non aveva affrontato il tema della riduzione della latenza, ma, in base a studi epidemiologici, era giunta all’approdo che l’aumento dell’incidenza di mesotelioma dovuto ad un periodo di esposizione ad amianto era proporzionale all’ammontare di tale esposizione e ad una potenza del tempo trascorso da quando l’esposizione era avvenuta, assegnando il tempo trascorso un peso maggiore alle esposizioni piu’ remote, a parita’ di condizioni, conclusione su cui vi era stata sostanziale adesione da parte di tutti i consulenti; ha affermato che il documento finale della Terza Consensus Conference del 2015 aveva evidenziato la natura fallace degli studi epidemiologici condotti sulle coorti esposte ad amianto o su dati di registri di popolazione colpiti da mesotelioma, ed aveva in sintesi concluso nel senso della fallacia dell’analisi della latenza “basata su un approccio di periodo, come dai dati di registri di popolazione, perche’ i suoi risultati non dipendono dalla relazione tra esposizione e malattia, ma dai limiti del materiale dell’osservazione: il tempo dell’osservazione e’ fissato dall’osservatore e la distribuzione dell’esposizione nella popolazione e’ stata storicamente determinata. Anche le analisi basate su un approccio di coorte sono fallaci…..”.
La Corte poi ha osservato come lo stesso Berry, che nel 2007 aveva studiato il tema dell’accelerazione degli eventi come effetto epidemiologico di un’esposizione nociva per il tumore al polmone, ma aveva poi nel 2012, all’esito di un’indagine sui lavoratori della miniera di Witterton in Australia, riguardo alla forma della relazione tra tassi di mesotelioma e tempo della esposizione, concluso nel senso che il tempo della latenza era in termini relativi indipendenti dalla esposizione.
Ancora la Corte si e’ pronunciata sui Quaderni del Ministero della Salute. In particolare il n.15 del 2012 esplicitamente dedicato allo stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto correlate, indicando due versioni. La prima, nella quale si legge che “sebbene alcune caratteristiche della relazione dose/risposta siano tuttora perfettamente note, non vi sono tuttavia dubbi sull’esistenza di una proporzionalita’ tra dose cumulativa e occorrenza di mesotelioma…L’aumento dell’incidenza del mesotelioma dovuto ad un periodo di esposizione ad asbesto e’ proporzionale all’ammontare di tale esposizione e ad una potenza di tempo trascorso da quando l’esposizione e’ avvenuta. Il tempo trascorso dall’esposizione assegna dunque un peso maggiore alle esposizioni piu’ remote, a parita’ di condizioni. A tale riguardo Berry ed altri autori in un recente studio di follow up effettuato su una popolazione di soggetti esposti ad asbesto in una miniera dell’Australia occidentale, hanno dimostrato come l’incidenza di mesoteliomi, pleurici e peritoneali, presentasse una correlazione positiva con il tempo trascorso dalla prima esposizione raggiungendo un plateau dopo 40-50 anni e con l’entita’ dell’esposizione complessiva all’asbesto. L’incremento della dose aumenta il rischio di sviluppare la malattia ma e’ oggetto di dibattito se influenzi la durata del periodo di induzione della stessa”. Tale parte sottolineata del testo non viene pero’ riportata nella seconda versione dei Quaderni e dopo il riferimento allo studio del Berry si legge “L’aumento dell’incidenza e l’accelerazione dell’evento sono fenomeni intrinsecamente connessi. In ambito strettamente scientifico dopo il contributo metodologico di Berry del 2007 la discussione in merito appare definita”. Tale mutamento di prospettiva – ha correttamente osservato la Corte di Milano – contenuto in una lettera di “Precisazioni in ordine al Quaderno del Ministero della salute n.15”, e’ dunque ancorato a quello studio del Berry sul tasso di mortalita’ per il tumore polmonare in soggetti fumatori, mentre lo stesso Berry nel 2012, in un successivo studio, dedicato in modo specifico al mesotelioma maligno provocato da inalazione di fibre di asbesto in correlazione al lavoro svolto, aveva poi riscontrato, per il tramite degli ampi dati raccolti, l’indicazione che l’andamento della latenza fosse indipendente dall’esposizione.
Questo lo stato dell’arte che ha portato la Corte di Appello a disattendere la tesi scientifica su cui le parti civili hanno incentrato il loro ricorso: la motivazione dell’impugnata sentenza non presta il fianco ad alcuna censura poiche’ dimostra il buon governo dei principi di diritto che sono stati piu’ volte richiamati, circa l’ingresso nel processo solo di quel sapere scientifico che trovi nella comunita’ degli esperti ampia condivisione.
Questa Corte di legittimita’ infatti – si rimarca – non e’ chiamata a pronunciarsi sulla esistenza o meno di un “effetto acceleratore”, tema sul quale, come si e’ visto, la comunita’ scientifica non e’ unanime e su cui il dibattito e’ ancora aperto, ma solo a valutare, in base allo “stato dell’arte” il ragionamento logico giuridico seguito dai giudici di merito, i quali, dopo aver riportato approfonditamente le diverse tesi agitate dagli esperti e contenute nella letteratura specifica, hanno escluso, con motivazione corretta ed immune da censure, l’esistenza di un adeguato consenso sul punto, cioe’ quella elevata probabilita’ logica e credibilita’ razionale richiesta per poter addivenire ad una pronuncia di condanna degli imputati che hanno assunto posizioni di garanzia nel periodo successivo al completamento del periodo di induzione per ciascuno dei lavoratori rimasti vittime dell’esposizione all’amianto.
6. Conclusioni.
L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, limitatamente alle posizioni degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), perche’ venga in maniera piu’ approfondita valutata la loro responsabilita’, quali titolari pro tempore di una posizione di garanzia, in relazione ai decessi dei lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’annullamento con rinvio va pronunciato altresi’ nei soli confronti del responsabile civile (OMISSIS) S.p.a., societa’ nella quale la Centrale di (OMISSIS) era entrata a far parte dal dicembre 2002, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado.
L'(OMISSIS) S.p.a., subentrata nell’anno 1963 a (OMISSIS) S.p.a., che aveva realizzato e messo in funzione l’impianto nel 1928, ha cessato infatti la sua posizione di responsabile civile nel mese di ottobre 1999, allorquando la centrale di (OMISSIS) era entrata a far parte della (OMISSIS) S.p.a. e poi, come detto, dal dicembre 2002 della (OMISSIS) S.p.a.
Il giudice di rinvio si pronuncera’ anche sulle spese tra le parti per questo giudizio di legittimita’.
I ricorsi nel resto vanno rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed al responsabile civile (OMISSIS) S.p.a. in relazione agli omicidi colposi in danno di (OMISSIS) (capo 1), (OMISSIS) (capo 2) e (OMISSIS) (capo 3), con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione. Rigetta i ricorsi nel resto.