In tema di prova per testimoni

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11011.

La massima estrapolata:

In tema di prova per testimoni, l’amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società

Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11011

Data udienza 19 novembre 2019

Tag – parola chiave: Fallimento – Esclusione credito dal passivo – Escluso diritto alla indennità di preavviso – Dimissioni a seguito di accordo – Prove testimoniali – Capacità dei testimoni – Prove documentali – Inammissibile produzione di documenti non sopravvenuti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4549-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:
Il Tribunale di Forli’ con decreto del 19.12.2017 aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto con il quale il Giudice delegato al fallimento “(OMISSIS) srl in liquidazione” aveva escluso il credito vantato dallo stato passivo del fallimento.
Il Tribunale aveva ritenuto che, non sussistendo la giusta causa delle dimissioni del (OMISSIS), in quanto era intervenuto accordo tra lo stesso e la societa’ di differimento di due mensilita’ di retribuzione per ragioni di crisi aziendale, non ci fosse il diritto alla indennita’ di preavviso.
Avverso detta decisione il (OMISSIS) proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso il fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, anche con successiva memoria.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 246 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il tribunale, erroneamente giudicato i testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dotati di capacita’ a testimoniare. Rilevava a riguardo che i suddetti rappresentavano sul piano degli interessi sostanziali la societa’ fallita, avendo ricoperto il ruolo di presidente ed amministratore della societa’, e chel dunque, non era possibile guardare al solo aspetto formale della attuale posizione in quanto intervenuto il fallimento della societa’.
E’ altresi’ denunciata la violazione del medesimo articolo 246 c.p.c. in relazione alla ritenuta incapacita’ a testimoniare dell’unico teste di parte ricorrente il sig. (OMISSIS).
Il motivo risulta in parte infondato ed in parte inammissibile.
Quanto alla prima parte della censura relativa alla ritenuta capacita a testimoniare dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deve osservarsi che il tribunale ne ha giudicato la piena capacita’ coerentemente al principio espresso dal Giudice di legittimita’ secondo cui “In tema di prova per testimoni, l’amministratore di una societa’ e’ incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la societa’ medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non gia’ meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilita’ verso la societa’” (Cass. n. 14987/2012).
Nel caso di specie nessuna delle indicate cause di incapacita’ risulta essere stata presente al momento della escussione testimoniale risultando quindi corretta la valutazione del tribunale e infondata la censura.
Con riferimento alla esclusione del teste Lugaresi deve invece ritenersi inammissibile la doglianza in relazione al principio secondo cui “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonche’ di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ un controllo sulla decisivita’ delle prove” (Cass. n. 23194/2017).
Nel caso di specie non solo non e’ stato indicato e dimostrato il nesso eziologico tra la testimonianza richiesta e una certa e differente decisione del giudice, ma e’ altresi’ assente la riproduzione della ordinanza di esclusione, in totale violazione del principio di specificita’ della censura.
2) Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 153 e 249 c.p.c. e dell’articolo 87 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale valutato tardiva la produzione della mail del 18.2.2016 e quindi ritenuto non ammissibile il documento in questione.
Specificava il ricorrente che la mail in questione era dimostrativa della indicazione data dalla societa’ al (OMISSIS) di mutare la natura delle sue dimissioni da “dimissioni per giusta causa” a “dimissioni volontarie”, e che la produzione della stessa era avvenuta secondo le modalita’ di legge.
Deve rilevarsi che il tribunale aveva escluso tale produzione perche’ non dimostrata la sopravvenienza di tale documento rispetto alla proposizione della opposizione al passivo e la conseguente impossibilita’ per il ricorrente di acquisirla prima. Rispetto a tale statuizione la odierna censura risulta “fuori bersaglio” in quanto non contesta l’errata valutazione circa la tardivita’, ma rileva la bonta’ probatoria della produzione anche sottolineando, comunque, la mancata rimessione in termini da parte del tribunale (in qualche modo contraddicendo l’assunto di tempestivita’).
Peraltro il tribunale aveva comunque giudicato la natura volontaria delle dimissioni in quanto, accertata la validita’ della testimonianza dei testi, ed in particolare della (OMISSIS), aveva raggiunto il convincimento dell’errata comunicazione originaria delle dimissioni per giusta causa (per intervenuto accordo tra le parti), anche dando conto della immediata impugnazione di tali dimissioni e traendo quindi il pieno convincimento dalle testimonianze acquisite. Il motivo sulla produzione del documento risulta quindi ininfluente rispetto alla complessiva valutazione effettuata dal tribunale e dunque infondato. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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