Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 4
Massima estrapolata:
In tema di prova, l’alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. L’alibi costruito è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva e ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l’esperienza, probatoriamente rilevanti; esso però deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti.
Sentenza 2 gennaio 2020, n. 4
Data udienza 27 settembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/12/2017 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS) (in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni e nota spese;
uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) (in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS)), e Avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 07/12/2017 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di tentato sequestro di persona (capo B) e lesioni personali aggravate (capo C) ai danni di (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte, ritenendo l’alibi fornito dall’imputato, relativo all’appuntamento dal dentista, non verificabile, sia incorsa in un travisamento del fatto; infatti, l’appuntamento e’ stato confermato da tre testimoni indifferenti, quali (OMISSIS), titolare dello studio dentistico, (OMISSIS), dentista, e (OMISSIS), amico e vicino di casa del (OMISSIS), che ha riferito di averlo accompagnato, sia il giorno precedente, sia il (OMISSIS), presso lo studio dentistico, dove aveva l’appuntamento alle ore 12,45, per poi riaccompagnarlo a casa; inoltre, sia (OMISSIS) che (OMISSIS) hanno riferito di essere risaliti alla data dell’appuntamento consultando l’agenda, che e’ stata altresi’ acquisita.
La Corte territoriale, oltre ad avere omesso del tutto di valutare la testimonianza del (OMISSIS) e le condizioni di cardiopatico dell’imputato, incompatibili con una azione di cosi’ intensa reazione emotiva, ha affermato che la distanza tra lo studio dentistico (a Campoverde) ed il luogo dell’aggressione sarebbe di pochi chilometri, contrariamente al vero.
3. Ha altresi’ proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Con una prima doglianza denuncia l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni dibattimentali rese da (OMISSIS), per violazione dell’articolo 63 c.p.p., comma 2 e articolo 210 c.p.p.: premette che il movente dell’episodio criminoso sia stato individuato in una presunta ritorsione per un furto di materiale rubato, che (OMISSIS) avrebbe perpetrato all’interno di un capannone di tale (OMISSIS); mesi prima era stato eseguito un sequestro di analogo materiale rubato all’interno di un diverso capannone di proprieta’ di (OMISSIS); la deposizione del (OMISSIS) e’ stata utilizzata come prova dell’attribuzione della presunta causale (OMISSIS) mediante il preteso collegamento tra i due capannoni contenenti merce ricettata.
(OMISSIS) e’ stato sentito in ordine alla proprieta’ o al possesso del materiale ricettato nel capannone di sua proprieta’, ponendolo dinanzi all’alternativa di essere accusato di ricettazione o di incolpare altri; sicche’, dinanzi ad indizi di reita’, avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui all’articolo 210 c.p.p., a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato; il collegamento probatorio con i reati per cui si procede e’ manifesto, consentendo l’attribuzione al (OMISSIS) dell’immobile all’interno del quale sarebbe avvenuto il furto che avrebbe ingenerato la reazione sfociata nei fatti oggetto di processo.
Ne’ rileva, come sostenuto dalla sentenza impugnata, che la deposizione sia stata poi utile o meno, in quanto superata dagli altri accertamenti, in quanto il profilo della valutazione e’ successivo a quello della utilizzabilita’.
3.2. Con una seconda doglianza lamenta l’omessa motivazione in ordine alle censure difensive proposte con l’atto di appello, sostenendo che la sentenza impugnata si sia limitata ad un riassunto dei fatti, senza alcun apporto critico.
Con riferimento alla deposizione della persona offesa, era stato evidenziato che, nell’immediatezza, non aveva riconosciuto (OMISSIS), ne’ aveva riferito particolari aggiunti nei giorni successivi, ed aveva fornito una descrizione dei luoghi incompatibile con la produzione fotografica prodotta; la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe stata dunque superficiale, e non operata con la cautela imposta dalla giurisprudenza di legittimita’.
La teste (OMISSIS) aveva prima riferito di non aver assistito all’episodio delittuoso, per poi affermare di averlo visto attraverso una tenda, aggiungendo di un episodio che sarebbe avvenuto il giorno precedente, mai riferito prima, e descrivendo uno stato dei luoghi incompatibile con la produzione fotografica.
Del tutto omessa e’ stata la motivazione in ordine alle dichiarazioni dei testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno escluso che il (OMISSIS) avesse mai portato orecchini ed avesse avuto il possesso o la proprieta’ di un’auto nera – in cio’ confortati dalla produzione del certificato PRA -.
3.3. Con una terza doglianza deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza del possesso di un’arma da parte di un soggetto rimasto ignoto: il reato di lesioni personali e’ stato ascritto a titolo di concorso morale al (OMISSIS), benche’ l’azione delittuosa sia stata commessa da altro soggetto rimasto ignoto; ma non e’ emersa la consapevolezza da parte di tutti i soggetti presenti sul posto del possesso di un’arma da parte di uno di loro, tanto che non e’ stato contestato il concorso morale nella detenzione e nel porto dell’arma da fuoco; del resto, la volonta’ del sequestro di persona non era compatibile con la volonta’ di utilizzare l’arma per un ferimento, espressione di una volonta’ istantanea e non preordinata.
3.4. Vizio di motivazione in ordine alla presunta somiglianza tra il capannone sequestrato il (OMISSIS) ed il capannone ove sarebbe avvenuto il furto da parte della persona offesa, il cui stato caotico, documentato dalla produzione fotografica, era del tutto diverso da quello affermato dalla Corte, e omessa motivazione sulla deposizione del teste (OMISSIS), che ha escluso in maniera categorica di aver locato a (OMISSIS) l’immobile.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva, applicata senza alcuna motivazione e senza considerare che l’ultimo precedente penale risaliva al 2013 (per un fatto commesso nel 2005).
3.6. Violazione di legge in relazione all’articolo 61 c.p., n. 1, essendo impossibile riferire tale movente al ricorrente, anche in via presuntiva, non essendo possibile attribuirgli la disponibilita’ del capannone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere, sulla base della ricostruzione dei fatti accertata dalle sentenze di merito, che il (OMISSIS) (OMISSIS) veniva raggiunto dinanzi alla sua abitazione da due persone – uno, piu’ anziano, che si faceva chiamare “(OMISSIS)”, e successivamente identificato in (OMISSIS), nei cui confronti e’ stata emessa sentenza di proscioglimento per morte del reo, ed uno piu’ giovane, non identificato – giunte a bordo di un Pickup Tata di colore nero, che gli chiedevano se sapesse qualcosa di alcuni pneumatici che erano stati rubati in un capannone; alla risposta negativa dell’ (OMISSIS) sopraggiungevano due autovetture – una Seat grigia ed una Fiat Punto nera -, da ciascuna delle quali scendevano quattro persone; i dieci uomini lo invitavano a salire in macchina, e due di loro lo afferravano per le braccia e lo trascinavano dentro l’abitacolo della Fiat Punto, infilandogli in testa un cappuccio, e picchiandolo sul capo; (OMISSIS), tuttavia, opponeva resistenza, e colpiva gli aggressori con gomitate e spinte, riuscendo cosi’ a divincolarsi ed a scappare verso la propria abitazione; nel fuggire, vedeva uno dei dieci aggressori – una persona anziana, non identificata – che gli puntava contro una pistola, colpendolo al braccio sinistro; immediatamente dopo, gli aggressori si allontanavano a bordo delle tre auto.
La persona offesa, successivamente all’aggressione, riconosceva senza ombra di dubbio tre dei dieci aggressori: oltre a (OMISSIS), che si era a lui presentato come “(OMISSIS)”, (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi giunti a bordo della Fiat Punto nera; il primo lo aveva afferrato per le braccia, tentando di caricarlo in macchina, ed era stato visto dalla vittima due giorni prima, sempre a bordo della Fiat Punto, in compagnia della persona che lo aveva sparato; il secondo aveva preso parte in modo attivo all’aggressione, incitando i complici.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute credibili per la coerenza e l’assenza di fratture logiche, sono state ritenute corroborate da diversi riscontri; oltre ai referti medici, attestanti le ferite da arma da fuoco, che hanno determinato la necessita’ di un intervento chirurgico, ed al rinvenimento del foro sul giubbotto indossato dall’ (OMISSIS), la dinamica dei fatti e’ stata riferita, in termini sovrapponibili, da: (OMISSIS), la cognata della vittima, che ha, altresi’, riconosciuto (OMISSIS) come l’uomo che, il giorno prima dell’aggressione, si era presentato a casa insieme a (OMISSIS) e ad altre due persone, per chiedere conto del furto di pezzi di auto; da (OMISSIS), che riferiva sia di quanto avvenuto il giorno precedente, sia del giorno dell’aggressione; (OMISSIS), che, pur non avendo assistito all’aggressione del (OMISSIS), ha riconosciuto (OMISSIS) come colui che il giorno precedente si era presentato a casa di (OMISSIS).
Il movente dell’aggressione risultava essere il furto di pneumatici all’interno di un capannone adoperato per la ricettazione di veicoli di provenienza furtiva.
2. Tanto premesso, il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
2.1. Il primo motivo, concernente l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), e’ inammissibile per genericita’.
Invero, premesso che, in tema di ricorso per cassazione, e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresi’ la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcunche’ in ordine all’incidenza delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) sul complessivo compendio indiziario.
Peraltro, giova evidenziare che, oltre ad avere la Corte territoriale escluso un collegamento probatorio tra i fatti oggetto di processo e quelli oggetto della testimonianza del dichiarante, il movente dell’aggressione e’ stato ricostruito sulla base di ben altre prove dichiarative – avendo tutti i testimoni gia’ richiamati riferito delle richieste rivolte all’ (OMISSIS) in merito al coinvolgimento nel furto di pneumatici -.
In ogni caso, la partecipazione di (OMISSIS) (e di (OMISSIS)) e’ stata affermata sulla base delle dichiarazioni – valutate attendibili con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicita’, e dunque insindacabili in sede di legittimita’ – rese dalla stessa persona offesa, che li ha riconosciuti tra i dieci aggressori, e delle dichiarazioni di riscontro di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno riconosciuto (OMISSIS) come l’uomo che il giorno precedente si era presentato presso la loro abitazione chiedendo conto all’ (OMISSIS) del furto di pneumatici.
2.2. Le censure proposte con il secondo motivo, concernenti la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, sono inammissibili, perche’ propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e dalle testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base, peraltro, di estratti delle deposizioni parziali e arbitrariamente selezionati.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.
2.3. Il terzo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilita’ per il reato di lesioni personali, in quanto il ricorrente non avrebbe avuto la consapevolezza del possesso di un’arma da parte di uno dei concorrenti, e’ manifestamente infondato.
Invero, sebbene la pistola sia stata adoperata da uno dei complici non identificati, nondimeno il suo uso e’ stato ritenuto, sulla base della dinamica dei fatti, il frutto di un’azione condivisa dell’intero “commando” di dieci persone sopraggiunte dopo il (OMISSIS).
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la responsabilita’ del compartecipe per il fatto piu’ grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex articolo 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e piu’ grave, mentre configura il concorso anomalo ex articolo 116 c.p., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto piu’ grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849, che ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l’episodio piu’ grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all’intervento della polizia); sicche’ non configura il cosiddetto concorso “anomalo” di cui all’articolo 116 c.p., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, S, Rv. 273998).
Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti accertata, l’azione era stata programmata per realizzare il sequestro di persona dell’ (OMISSIS), per indurlo a confessare il furto, e, dinanzi alla resistenza opposta dalla vittima, l’evoluzione dell’azione criminosa era uno sviluppo del quale i compartecipi avevano quantomeno accettato il rischio, considerando le modalita’ violente della condotta (posta in essere attivamente anche da (OMISSIS)) diretta a sequestrare la persona offesa, costringendolo a salire sull’auto; sicche’ le lesioni personali sono state correttamente ascritte, a titolo di concorso morale, anche al (OMISSIS) (oltre che al (OMISSIS), che ha contestato soltanto la sua partecipazione all’aggressione).
2.4. Il quarto motivo, in ordine alla somiglianza tra il capannone in cui e’ avvenuto il furto di pneumatici contestato dagli imputati alla persona offesa e quello sequestrato mesi prima, e’ inammissibile, in quanto, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, non appare rilevante ai fini dell’affermazione di responsabilita’ del ricorrente, la cui partecipazione all’aggressione, come gia’ evidenziato, e’ stata affermata sulla base di plurime fonti dichiarative valutate attendibili con apprezzamento di fatto immune da censure.
2.5. Il quinto motivo, concernente la recidiva, e’ manifestamente infondato, avendo gia’ la sentenza di primo grado formulato un giudizio di piu’ spiccata pericolosita’ sociale sulla base delle numerose precedenti condanne irrevocabili per delitti, anche specifici (lesioni personali e tentato omicidio); valutazione con cui il ricorrente ha omesso qualsivoglia confronto argomentativo.
2.6. Il sesto motivo, concernente l’aggravante dei motivi abietti, e’ inammissibile, in quanto calibrato su una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio, assertiva e meramente negatoria del movente ricostruito dalla sentenza impugnata; sentenza che, con apprezzamento immune da censure di illogicita’, ha ritenuto abietto il proposito di vendetta per il ritenuto furto subito dall’ (OMISSIS), e la finalita’ di affermazione del prestigio criminale e della capacita’ di sopraffazione degli imputati nel traffico degli autoveicoli di provenienza illecita.
Al riguardo, la motivazione appare conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui costituisce “motivo abietto” il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversita’ da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralita’ (Sez. 5, n. 33250 del 02/02/2017, Barone, Rv. 271214).
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile, limitandosi a proporre doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla prova di alibi dedotta dall’imputato.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Al riguardo, va rammentato che l’alibi fallito va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita “aliunde” la prova della responsabilita’ esso puo’ costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. L’alibi costruito e’, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l’esperienza, probatoriamente rilevanti; esso pero’ deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231; analogamente, Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258720: “In tema di prove, l’alibi non verificato o “fallito” e’ irrilevante sul piano probatorio, con la conseguenza che e’ manifestamente illogica l’inclusione nel compendio indiziario del fallimento dell’alibi dell’imputato”).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha ribadito la valutazione formulata a proposito della prova d’alibi, ritenendola non verificabile, poiche’ l’appuntamento dal dentista preso per le ore 12,45 del (OMISSIS), oltre ad essere compatibile con la partecipazione al “commando”, in considerazione della breve distanza tra lo studio dentistico ed il luogo del delitto, non e’ stato oggetto di prova univoca, atteso che non e’ stato accertato se il (OMISSIS) si fosse recato effettivamente quel giorno e all’orario stabilito, ed essendo emersi dubbi in ordine alla genuinita’ delle prove dichiarative, sollecitate da un bigliettino asseritamente esibito dall’imputato, ma mai prodotto agli atti del processo.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3000,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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