In tema di procedimento esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24691.

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24691

Data udienza 13 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione ad esecuzione – Ordinanza di assegnazione – Pagamento anteriore – Pignoramento – Pagamento al terzo assegnato – Reiterazione di censure di mero fatto – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2671/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20734/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata addi’ 08/11/2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 15/02/2017, per la cassazione della sentenza 08/11/2016 (n. 20734) del Tribunale di Roma, di rigetto del suo appello principale avverso l’accoglimento, da parte del Giudice di pace della Capitale, dell’opposizione di (OMISSIS) spa al pignoramento dal primo intrapreso e fondato su ordinanza di assegnazione (addi’ 11/02/2010 in esito a procedura iscritta al n. 27691/09 r.g.e.);
in prime cure riconosciuta l’esattezza dell’adempimento prima del pignoramento, il creditore aveva interposto appello, negando che il pagamento fosse stato satisfattivo, siccome non comprensivo degli interessi dalla data del deposito dell’ordinanza e delle spese relative al ritiro ed alla notifica dell’ordinanza di assegnazione ed al precetto (dovute pure nel caso di invalidita’ della notifica), nonche’ alla sua registrazione;
il giudice dell’appello, sottolineato come non si discutesse della natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione, ha rimarcato che la prima questione atteneva alla legittimita’ della contestuale notifica di un titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione ex articolo 553 c.p.c. e del precetto, senza una preventiva richiesta di pagamento al terzo assegnato: per escludere che vi fosse la prova dell’addotta notifica dell’ordinanza ad opera dello stesso creditore in tempo anteriore al precetto ed applicare il principio di Cass. 10/05/2016, n. 9390, per il quale e’ al procedente preclusa la facolta’ di intimare precetto contestualmente alla notifica diretta di quel particolare titolo esecutivo, con conseguente non spettanza delle spese connesse al precetto;
quanto al carattere satisfattivo del pagamento eseguito a mezzo di assegno circolare a mani di tale avv. (OMISSIS) (di Euro 3.997,17) il 19/04/2011 (diciassette giorni prima dell’instaurazione del processo esecutivo con la notificazione – il 06/05/2011 – del pignoramento), ha rilevato come a quella data fosse residuato soltanto un credito, per interessi successivi, di Euro 43,04: ed ha applicato alla fattispecie i principi di Cass. 03/03/2015, n. 4228, concludendo nel senso dell’insussistenza del diritto del creditore ad agire per un tale credito, siccome di minima entita’;
resiste con controricorso (OMISSIS) spa;
entrambe le parti depositano memorie gia’ per l’adunanza camerale del 10/03/2020, poi rifissata al 13/07/2020.

CONSIDERATO

che:
con l’unitario motivo di ricorso il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli articoli 1181 e 1193 c.c., nonche’ articoli 324, 615, 115, 116 e 553 c.p.c., come pure di omessa valutazione di una circostanza determinante: contestando la valutazione di illegittimita’ del pignoramento pur dopo il riconoscimento della persistenza di un credito, benche’ di soli Euro 44,07; richiamata anch’egli Cass. 9390/16, invoca la debenza delle spese di precetto per la tardivita’ del pagamento (siccome intercorso dopo i dieci giorni dalla notifica anche del titolo), per poi negare rilevanza alla minima entita’ del credito residuo ai fini della sua azionabilita’ in executivis, in assenza di margini di discrezionalita’ per il giudice nel rilevare l’insufficienza di qualsiasi adempimento difforme dal dovuto; e conclude prospettando come un’omissione del giudice del merito nella valutazione della legittimita’ della prosecuzione del processo esecutivo, riproducendo in modo pedissequo il titolo esecutivo ed il successivo atto di pignoramento presso terzi, tanto da qualificare illegittima la contraddizione tra riconoscimento della non completezza del pagamento e dell’illegittimita’ del pignoramento a questo seguito; ma senza mancare di formulare istanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione delle modalita’ di notificazione dell’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., prospettata come decisa in modo difforme dalle sezioni semplici, con riferimento all’estensione analogica del termine dilatorio ex articolo 477 c.p.c., alla fattispecie della notifica al terzo assegnato di un’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., in uno al precetto in carenza, in essa, di un termine dilatorio a favore del terzo pignorato di dieci o venti giorni;
solo nella memoria il ricorrente affronta la ratio decidendi della gravata sentenza, di non tutelabilita’ in via esecutiva di un credito di minima entita’, mentre la controparte insiste per la non spettanza degli interessi;
gravata cio’ posto, va subito osservato che la gravata sentenza non si fonda in alcun modo su controverse qualificazioni di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione, ma si risolve nell’esclusione della tutela esecutiva dei crediti residui di minima entita’: pertanto, l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite va disattesa, gia’ solo perche’ non riguarda quest’ultimo punto;
al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’approdo giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale e con riferimento proprio ad un credito per pagamento quasi integrale ridotto ad entita’ modesta (Cass. 03/03/2015, n. 4228, confermata da Cass. 15/12/2015, n. 25224), “in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entita’ economica oggettivamente minima, difetta, ex articolo 100 c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’articolo 24 Cost., in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonche’ con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU”;
gli argomenti svolti in quel precedente – idoneamente richiamato nella qui gravata sentenza – a sostegno di tale conclusione non sono validamente attinti in ricorso, ove il ricorrente si limita a ricordare che l’adempimento deve essere integrale o a prospettare una contraddittorieta’ che non sussiste, dinanzi alla coerenza del richiamo ad argomenti in base ai quali escludere la tutelabilita’ in via esecutiva di un credito rimasto di minima entita’;
va poi negata rilevanza alle ulteriori argomentazioni, siccome svolte soltanto con la memoria, essendo preclusa l’integrazione del ricorso con qualsiasi atto successivo (per giurisprudenza a dir poco consolidata: da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691);
l’unico motivo di doglianza ritualmente formulato in ricorso contro la dirimente ragione della decisione della qui gravata sentenza va allora disatteso per inidonea contestazione della ratio decidendi ed in carenza di pertinenti argomenti per rivedere la conclusione sul punto raggiunta dalla giurisprudenza di legittimita’;
il ricorrente va infine condannato al pagamento delle spese del presente giudizio; ed inoltre, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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