Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18305.
La massima estrapolata:
In tema di prescrizione l’effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi.
Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18305
Data udienza 6 luglio 2020
Tag/parola chiave: Inps – Contributi – Interruzione e sospensione della prescrizione – Atto giudiziario – Atto di pignoramento – Esclusione dell’atto di precetto – Efficacia dell’atto di precetto sulla prescrizione – Esclusione dell’efficacia interruttiva della prescrizione dell’iscrizione ipotecaria – Scadenza del termine perentorio per impugnazione della cartella di pagamento – Irretrattabilità del credito – Prescrizione quinquennale ex art.2948 cc – Esclusione della conversione in prescrizione decennale – Eccezione – Titolo giudiziale definitivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27355-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 534/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione dei crediti INPS oggetto di tre cartelle notificate ad (OMISSIS);
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come tra l’ultimo atto interruttivo, intervenuto dopo la notifica delle cartelle medesime (id est: la notifica di un’iscrizione ipotecaria), e l’intimazione di pagamento opposta fosse intermante decorso il termine quinquennale di prescrizione;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi;
l’INPS ha depositato procura speciale; e’ rimasto intimato (OMISSIS);
e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
RILEVATO
CHE:
con il primo motivo -ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3- e’ dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 76 e 77 e dell’articolo 2943 c.c., comma 1, e articolo 2945 c.c., comma 2, per non avere la Corte di appello riconosciuto all’iscrizione ipotecaria, effettuata a carico del debitore, efficacia sospensiva del decorso del termine di prescrizione, quale atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare;
il motivo e’ infondato;
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2945 c.c., comma 2, e articolo 2943 c.c., comma 1, l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione e’ da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale ” si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”;
si e’ ritenuto che un tale effetto (id est: un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione) sia da ricollegare all’atto di pignoramento, poiche’ ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l’atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. n. 8219 del 2002; Cass. n. 3741 del 2017 in motivazione) non invece all’atto di precetto, idoneo a produrre (solo) un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo (Cass. n. 19738 del 2014; Cass. n. 7737 del 2007);
l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 non e’ atto con cui ha inizio (“si inizia”) il giudizio esecutivo;
Cass., sez.un., n. 19667 del 2014 ha avuto modo di osservare come “a dispetto della “collocazione topografica” nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77 ed espropriazione” detta iscrizione non possa definirsi un “atto dell’esecuzione”; il fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l’espropriazione debba seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia piuttosto “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”;
come avvertito da questa Corte, fin dalle pronunce piu’ lontane nel tempo (ex multis, Cass. n. 6517 del 1986; piu’ di recente, invece, Cass. n. 24306 del 2011), l’articolo 2943 c.c. nel prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio;
in coerenza con tali premesse, deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria del Decreto del Presidente della Repubblica n. 692 del 1973, ex articolo 77; alla medesima iscrizione puo’ riconoscersi, piuttosto, l’idoneita’ a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’articolo 2943 c.c., comma 4, e cioe’ se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che e’ oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito;
con il secondo motivo di ricorso -ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3- e’ dedotta violazione o falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ma piuttosto quello quinquennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
le censure sono inammissibili in relazione all’articolo 360 bis c.p.c., poiche’ la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi nuovi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);
soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilita’ di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilita’ del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e’ priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;
in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte e’ intervenuta affermando che “In tema di (OMISSIS) di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilita’ della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di (OMISSIS), la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’articolo 2946 c.c.” (Cass. n. 31352 del 2018), e cio’ in conformita’ alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);
allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 19, comma 4, e articolo 20, comma 6, nella parte in cui e’ stabilito un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha gia’ chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo puo’ interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 2016, Cass. n. 31352 del 2018);
in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va complessivamente rigettato, non dovendosi invece provvedere in ordine alle spese, in assenza di attivita’ difensiva anche da parte dell’INPS;
deve altresi’ darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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