In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28752.

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a “delitti determinati da motivi di lucro” o a “contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio”, perchè, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., l’applicazione del parametro di cui all’art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione “a priori” delle attenuanti generiche.

Sentenza 16 ottobre 2020, n. 28752

Data udienza 20 luglio 2020

Tag – parola chiave: Possesso ingiustificato di grimaldelli ex art. 707 cp – Diniego di attenuanti generiche – Motivazione congrua

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – est. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2019 della Corte di Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cocomello Assunta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del 12 febbraio del 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 707 c.p. relativamente al possesso ingiustificato di grimaldelli.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilita’, per non avere la Corte valorizzato la circostanza, sostenuta dalla difesa, che gli attrezzi in possesso del ricorrente fossero riconducibili all’esercizio della sua lecita attivita’ di idraulico;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ancorabile ai soli precedenti penali dell’imputato, senza alcuna valutazione del suo nuovo stile di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Quanto al primo motivo, con giudizio di merito non piu’ rivedibile in questa sede e sul quale il ricorrente ha sorvolato, la Corte ha escluso che gli arnesi dei quali il ricorrente era in possesso fossero adibiti alla sua attivita’ lavorativa, posto che egli li aveva con se’ allorquando era stato visto aggirarsi con fare sospetto all’interno di un parcheggio per automobili e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni, non lavorative, per cui si trovasse in quel luogo e portasse con se’ arnesi proprio finalizzati alla forzatura di serrature di autovetture di vecchio modello.
1. Non e’ fondato anche il secondo motivo.
La Corte ha basato il suo convincimento, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non soltanto sulla base delle precedenti condanne dell’imputato per reati contro il patrimonio, ma anche su quelle successivamente emesse nei suoi confronti, in quanto dimostrative di una particolare inclinazione a delinquere. Non si trattava, quindi, solo di “precedenti” condanne rispetto a quanto oggetto della contestazione.
In tal modo, non si e’ violata la regola giurisprudenziale, cui il Collegio aderisce, secondo cui, le attenuanti generiche possono essere negate, all’imputato della contravvenzione di cui all’articolo 707 c.p., sulla base di una valutazione dei parametri dell’articolo 133 c.p., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a “delitti per motivi di lucro o contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio”, perche’, essendo questi ultimi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione suddetta, l’applicazione del parametro di cui all’articolo 133 c.p., comma 2, n. 2, in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione “a priori” delle attenuanti generiche a questa categoria di imputati (Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411).
D’altra parte, valorizzando anche le “nuove” condanne, si e’ fatto riferimento ad uno dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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