In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 giugno 2020, n. 10620.

La massima estrapolata:

In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché – in materia di usucapione di beni oggetto di comunione- il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un’attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo

Ordinanza 4 giugno 2020, n. 10620

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Proprietà – Usucapione – Presupposti – Animus possidendi – Confessione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 835-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3624/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 33288 del 2004 il Tribunale di Roma dichiarava (OMISSIS) proprietario per intervenuta usucapione di un terreno sito in Roma. A seguito di tale riconoscimento il (OMISSIS) conferiva il fondo nella societa’ agricola (OMISSIS) s.r.l.
Contro tale sentenza proponeva opposizione di terzo, ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., (OMISSIS), affermandosi proprietario per usucapione di una particella compresa nel piu’ ampio oggetto del riconoscimento giudiziale operato in favore del (OMISSIS) con la predetta sentenza n. 33288 del 2004.
Il tribunale, nel contraddittorio con il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., rigettava l’opposizione con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma.
In particolare la corte d’appello condivideva la valutazione del primo giudice, il quale aveva riconosciuto che, nel giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione, lo (OMISSIS) avesse reso dichiarazioni, costituenti confessione, incompatibili con la rivendicazione del possesso (dichiarazione scritta del 29 febbraio 2000 e la deposizione resa nel giudizio).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente.
(OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano ritenuto che l’attuale ricorrente avesse riconosciuto che il (OMISSIS) fosse in possesso dell’intera area oggetto della pretesa da costui avanzata nel giudizio definito con la sentenza n. 33288 del 2004, mentre cio’ non era invece vero. Tanto la dichiarazione scritta del 29 febbraio 2000, quanto la deposizione resa nel giudizio riguardavano la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), mentre la pretesa da avanzata con l’opposizione di terzo riguardava la particella (OMISSIS).
Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di avere prestato una acritica adesione alla sentenza di primo grado, lasciando senza risposta la pluralita’ di rilievi proposti dall’attuale ricorrente in sede di appello: in particolare l’occupazione, la manutenzione e la coltivazione del fondo da parte dello (OMISSIS) e dei componenti della sua famiglia, l’aver goduto di contributi statali riferiti alla specifica porzione, l’assenza di ingerenze o rivendicazioni altrui, l’avere assunto iniziative per la difesa del fondo, denunciando un furto subito, il carattere pubblico del proprio potere esercitato sulla cosa.
A causa di tale omissione la sentenza sarebbe inficiata da motivazione apparente, non avendo fornito “alcuna motivazione logico-giuridica, al fine di spiegare che il sig. (OMISSIS) non poteva usucapire (…), avendo immotivatamente deciso che le dichiarazioni del sig. (OMISSIS) sono inequivocabilmente riferite all’intera superficie e che la particella (OMISSIS) per non menzionati riferimenti e’ compresa nell’area di terreno oggetto del giudizio a suo tempo promosso dal sig. (OMISSIS)”.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso e’ infondato.
Il possesso ad uscuapionem, mentre e’ compatibile con la conoscenza dell’altrui diritto, deve invece escludersi in presenza di un riconoscimento che esprima la volonta’ non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l’animus possidendi, seppure non consista nella convinzione di essere titolare del diritto reale, implica pur sempre l’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facolta’ (Cass. n. 26641/2013; n. 2857/2006).
La corte d’appello e’ partita dall’analisi della dichiarazione scritta dello (OMISSIS) del 29 febbraio 2000, con la quale costui aveva affermato “che a partire dall’anno 1966 era stato incaricato da (OMISSIS) di effettuare il raccolto delle olive su un terreno che lui coltivava in Roma – zona (OMISSIS) – ed aveva continuato a svolgere la stessa attivita’ per conto del figlio (OMISSIS), a lui legato da rapporti di amicizia”.
La corte ha poi richiamato, trascrivendole, le dichiarazioni rese nel giudizio dallo (OMISSIS) in sede di prova testimoniale.
Ha quindi concluso che le une e le altre dichiarazioni, “come emerge dal dato testuale e dai puntuali riferimenti circa l’estensione complessiva dell’area, sono inequivocabilmente riferite all’intera superficie del terreno oggetto del giudizio, non potendosi contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, ritenersi esclusa la particella (OMISSIS) oggetto dell’invocata usucapione da parte dello (OMISSIS). Va conseguentemente condivisa la posizione assunta dal giudice di primo grado il quale correttamente rilevava che tale dichiarazione costituiva confessione e rendeva inconferenti le prove articolate dallo (OMISSIS), atteso, peraltro, che non risultava il medesimo avere palesato verso l’esterno con chiari ed inequivoci comportamenti la volonta’ di possedere animo domini”.
I rilievi della corte rendono perfettamente percepibili le ragioni della decisione, che e’ interamente fondata sulle dichiarazioni rese nel diverso giudizio, che sono state intese dalla corte quale riconoscimento del possesso altrui sull’intera superficie del fondo, senza possibilita’ di enucleare, nell’ambito della maggior superficie, una porzione piu’ ristretta oggetto di un potere sulla cosa del dichiarante sorretto dall’animus possidendi.
Tale interpretazione delle dichiarazioni di parte, in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione, immune da errori di diritto, e’ incensurabile in cassazione: “lo stabilire se, per il contenuto ed il significato di esse, le dichiarazioni giudiziali o stragiudiziali di un soggetto importino riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2730 c.c., di fatti obiettivamente sfavorevoli al confitente e, nel contempo, favorevoli all’avversario costituisce un apprezzamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, se sorretto da adeguata e logica motivazione” (Cass. n. 6246/1981; n. 12803/2000).
Al ricorrente non giova evidenziare che manca nella sentenza una presa di posizione sulle circostanze di fatto, da lui dedotte nel giudizio, intese a fare emergere il proprio potere esercitato sulla porzione ristretta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprieta’ si perfeziona allorche’ il comportamento materiale continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprieta’, sicche’ – in materia di usucapione di beni oggetto di comunione- il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un’attivita’ apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. n. 11419/2003; n. 21068/2006; n. 19478/2007; n. 17462/2009).
Consegue che il difetto dell’animus possidendi, che la corte d’appello ha fatto discendere dalla confessione, esauriva la ratio decidendi, senza che occorresse a quel punto una presa di posizione specifica sulle attivita’ poste in essere dall’agente sulla cosa, in quanto a priori inidonee a fondare il possesso ad usucapionem.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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