Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19104.
In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell’atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l’impugnazione della decisione (nella specie, “ratione temporis”, semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un’altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19104
Data udienza 16 giugno 2020
Tag/parola chiave: Esecuzione – Accertamento dell’obbligo del terzo – Citazione ante modifica 2012 – Applicazione del termine semestrale di cui all’art. 327 cpc – Liquidazione delle spese in base al credito aumentato della metà ex art. 546 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20853-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2018 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 11/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
La (OMISSIS) s.p.a., creditrice di (OMISSIS) in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e confermato in sede di opposizione, dopo aver inutilmente tentato il pignoramento di partecipazioni societarie intestate al debitore, sottoponeva a pignoramento, ai sensi degli articoli 543 ss. c.p.c., le somme dovute al (OMISSIS), a titolo di finanziamenti soci infruttiferi, dalla (OMISSIS) s.r.l.
Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c., sicche’ la (OMISSIS) s.p.a., previa sospensione della espropriazione forzata, introduceva, con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell’articolo 548 c.p.c., nella versione antecedente la riforma disposta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, accertava l’esistenza del credito pignorato, quantificato in Euro 14.949.882,64.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. proponeva appello con atto di citazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 16 giugno 2016.
La Corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che lo stesso era stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’articolo 327 c.p.c..
Questa decisione e’ stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della (OMISSIS) s.r.l., per un unico motivo. La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) s.r.l. denuncia la violazione dell’articolo 327 c.p.c., sostenendo che ai fini dell’applicazione della normativa intertemporale – il giudizio dovesse considerarsi iniziato con la pubblicazione del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato (8 ottobre 2001), ovvero con la pubblicazione della sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il predetto provvedimento monitorio (30 luglio 2004), oppure – tutt’al piu’ – nel 2008, quando ha avuto inizio una prima procedura esecutiva, risultata infruttuosa.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, a conclusione del quale e’ stata pronunciata in grado d’appello la sentenza qui impugnata, e’ iniziato con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010. Pertanto, allo stesso si applica il termine di decadenza cui all’articolo 327 c.p.c., nella misura semestrale introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che trova applicazione per tutti i giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore. La tesi del ricorrente, secondo cui il giudizio avrebbe avuto inizio non con la notifica dell’atto di citazione, bensi’ addirittura con l’accoglimento della domanda monitoria, ovvero con l’avvio della prima procedura esecutiva, rivelatasi infruttuosa, e’ manifestamente infondata. Infatti, deve essere ribadita l’assoluta autonomia fra le iniziative processuali appena riferite e la causa di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato che, pur avendo natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, da’ luogo comunque un distinto giudizio civile. In tal senso depone inequivocabilmente il tenore testuale dell’articolo 548 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, a mente del quale la causa va istruita a norma del libro secondo del codice di rito.
Il ricorso in esame, difatti, non offre alcun argomento che possa giustificare un’eventuale revisione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione, tant’e’ che la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo (Sez. L, Sentenza n. 12513 del 26/08/2003, Rv. 566277 – 01).
Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c..
Le ulteriori argomentazioni, svolte nell’ambito del medesimo motivo, si incentrano su pretese nullita’ processuali verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, che si sarebbero dovute far valere proponendo tempestiva impugnazione, in ossequio del noto principio di conversione dei vizi di rito in motivi di gravame. La rilevata tardivita’ dell’appello, quindi, rende inammissibili pure tali deduzioni. A fronte di una dichiarazione positiva per 14.949.882,64, l’importo precettato era di Euro 1.328.616,08 e quello pignorato, determinato ai sensi dell’articolo 546 c.p.c., assommava ad Euro 1.992.924,12. E’ a quest’ultimo che la liquidazione delle spese di lite deve essere parametrata.
Infatti, l’effettivo oggetto della lite e’ costituito dall’accertamento del credito quale oggetto della pretesa esecutiva, come indicata nell’atto di pignoramento presso terzi (v. Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009, Rv. 608872 – 01, sebbene in tema di imposta di registro). Ne consegue che la liquidazione delle spese di lite va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell’importo del credito che si sottopone ad espropriazione forzata, pari – ai sensi dell’articolo 546 c.p.c. – all’importo precettato aumentato dalla meta’.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, l’oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, e’ costituito dal credito che il creditore intende sottopone ad espropriazione forzata, quale risulta dall’atto di pignoramento, pari – ai sensi dell’articolo 546 c.p.c. – all’importo precettato aumentato dalla meta’, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato”.
In applicazione di tale principio, le spese del giudizio di legittimita’, che vanno poste a carico della ricorrente ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono, altresi’, i presupposti perche’ la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato gia’ dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 17.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonche’ al pagamento – ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 5.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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