In tema di pensione di vecchiaia anticipata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1931.

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall’art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell’anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell’ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

Ordinanza|28 gennaio 2021| n. 1931

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Inps – Pensione di vecchiaia anticipata – Soggetti con invalidità superiore all’80% – Termini di accesso al pensionamento ex art. 1 comma 5 legge n. 247/2007 – Applicazione del regime delle finestre

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9259/2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 934/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2014 R.G.N. 11314/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di (OMISSIS) alla pensione di vecchiaia a decorrere dall’1/1/2009 e non gia’, come affermato dal Tribunale, dall’1/8/2008.
Ha affermato che era applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata il regime delle finestre di cui alla L. n. 247/2007.
2. Avverso la sentenza ricorre (OMISSIS) con un unico motivo. Resiste l’Inps.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 247 del 2007, articolo 1, comma 5, lettera B, nonche’ del Decreto Legge n. 503 del 1992, articolo 1, comma 8, nonche’ le norme regolamentari dell’INPS e le circolari del 31/12/2007 e del 15/5/2008.
Pone la questione dell’applicabilita’ anche alla pensione anticipata di vecchiaia del regime delle finestre.
4. Il ricorso e’ infondato.
La pensione anticipata in discorso va considerato, un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’eta’ pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidita’ non inferiore all’80%.
Questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha gia’ avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidita’, una deroga ai limiti di eta’ per il normale pensionamenti.
Lo stato di invalidita’ costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale e’ possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di eta’ vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, ma non puo’ comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidita’ (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidita’) previsti dalla L. n. 222 del 1984″.
5. Ai sensi della L. n. 247 del 2007, articolo 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell’anno successivo e tale disposizione trova, pertanto, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto, inoltre, di una specifica disposizione contenuta nella legge di esclusione di una tale categoria di pensioni di vecchiaia.
Il dettato normativo di cui alla L. n. 247 del 2007, e’ chiaro nel ricomprendere nel differimento della data di accesso al pensionamento – tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all’80%.
6. A conferma della correttezza della decisione va richiamato quanto piu’ volte affermato da questa Corte con riferimento all’analoga normativa di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, convertito in L. n. 122 del 2010, in ordine alla quale si e’ affermato il seguente principio di diritto:” In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12 (conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle eta’ previste dagli specifici ordinamenti”.
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 152 disp. att. c.p.c., in calce al ricorso, sottoscritta dal ricorrente.
Sussistono i presupposti di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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