Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 9 luglio 2019, n. 30178.
La massima estrapolata:
In tema di peculato d’uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l’attenuante in relazione a due condotte di uso dell’autovettura di servizio, con cui l’imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).
Sentenza 9 luglio 2019, n. 30178
Data udienza 23 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di CATANIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 17.5.2017 dal Tribunale della Spezia, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di peculato d’uso dell’autovettura di servizio – ad eccezione dei fatti commessi il 15.4.2013 e il 17.5.2013 – perche’ il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai due predetti episodi ed all’uso abusivo del telefono di ufficio, sospendendola condizionalmente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Inosservanza dell’articolo 314 c.p., comma 2, in relazione alla affermazione di responsabilita’ in ordine all’uso della autovettura nelle due uniche occasioni – rispetto alle 335 contestate – in assenza di requisiti integrativi consistenti nella apprezzabilita’ del danno prodotto al patrimonio della pubblica amministrazione o della concreta funzionalita’ dell’ufficio, non essendo stato operato alcun accertamento a riguardo. Anche per quanto riguarda l’uso abusivo del telefono di servizio, in relazione alla massima quantificazione del danno pari ad Euro 1.023,86, difettano l’elemento della concretezza della fattispecie contestata, in rapporto alle poste di bilancio riferite all’uso dei telefoni cellulari dei dipendenti della P.A. o dei suoi dirigenti.
2.2. Inosservanza dell’articolo 323 bis c.p., in relazione all’articolo 62 c.p., n. 4, in mancanza di una distinta valutazione dei singoli episodi di uso dell’autovettura.
2.3. Inosservanza dell’articolo 131 bis c.p., in relazione al diniego della ipotesi di particolare tenuita’ esulante dai criteri normativi sulla base del “gran numero delle violazioni” e dei “disdicevole atteggiamento” dell’imputato.
2.4. Vizio cumulativo della motivazione in relazione a:
– Specifiche censure in appello in ordine all’elemento psicologico del reato con riferimento alla indicata documentazione acquisita ex articolo 603 c.p.p., in relazione alla non limitazione di traffico telefonico stabilita dalla circolare del 3.7.2006;
– Mansioni effettive del Comandante dei VVFF, reperibilita’ e territori di competenza;
– Circolare ministeriale n. 17 del 2007 sui turni di disponibilita’;
2.5. Vizio cumulativo della motivazione in ordine al ricorso a sospetti rispetto a fatti per i quali l’imputato e’ stato assolto.
2.6. Vizio della motivazione in ordine alla presunta allegazione difensiva dell’utilizzo da parte di terzi del telefono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo, terzo, quarto e sesto motivo sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per questioni di fatto.
2.1. La Corte ha ritenuto sussistente il peculato d’uso in relazione ai due episodi di appropriazione dell’autovettura di servizio in relazione al pregiudizio dell’ordinaria attivita’ funzionale per la P.A. e per il grave pregiudizio all’immagine ed al decoro della P.A., stigmatizzando la valenza esemplare negativa della condotta dell’imputato, in entrambi i casi individuato con la predetta autovettura nei pressi dello stesso night club alle 4,30 del mattino e alle 3,40 della notte.
2.2. Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Giudice di merito ha correttamente applicato la norma incriminatrice essendosi posto nell’alveo di legittimita’ secondo il quale integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualita’, prestazioni sessuali gratuite, essendosi chiarito che l’uso dell’autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l’ordinaria attivita’ funzionale della stessa (Sez. 6, n. 5206 del 15/12/2017, S. e altro, Rv. 272178 – 01), essendosi ineccepibilmente valutato in fatto l’abusivo utilizzo della autovettura di servizio.
2.3. Quanto all’abusivo uso del telefono di servizio risultano essere state accertate 2054 telefonate alla utenza di una signora tunisina (di lunga e lunghissima durata), altre 70 ad un’altra donna contigua ad ambienti dediti alla prostituzione nonche’ 900 contatti con propri familiari, il tutto nell’arco di tempo compreso tra il 1.9.2012 al 16.7.2013, con un esborso per la pubblica amministrazione pari ad Euro 1.023,86.
2.4. Ritiene la Corte che del tutto corretta e’ la ritenuta responsabilita’ del ricorrente in conformita’ all’orientamento di legittimita’ secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalita’ dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296 – 01), anche per questo aspetto risultando ineccepibilmente accertato in fatto il consapevole abusivo sistematico smodato uso del telefono di servizio per finalita’ esclusivamente private, per di piu’ per raggiungere soggetti contigui ad ambienti criminali.
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato in quanto la Corte ha escluso la ricorrenza della ipotesi ex articolo 323 bis c.p., senza incorrere in vizi logici e giuridici secondo una valutazione complessiva dei fatti considerando la ripetitivita’ delle due condotte a distanza di poco piu’ di un mese e la loro concreta gravita’ anche dal punto di vista soggettivo, correttamente ponendosi nell’orientamento di legittimita’ secondo il quale in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501-01).
4. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in ragione della corretta esclusione della ricorrenza della ipotesi di cui all’articolo 131 bis c.p., oltre che per la gravita’ delle condotte, in ragione del gran numero di violazioni e della abitualita’ delle telefonate all’interno della condotta di peculato.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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