In tema di patti successori l’atto “mortis causa”

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 2 settembre 2020, n. 18198.

 

In tema di patti successori l’atto “mortis causa” rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere “l’id quod superest”, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione.

Sentenza 2 settembre 2020, n. 18198

Data udienza 10 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Successione – Vitalizio assistenziale – Differenza con la rendita vitalizia – Divieto di patto successorio – Art. 458 cc – Atto mortis causa – Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1812/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1621/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il PUBBLICO MINISTERO nella persona Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti e l’Avvocato (OMISSIS) per il controricorrente.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Nel febbraio 1998 (OMISSIS) ed (OMISSIS) chiedevano al Tribunale di Grosseto di dichiarare la nullita’ della scrittura stipulata tra le parti nel 1964, in quanto istitutiva di un patto successorio; di dichiarare la simulazione della compravendita dell’8.10.1964 intercorsa tra il de cuius e il figlio (OMISSIS); di accertare l’esistenza di una donazione indiretta o, in via subordinata, di una donazione diretta di danaro dal padre al figlio convenuto; sempre in via subordinata di dichiarare comunque la “lesione di legittima” e in via sussidiaria di disporre la collazione dei beni e condannare il convenuto al pagamento della somme dovute a seguito di nuova determinazione dell’asse ereditario.
Il Tribunale con sentenza n. 1063 del 2004 respingeva la domanda relativa alle donazioni e rimetteva al prosieguo per la stima dei beni e la formazione delle quote ereditarie.
La causa veniva sospesa in attesa dell’impugnazione proposta dagli attori.
La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 30 maggio 2007 accoglieva l’appello e per l’effetto dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado ai sensi dell’articolo 50 bis e quater, perche’ decisa da giudice monocratico e non collegiale, benche’ attinente ad azione di riduzione per lesione di legittima.
Dichiarava la nullita’ delle scritture private e in particolare di quella del 7/6/1964, in quanto istitutiva di un patto successorio; dichiarava la simulazione della compravendita dell’8/10/1964, in quanto dissimulante una donazione in violazione di legittima; dichiarava che la donazione del 3/8/64 costituiva donazione indiretta di immobile; accertava la violazione della quota di legittima degli attori.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi cui resistevano gli intimati con controricorso.
Questa Corte con la sentenza n. 12919 del 24 luglio 2012, ha accolto il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettando gli altri motivi, ed ha cassato la sentenza di appello in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.
In relazione al primo motivo che denunciava violazione dell’articolo 50 bis c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 e “omessa considerazione di un dato decisivo per la decisione”, la Corte riteneva che era stata indubbiamente introdotta una domanda volta a denunciare la lesione di legittima, con ogni conseguenza il che radicava la competenza del tribunale in composizione collegiale per la decisione della causa.
Quanto al secondo motivo, che denunciava “violazione articoli 100, 112, 339, 342, 352 c.p.c.” e vizi di motivazione, premessa la sua difficile comprensione, la sentenza rilevava che la critica mostrava di non aver colto un fondamentale passaggio della sentenza di appello, che in relazione all’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale, che costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’articolo 50 quater c.p.c., al successivo articolo 161, comma 1, un’autonoma causa di nullita’ della decisione, (S.U. 28040/08), aveva appunto pronunciato la nullita’ della sentenza.
Per l’effetto doveva poi pronunciarsi sui capi di domanda, senza rimessione degli atti al primo giudice, ma come giudice di primo (ormai, di merito, unico) grado, cioe’ non avendo i limiti di cognizione (articoli 342 e 345, invano invocati) di un giudice di appello, essendo nulla in ogni sua parte la sentenza del tribunale.
Era invece ritenuto fondato il terzo motivo, che denunciava vizi di motivazione e falsa applicazione degli articoli 769 e 1414 c.c., e “mancata applicazione degli articoli 1322 e 1872 c.c.”.
La censura mirava a fare emergere l’insufficienza della motivazione e – “quantomeno gradatamente” – la violazione di legge in ordine alla natura delle attribuzioni fatte ad (OMISSIS) in corrispettivo di prestazioni di mantenimento ed assistenza verso il padre e verso una sorella minore.
Invero dal testo delle risultanze riportate in atti emergeva che la Corte di appello aveva trascurato la possibile valenza delle pattuizioni quale rendita vitalizia, avendole qualificate alla stregua di donazione indiretta da sottoporre a collazione, sebbene fossero previste specifiche prestazioni a carico del ricorrente nella cosiddetta “contro scrittura”.
La Corte di appello aveva ritenuto che le scritture esaminate costituissero disposizione della successione, ma cio’ aveva fatto apoditticamente, senza cioe’ porsi alcun interrogativo in ordine alle obbligazioni dovute da (OMISSIS) in vita dei genitori e non, come vuole la motivazione, “una volta defunti i genitori”.
E’ stata quindi ritenuta l’esistenza di patti successori in relazione alle obbligazioni assunte dal ricorrente ed alle accettazioni firmate da (OMISSIS) per se’ e anche per la sorella (OMISSIS), ma la materia avrebbe dovuto essere esaminata, con congrua e adeguata motivazione, alla luce della portata delle obbligazioni di cui si e’ detto, potenzialmente evocatrici della pattuizione di cui all’articolo 1872 c.c..
Quanto al quarto motivo concernente un vizio di motivazione “in punto di declaratoria di donazione indiretta di immobile riguardante il trasferimento del 3 agosto 1964, la Corte osservava che sebbene sembrasse proposto in via subordinata rispetto al terzo, era comunque privo di fondamento, perche’ difettava di specificita’ della critica. Esso faceva, infatti, rinvio ai documenti prodotti, in buona parte non trascritti in ricorso, senza far comprendere il nesso tra le statuizioni censurate e le risultanze rilevanti per vanificare la decisione della Corte di appello, della quale non indicava, come avrebbe dovuto, i passi rilevanti sul punto e sottoposti alla critica.
Del pari infondato era ritenuto il quinto motivo di ricorso, che denunciava violazione degli articoli 100, 323, 339, 342, 352 c.p.c. e vizi di motivazione “in punto di dichiarata violazione della quota di legittima”.
La tesi sostenuta era che il giudice di appello non poteva pronunciarsi sulla lesione della quota di legittima, perche’ il giudice di primo grado aveva rimandato la questione al prosieguo, non avendone trattato nella sentenza non definitiva. Ma anche a soprassedere circa l’inammissibilita’ della censura perche’ corredata da quesito privo di concretezza, che non evidenziava chiaramente a quale domanda erroneamente decisa volesse riferirsi, occorreva ricordare che sussisteva il potere-dovere del giudice di appello, una volta dichiarata nulla la sentenza impugnata, di pronunciarsi sul merito senza alcun vincolo derivante dal primo giudizio, a maggior ragione quello relativo alla materia del contendere, rimasta del tutto aperta per effetto della declaratoria suddetta.
Era altresi’ accolto il sesto mezzo di gravame attinente a violazione degli articoli 553, 554, 724 e 737 c.c. – Omessa motivazione in ordine ai beni relitti dal defunto.
Infatti, nel chiedere “se il giudice di appello possa decidere su una lesione di legittima denunciata da un erede soltanto sulla base della valutazione di un bene e senza valutare tutto il patrimonio relitto e compiere le operazioni di cui all’articolo 553 c.c. e segg.”, la censura coglieva un punto gravemente carente della sentenza impugnata, che aveva statuito in ordine alla lesione di legittima, senza aver prima censito il patrimonio ereditario.
Invece occorreva dar seguito all’insegnamento di questa Corte secondo cui: “Per accertare la lesione di legittima e’ necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal “relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioe’, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (articoli 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (articolo 751 c.c.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalita’ fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (articolo 564 c.c.).” (Cass. 11873/93).
La Corte d’Appello di Firenze, a seguito di riassunzione del giudizio con la sentenza n. 1621 del 23/9/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato tutte le domande dei germani (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarando inammissibile la domanda di divisione proposta da (OMISSIS), compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.
Quanto alla domanda di divisione riteneva che la stessa fosse preclusa, in quanto a seguito della declaratoria di nullita’ della sentenza del Tribunale, gia’ la Corte d’Appello aveva deciso sulla domanda di riduzione, senza pronunciarsi su quella di divisione, come invece imposto per effetto della nullita’ della decisione di primo grado.
Tale omissione di pronuncia non era stata pero’ denunciata in sede di legittimita’, il che ne rendeva impossibile il riesame in sede di rinvio.
Passando al merito, ed esaminando gli effetti scaturenti dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), la Corte di appello richiamava il contenuto dei vari documenti prodotti dalle parti.
In primo luogo ricordava che con la scrittura “Doganella del 10/10/1961” (OMISSIS) riconosceva di essere stato liquidato dal padre allorche’ aveva costituito la propria famiglia e che il padre per tale ragione si impegnava a corrispondergli la somma di Lire 1.070.000 entro otto anni (scrittura alla quale facevano seguito alcune postille attestanti i pagamenti di volta in volta effettuati sino al saldo).
Quindi con scrittura del 7/6/1964 sottoscritta da (OMISSIS) (moglie di (OMISSIS), genitore delle parti in causa) nonche’ dai tre fratelli, si dava atto della volonta’ dei genitori di intestare al figlio (OMISSIS) i beni siti in (OMISSIS) e cioe’ cinque ettari di terreno ed un appartamento di quattro vani al primo piano, denominato (OMISSIS). Nella scrittura (OMISSIS), liquidato nella sua parte, si impegnava a rispettare quanto pattuito, precisandosi che (OMISSIS), all’epoca minore, sarebbe stata liquidata secondo accordi presi dai genitori e dai fratelli.
Si aggiungeva che se i genitori avessero finito i loro giorni convivendo con (OMISSIS), che avrebbe dovuto assisterli in caso di bisogno, (OMISSIS) sarebbe stato proprietario dei beni senza dover dar conto di nulla ai fratelli, ma in caso contrario il convenuto avrebbe dovuto dare ai germani la loro quota parte in denaro, essendo i beni gia’ a lui intestati e vincolati.
Analogamente avrebbe dovuto dare ai genitori le loro parti sugli immobili se avessero vissuto per conto loro.
Infine si aggiungeva che (OMISSIS) non avrebbe potuto vendere gli immobili senza il consenso dei genitori, ed in caso di cessazione della convivenza, era necessario il consenso dei fratelli.
Con atto del 3/8/1964 (OMISSIS) aveva acquistato il menzionato appartamento per il prezzo di Lire 800.000 ed in data 8/10/1964 acquistava formalmente dal padre il terreno di cinque ettari per il prezzo di Lire 2.000.000.
Con controscrittura dell’8/10/1964 sottoscritta da (OMISSIS) ed (OMISSIS), si dava atto che per l’acquisto del terreno non era stato versato alcun prezzo e che il padre aveva dato al figlio anche i soldi per l’acquisto dell’appartamento. Tuttavia come contropartita il figlio si impegnava a provvedere in favore dei genitori al loro sostentamento, vestiario ed ogni necessita’ in relazione ai suoi mezzi, per tutta la loro vita; inoltre si impegnava anche a dare gli alimenti alla sorella (OMISSIS) sin quando non si fosse sposata, provvedendo in tal caso anche al corredo ed alle spese di matrimonio.
A garanzia di tali obbligazioni era rilasciata una cambiale dell’importo di Lire 2.800.000, che sarebbe stata posta all’incasso in caso di inadempimento del figlio, sia dal padre che dalla sorella.
Il titolo avrebbe perso la sua efficacia di garanzia una volta deceduti i genitori e sistemata la sorella.
Infine, (OMISSIS) si sarebbe potuto liberare delle proprie obbligazioni ritrasferendo gli immobili acquistati ai genitori.
Con la scrittura (OMISSIS) del 10/7/1967 sottoscritta da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), il secondo dichiarava di avere assistito alla liquidazione della quota della sorella sull’appartamento e sul terreno nonche’ di due magazzini all’epoca in proprieta’ del genitore, per un importo di Lire 1.070.000 di cui meta’ versate dai genitori e meta’ da (OMISSIS).
Si aggiungeva che in caso di convivenza dei genitori con (OMISSIS) la meta’ di spettanza dei primi sarebbe passata al secondo senza alcun diritto da parte dei fratelli.
Con altra scrittura (OMISSIS) del 10/7/1967 anche (OMISSIS) dichiarava di essere stato liquidato nella sua parte sul terreno, l’appartamento ed i magazzini con una serie di previsioni di tenore identico a quelle della scrittura riguardante la sorella (OMISSIS).
Una volta riepilogato il tenore dei vari atti, la sentenza del giudice di rinvio rilevava che gli stessi attori avevano riferito in citazione che l’intento di (OMISSIS) con il compimento dei vari atti di disposizione, era non tanto quello di assicurarsi il semplice mantenimento economico, quanto quello di garantire per se’ e la moglie, cure ed assistenza per la vecchiaia da parte del figlio (OMISSIS), sicche’ l’impegno in tal senso assunto da quest’ultimo era una contropartita a quanto “imprestito”.
Tale allegazione difensiva portava ad escludere che si fosse di fronte ad un patto successorio vietato.
I beni immobili erano effettivamente passati nella proprieta’ di (OMISSIS) quando ancora il de cuius era in vita e non si trattava di acquisto per liberalita’, atteso che era stato pattuito un corrispettivo a mezzo dell’obbligazione di mantenimento ed assistenza assunta dal convenuto, sia a favore dei genitori che della sorella (sotto forma di contratto a favore di terzo).
Si era dato vita quindi ad un contratto di vitalizio alimentare o vitalizio atipico, atteso il carattere personale delle prestazioni assunte dalla parte, contratto la cui ammissibilita’ e’ stata ampiamente riscontrata in giurisprudenza.
Ne’ era da ritenersi assente l’alea per la possibilita’ di (OMISSIS) di potersi liberare dall’obbligo, atteso che lo stesso articolo 1872 c.c., in tema di rendita vitalizia prevede la deroga pattizia al divieto per il debitore di liberarsi dell’obbligo di corresponsione della rendita.
Quanto alla partecipazione degli altri figli e della moglie agli accordi intervenuti tra il padre ed (OMISSIS), la stessa non era necessaria, essendo anche irrilevante che (OMISSIS) fosse minore, atteso che al piu’ cio’ avrebbe inciso sull’annullabilita’ del contratto, ma tale domanda non era stata avanzata.
Era poi irrilevante indagare se effettivamente il convenuto avesse adempiuto alle obbligazioni assunte, in quanto nessuna domanda di risoluzione era stata avanzata in corso di causa, e solo la risoluzione del vincolo avrebbe permesso di ricostituire il patrimonio del de cuius includendo anche i beni immobili oggetto di causa.
Quanto alla tacitazione dei diritti degli attori con la dazione della somma di Lire 1.070.000 cadauno, ancorche’ potesse essere inquadrata nell’ambito di una sorta di compensazione per il fatto che le attribuzioni in favore del fratello, in quanto non costituenti donazione, li avrebbero potuti pregiudicare in vista della futura successione paterna, la dichiarazione circa il soddisfacimento delle loro aspettative successorie aveva una valenza di carattere eminentemente morale, ma non giuridica, posto che ogni pretesa dei germani attori sui beni acquistati dal fratello passa necessariamente per l’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto di vitalizio.
Ne’ era necessario un loro assenso ai fini della validita’ del contratto de quo.
In realta’ la dazione della somma in esame e’ una liberalita’ posta in essere dal de cuius in favore di (OMISSIS) ed (OMISSIS) con immediata efficacia, e non con effetti post mortem.
Ne’ poteva reputarsi che la loro implicita rinuncia alla contestazione del trasferimento della proprieta’ degli immobili a favore del fratello potesse valere come un invalido patto successorio rinunciativo, posto che il padre legittimamente aveva disposto dei propri beni a fronte di una controprestazione assunta da parte dell’altro figlio.
Alla luce di tali considerazioni emergeva l’infondatezza dell’azione di riduzione, mancando il carattere di liberalita’ per le attribuzioni disposte in favore del convenuto.
La Corte d’Appello provvedeva poi a compensare le spese di tutti i gradi, attesa la soccombenza reciproca.
Quanto alla richiesta degli attori di condannare il convenuto alla restituzione della somma relativa alle spese di appello, e corrisposta nell’aprile del 2013, la sentenza riteneva che la richiesta fosse stata tardivamente avanzata solo nella comparsa conclusionale.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) ed (OMISSIS) sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memorie, cui resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la violazione e disapplicazione degli articoli 99, 112, 101, 324, 329, 346, 383, 384, 392 e 394 c.p.c., con la violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si deduce che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12919/2010 aveva accolto solo il terzo ed il sesto motivo, e che in relazione al primo motivo accolto aveva invitato il giudice di rinvio a colmare il vizio di motivazione denunciato. Occorreva quindi procedere alla rivalutazione solo della scrittura del 7/6/1964 (oltre che dei successivi atti di compravendita), laddove il giudice di rinvio ha costruito, in difetto di domanda una diversa fattispecie contrattuale, mai invocata dalle parti.
Si addebita al giudice del rinvio di avere sostituito la parte nell’allegazione dei fatti di causa e nell’interpretazione ermeneutica delle scritture intercorse tra le parti.
Inoltre la sentenza di questa Corte aveva rigettato gli altri motivi di ricorso, tra cui quello che investiva il capo D) ed il capo E) della sentenza d’appello che aveva ravvisato la simulazione della compravendita dell’8 ottobre 1964 e la natura liberale del trasferimento del terreno avvenuto in data 3/8/1964, con la conseguenza che sulle relative statuizioni e’ intervenuto il giudicato.
In tal senso e’ stato altresi’ omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’avvenuto passaggio in giudicato dei capi D ed E, come peraltro rappresentato dall’affermazione del principio di diritto in conseguenza dell’accoglimento del sesto motivo, laddove le regole dettate per stabilire la sussistenza della lesione dovevano applicarsi alle liberalita’ che erano state accertate in appello e che trovavano corrispondenza nei detti capi di dispositivo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 458 c.c., nonche’ dell’articolo 1353 c.c. e degli articoli 782-793 c.c., con riferimento agli articoli 1362, 1363, 1364, 1368 c.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la nullita’ della sentenza e del procedimento per la violazione degli articoli 99, 112 e 101 c.p.c..
Assume parte ricorrente che la Corte d’Appello in sede di rinvio ha offerto un’interpretazione della volonta’ contrattuale mai prospettata dalle parti, pervenendo erroneamente ad escludere la ricorrenza di un patto successorio. I plurimi riferimenti ai diritti successori dei contraenti depongono invece per la riconducibilita’ dell’accordo alla previsione di cui all’articolo 458 c.c.. Deve invece reputarsi che gli immobili formalmente intestati ad (OMISSIS) siano rimasti nella titolarita’ di (OMISSIS) e che tutte le disposizioni avrebbero avuto efficacia solo alla morte di quest’ultimo.
Inoltre, le previsioni relative alla convivenza dei genitori con (OMISSIS) costituivano delle condizioni di efficacia, la verifica del cui avveramento era necessariamente posposto alla morte dei genitori stessi.
Il ragionamento del giudice del rinvio si palesa come apodittico e volto a vanificare l’effettiva volonta’ delle parti che stavano in realta’ disponendo in via anticipata della successione paterna.
Il terzo motivo denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 346 e 115 c.p.c. e degli articoli 2909 e 2697 c.c..
Anche a fronte della diversa ricostruzione delle vicende contrattuali operata inopinatamente in sede di rinvio, si rileva che (OMISSIS) non aveva provato di avere adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto di vitalizio, come qualificato nella sentenza impugnata. In maniera altrettanto inopinata si onera quindi i ricorrenti della proposizione di una domanda di risoluzione del vitalizio, trascurando che l’inadempimento emergeva chiaramente dagli atti di causa.
Inoltre laddove una parte prospetti un’interpretazione del contratto diversa da quella tipica, come avvenuto nella fattispecie, l’onere della prova e’ a suo carico.
Il quarto motivo denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento con la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 100 e 324 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c., in quanto, ai fini di stabilire il vincolo scaturente dalla sentenza della cassazione che aveva cassato la sentenza d’appello, occorreva avere riguardo oltre che al dispositivo anche al contenuto del motivo di ricorso.
Poiche’ il motivo accolto si riferiva solo alla scrittura del 7 giugno 1964 ed ai contratti del 3 agosto e dell’8 ottobre 1964, il giudice del rinvio non poteva estendere la propria indagine ad atti diversi.
Il quinto motivo denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., laddove e’ stata ritenuta tardiva la domanda di condanna della controparte alla restituzione delle spese di giudizio corrisposte alla controparte.
In tal senso la richiesta era gia’ contenuta nell’atto di citazione in riassunzione, trattandosi di domanda pianamente ammissibile in sede di rinvio, ed il cui importo non era stato contestato dalla controparte.
2. Il primo ed il quarto motivo vanno congiuntamente esaminati, per la loro evidente connessione, e sono infondati. Premessa comune pero’ da svolgere in relazione al complesso delle censure mosse dai ricorrenti, che sotto vari profili denunciano l’infedele esecuzione dei compiti affidati al giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza emessa in sede di appello, prospettando altresi’ la violazione del principio di cui all’articolo 112 c.p.c. e del principio della domanda, e’ rappresentata dalla necessita’ di dover riaffermare la regola secondo cui (cfr. Cass. n. 31901/2018) nell’ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall’esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, ne’ in via principale ne’ in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento e’ stata fondata.
Peraltro tale ampiezza di poteri di indagine attribuiti al giudice di rinvio opera (cfr. Cass. n. 22989/2018) anche nel caso in cui la cassazione sia stata dettata congiuntamente per vizi di violazione di legge e per vizi di motivazione, in quanto l’efficacia preclusiva opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come gia’ accertati definitivamente in sede di merito, potendosi diversamente riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano gia’ verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli gia’ oggetto di prova (conf. Cass. n. 16660/2017).
Va quindi ribadito che (cfr. Cass. n. 23335/2016) in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli e’ tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilita’ di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, gia’ acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorieta’ della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facolta’ che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
Tornando al caso in esame, la sentenza n. 12919/2012, nell’accogliere il terzo motivo di ricorso, che denunciava congiuntamente vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli articoli 769 e 1414, con la mancata applicazione degli articoli 1322 e 1872 c.c., ha rilevato che, a fronte della doglianza del ricorrente che lamentava che non si fosse valutata la ricorrenza di un trasferimento immobiliare in corrispettivo di prestazioni di mantenimento ed assistenza verso il padre ed una sorella minore, dalle risultanze in atti emergeva l’omessa considerazione della possibilita’ di una diversa qualificazione della vicenda in termini di rendita vitalizia, essendo prevalsa nel giudice di appello la qualificazione come donazioni indirette, nonostante a carico di (OMISSIS) fossero state poste delle specifiche prestazioni.
Si e’ addebitata alla Corte d’Appello l’omessa valutazione delle obbligazioni dovute dal convenuto, che andavano adempiute in vita dei genitori e non una volta defunti.
Ne deriva che trattasi di cassazione della sentenza dettata evidentemente da un vizio di motivazione che sollecitava in sede di rinvio una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio, essendosi reputata inappagante la conclusione per l’esistenza di un patto successorio e di donazioni indirette, a fronte di elementi che deponevano invece per la configurazione di un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il trasferimento di alcuni immobili (in un caso con la fornitura da parte del genitore del denaro necessario per l’acquisto da un terzo) era compensato dall’impegno del controricorrente a farsi carico in generale del mantenimento e dell’assistenza dei genitori e della sorella.
Emerge poi in maniera altrettanto evidente che proprio il legame che questa Corte invitava ad indagare tra la scrittura del 7 giugno 1964, consacrante gli impegni a carico di (OMISSIS) a fronte dell’imminente trasferimento immobiliare, e le successive scritture del 3 agosto 1964 e dell’8 ottobre 1964 (con la coeva contro scrittura che illustrava l’effettiva natura degli acquisti) con la conseguente cassazione della sentenza d’appello, abbia coinvolto non solo la qualificazione della prima scrittura del 7 giugno, come idonea a dare vita a un patto successorio, ma anche la qualificazione in termini di donazioni (diretta ed indiretta) dei due atti di trasferimento immobiliare, ponendosi, nella prospettiva che il giudice del rinvio era invitato a verificare, quale contropartita contrattuale dell’impegno che (OMISSIS) si era assunto nei confronti del genitore ed a favore anche della sorella.
Alla luce di tale precisazione ritiene il Collegio che non ricorra alcuna delle violazioni di legge che lamentano i ricorrenti.
Quanto alla qualificazione giuridica della vicenda alla quale e’ pervenuto il giudice del rinvio, valga osservare che la sentenza in questa sede impugnata ha dato atto che la finalita’ assistenziale della complessa operazione negoziale intervenuta tra le parti era stata indicata dagli stessi attori fin dall’atto di citazione, sebbene per finalita’ diverse, e cioe’ al fine di dimostrare la natura liberale degli acquisti avvenuti da parte del germano, avendo lo stesso convenuto nella comparsa di risposta contrastato la domanda attorea insistendo sulla negazione di una donazione, attesa la corrispettivita’ degli impegni assunti dalle parti.
Va pertanto escluso che il giudice del rinvio abbia deciso in violazione del principio della domanda ovvero di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la difesa del convenuto, a fronte della domanda dei fratelli, aveva sollecitato una diversa valutazione delle medesime vicende dedotte in giudizio, ma al precipuo fine di ottenere il rigetto delle avverse pretese, sollecitando quindi una diversa qualificazione giuridica (la domanda riconvenzionale proposta era quella di divisione dell’asse relitto nonche’ quella di nullita’ delle scritture per effetto delle quali era stata corrisposta la somma di Lire 1.070.000 alle controparti).
Quest’ultima operazione e’ peraltro devoluta al giudice in applicazione del principio iura novit curia, a prescindere anche dalla puntuale individuazione delle norme operata dalle parti. Ne’ puo’ ritenersi che dalla precedente sentenza di questa Corte fosse scaturito un vincolo per il giudice del rinvio, atteso che la cassazione e’ limitata al vizio di motivazione e che il potere di rivalutazione attribuito al giudice del rinvio era ampio, e consentiva di poter pervenire ad una ricostruzione della volonta’ delle parti indipendentemente dall’invocazione di specifiche norme da parte dell’allora ricorrente (il quale aveva altresi’ denunciato la violazione del combinato disposto degli articoli 1872 e 1322 c.c., richiamando quindi anche l’ipotesi di una atipicita’ del contratto concluso con il genitore, atipicita’ poi in concreto ravvisata dalla sentenza emessa in sede di rinvio).
Ne’ e’ configurabile la dedotta violazione dell’articolo 346 c.p.c., atteso che (cfr. Cass. n. 23073/2014) nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonche’, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese gia’ spiegate nel giudizio originario, sicche’, per la validita’ dell’atto riassuntivo, non e’ indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma e’ sufficiente che sia richiamato – senza necessita’ di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile “per relationem” il contenuto dell’atto di riassunzione, nonche’ il provvedimento in forza del quale e’ avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario.
Rileva nella fattispecie che, a seguito della dichiarazione di nullita’ della sentenza del Tribunale, il giudice di appello aveva deciso in realta’ come giudice di primo grado, e che una volta cassata con rinvio la sentenza di appello, il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi sulle questioni gia’ dedotte in primo grado, tra cui rientrava, come detto, anche la corretta qualificazione degli accordi intervenuti tra le parti, occorrendo quindi verificare la natura liberale o meno dell’acquisto operato da (OMISSIS) con i due atti del 1964.
Quanto al vincolo del giudicato che deriverebbe a detta dei ricorrenti dalla circostanza che in occasione del precedente giudizio dinanzi a questa Corte sarebbe stato rigettato il quarto motivo di ricorso, che toccava la qualificazione dell’acquisto dell’appartamento da parte di (OMISSIS) in termini di donazione indiretta, in disparte la consapevolezza che mostra la stessa sentenza di questa Corte, laddove sottolinea che la sua proposizione era avvenuta in via subordinata rispetto alla formulazione del terzo motivo (come detto accolto), va osservato che la detta qualificazione era stata gia’ attinta per effetto dell’accoglimento del precedente motivo di ricorso, che, come accennato, involgeva necessariamente il complessivo legame esistente tra le varie scritture intercorse tra le parti.
La sollecitazione a procedere ad una valutazione unitaria delle reciproche attribuzioni, al fine di riscontrare l’esistenza di un sinallagma contrattuale in contrasto con la ricostruzione atomistica invece operata dalla prima sentenza della Corte distrettuale, impone di ritenere che la cassazione abbia travolto anche la diversa qualificazione dell’atto in termini di donazione indiretta, e che il rigetto del motivo avrebbe evidenziato un’utilita’ solo nell’ipotesi, poi non verificatasi, in cui all’esito del rinvio fosse stata confermata l’assenza di un nesso di corrispettivita’ tra le attribuzioni avvenute in favore di (OMISSIS) e le obbligazioni pressoche’ coevamente assunte.
Analogamente e’ a dirsi quanto agli effetti dell’accoglimento del sesto motivo, atteso che la specificazione delle regole sulla scorta delle quali riscontrare la lesione della quota di legittima degli attori, presupponeva a monte la conferma da parte del giudice del rinvio della qualificazione degli acquisti di (OMISSIS) in termini di donazioni, sicche’ una volta esclusa tale natura, resta assorbita anche la necessita’ di dover procedere alle operazioni di riunione fittizia al fine di accertare la lesione lamentata.
Tali considerazioni danno altresi’ contezza di come la questione del giudicato interno nemmeno sia fondata nella diversa prospettiva di cui al vizio dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, ancorche’ non trattasi correttamente di omessa valutazione di un fatto decisivo, e’ erroneo il presupposto da cui parte la difesa dei ricorrenti, essendo esclusa l’esistenza di un giudicato interno.
3. Anche il secondo motivo deve essere rigettato.
Ribadita l’ampiezza dei poteri che la precedente sentenza di questa Corte ha riservato al giudice del rinvio, al quale era demandato un nuovo apprezzamento del complesso del materiale istruttorio, onde pervenire alla qualificazione giuridica della vicenda contrattuale oggetto di causa, va ricordato che costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimita’ quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimita’ non puo’ investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli articoli 1362 c.c. e segg., e sulla (in) coerenza e (il)logicita’ della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, e’, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e puo’ essere censurata in sede di legittimita’ solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non puo’ trovare ingresso la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.
L’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’articolo 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicche’, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresi’ precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’ la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi gia’ dallo stesso esaminati; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).
La sentenza impugnata con motivazione logica e priva di contraddittorieta’ ha evidenziato come dalle stesse espressioni utilizzate dalle parti emergesse un legame inscindibile tra la scrittura del 7 giugno 1964, che prevedeva l’impegno di (OMISSIS) a prestare assistenza in favore dei genitori e della sorella in cambio del trasferimento della proprieta’ di un appartamento e di un terreno, ed i successivi atti con i quali (OMISSIS) ha effettivamente acquistato i beni immobili, in un caso, avvalendosi del denaro fornito dal padre, e nell’altro, tramite una vendita simulata, avendo la Corte d’Appello rilevato che, come emergeva dalla coeva controdichiarazione, il prezzo non era stato versato, in quanto il corrispettivo del trasferimento risiedeva negli obblighi assistenziali che in precedenza il controricorrente aveva assunto.
Cosi’ ricostruita la volonta’ delle parti, i giudici di rinvio hanno evidenziato che, quanto al terreno, il trasferimento della proprieta’ in capo ad (OMISSIS) era stata immediata e non gia’ differita al momento della morte del genitore, e che per cio’ che riguardava l’appartamento, il cui trasferimento del pari era stato immediato, doveva escludersi la ricorrenza di una donazione, posto che la dazione del denaro necessario per l’acquisto trovava giustificazione corrispettiva nelle obbligazioni contratte dal convenuto, che dovevano ricevere immediata esecuzione, non essendone contemplato il differimento ad epoca successiva a quella del decesso dei genitori.
Ne’ poteva incidere su tale ricostruzione la circostanza che beneficiaria delle prestazioni che (OMISSIS) si impegnava a fornire fosse anche la sorella (OMISSIS), essendosi correttamente fatto riferimento in parte qua alla figura del contratto a favore di terzo.
Incensurabile si profila quindi la qualificazione del contratto intervenuto tra le parti in termini di vitalizio assistenziale, la cui configurabilita’ nel nostro ordinamento e’ stata anche di recente ribadita da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 13232/2017) che l’accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprieta’ di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, ed in parte dalla prestazione di “assistenza morale” per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano – in parte non fungibili e basati sull'”intuitus personae” – rispetto all’inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non e’ applicabile l’articolo 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all’articolo 1453 c.c. (conf. Cass. n. 15904/2016, a mente della quale il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’, essendo
caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo).
Del pari incensurabile risulta poi l’affermazione in ordine all’impossibilita’ di ravvisare l’esistenza di un patto successorio ex articolo 458 c.c..
In tal senso, se per la configurazione di un patto successorio vietato dalla legge in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore e’ libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte (cfr. Cass. n. 24450/2009), e’ necessario dare vita a convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, ovvero che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un “vinculum iuris” di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento (conf. Cass. n. 27624/2017), la sentenza impugnata con motivazione connotata da logicita’ e coerenza, ha sottolineato, al fine di escludere la ricorrenza della dedotta causa di nullita’, come entrambe le prestazioni scaturenti dal contratto di vitalizio assistenziale fossero connotate dall’attualita’, essendo immediata l’assunzione da parte di (OMISSIS) dell’obbligo di assistere i genitori ed immediato il trasferimento della proprieta’ degli immobili a suo favore.
Alla luce di tale considerazione correttamente e’ stata esclusa la ricorrenza della figura di cui all’articolo 458 c.c., posto che, secondo la prevalente opinione della dottrina, l’atto mortis causa e’ esclusivamente quello nel quale la morte incide non gia’ sul profilo effettuale (ben potendo la morte di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare “rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione”.
La morte deve pertanto incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia, in quanto in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione.
In tal senso va richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. n. 18831/2019) che nel prendere in esame un’ipotesi di “trust inter vivos” con effetti “post mortem”, ha ribadito che l’atto mortis causa e’ diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso e’ percio’ destinato a produrre, e produce, prima di tale evento, a differenza di quanto invece accade nell’atto post mortem, nel quale l’attribuzione e’ attuale nella sua consistenza patrimoniale e non e’ limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte, osservando che nella fattispecie sottoposta al suo esame la morte del disponente non aveva costituito il punto di origine della situazione regolata ne’ era penetrata nella giustificazione causale dell’attribuzione, ma aveva rappresentato soltanto termine o condizione, e dunque modalita’ della stessa.
A fronte quindi dell’attualita’ sia del trasferimento dei beni in favore del convenuto che dell’assunzione da parte di quest’ultimo delle obbligazioni assistenziali, deve escludersi la ricorrenza di un atto mortis causa, nemmeno risultando che la morte fosse stata presa in esame al diverso fine di regolare il profilo effettuale della vicenda (in tal senso si veda peraltro Cass. n. 6083/1988, secondo cui il contratto in cui il vitaliziato, a fronte delle prestazioni, anche non patrimoniali, del vitaliziante, differisca il trasferimento a questo dei propri beni alla data della sua morte subordinandolo alla condizione risolutiva della sopravvenienza di una situazione di assoluta necessita’ di alienare a terzi, in tutto od in parte, i beni promessi, e riconoscendo in tale caso al vitaliziante un compenso adeguato alle prestazioni gia’ effettuate, non incorre nel divieto dei patti successori ne’ importa esclusione dell’aleatorieta’ della prestazione del vitaliziato – determinabile sulla base delle prestazioni effettuate dal vitaliziante – stante l’oggettiva situazione di incertezza dei reciproci vantaggi e svantaggi dei contraenti esistente al momento della conclusione del contratto).
Altrettanto incensurabile e’ poi l’interpretazione che ha offerto il giudice del rinvio della portata della dichiarazioni rese dai ricorrenti in occasione della conclusione dell’accordo che ha dato vita al vitalizio assistenziale, avendo rimarcato la superfluita’ di un loro consenso (attesa la natura onerosa del contratto concluso), come del pari incensurabile si presenta la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui, nel prendere in esame l’attribuzione della somma di Lire 1.070.000 in favore degli stessi ricorrenti, l’ha ritenuta una sorta di compensazione per il fatto che uno dei beni che verosimilmente sarebbe caduto in successione fuoriusciva dal patrimonio dell’ereditando in virtu’ di un atto a titolo oneroso che era insuscettibile poi di poter essere recuperato in sede successoria.
In ogni caso anche in tal caso si tratta di attribuzioni aventi efficacia immediata, e non anche differita, e prive del carattere che deve connotare gli atti mortis causa, potendosi al piu’ configurare come donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei ricorrenti.
Quanto poi alla diversa valenza della dichiarazione di questi ultimi di essere stati soddisfatti delle rispettive quote in relazione ai cespiti trasferiti al fratello, una volta qualificata come onerosa tale vicenda traslativa, la Corte d’Appello ha giustamente sottolineato la valenza essenzialmente morale di tale dichiarazione, e l’inidoneita’ a dare vita ad una ipotesi di patto successorio, in questo caso rinunciativo (sul punto si veda tuttavia Cass. n. 24291/2015 secondo cui l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione “mortis causa” del genitore, affermazione questa che ben potrebbe estendersi anche al caso in cui la compensazione tra il valore dei beni donati ad uno dei figli avvenga ad opera dello stesso genitore, con un’immediata dazione di una somma di denaro; a cio’ deve poi aggiungersi che il potenziale contrasto con la previsione di cui all’articolo 458 c.c., si porrebbe solo per tale dichiarazione rinunciativa e non anche per il trasferimento immobiliare in favore di (OMISSIS), risultando a tal fine utile il richiamo a Cass. n. 2404/1971, a mente della quale, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, la nullita’ del patto successorio non determina la nullita’ di tutto il contratto nel quale esso sia stato inserito, ove non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola).
La tesi sostenuta dai ricorrenti che in realta’ il trasferimento della proprieta’ degli immobili avrebbe avuto efficacia solo a seguito del decesso di (OMISSIS), oltre a non implicare necessariamente la configurazione di un patto successorio vietato, mira a contrapporre una personale interpretazione della volonta’ delle parti in contrasto con quella invece offerta dalla Corte d’Appello, che non si palesa come implausibile o irrimediabilmente contraddetta dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, nella loro complessiva e coerente esegesi.
Cosi’ del pari e’ infondato il richiamo alla violazione dell’articolo 1353 c.c., quanto all’effettiva esecuzione delle prestazioni poste a carico di (OMISSIS), in quanto, una volta ribadito che anche in caso di trasferimento degli immobili condizionato alla morte dei genitori ed all’adempimento delle prestazioni ci troveremmo al cospetto di un atto post mortem, e non anche di un patto successorio vietato, essendo comunque gia’ specificamente individuati i beni oggetto dell’attribuzione, devesi osservare che la Corte, anche qui con valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in questa sede, ha ritenuto che il mancato adempimento delle obbligazioni contratte dal convenuto rilevasse unicamente in relazione alla possibilita’ di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, e non anche sub specie di condizione di efficacia, con una soluzione che risulta coerente con le espressioni utilizzate dalle parti che giustappunto si prospettavano quali conseguenze sarebbero scaturite in caso di inadempimento del convenuto, affermando che in tal caso, attesa la risoluzione del contatto di vitalizio prevedente il trasferimento di immobili, l’effetto risolutorio sarebbe stato regolato in denaro, assicurando ai genitori ovvero agli altri fratelli una somma corrispondente al valore degli immobili “gia’ a lui intestati e vincolati”.
4. Il terzo motivo deve essere rigettato.
Oltre a riproporsi le gia’ ricordate violazioni del giudicato interno e del principio della domanda, si insiste sul fatto che, una volta qualificato il contratto in termini di vitalizio assistenziale, era onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni ivi contratte.
Tuttavia una volta disattesa l’eccezione di violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo la Corte di appello provveduto, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti di causa che gli era stato sollecitato dalla precedente cassazione con rinvio, e ricondotta la vicenda negoziale alla figura del contratto di vitalizio alimentare ovvero assistenziale, ha correttamente rilevato che il venir meno della sua efficacia non poteva passare per una declaratoria di nullita’ ai sensi dell’articolo 458 c.c., ma esclusivamente a seguito dell’esercizio di una domanda di risoluzione per inadempimento della parte obbligata a rendere le prestazioni assistenziali, domanda che pero’ non risultava fosse stata proposta da parte degli attori.
In tal senso, rilevato che la qualificazione della vicenda come connotata da corrispettivita’ era una difesa spesa da parte del convenuto al fine di vedere rigettata l’avversa domanda di nullita’ dei trasferimenti e di simulazione della vendita in quanto dissimulante una donazione, una volta riconosciuta l’effettiva natura del contratto, ed in assenza di una domanda di risoluzione per inadempimento, diveniva del tutto irrilevante verificare se poi il convenuto avesse effettivamente tenuto fede agli obblighi assunti nei confronti dei genitori e della sorella, di tal che alcuna violazione delle regole in tema di onere della prova risulta configurabile, non essendo l’adempimento un fatto devoluto all’esame del giudice in relazione al contenuto delle domande da esaminare.
5. Infine, del pari infondato e’ il quinto motivo di ricorso.
I giudici di rinvio hanno disatteso la richiesta di restituzione delle spese di lite relative al giudizio di appello, trattandosi di richiesta formulata solo in sede di comparsa conclusionale. Orbene, l’affermazione secondo cui la richiesta fosse contenuta gia’ nella citazione in riassunzione ed in relazione all’importo di cui si fa menzione a pag. 13 della sentenza gravata, risulta contraddetta gia’ dal dato cronologico rappresentato dal fatto che la citazione in riassunzione e’ stata notificata il 4/12/2012 (cosi’ a pag. 5 del ricorso) mentre la somma di cui si pretende il rimborso sarebbe stata pagata con assegno circolare del 30/4/2013, successivamente quindi non solo alla riassunzione ma anche alla pronuncia della sentenza che aveva cassato la prima decisione della Corte distrettuale.
Peraltro la richiesta di restituzione delle spese di lite relative al giudizio di appello non trova corrispondenza nell’effettivo andamento delle vicende processuali nei vari gradi di giudizio. I ricorrenti sono risultati soccombenti in primo grado, laddove in sede di appello, a seguito dell’accoglimento delle domande attoree, (OMISSIS) e’ stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle controparti.
Non si comprende quindi come i ricorrenti possano avere provveduto al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di appello.
Deve invece reputarsi che, a seguito della cassazione della sentenza di appello fosse venuto meno anche il capo che prevedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio di appello e che l’assegno circolare di cui si fa menzione nella sentenza gravata riguardi appunto la restituzione da parte degli attori delle spese che erano state pagate dal convenuto a seguito della sentenza d’appello, come conferma l’avvenuta emissione dell’assegno in data successiva alla pronuncia di questa Corte.
La richiesta di restituzione formulata nell’atto di citazione in riassunzione appare quindi correlata all’ipotesi in cui, come auspicato, il giudice del rinvio avesse confermato l’accoglimento della domanda attorea, con il riconoscimento per effetto della soccombenza, anche del diritto al rimborso delle spese di tutti i gradi, ivi incluse di quelle relative al giudizio di appello.
Ne consegue che alcuna somma non dovuta risulta essere stata versata in favore della controparte a titolo di spese di lite e che quindi, a prescindere dall’ammissibilita’ o meno della richiesta di ripetizione, la stessa e’ comunque priva di fondamento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
6. Avuto riguardo alla complessita’ delle questioni trattate, che hanno ricevuto anche diversa soluzione nei diversi gradi di merito, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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