In tema di ordinamento penitenziario l’istituto della prescrizione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 agosto 2020, n. 23463.

In tema di ordinamento penitenziario l’istituto della prescrizione non è applicabile alla sanzione disciplinare, definitivamente inflitta al detenuto, ma non espiata. (La Suprema Corte ha osservato come tale opzione normativa non determini una lacuna che possa giustificare forme d’integrazione analogica del sistema, trattandosi di un settore, diverso dal diritto penale proprio, nel quale gli interessi primari della tutela della libertà personale e della risocializzazione non ricorrono necessariamente ovvero possono risultare sub-valenti rispetto all’esigenza del mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna agli istituti di pena).

Sentenza 3 agosto 2020, n. 23463

Data udienza 2 luglio 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Istanza di non eseguibilità di decisione disciplinare per intervenuta prescrizione – Inoperatività della prescrizione in ambito penitenziario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/10/2019 del Tribunale di sorveglianza di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENTOFANTI Francesco;
lette ie conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PEDICINI Ettore, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto il reclamo, proposto da (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 35-bis Ord. Pen., teso ad ottenere la declaratoria di non eseguibilita’, per intervenuta prescrizione, di pregressa sanzione disciplinare al detenuto definitivamente irrogata.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge.
Sostiene il ricorrente che, in ambito penitenziario, non e’ positivamente stabilito alcun termine di prescrizione della sanzione disciplinare non espiata, sicche’ la lacuna andrebbe colmata in via analogica.
Norma utile di riferimento sarebbe costituita dall’articolo 80 Ord. Pen., comma 1, reg. es., che disciplina l’istituto della sospensione condizionale della sanzione stessa, fissando in sei mesi il tempo della messa alla prova; a tale tempo potrebbe allora essere commisurato il termine di prescrizione in discorso, non espressamente individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamento infondato e deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
2. L’istituto della prescrizione della sanzione disciplinare, definitivamente inflitta, ma non espiata, non trova ingresso nell’ordinamento penitenziario vigente (che conosce termini acceleratori, di natura perentoria, solo con riferimento al procedimento prodromico all’irrogazione: Sez.. 1, n. 24180 del 19/05/2010, Maltese, Rv. 247987-01; Sez. 1, n. 44654 del 15/10/2009, Caracciolo, Rv. 245674-01; Sez. 1, n. 13685 del 14/03/2008, Prota, Rv. 239569-01), come ammette lo stesso ricorrente.
Tale assetto riflette un’opzione normativa, la quale implica l’inapplicabilita’, al riguardo, della relativa causa estintiva, senza dar luogo ad una lacuna che possa giustificare forme d’integrazione analogica del sistema, non potendo ritenersi indefettibile la previsione di una causa siffatta nella materia in esame. La non operativita’ della prescrizione, in campi diversi dal diritto penale propriamente inteso, appare infatti ragionevole. Nella materia dei reati, e delle relative pene, l’esigenza di prevederla e’ legata alla tutela dell’interesse primario della liberta’ personale, e alla progressiva erosione dell’attitudine risocializzante della sanzione criminale in ragione del decorso del tempo (in termini, Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977-01, par. 2.2. della motivazione); esigenza che non necessariamente ricorre, ovvero puo’ risultare subvalente, nella materia delle sanzioni disciplinari ed amministrative, in ragione della prevalenza di interessi pubblicistici oggetto di privilegiata considerazione normativa (nel caso di specie, la prevalenza e’ attribuita al mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna agli istituti di pena).
3. Solo per completezza puo’ aggiungersi che, rispetto all’analogia in concreto prefigurata dal ricorrente, difetta inoltre, in tutta evidenza, l’eadem ratio tra il caso espressamente previsto, che attiene all’ambito della sospensione condizionale della sanzione disciplinare, e quello in tesi non disciplinato, rispetto al primo affatto eterogeneo.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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