La disciplina in materia di scorrimento

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 1 ottobre 2020, n. 5750.

La disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

Sentenza 1 ottobre 2020, n. 5750

Data udienza 24 settembre 2020

Tag – parola chiave: Concorsi – Scorrimento della graduatoria – Diritto soggettivo pieno all’assunzione – Esclusione – Scelte dell’amministrazione – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2015, proposto da
To. Ar., rappresentato e difeso dall’avvocato To. Ar., con domicilio eletto presso lo studio Da. Ma. Se. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 05978/2014, resa tra le parti, concernente la reiezione domanda di scorrimento diretta ad ottenere la nomina a segretario comunale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. St. Sa. e uditi per le parte appellante l’avvocato Am. Ca. su delega dichiarata di To. Ar.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di n. 204 posti di segretario comunale, indetto con D.M. 31 gennaio 1990, classificandosi al posto n. 252 della graduatoria, in posizione non utile per l’assunzione in servizio.
A seguito di rinuncia da parte di taluni candidati, il Ministero ha operato tre scorrimenti di graduatoria raggiungendo la posizione n. 252. Nel frattempo il Ministero con D.M. 31 gennaio 1991 ha indetto un nuovo concorso a 148 posti di segretario comunale; ai sensi dell’art. 1 del DPR 23 giugno 1972, n. 749 (applicabile ratione temporis al caso di specie), i concorsi per il reclutamento dei segretari comunali hanno cadenza annuale, e vengono indetti nel gennaio di ciascun anno.
La graduatoria di quest’ultimo concorso è stata approvata il 28 gennaio 1994 e pubblicata sulla G.U. n. 13 del 15/2/1994.
1.1 – Avendo appreso che nell’ultimo scorrimento alcuni candidati non avevano preso servizio, il ricorrente ha formulato istanza al Ministero in data 7 dicembre 1993, reiterata con diffida del 21 gennaio 1994, affinchè provvedesse ad un ulteriore scorrimento.
1.2 – Con il provvedimento del 17 marzo 1994 l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta rilevando che la graduatoria del concorso al quale aveva partecipato aveva ormai perso validità, in considerazione dell’intervenuta pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.
2. – Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio rilevando che, ai sensi dell’art. 15 quater della L. 28/2/1990 n. 38, di conversione del D.L. 28/12/1989 n. 415, “la graduatoria del concorso per l’ammissione in carriera di segretari comunali ha validità sino all’approvazione della graduatoria del concorso successivo”: secondo il ricorrente ciò significherebbe che fino a quella data la graduatoria avrebbe dovuto essere utilizzata e perciò, essendosi verificate vacanze in quanto tre candidati non avevano preso servizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria consentendogli di accedere alla nomina.
Al momento della richiesta di scorrimento tale graduatoria sarebbe stata ancora valida e, quindi, l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dall’eseguire lo scorrimento, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in proposito.
3. – Con la sentenza impugnata n. 5978/2014, il TAR ha respinto il ricorso.
4. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendone la riforma.
4.1 – L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
5. – All’udienza pubblica del 24 settembre 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
7. – Nell’atto di appello l’appellante ha ribadito le tesi sviluppate in primo grado, sostenendo che – nel caso di specie -, l’Amministrazione non sarebbe stata titolare di un potere discrezionale in relazione alla facoltà di avvalersi dello scorrimento, in quanto la scelta di utilizzare tale possibilità sarebbe stata già esercitata a monte, consumando il relativo potere discrezionale.
Del resto la stessa L. 28/2/1990 n. 38, di conversione del D.L. 28/12/1989 n. 415, nel prevedere la durata della graduatoria fino alla pubblicazione di quella relativa al concorso successivo, avrebbe implicitamente previsto il ricorso allo scorrimento, facoltà della quale il Ministero si sarebbe avvalso.
Poiché la richiesta di scorrimento sarebbe stata presentata prima della scadenza della graduatoria, il Ministero non avrebbe potuto giustificare il diniego di scorrimento adducendo tale fattore impeditivo.
Sussisterebbe, a detta dell’appellante, un vero e proprio obbligo per la P.A.
8. – La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa.
8.1 – In via generale è opportuno tenere presente che la vicenda in questione risale al 1994 ed è quindi, di molto anteriore ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011 che ha riconosciuto il principio di prevalenza dello scorrimento su altre modalità di copertura del posto vacante (concorso), facendo leva sulla disposizione recata dall’art. 35, comma 5 – ter, del Testo unico del pubblico impiego, introdotta dalla legge n. 244/2007.
Non a caso l’Amministrazione aveva sostenuto in primo grado, richiamando la giurisprudenza più risalente, che lo scorrimento costituisse espressione di una scelta latamente discrezionale della P.A.
8.2 – Ad ogni buon conto, anche applicando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011 richiamata dal TAR, la tesi prospettata dall’appellante non può essere condivisa.
Correttamente il TAR ha rilevato, richiamando l’A.P. n. 14/2011 che “la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale”.
L’appellante sostiene che tali valutazioni sarebbero state già eseguite dall’Amministrazione quando ha disposto i precedenti scorrimenti e che, quindi, nel caso di specie non rileverebbero.
8.3 – La tesi non è persuasiva, in quanto ogni provvedimento di scorrimento costituisce una decisione organizzativa assunta dall’Amministrazione in relazione alla particolare situazione di fatto: secondo la giurisprudenza “i vincitori di un pubblico concorso, e, a fortiori, i candidati non vincitori ma risultati idonei, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l’Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso, ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 27/04/2020, n. 2662). In linea di principio, l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, e non già un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Nel caso di specie è dirimente rilevare che al momento dell’adozione del provvedimento con cui il Ministero ha riscontrato l’istanza del ricorrente la graduatoria aveva perso la propria validità, essendo stata pubblicata la graduatoria del concorso successivo.
In base a quanto previsto del DPR 23/6/1972 n. 749 applicabile ratione temporis, i concorsi per il reclutamento dei segretari comunali hanno cadenza annuale e vengono pubblicati nel gennaio di ciascun anno: nella fattispecie la graduatoria del concorso successivo è stata pubblicata il 28 gennaio 1994 a fronte di un’istanza di scorrimento – a detta del Ministero, datata 21 gennaio 1994.
Peraltro per tali tipologie di concorsi la stessa A.P. (§ 51) ha escluso l’automatico scorrimento rilevando che nel caso di “ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”. Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. IV, 19/06/2020, n. 3920).
8.4 – Applicando il principio del tempus regit actum, al momento dell’adozione del provvedimento decisorio sulla diffida del ricorrente l’Amministrazione non poteva disporre lo scorrimento, essendo ormai venuta meno la validità e l’efficacia della graduatoria del concorso al quale l’appellante aveva partecipato; peraltro, la parte non ha sollevato problematiche relative all’eventuale ritardo nel provvedere da parte della P.A.
9. – Ne consegue che l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado.
10. – Quanto alle spese del grado di appello può disporsene la compensazione tenuto conto della difesa meramente formale dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere

 

 

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