In tema di ordinamento penitenziario

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 agosto 2020, n. 23461.

Massima estrapolata:

In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza, ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. non trova applicazione rispetto alle ordinanze di cui all’art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., con cui l’autorità giudiziaria che ha disposto il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto o sulla ricezione della stampa, delibera, volta per volta, sulla concreta consegna o sul singolo inoltro, trattandosi di ordinanze auto-applicative.

Sentenza 3 agosto 2020, n. 23461

Data udienza 2 luglio 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Diniego all’accesso in autotutela in ottemperanza – art. 35 bis commi 5 e seguenti ord . pen. – Presupposti del processo d’ottemperanza – Inapplicabilità dell’ottemperanza alle ordinanze di cui all’art. 18 ter comma 5 ord. pen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/09/2019 del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENTOFANTI Francesco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIGNOLA Ferdinando, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia negava ad (OMISSIS) l’accesso alla tutela in ottemperanza, di cui all’articolo 35-bis Ord. Pen.,, commi 5 ss., in relazione a pregressa statuizione, con cui era stato autorizzato l’inoltro di corrispondenza dal detenuto spedita, sul presupposto che, anche a ritenere il rimedio astrattamente azionabile in materia, esso fosse stato in concreto impiegato per finalita’ improprie, ossia non gia’ per rendere l’inoltro effettivo, ma per ottenere la restituzione della lettera al mittente.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge.
Secondo il ricorrente, sussisteva la dedotta inottemperanza della Direzione carceraria, essendo prassi che, in caso di disposto inoltro di missiva originariamente trattenuta, ai danni di detenuto assoggettato a vista di censura, questi, ove abbia perso interesse all’inoltro stesso, abbia diritto alla restituzione del plico; diritto che, nella specie, era rimasto frustrato.
Ne’ si sarebbe potuto sostenere l’inapplicabilita’ del rimedio azionato, pena la mancata tenuta costituzionale del sistema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamento infondato, sotto entrambi i profili dedotti, e deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
2. Sotto un primo aspetto, il procedimento di ottemperanza, attivabile dal detenuto ai sensi dell’articolo 35-bis Ord. Pen., commi 5 ss., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di un’ordinanza del giudice di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto medesimo ai sensi del citato articolo 35-bis, commi da 1 a 4, e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione regolato da tali disposizioni (Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, (OMISSIS), Rv. 276406, in motivazione).
Le ordinanze di accoglimento in esame, adottate in relazione alle ipotesi di accertata grave violazione dei diritti del detenuto, hanno contenuto non tipico, in quanto il menzionato l’articolo 35-bis, comma 3, stabilisce che “il giudice ordin(i) all’amministrazione di porre rimedio” alla violazione stessa, entro un termine all’uopo prefissato. Trattasi di contenuto suscettibile di essere ulteriormente sviluppato, se del caso, quanto a “modalita’ e tempi di adempimento”, come prevede il successivo comrna 6, lettera a), ed e’ sempre possibile che l’Amministrazione resti inerte, o eluda il comando giudiziale (cfr. comma 6, lettera b), sicche’ si puo’ rendere indispensabile fare ricorso alla tutela esecutiva, rappresentata appunto dallo strumento dell’ottemperanza (che puo’ implicare altresi’ la nomina di apposito Commissario ad acta: comma 6, lettera d).
Il medesimo strumento non e’ invece contemplato rispetto alle ordinanze di cui all’articolo 18-ter Ord. Pen., comma 5, con cui l’autorita’ giudiziaria, che ha disposto il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto, o sulla ricezione della stampa, delibera, volta per volta, sulla concreta consegna o sul singolo inoltro.
Le ordinanze di quest’ultimo genere, del resto, hanno contenuto puntuale, e sono auto-applicative, sicche’ per esse non si configura, gia’ in astratto, alcun bisogno di tutela giurisdizionale suppletiva.
3. Sotto altro aspetto, il rimedio dell’ottemperanza si pone in rapporto di rigida strumentalita’ rispetto al provvedimento giudiziale di cui si lamenta la mancata, o non accurata, esecuzione.
Nel relativo procedimento non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novita’ (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01).
Tale rimedio, dunque, a fronte di un provvedimento conformativo dell’operato dell’Amministrazione, quale quello regolato dal citato articolo 18-ter Ord. Pen., comma 5, (ordine di consegna o di inoltro), non potrebbe essere invocato per ottenere da essa condotte diverse (la restituzione del plico o dello stampato al mittente), ancorche’ in tesi connesse all’evoluzione della posizione giuridica sostanziale vantata dal detenuto.
A tal fine, come correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata, l’interessato ha la possibilita’ di proporre, se ne ricorrono gli estremi, separato reclamo, ai sensi dell’articolo 35-bis Ord. Pen., comma 1, e di accedere, in correlazione, in caso di necessita’, alla tutela per ottemperanza; con esclusione, dunque, di vuoti di tutela costituzionalmente censurabili.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *