In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999,

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13162.

La massima estrapolata:

In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti correnti bancari intestati alle cd. società veicolo appositamente costituite, gestori del patrimonio separato, producono interessi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente diritto al rimborso di quanto prelevato a titolo di acconto solamente all’esito dell’operazione, quando cessa il vincolo di destinazione.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13162

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), la quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, alla via (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 697, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l’08.10.2013 e pubblicata il 28.11.2013;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier Di Marzio Paolo.
la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

la contribuente (OMISSIS) Srl, con contratto del 23.12.2002, poi modificato il 23.04.2003, acquistava pro soluto alcuni crediti derivanti da finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a gestori di pubblici servizi. La (OMISSIS) procedeva alla cartolarizzazione di tali crediti divisi in sei diversi portafogli e finanziava l’acquisto con l’emissione di diverse classi di titoli, che poi rimborsava utilizzando i fondi ottenuti mediante l’incasso dei crediti. Al fine di gestire l’operazione, la contribuente apriva due conti correnti: il primo presso la Tesoreria Centrale dello Stato, poi chiuso il 20.10.2009, ed il secondo presso (OMISSIS), successivamente trasferito presso (OMISSIS). Gli interessi maturati sulle giacenze di tali conti correnti venivano sottoposti dalla Banca d’Italia a ritenuta nella misura del 27%.
Nel gennaio 2009 i titoli relativi al portafoglio 6 venivano estinti a seguito del loro totale rimborso agli aventi diritto, e la (OMISSIS) domandava all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute alla fonte del 27%, operate sugli interessi maturati nel lasso di tempo dall’anno 2003 al giugno 2009 e per il periodo successivo, fino all’effettivo rimborso.
Secondo quanto stabilito dal contratto di cessione le somme, una volta rimborsate alla contribuente, avrebbero dovuto essere corrisposte da quest’ultima alla cedente Cassa Depositi e Prestiti.
Con ricorso del 18.11.2010 la contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 235 del 2012, accoglieva l’impugnativa, reputando che le ritenute operate sugli interessi fossero state effettuate a titolo di acconto, perche’ a detti interessi doveva riconoscersi la natura di rendimento del patrimonio separato della (OMISSIS), conseguendone il diritto della societa’ alla restituzione delle ritenute operate.
L’Amministrazione finanziaria interponeva appello sul presupposto che un rimborso delle ritenute avrebbe generato un contrasto con il principio secondo cui un soggetto esente da imposte dirette non deve per questo ritenersi escluso dall’imposizione sostitutiva sugli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, costituendo questa l’unica forma impositiva cui avrebbe potuto essere assoggettata la societa’ veicolo per la propria attivita’. Il Collegio di secondo grado accoglieva l’impugnativa proposta dall’Ente impositore e riformava la sentenza di prime cure, disconoscendo il diritto al rimborso delle ritenute sugli interessi invocato dalla contribuente.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) Srl, affidandosi a due, articolati, motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva, invocando il disposto di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa; successivamente ha depositato pure memoria. La societa’ (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La contribuente (OMISSIS) contesta mediante il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 130 del 1999, articoli 1 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, commi 2 e 4, primo e terzo capoverso, del TUIR, articoli 87 e 79 (ex articolo 93), nonche’ della L. n. 28 del 1999, articolo 14, per aver l’impugnata CTR ritenuto che la societa’ veicolo ( (OMISSIS)) fosse un soggetto escluso dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, con conseguente tassabilita’ degli interessi maturati sui conti correnti accesi al fine di gestire l’operazione di cartolarizzazione.
1.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente censura la nullita’ della sentenza o del procedimento, in quanto la Commissione d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dalla societa’ nel giudizio di secondo grado.
2.1. – Mediante il primo motivo di ricorso, la ricorrente (OMISSIS) censura la valutazione operata dalla impugnata CTR, in quanto “il giudice di appello ha erroneamente individuato ed interpretato la normativa applicabile alle societa’ di cartolarizzazione e alla fattispecie in esame. Egli, infatti, ha ritenuto che le societa’ di cartolarizzazione siano disciplinate in materia di ritenute alla fonte sugli interessi maturati sui conti correnti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, terzo periodo, alla luce dell’interpretazione autentica che e’ stata data a tale norma dalla L. n. 28 del 1999, articolo 14. Tutto cio’ partendo dal presupposto che le societa’ veicolo siano soggetti esclusi dall’imposta sul reddito” (ric. p. 14). La contribuente sostiene che, per effetto di una corretta applicazione della normativa che disciplina le operazioni di cartolarizzazione, non potrebbe che giungersi a conclusioni opposte rispetto a quelle cui e’ pervenuta la CTR.
Secondo la ricorrente (OMISSIS), la norma da applicare nel caso di specie non sarebbe il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, terzo capoverso, bensi’ il primo capoverso, il quale stabilisce che le ritenute alla fonte – del 27% che le banche operano, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti – si applicano a titolo di acconto nei confronti delle “societa’ ed enti commerciali di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, articolo 87, comma 1, lettera a) e b)”. Con riguardo alle modalita’ di applicazione delle ritenute alla fonte, se debbano essere applicate a titolo di acconto o di imposta, secondo la ricorrente “assume rilievo la circostanza per cui la societa’ veicolo mantiene la qualifica di parte giuridicamente rilevante nel rapporto di deposito. Infatti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, la ritenuta alla fonte si applica a titolo di acconto o a titolo di imposta a seconda della natura del soggetto nei confronti del quale e’ applicata” (ric. p. 16).
Nella specie, destinataria delle ritenute alla fonte sarebbe stata la societa’ veicolo, in quanto la peculiare attivita’ svolta da quest’ultima, per la realizzazione di una o piu’ operazioni di cartolarizzazione, non escluderebbe la sua inclusione fra le societa’ di cui TUIR, articolo 87, comma 1, lettera a), quale soggetto Irpeg. “In conclusione, quindi, le ritenute applicate nei confronti della societa’ veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto, in quanto le societa’ veicolo rientrano tra le societa’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, primo capoverso, lettera c)” (ric. p. 17).
Sostiene la ricorrente che fin quando perduri “il vincolo di destinazione, ovvero fino a quando detti interessi e proventi restano finalizzati al rimborso e alla remunerazione dei titoli emessi, senza poter entrare nella disponibilita’ della societa’ veicolo per formarne il relativo reddito”, non si verificherebbe la condizione richiesta dal TUIR, articolo 79 (ex articolo 93) per l’individuazione del periodo di imposta nel quale poter effettuare lo scomputo delle ritenute di acconto subite a fronte della corresponsione degli interessi. “Tale possibilita’ deve dunque intendersi rinviata al periodo di imposta in cui gli interessi medesimi, esaurita l’operazione di cartolarizzazione e soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, possano acquisire rilievo in capo alla societa’ veicolo concorrendo a formare il relativo reddito”, sussistendo le circostanze di certezza nell’an e di determinabilita’ del quantum, prescritte dal TUIR, articolo 75 (ric. p. 19). Tale interpretazione normativa, aggiunge la contribuente, era stata confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 222/E del 2003 e, in particolare, n. 77/E del 2010. La censura appare fondata.
Oggetto del contendere nel presente giudizio, e’ innanzitutto se gli interessi attivi, corrisposti su depositi bancari accesi da una societa’ di cartolarizzazione (cd. “societa’ veicolo”) siano soggetti a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 2, e se di tali ritenute, cosi’ operate, tale societa’ abbia successivamente diritto al rimborso.
In proposito, pare opportuno rammentare che la L. 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso societa’ appositamente costituite (cd. societa’ veicolo o special pourpose vehicle). Tali societa’ provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (L. n. 130 del 1999, articolo 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della societa’ veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dalla L. n. 130 del 1999, articolo 1, comma 1, lettera b), e’ a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonche’ al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidita’ che l’incasso dei crediti e’ in grado di generare e’ funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.
In tale contesto normativo non appare dubbio che pure gli interessi percepiti sui depositi, ed i valori iscritti nei conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilita’ finanziarie detenute dal patrimonio separato, debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benche’ maturati su conti e depositi formalmente intestati alla societa’ veicolo. Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la societa’ veicolo non ha la disponibilita’ dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi.
La L. speciale n. 130 del 1999, non si occupa del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, ne’ tanto meno delle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle societa’ di cartolarizzazione. Incidentalmente pare allora opportuno ricordare, in materia di regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato, costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, ed alle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle societa’ di cartolarizzazione, che alcune leggi speciali hanno previsto uno specifico regime di neutralita’, ai fini Irpeg ed Irap, del patrimonio separato delle societa’ costituite per realizzare le peculiari operazioni di cartolarizza-zione ivi disciplinate. Puo’ operarsi riferimento al Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 22, comma 8, in materia di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi; al Decreto Legge n. 351 del 2001, articolo 2, comma 6, in materia di dismissione del patrimonio pubblico; al Decreto Legge n. 63 del 2002, articolo 7, comma 11 e articolo 8, comma 10, i quali tutti prevedono la non assoggettabilita’ dei patrimoni separati alle imposte sui redditi ed all’Irap, l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto delle operazioni di cartolarizzazione e la non applicazione della ritenuta prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26, commi 2 e 3, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa’. In questi casi la particolare attenzione del legislatore – il quale si e’ specificamente occupato della sorte delle ritenute sugli interessi attivi, per escluderne l’assoggettamento a ritenuta Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ex articolo 26 – trova evidente ragione nel peculiare carattere e nella destinazione, prettamente pubblicistici, dei patrimoni separati ivi previsti.
Per quanto direttamente di interesse nel presente giudizio, pertanto, devono trovare applicazione in materia le disposizioni generali, e puo’ osservarsi che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 2, e’ sempre prevista l’applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e gli altri proventi corrisposti ai titolari dei conti correnti e depositi bancari. L’articolo 26, comma 4, stabilisce, peraltro, che le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti, tra gli altri, e per quel che qui interessa, “delle c) societa’ ed enti di cui al medesimo T.U., articolo 87, lettera a) e b)”, mentre le predette “ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso”.
Nel caso in esame, la societa’ ricorrente non puo’ che essere il soggetto destinatario delle ritenute in oggetto in quanto titolare dei conti correnti bancari nonche’ “gestore” del patrimonio separato. Le predette ritenute, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, in ordine agli interessi maturati sui conti correnti, devono pertanto essere effettuate a titolo di acconto nei confronti della societa’ cd. “veicolo”, quale soggetto cui fanno capo i rapporti giuridici che riguardano i patrimoni separati (cfr. Cass. n. 16605 del 2010; Cass. n. 15319 del 2013).
Successivamente, a seguito della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi della destinazione finale del patrimonio separato, potranno, se del caso, operare i presupposti perche’ la societa’ veicolo ne chieda il rimborso, la compensazione, lo scomputo od altro. Solo in questo momento, infatti, esaurita l’operazione di cartolarizzazione ed all’esito della stessa, risulta evidente quale destinazione abbia avuto il patrimonio separato, ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito, con la conseguenza che, ove siano stati soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, potra’ anche, in ipotesi, emergere un residuo di reddito attivo in favore della societa’ veicolo, che potra’ essere assoggettato ai tributi di legge.
Questa Corte ha, del resto, gia’ rilevato che “le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, a norma della L. 30 aprile 1999, n. 130, sono realizzate attraverso societa’ appositamente costituite, le cd. societa’ veicolo (o “special pourpose vehicle”), che provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso degli stessi. I crediti oggetto di tali operazioni costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della societa’, a destinazione vincolata, di cui le societa’ di cartolarizzazione non hanno la disponibilita’, come anche gli interessi maturati sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, con la conseguenza che, ai fini fiscali, solo al momento della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, potranno operare i presupposti in capo ai soggetti, a tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro”, Cass. sez. V, sent. 27.05.2015, n. 10885.
Nel caso di specie risulta pacifico che, alla data della presentazione dell’istanza di rimborso, le operazioni di cartolarizzazione per cui e’ causa fossero state gia’ concluse. Ne consegue che, alla luce quadro normativo di riferimento, risultano fondate le contestazioni proposte dalla contribuente.
Tenuto conto della novita’ delle questioni proposte appare opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidita’ ingenerati dall’incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all’uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. societa’ veicolo, di cui alla L. n. 130 del 1999, articolo 3, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 4, lettera c). A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, la societa’ veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto”.
Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto.
2.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce il vizio di nullita’ della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR per aver trascurato di pronunciare in ordine alle eccezioni sollevate dalla stessa, circa l’inesattezza dell’affermazione secondo cui, nelle operazioni di cartolarizzazione, la chiusura del bilancio finale delle societa’ veicolo risulta sempre pari a zero; in relazione al diritto della societa’ veicolo al rimborso delle ritenute anche in assenza di reddito imponibile; in ordine all’assenza di salti di imposta in caso di rimborso delle ritenute alla fonte alle societa’ veicolo, nonche’ circa la qualificazione della ritenuta alla fonte come ritenuta a titolo di acconto e non di imposta.
Le doglianze rimangono assorbite nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
In conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo. L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, che procedera’ a nuovo giudizio uniformandosi ai principi innanzi esposti. Lo stesso Giudice provvedera’ pure a regolare fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dalla (OMISSIS) Srl, assorbito il secondo e, in relazione al motivo accolto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, procedera’ alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvedera’ anche a regolare fra le parti le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

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