In tema di omicidio stradale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4882

Massima estrapolata:

In tema di omicidio stradale, il testo dell’articolo 589-bis, comma 2, del Cp non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l’aggravamento per l’ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. Del resto, che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell’aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si desume anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell’omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada perde la propria autonomia.

Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4882

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. NARDIN MAURA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SIENA in difesa di: (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2019 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con cui (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato all’articolo 589 bis c.p., commi 1 e 2, per avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ponendosi in stato di ebbrezza alcolica (gr/l 2,37), alla guida di un furgone su cui viaggiava come trasportata (OMISSIS), senza previamente controllare l’allaccio delle cinture di sicurezza da parte della medesima e la chiusura dello sportello lato passeggero, compiuto una manovra di svolta a sinistra, in un’area di parcheggio, ad una velocita’ eccessiva, cosi’ proiettando la trasportata al di fuori dell’abitacolo, ed investendola con le ruote posteriori del furgone, cagionandole lesioni, da cui derivava la morte.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicita’ risultante dalla sentenza impugnata e da altri atti del procedimento. Lamenta che il fatto originariamente descritto nella contestazione rispetto al quale l’imputato era stato chiamato a difendersi, e’ diverso da quello addebitatogli con la sentenza di primo grado, riguardando solo il compimento della manovra ad eccessiva velocita’ e non l’omesso controllo della chiusura dello sportello, lato passeggero, e l’allaccio della cintura di sicurezza da parte della persona offesa. Rileva che cio’ ha impedito che siffatti profili di colpa fossero oggetto di indagine, con la conseguenza che le relative ipotesi ricostruttive, pur adottate dai giudici di merito, sono rimaste sfornite di prova. Non essendo stata, infatti, accertata la causa di apertura dello sportello, quella fatta propria dai giudici merito e’ solo una delle possibili ricostruzioni alternative, inidonea a superare il criterio dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, indispensabile per giungere all’affermazione di responsabilita’. Osserva che, nel disattendere il motivo di appello, formulato sul punto, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle violazioni ritenute dal giudice di primo grado nella sentenza appellata, senza confrontarsi con il capo di imputazione, che limitava la contestazione all’eccessiva velocita’. Ed invero, ancorche’ sia evidente che per consentire la caduta lo sportello dovesse essere aperto e la cintura slacciata, nondimeno, e’ rimasto ignoto se lo sportello fosse gia’ aperto al momento del sinistro, o fosse stato aperto successivamente alla partenza dalla passeggera.
D’altro canto, la stessa Corte di appello nel ricostruire il fatto afferma che l’apertura dello sportello “potrebbe” essere stata causata’ dalla sterzata, ma senza spingersi ad affermare che cio’ e’ sicuramente accaduto. Ancora, rileva che del tutto contraddittoriamente la sentenza afferma che “appare credibile” che (OMISSIS) fosse salita sul veicolo dal lato opposto a quello del passeggero, scorrendo poi a lato del guidatore, senza avvedersi che una simile ricostruzione implica che nessuno abbia aperto lo sportello del passeggero prima di partire e che, pertanto, lo sportello non puo’ che essere stato aperto da (OMISSIS) in corsa. Sostiene che su siffatte circostanze l’imputato ha avuto occasione di difendersi solo in appello, avendo potuto altresi’ specificare, solo in detta sede, di aver visto la persona offesa allacciare la cintura, mentre si trovava con il furgone fermo sul piazzale. Circostanza questa confermata dalla presenza di un capello della vittima sulla chiusura della dotazione di sicurezza.
L’affermazione di responsabilita’ da parte del Collegio del gravame, dunque e’ fondata su mere conclusioni logiche, sulla base di un’impostazione accusatoria – ritenuta verosimile – che muove dalla fine, e cioe’ dal fatto che la vittima e’ caduta, per desumere che ella non doveva avere la cintura allacciata. Tuttavia, e’ ovvio che dalla caduta non puo’ trarsi alcuna informazione sul fatto che la cintura non fosse mai stata allacciata o fosse invece stata slacciata. Assume che il ricorso alla prova indiretta e’ consentito solo quando, partendo da elementi certi e non contestati, l’inferenza conduca ad un risultato unico, senza la possibilita’, se non per ipotesi meramente residuali, non immaginabili, di giungere a conclusioni diverse. Nel caso di specie, al contrario, non e’ possibile escludere un percorso ricostruttivo diverso ed alternativo, il che impedisce il superamento del ragionevole dubbio.
4. Con il secondo motivo si duole, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) c) ed e), dell’erronea applicazione della legge processuale in relazione agli articoli 192 e 533, della violazione della legge penale in relazione all’articolo 589 bis c.p. e del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicita’ e della contraddittorieta’.
Osserva che, pur ipotizzando che la persona offesa fosse stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa dell’eccessiva velocita’, non avendo indossato la cintura di sicurezza, tuttavia il Tribunale, anche in cio’ confermato dal giudice del gravame, concede l’attenuante speciale del concorso della vittima. Rileva che se si esclude che, di per se’, la velocita’ di un furgone appena partito (neppure calcolata dal consulente del pubblico ministero) possa avere provocato una forza idonea a far sbalzare fuori la trasportata, allora e’ evidente che la medesima non puo’ che avere aperto lo sportello. Siffatta versione alternativa e’, invero, del tutto plausibile e puo’ essere giustificata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte – che non ha ravvisato alcun motivo per cui la giovane potesse voler scendere dall’automezzo- dalle piu’ varie ragioni: l’avere dimenticato qualcosa nel locale, l’avere dimenticato di dire qualcosa alle amiche o alle persone che con lei stavano uscendo dal locale, od altro ancora. Ne’ cio’ trova smentita nel mancato rinvenimento delle impronte digitali della medesima sulla maniglia della porta lato passeggero, posto che dagli accertamenti dei carabinieri e’ emerso che non sono state rilevate su quella parte impronte di chicchesia, trattandosi di una superficie non perfettamente levigata, che non ne consente il reperimento. Il dato della mancanza di impronte non puo’, quindi, rivestire significato probatorio determinante di conferma dell’una o dell’altra versione.
Neppure soccorrono le dichiarazioni del teste (OMISSIS), con le quali la Corte territoriale ha inteso smentire ogni diversa ricostruzione e rispondere al dubbio ricavabile dalla relazione del consulente del pubblico ministero, che aveva rilevato l’assenza di elementi sufficienti a ricostruire i movimenti della vittima nel lasso di tempo intercorso dal momento in cui si trovava sul veicolo a quando veniva travolta. (OMISSIS) ha affermato di aver visto lo sportello aperto, ma di non avere visto la ragazza sul furgone. Circostanza questa spiegata dai consulenti della difesa, secondo i quali cio’ e’ stato possibile perche’ la persona offesa e’ caduta in una zona del piazzale non compresa nel cono visivo del testimone. Ed invero, se il testimone, come ha riferito, ha visto lo sportello aperto e non la passeggera, cio’ significa che ella era gia’ caduta, sicche’ la deposizione di (OMISSIS) non puo’ contribuire a chiarire l’accaduto. La possibilita’ di due alternative modalita’ di accadimento, tuttavia, non consente il superamento del ragionevole dubbio, con l’obbligo di assolvere l’imputato.
5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), lamentando la violazione della legge penale in relazione al disposto dell’articolo 589 bis c.p. ed il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicita’. Assume che il semplice stato di alterazione psicofisica di per se’ non consente di ricondurre causalmente alla violazione della regola precauzionale – che fa divieto di porsi alla guida in stato di ebbrezza – l’evento verificatosi. Sottolinea che la Corte non si e’ premurata di verificare se l’evento si sarebbe egualmente prodotto, negli stessi termini, nell’ipotesi in cui l’imputato non si fosse trovato in stato di ebbrezza alcolica, ne’ si e’ fatta carico di vagliare il valore interruttivo del nesso causale della condotta della persona offesa, che, volontariamente od involontariamente, apri’ lo sportello.
Infine, si duole della mancata analisi del dato inerente il tempo di caduta della passeggera in rapporto al tempo di reazione necessario per intervenire ad impedire l’evento. Rileva che: gli accertamenti hanno consentito di determinare la velocita’ massima che il furgone poteva raggiungere dal punto di partenza (determinato dalle tracce sul terreno) al punto di caduta (indicato dalle testimonianza, essendo il corpo stato rimosso prima dell’arrivo delle forze dell’ordine) in km/h 21; che utilizzando il parametro della distanza fra il sedile anteriore destro e le ruote’ gemellari posteriori destre, e’ stato possibile calcolare in modo certo il tempo di caduta in 0,57 secondi, mentre il tempo intercorso fra la caduta ed il contatto con le ruote posteriori e’ stata calcolato in 0,31 secondi.
Sicche’ il tempo complessivo intercorrente fra la caduta e il passaggio delle ruote posteriori sulla vittima e’ pari a 0,88 secondi, cioe’ inferiore allo spazio tecnico di psicoreazione, calcolato usualmente in un secondo. Cio’ rende chiara l’ininfluenza dello stato di ebbrezza sul prodursi dell’evento. Osserva che, pertanto, l’affermazione della Corte secondo la quale appare incredibile che egli non si sia accorto di nulla, neppure di aver sormontato la vittima con le ruote posteriori, e’ inconferente rispetto alla possibilita’ di reazione e di intervento da parte dell’imputato, il quale, peraltro, non appena si avvide di essere solo sul furgone si fermo’ immediatamente, poco oltre il punto di caduta (circa due metri secondo il teste (OMISSIS)). Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio del gravame, il ricorrente, anche laddove non si fosse trovato in stato di ebbrezza, non avrebbe potuto far nulla per impedire un evento tanto repentino.
A cio’ va aggiunto che (OMISSIS) e’ di bassa statura, che il suo sedile si trovava piu’ avanti di quello del passeggero e che le luci di cortesia non funzionavano, condizioni queste che comunque non hanno consentito al medesimo di intervenire su un evento assolutamente imprevedibile. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.2. I primi due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto strettamente connessi, sono inammissibili sotto diversi profili.
3. In primo luogo, la stessa lettura della sentenza impugnata, che riporta diffusamente motivi di appello, consente di constatare che le censure proposte in questa sede con le due doglianze in esame altro non sono che la ripetizione di quelle gia’ oggetto del precedente gravame, rispetto alle quali la Corte ha fornito adeguata risposta. La giurisprudenza di legittimita’, invero, ha chiarito in plurime occasioni come sia inammissibile per genericita’ “il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).
4. In secondo luogo, la ricostruzione delle sentenze di merito, pienamente conforme, chiarisce in modo del tutto coerente le ragioni per le quali la dinamica del sinistro, ivi descritta, supera il ragionevole dubbio che l’evento si sia prodotto per un’azione posta in essere dalla persona offesa, consistita nell’apertura dello sportello, al fine di scendere dal veicolo.
Al di la’ delle considerazioni sulle ragioni di un simile atto – apertura dello sportello in corsa – che vengono semplicemente ipotizzate come possibili giustificazioni di una diversa ricostruzione del fatto, ma che non sono suffragate, neanche nella narrazione del ricorrente in questa sede, da un qualsivoglia elemento che ne riveli la veridicita’, vi e’ che sia il Tribunale, che la Corte precisano perche’ una diversa versione dei fatti sia incompatibile con il complessivo compendio probatorio.
I giudici, invero, muovono da elementi materiali e da dichiarazioni testimoniali non contestate. E cosi’ fanno riferimento ai segni rilevati dall’autopsia, compatibili con una “violenta caduta” a terra in posizione prona; alla traccia di rotolamento delle ruote posteriori del mezzo, rinvenuta sulla ghiaia, compatibile con una “sgommata”; al punto dove la ragazza cadde, collocato dal teste (OMISSIS) e dalla teste (OMISSIS), ben oltre l’ingresso del locale e piu’ vicino all’uscita del parcheggio e dal teste (OMISSIS) a quindici metri dall’ingresso del night club; al luogo da dove il teste (OMISSIS) pote’ osservare la manovra del furgone, e cioe’ le scale del night club; alle condizioni che permisero alla teste (OMISSIS) di vedere il punto in cui giaceva la ragazza, trovandosi l’auto da lei condotta dietro al furgone di (OMISSIS) ed avendo illuminato il punto con i fari della sua auto, una volta terminata la curva di svolta a sinistra; alla testimonianza del teste (OMISSIS) che vide lo sportello del lato passeggero aperto, pur scorgendo la giovane passeggera, mentre il furgone cominciava la svolta a sinistra.
Da questi elementi e da siffatte testimonianze i giudici di merito traggono – con un ragionamento privo di incoerenze – che quando il furgone transito’ davanti al locale ed inizio’ la brusca svolta a sinistra, con lo sportello gia’ aperto, come dichiarato da (OMISSIS), la ragazza fosse ancora a bordo. E questo, perche’ il punto in cui era collocato il corpo immediatamente dopo la caduta si trovava ben oltre l’ingresso del locale e le scale da cui (OMISSIS) osservo’ la scena, e cioe’ “piu’ vicino all’uscita del parcheggio”, come dichiarato dalla teste (OMISSIS), che con la sua auto seguiva il furgone condotto da (OMISSIS), e come confermato dal teste (OMISSIS). Questa circostanza, relativa al punto di caduta, consente, nel ragionamento della Corte territoriale, di escludere le ricostruzioni alternative -come quella che la ragazza fosse scesa prima- non ponendosi in contraddizione neppure con l’affermazione di (OMISSIS) di non avere visto la ragazza, ma solo lo sportello aperto, perche’ se la vittima fosse scesa volontariamente, il teste avrebbe potuto almeno osservare il braccio che apriva lo sportello.
5. L’assenza di vizi logici della motivazione, impedisce a questa Corte ogni ulteriore vaglio e cio’ perche’ la pretesa mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, qui denunciate, non hanno la caratteristica della percettibilita’ ictu oculi, richiesta dalla giurisprudenza di legittimita’ per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimita’, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformita’ della realta’ storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).
6. Anche il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
7. Il testo dell’articolo 589 bis c.p., comma 2, invero, non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l’aggravamento per l’ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. E cio’ in quanto il sinistro provocato dal conducente che si trovi in siffatte condizioni realizza quel pericolo che le disposizioni di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., mirano ad evitare.
8. Che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per se’ il presupposto applicativo dell’aggravante, ancorche’ non incidente sulla causazione del sinistro, si trae, infatti, anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell’omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S. perde la propria autonomia. Ed invero, come precisato da questa Sezione: “Dalla data della introduzione, ex L. n. 41 del 2016, articolo 1, commi 1 e 2, delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (sulla natura di reati autonomi e non gia’ di ipotesi aggravate, v. infatti la recentissima sentenza di Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), non puo’ piu’ aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per se’, luogo ad un illecito contravvenzionale (cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Reco, Rv. 265430; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422” (cfr. Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, in motivazione)
9. Sulla base di siffatto chiarimento, si e’ conclusivamente affermato che “Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o piu’ persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovra’ prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’articolo 589-bis c.p., comma 1 e articolo 590-bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’articolo 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell’applicabilita’ di quella generale sul concorso di reati”. (Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730).
10. D’altro canto la lettera dell’articolo 589 bis c.p., comma 2, da questo punto di vista, non lascia adito a dubbi, in quanto antepone la condotta di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) (comma 2) o lettera b) (comma 4), alla condotta colposa del cagionare la morte di una persona, dimostrando, con la formulazione della fattispecie, la scelta legislativa di punire piu’ gravemente l’omicidio colposo del conducente ebbro, ancorche’ dello stato di ebbrezza sia ininfluente sulla causazione del sinistro.
11. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame, in ogni caso, da’ conto dell’incidenza causale dello stato di ebbrezza sull’evento, riconducendo all’abuso di alcool la guida spericolata tenuta dall’imputato, che con la brusca manovra di svolta a sinistra, effettuata ad una velocita’ non consona, seppure non elevata, in assenza della chiusura dello sportello e senza avere controllato che le cinture della passeggera fossero allacciate, produsse quella forza centrifuga sufficiente per far cadere la giovane vittima dallo sportello apertosi. Lo stato di ebbrezza, dunque, secondo i giudici di appello, investiti della doglianza, e’ sotteso alla condotta di guida adottata dall’imputato, nonche’ alla sua trascuratezza nel controllare le condizioni di sicurezza della marcia, quali la chiusura dello sportello e l’allacciamento della cintura da parte del passeggero. Se queste, nondimeno, sono le condotte contestate, la pur corretta ricostruzione del lasso di tempo intercorso fra la caduta ed il passaggio delle ruote posteriori sul corpo di (OMISSIS) e’ deduzione in conferente. La contestazione, infatti, non e’ – ne’ potrebbe essere – quella di non avere saputo intervenire in un lasso di tempo inferiore ad un secondo, ma quella di aver posto in essere una manovra gravemente incauta e di non avere controllato le condizioni di sicurezza del passeggero, avendo proprio queste condotte causato l’evento e potendo le azioni doverose omesse evitarlo.
12. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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