In tema di omessa custodia di animali

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 30 aprile 2020, n. 13464.

Massima estrapolata:

In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di lesioni colpose, dell’imputato che, aprendo il cancello automatico dell’abitazione, non si era avveduto dell’uscita del cane di grossa taglia).

Sentenza 30 aprile 2020, n. 13464

Data udienza 19 novembre 2019

Tag – parola chiave: Lesioni personali colpose – Cane di grossa taglia – Aggressione – Custodia – Posizione di garanzia del detentore di un animale – Pericolosità non limitata esclusivamente agli animali feroci – Può sussistere anche per gli animali domestici o di compagnia – Adozione delle possibili cautele atte a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela R – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/03/2019 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TORNESI DANIELA RITA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessun difensore e’ presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2019 il Giudice di Pace di Vibo Valentia dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 590 c.p. e la condannava alla pena di Euro 800 di multa.
1.1. Alla predetta imputata veniva ascritto di avere omesso di impedire, per colpa consistita nella mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia/che il predetto animale aggredisse la persona offesa (OMISSIS) causandogli una lesione personale alla coscia sinistra.
Fatto commesso in (OMISSIS).
1.2. Il giudice di merito perveniva al convincimento della colpevolezza della predetta imputata rappresentando che risultava comprovato che la mattina del (OMISSIS) (OMISSIS), nell’aprire il cancello elettrico della sua casa in (OMISSIS), non si avvedeva del fatto che il cane di grossa taglia usciva dalla recinzione della sua abitazione ed aggrediva la persona offesa e il suo cagnolino.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza denunciando il vizio di violazione che legge in relazione agli articoli 43 e 590 c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e il vizio motivazionale.
Sostiene che il giudice di merito si e’ limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Evidenzia che non e’ stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto in tema di omessa custodia di animali)che impone di accertare la loro effettiva pericolosita’. Lamenta inoltre che non e’ stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilita’ in concreto circa la condotta aggressiva del cane.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2.1 motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati unitariamente.
3. Osserva il Collegio che il giudice di merito ha considerato compiutamente i fatti ravvisando positivamente – e cioe’ senza ricorso alle presunzioni legali di cui all’articolo 2052 c.c., – la sussistenza del rapporto di causalita’ tra la condotta tenuta da (OMISSIS) e l’evento addebitato ed accertata altresi’ la colpa della predetta rimarcando la circostanza che si trattava di un cane di grossa taglia e che non erano state adottate dalla predetta, la quale aveva azionato l’apertura del cancello elettrico, le debite cautele nella custodia tant’e’ che il predetto animale era uscito dal cancello della sua abitazione.
Tale decisione risulta conforme a diritto non presenta i vizi denunciati, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in subiecta materia.
Per valutare la condotta in questione puo’ aversi riguardo a quanto stabilito dall’articolo 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione avvenuta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articoli 33 e 38, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per la valutazione della colpa sul tema della omessa custodia e mal governo di animali.
Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Rv. 271329; Sez. 4, n. 34813 del 2/7/2010, Rv. 248090), l’obbligo di custodia degli animali ai sensi di tale disposizione sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona non essendo necessario un rapporto di proprieta’ in senso civilistico. Ed invero tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e risulta irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione (Sez. 4, n. 17145 del 17/1/2017).
Ed ancora, in materia di lesioni colpose si e’ specificato che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Sez. 4, n. 18884 del 16/12/2011 Rv. 18814) e che la pericolosita’ del genere animale non e’ limitata esclusivamente ad animali feroci ma puo’ sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, cosi’ da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012, Rv. 251951).
Risulta pienamente conferente al caso di specie il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dare continuita’ che, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, ha affermato che non e’ sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato ma e’ necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi (Sez. 4, n. 47141 del 09/10/2007, Rv.238351; affermazioni analoghe si rinvengono anche in Sez. 4, n. 14829 del 14/03/2006, Rv. 234035).
Ne’ nel caso in esame e’ stata allegata, da parte della (OMISSIS), l’esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie (che la prova dell’esistenza del caso fortuito gravi sull’imputato cfr. ex Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Rv. 255916).
4.11 rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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