Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24061.
In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l’ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l’ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’ente sia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza.
Ordinanza|7 settembre 2021| n. 24061. In tema di notificazione alle persone giuridiche
Data udienza 2 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Società – Notifiche – Notificazione presso la sede della società – Notificazione non andata a buona fine – Assenza delle generalità del rappresentante legale – Notificante – Riaffidamento della notifica all’ufficiale giudiziario – Integrazione con le generalità e la residenza del destinatario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16184-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2019.
In tema di notificazione alle persone giuridiche
RILEVATO
che:
(OMISSIS) s.p.a., chiedeva e otteneva dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo in data (OMISSIS) assumendo un significativo consumo di gas ad uso domestico da parte della (OMISSIS) S.r.l, attestato da una bolletta per l’importo di Euro 7.442, contestata dall’utente, secondo cui, nei 10 giorni relativi al presunto consumo, gli impianti erano staccati per lavori di ristrutturazione; (OMISSIS) S.r.l. assumeva di avere appreso dell’esistenza dell’ingiunzione, in data (OMISSIS), a seguito della notificazione dell’atto di precetto, nel quale si dava atto che il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore per compiuta giacenza in data (OMISSIS) e non opposto. Riscontrava che, effettivamente, l’ingiunzione di pagamento era stata notificata con tali modalita’. Pertanto, ai sensi degli articoli 645 e 650 c.p.c. proponeva opposizione in data (OMISSIS), nel termine di giorni 40 dalla notifica del precetto, rilevando l’irregolarita’ della notifica, per omessa indicazione della persona fisica del rappresentante della societa’, atteso il generico richiamo al “legale rappresentante pro tempore”. Nel merito deduceva l’infondatezza della richiesta;
si costituiva (OMISSIS) S.p.A. eccependo, preliminarmente, l’improcedibilita’ dell’opposizione tardiva, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata regolarmente effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante della societa’ debitrice e deduceva, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione;
istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 luglio 2014, riscontrata l’irregolarita’ della notifica del decreto ingiuntivo e ritenuta ammissibile l’opposizione tardiva, la accoglieva nel merito, revocando il decreto ingiuntivo. In particolare, rilevava che “la ricerca del rappresentante legale della persona lgiuridica e’ subordinata alla specificazione, nell’atto da notificare, della sua residenza, domicilio e dimora”. Poiche’ tali indicazioni difettavano, la notifica non avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell’articolo 145 c.p.c. (alla persona fisica che rappresenta l’ente);
In tema di notificazione alle persone giuridiche
avverso tale decisione proponeva impugnazione (OMISSIS) S.p.A. deducendo l’inammissibilita’ dell’opposizione tardiva. Si costituiva la S.r.l. (OMISSIS) contestando la fondatezza del gravame;
la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 15 marzo 2019 accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva, con condanna dell’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
secondo la Corte d’Appello, dopo un primo fallito tentativo da parte dell’ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede della societa’, la societa’ (OMISSIS) avrebbe eseguito una seconda notifica presso la residenza dell’amministratore unico, del quale aveva indicato il nome, la qualita’ e la residenza, dati annotati nella relazione di notificazione. Tale secondo tentativo aveva avuto esito positivo, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., per compiuta giacenza. La questione, ritenuta assorbente, imponeva la declaratoria d’inammissibilita’ dell’opposizione tardiva;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.
In tema di notificazione alle persone giuridiche
CONSIDERATO
che:
come rilevato nel ricorso, il motivo verte sulla corretta applicazione dell’articolo 145 c.p.c., u.c. con specifico riguardo alla possibilita’ di eseguire la notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente. In particolare, la censura riguarda il significato della dizione “alla persona fisica indicata nell’atto” che compare nell’articolo 145 c.p.c., u.c.. La censura e’ strutturata come violazione dell’articolo 145 c.p.c., u.c. e degli articoli 140 e 650 c.p.c., nonche’ dell’articolo 12 c.p.c.. Si deduce la nullita’ della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la residenza ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., per violazione dell’articolo 145 c.p.c., u.c., perche’ non vi sarebbe alcun atto processuale attestante l’indicazione della persona fisica che rappresentava la societa’. Dalle risultanze processuali emergerebbe che, nella relazione di notifica del 23 marzo 2011, l’ufficiale giudiziario dichiarava di non avere notificato il decreto ingiuntivo presso la sede della (OMISSIS) “in quanto al civico indicato non risultava tale nominativo sul campanello. Nessuno in loco per ulteriori informazioni”. Secondo la ricorrente, nell’occasione, l’ufficiale giudiziario non aveva eseguito la notificazione direttamente al rappresentante della societa’, poiche’ negli atti da notificare non era inserita la indicazione nominativa della persona fisica del legale rappresentante e neppure la residenza, il domicilio o la dimora abituale. L’articolo 145 c.p.c. consente di procedere alla notifica nelle mani del legale rappresentante, solo se dall’atto risulta la indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente. Per tale ragione, il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per la necessita’ della “indicazione del nominativo del rappresentante della sua residenza, domicilio o dimora” (Cass. Sezioni Unite, 4 giugno 2002, n. 8091). La notifica e’ stata poi eseguita con le formalita’ dell’articolo 140 c.p.c., indirizzata al legale rappresentante, il quale anche in questo caso era assente dalla propria residenza. Per tale motivo si provvedeva al deposito dell’atto presso la casa comunale e all’invio della notizia con raccomandata e anche quest’ultima, il 7 maggio 2011, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza. La Corte d’Appello, al contrario, ha ritenuto regolare la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. in quanto le indicazioni inizialmente mancanti (nome, qualita’ e residenza) sarebbero state successivamente integrate da (OMISSIS) S.p.A. “nella relazione di notificazione”. Secondo la ricorrente, al contrario, quelle indicazioni avrebbero dovuto essere inserite soltanto “nell’atto da notificare” e non nella “relazione di notifica”, perche’ quest’ultima e’ un atto dell’ufficiale giudiziario, separato dall’atto introduttivo del giudizio, che e’ un atto della parte. Se si consentisse all’ufficiale giudiziario di integrare le carenze dell’atto della parte, oggetto della notificazione, non avrebbe, poi, senso la previsione della possibilita’ di notificare l’atto (alla persona giuridica) presso la residenza del legale rappresentante, richiedendo come presupposto che il nome del legale rappresentante “sia indicato nell’atto”. La giurisprudenza di legittimita’ in tema di notificazione a mezzo posta ha precisato che la qualita’ di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti “nell’atto da notificare” e non nel “plico”. In definitiva, la notifica potra’ essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la societa’, ma solo “qualora sia indicata nell’atto da notificare” e non altrove;
In tema di notificazione alle persone giuridiche
il motivo e’ infondato. Dalle risultanze processuali emerge pacificamente che un primo tentativo di notificazione e’ stato eseguito presso la sede della persona giuridica, mediante invio di copia dell’atto al rappresentante della societa’. In quell’occasione l’ufficiale giudiziario non e’ stato in grado di perfezionare la notificazione per assenza di indicazioni presso quel domicilio e per l’impossibilita’, per l’agente notificatore, di acquisire informazioni in loco;
il secondo tentativo e’ stato eseguito ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. presso la persona fisica, suina base delle corrette e complete indicazioni relative alla qualita’ di rappresentante legale, “nominativo, residenza, domicilio o dimora abituale”;
la censura riguarda la circostanza che tali dati sarebbero state integrati in occasione del secondo tentativo, da (OMISSIS) S.p.A. che avrebbe “indicato nella relazione di notificazione il nome, la qualita’ e la residenza” del legale rappresentante della societa’ destinataria dell’atto. In sostanza, le corrette e complete indicazioni sarebbero state inserite dall’emittente “nella relazione di notificazione” e non nell’atto introduttivo del giudizio che, nel caso di specie, era costituito dal ricorso per decreto ingiuntivo;
effettivamente, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la mancata indicazione (nell’atto che notificato) delle generalita’ della persona fisica che rappresenta la societa’, preclude all’ufficiale giudiziario, cui in linea di principio compete la scelta del procedimento notificatorio piu’ corretto, di ricorrere alla propria scienza privata per acquisire la relativa informazione e, dunque, non gli consente di optare (secondo quanto previsto dall’attuale dell’articolo 145 c.p.c., comma 1) per l’esecuzione in via diretta della notifica a mani o presso la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante, anziche’ presso la sede della societa’;
In tema di notificazione alle persone giuridiche
la norma, pero’, non puo’ invece essere interpretata, cosi’ come pretende la ricorrente, nel senso che la mancata indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta la societa’, nell’atto a questa notificato presso la sede, precluda la possibilita’ di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto;
l’articolo 145, al comma 3, prevede la possibilita’ di eseguire la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (come nel caso di specie), “se la notificazione non puo’ essere seguita a norma dei commi precedenti” (e cioe’ consegnando una copia dell’atto al rappresentante della societa’ o alla persona addetta oppure alla persona fisica che rappresenta l’ente “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualita’ e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”);
la precisazione secondo cui “nell’atto da notificare ne sia indicata” qualita’, residenza o domicilio, riguarda soltanto l’ipotesi di notificazione alternativa (a seguito della riforma introdotta con la L. n. 263 del 2005): quella tra notificazione alla persona giuridica presso il rappresentante e notificazione da eseguire direttamente alla persona fisica del rappresentante legale della societa’;
fattispecie queste previste al comma 1, per le persone giuridiche e al comma 2, per le societa’ non aventi personalita’ giuridica e per le associazioni non riconosciute e gli altri soggetti ivi specificati;
analoga precisazione non riguarda la notifica eseguita – come nel caso di specie – ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per l’ipotesi di esito negativo (“non puo’ essere seguita”) del tentativo di notificazione a norma dell’articolo 145 c.p.c., commi 1 e 2;
in questo caso (quello dell’ultimo comma) la norma dispone che la notificazione si puo’ eseguire “alla persona fisica indicata nell’atto”, senza precisare quali dati e dove devono essere presenti i dati anagrafici;
pertanto, “una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l’atto sia stato restituito al notificante, questi puo’ certamente riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalita’ e la residenza: cio’ che, per l’appunto, e’ accaduto nel caso di specie” (Cass. n. 19387 del 2014, in motivazione);
avendo (OMISSIS) S.p.A. eseguito un primo tentativo di notifica, a mezzo posta, presso la sede di (OMISSIS) s.r.l. e, successivamente, affidato l’atto all’U.G. per la notifica all’amministratore della debitrice, di cui ha specificato nome, cognome ed indirizzo, la notificazione e’ rituale con conseguente tardivita’ dell’opposizione va pertanto data continuita’ al principio affermato nella citata decisione di questa Corte del 2014 secondo cui, una volta che la prima notifica eseguita presso la sede sociale non sia andata a buon fine e l’atto sia stato restituito dall’U.G. al notificante, questi puo’ riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicare le generalita’ e la residenza del destinatario;
In tema di notificazione alle persone giuridiche
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In tema di notificazione alle persone giuridiche
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply