In tema di nomina dell’amministratore di sostegno

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19431.

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.

Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19431

Data udienza 8 settembre 2020

Tag/parola chiave: Conflitto di competenza – Amministrazione di sostegno – Competenza del giudice tutelare del luogo della dimora abituale del beneficiario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 23869/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza del 31/07/2019 nel procedimento vertente tra:
TRIBUNALE DI IMPERIA, da una parte;
e
(OMISSIS), dall’altra;
ed iscritto al n. 1977/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERRONI FRANCESCA, che chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale di Savona.

FATTI DI CAUSA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Savona ha chiesto, in data 9/10/2018, al Giudice Tutelare presso il suddetto Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno nell’interesse di (OMISSIS), nato a Milano il (OMISSIS), residente ad (OMISSIS), attualmente domiciliato presso il dormitorio (OMISSIS) (IM), risultando la persona affetta da “disturbo di personalita’ ossessivo compulsivo con ritardo mentale di grado lieve”, non essendovi parenti in grado di provvedere alla sua assistenza ed occorrendo anche provvedere in merito al costo economico della struttura di accoglienza.
Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Savona, con provvedimento del 26/11/2018, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia-Ufficio del Giudice tutelare, ritenuto competente territorialmente, essendo l’amministrando domiciliato presso il Centro di Accoglienza (OMISSIS). Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia, con provvedimento del 31/7/2019, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, rilevando che, ai sensi dell’articolo 404 c.c., l’amministratore di sostegno deve essere nominato dal G.T. del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio e, nella specie, il (OMISSIS) risulta solo temporaneamente collocato presso il dormitorio (OMISSIS), tenuto conto del regime di ospitalita’ solo notturna, senza mutamento del domicilio, ex articolo 43 c.c., in difetto di manifestazione di volonta’ dell’interessato, cosicche’, dovendo presumersi, ex articolo 44 c.c., la residenza e dimora abituale dell’interessato ancora coincidente con quella anagrafica, in Andora (SA), deve ritenersi competente il Giudice tutelare presso il Tribunale di Savona.
Il P.G. presso la corte Suprema di Cassazione, con parere del 1/4/2020, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questa Corte ha gia’ da tempo affermato che “in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessita’ che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera piu’ efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore; ne’ opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze” (Cass. 9389/2013; Cass. 23772/2017). Sempre questa Corte ha chiarito che “in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’articolo 404 c.c., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere transitorio della sua permanenza, sull’istanza di sostituzione dell’amministratore e’ competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza” (Cass. 6880/2012).
Stante l’alternativita’ del criterio di cui all’articolo 404 c.c., si e’ ritenuto che lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex articolo 43 c.c., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volonta’ dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell’inizio del citato stato di detenzione (Cass. 588/2008); si e’ dato sempre rilievo al requisito della volontarieta’ dello spostamento della dimora abituale o del domicilio del soggetto destinatario dell’amministrazione di sostegno (Cass.19017/2011).
Questa Corte ha poi precisato (Cass. 21370/2011) che “il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicche’ riguarda la generalita’ dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinche’ possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volonta’ d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero puo’ avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per piu’ o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti”.
Naturalmente, le risultanze anagrafiche da sole non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l’apertura del procedimento (Cass. 16544/2013; cfr. Cass. 23107/2014 e Cass. 1631/2016). Ora, a sostegno del provvedimento, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia non ha solamente addotto la mancanza di prove contrarie alla presunzione di effettiva dimora nel luogo di residenza al momento della proposizione dell’istanza della Procura della Repubblica di Savona diretta ad ottenere l’apertura dell’amministrazione di sostegno, dando rilievo a una serie di circostanze che smentiscono una effettiva modifica della dimora abituale (la mancanza di una manifestazione di volonta’ dell’interessato, l’ospitalita’ solo notturna offerta dal Centro (OMISSIS)), originariamente in Andora presso la famiglia della sorella (la quale ha rappresentato al giudice tutelare di Savona le personali difficolta’ a tenere in casa il fratello, a causa dei suoi problemi di salute); non risulta in definitiva dagli atti che l’amministrando non abbia piu’ i propri rapporti o interessi principali in Andora, residenza anagrafica e dimora abituale prima della domiciliazione (notturna) presso la (OMISSIS), e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato in Sanremo.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Savona. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Savona.

 

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