In tema di misure di prevenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8868.

In tema di misure di prevenzione, la domanda di erogazione del sussidio alimentare di cui all’art. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 può essere presentata dai soggetti, anche diversi dal proposto, che si trovino a subire una limitazione dei propri diritti patrimoniali a seguito dell’emissione del provvedimento di prevenzione.(Fattispecie in cui l’istanza era stata proposta dal figlio del soggetto portatore di pericolosità, ritenuto intestatario formale di beni oggetto di sequestro).

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8868

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Diniego del sussidio alimentare di cui all’art. 40 co. 2 d.lgs. n. 159/11 – Inconferenza delle doglianze fondate sul difetto di legittimazione del richiedente – Reiterazione di censure di mero fatto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MAGI Raffaell – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAGI RAFFAELLO;
lette le conclusioni del PG Dr. CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, Sezione per le Misure di Prevenzione, con ordinanza del 10 febbraio 2020 ha respinto l’opposizione introdotta da (OMISSIS) avverso la decisione con cui gli era stato negato il sussidio alimentare di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2.
1.1 Giova precisare che l’istante e’ il figlio del soggetto portatore di pericolosita’ (OMISSIS), deceduto – ed e’ intestatario di beni oggetto di sequestro.
2. In motivazione il Tribunale, nel confermare la prima decisione, osserva in sintesi che:
a) il sequestro ha colpito effettivamente beni ritenuti riferibili a (OMISSIS) e formalmente intestati ad (OMISSIS), riducendo fortemente le entrate apparentemente lecite dell’istante;
b) il fatto che l’istante abbia rinunziato alla eredita’ paterna – ed ai correlati diritti sulla porzione di beni non caduti in sequestro – e’ frutto di libera scelta del medesimo;
c) l’attuale condizione dell’istante e’ quella di soggetto detenuto per la commissione di delitti aventi finalita’ di lucro (usura ed estorsione) commessi in concorso con il padre, il che rende verosimile l’esistenza di una provvista finanziaria di illecita provenienza;
d) l’avvenuto licenziamento della moglie risale al gennaio del 2019 e non ha determinato la ricerca di nuova occupazione, ne’ l’istante ha precisato quali entrate hanno consentito il mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare.
Si conclude, pertanto, per l’assenza dei presupposti di legge di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – (OMISSIS), articolando due motivi.
2.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice, individuata nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2.
Si afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non esistente il diritto di (OMISSIS) di chiedere l’erogazione del sussidio alimentare in ragione della sua condizione di “terzo intestatario” di beni caduti in sequestro.
La procedura di prevenzione si svolge infatti nei confronti dei successori del soggetto portatore di pericolosita’, tra cui l’attuale ricorrente, che e’ pertanto “parte” del procedimento.
Sarebbe pertanto arbitraria la esclusione della legittimazione attiva ad operare la richiesta, essendo cadute in sequestro tutte le utilita’ patrimoniali intestate a (OMISSIS).
Si rappresenta che il Tribunale, pur operando valutazioni di merito, ha sottolineato che l’istante non riveste la qualita’ di proposto ed ha costituito un autonomo nucleo familiare, in cio’ esprimendo una ricognizione dei contenuti della disposizione non rispondente al testo ed alla ratio della medesima.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata.
Si evidenzia come la attuale condizione del ricorrente, portata all’attenzione del Tribunale, e’ quella di soggetto sottoposto ad arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale. Cio’ impedisce lo svolgimento di attivita’ lavorativa (si allega, sul punto, il diniego opposto dal Gip) e rende concreta la ricorrenza del presupposto di legge per l’erogazione del sussidio.
Si afferma, pertanto, che il Tribunale finisce con il valorizzare in sede di diniego argomenti “non conferenti”, arrivando ad ipotizzare l’avvenuta percezione di redditi illeciti da attivita’ delittuose che non risultano ancora accertate, in palese violazione della presunzione di non colpevolezza. Anche le considerazioni sulla capacita’ del nucleo familiare di sostenere, dopo il licenziamento del coniuge, il pagamento del canone di locazione dell’immobile attualmente destinato ad abitazione del nucleo familare non risultano conferenti ne’ assistite da una istruttoria adeguata.
Si evidenzia pertanto l’utilizzo di argomentazioni “estranee al perimetro della decisione” e si insiste per l’annullamento della decisione.
3. Il ricorso e’ infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, va evidenziato che la disposizione di legge di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2 compie riferimento, quanto al soggetto titolare della facolta’ di operare la richiesta del sussidio alimentare alla “persona sottoposta alla procedura e alla sua famiglia”.
Il riferimento e’ da intendersi, ad avviso del Collegio, a tutti i soggetti che si trovino a subire una limitazione dei propri diritti patrimoniali in forza della emissione di un provvedimento di prevenzione e non riguarda – pertanto – il solo soggetto proposto per l’applicazione della misura (in tal senso, spunti in Sez. I n. 51458 del 19.11.2013, rv 257658).
Si concorda – sul punto – con la prospettazione difensiva, atteso che senza dubbio alcuno il soggetto che vede sottoposti a sequestro di prevenzione (in tutto o in parte) i propri beni (intendendosi per tali quelli a lui intestati “formalmente” e pertanto assistiti sino a prova contraria da una presunzione di corrispondenza tra titolarita’ formale e sostanziale) e’ da ritenersi “sottoposto” alla procedura.
La espressione, ampia, di “sottoposizione alla procedura” utilizzata dal legislatore nel testo dell’articolo 40, comma 2 cit., identifica come condizione legittimante, pertanto, l’avvenuta emissione – nei confronti del soggetto – di un provvedimento emesso nell’ambito della procedura tale da comportare limitazione di un diritto anche soltanto a contenuto patrimoniale.
3.2 Cio’ posto, non e’ esatto affermare che il Tribunale di Roma abbia respinto l’istanza per un difetto di legittimazione del richiedente.
Pur essendo contenuta nella decisione impugnata una affermazione iniziale orientata in tal senso (nel cui ambito si riferisce al solo proposto la facolta’ di richiesta), la ratio decidendi e’ duplice e si estende, nella parte successiva, all’esame delle circostanze di fatto allegate dall’istante.
Va pertanto operata una mera rettificazione della decisione – ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., comma 1 – su tale aspetto, trattandosi di argomento non decisivo nel percorso motivazionale della decisione impugnata.
3.3 Quanto al secondo motivo, va premesso che la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2 rinvia, come e’ noto, al testo del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 47, comma 1, quanto alla descrizione delle “condizioni” la cui integrazione rende possibile l’erogazione del sussidio.
Vi e’ pertanto un fenomeno di reciproca integrazione tra la disciplina legale delle misure di prevenzione e quella del fallimento, nel settore specifico degli effetti del fallimento per il fallito.
Da cio’ deriva che la condizione di fatto presa in esame, al fine della erogazione del sussidio a titolo di alimenti e’ quella della “mancanza dei mezzi di sussistenza” vista – essenzialmente – come effetto del procedimento in cui e’ venuta in essere la limitazione di diritti o facolta’ del soggetto in questione (fallimento/sequestro di prevenzione), in ragione di una esigenza di sostegno di carattere solidaristico (non si tratta di un diritto soggettivo, come ritenuto in sede di interpretazione dello stesso articolo 47 L. Fall., v. Sez. I civ. n. 2755 del 25.2.2002), affidata alla discrezionalita’ del giudice.
3.4 Cio’ rende, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, per nulla esorbitanti dal perimetro della decisione gli argomenti utilizzati dal Tribunale al fine di confermare – nel caso in esame – il diniego del sussidio alimentare.
La “integrazione normativa” prima descritta rende infatti rilevanti, in sede di applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, aspetti relativi alla procedura di prevenzione (vista come antecedente causale della prospettata indigenza), con particolare riferimento a dati fattuali idonei a rappresentare l’esistenza di fonti di reddito occulte, tali da rendere insussistente la condizione di indigenza prospettata. Non si tratta, pertanto, di valorizzare aspetti non conferenti, quanto – piuttosto – di calare la disposizione di cui all’articolo 47 L.F. nel contesto specifico della procedura di prevenzione, basata essenzialmente sulla interpretazione di evidenze probatorie idonee a rappresentare il ricorso a fonti non dichiarate di sostentamento.
Sul punto il Tribunale non ha pertanto introdotto argomenti non pertinenti, essendo la condizione del (OMISSIS) – quanto alla pregressa commissione di reati produttivi di reddito illecito – caratterizzata dall’avvenuta emissione di un titolo cautelare in sede penale.
Non vi e’ pertanto una mera sottoposizione al procedimento penale ma esiste una delibazione – in quella sede – della gravita’ indiziaria a carico, che ben puo’ essere recepita, ai fini qui considerati, dal giudice della prevenzione.
Le considerazioni espresse nella decisione impugnata, pertanto, risultano conferenti al tema trattato ed esprimono, in modo non illogico, il convincimento negativo circa l’integrazione del presupposto di legge della “mancanza” dei mezzi di sussistenza.
3.5 Da quanto sinora esposto deriva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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