In tema di misure cautelari personali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|30 marzo 2021| n. 12095.

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non assume rilevanza l’assenza di formali inosservanze alle prescrizioni accessorie nell’esecuzione di analoga misura applicata in procedimenti diversi, ove risulti accertato che non sia valsa ad impedire la reiterazione del reato.

Sentenza|30 marzo 2021| n. 12095

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Custodia cautelare in carcere – Associazione a delinquere e furti aggravati – Configurabilità della misura carceraria come “extrema ratio” – Inadeguatezza degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari – Oggettiva inclinazione alla reiterazione del reato da parte dell’indagato – Congruità della motivazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 29 settembre 2020, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 17 settembre 2020, con la quale e’ stata applicata a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di associazione per delinquere ed ai connessi furti in abitazione aggravati in concorso, consumati il 16, il 20 febbraio ed il 9 marzo 2020.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che le esigenze cautelari, sub specie di concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, potessero essere contenute solo attraverso la misura della custodia in carcere, non avendo gli arresti domiciliari gia’ applicati all’indagato in ordine a delitti della stessa specie, pur nel quadro dell’omesso rilievo di accertati inadempimenti alle prescrizioni imposte, impedito al (OMISSIS) di reiterarne la consumazione, come emerso dalle intercettazioni.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’indagato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione per avere il Tribunale del riesame respinto le deduzioni difensive, omettendo di considerare – quanto al giudizio proiettivo sull’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari richiesti – la scrupolosa e trentennale osservanza delle prescrizioni imposte al (OMISSIS), puntualmente documentata ed invece apprezzata dallo stesso Tribunale in diversi procedimenti, con conseguente contraddittorieta’ delle valutazioni espresse.
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 21 dicembre 2020, n. 37, ex articolo 23 il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
4. Con memoria pervenuta alla Cancelleria il 29 dicembre 2020, il difensore dell’imputato ha rassegnato per iscritto le conclusioni, ulteriormente specificando le censure, sia in riferimento all’esecuzione della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter O.P. rispetto al tempus commissi delicti del reato sub 1), che alla violazione delle prescrizioni imposte con D.P.C.M. 8 marzo 2020, retroattivamente applicato.

CONDIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il tema che il ricorso impone di affrontare investe l’esatta delimitazione dei diversi piani in cui si articola il giudizio di proporzione della misura della custodia cautelare in carcere rispetto a quella degli arresti domiciliari e la conseguente delibazione a cui e’ chiamato il giudice della cautela.
1.1. Quanto ai rapporti tra le misure in esame, il Supremo consesso di questa Corte ha, anche di recente (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), riaffermato la natura di extrema ratio della custodia in carcere e, correlativamente, la sua residuale applicazione solo all’esito della ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari alla salvaguardia delle esigenze cautelari.
Nel ricostruire il quadro normativo in cui si colloca la previsione dell’articolo 275 c.p.p., comma 3-bis, introdotta dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 – secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea nei caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico – le Sezioni unite hanno rimarcato la finalita’ di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema, sicche’, qualora il giudice riconosca come adeguata la misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi implicitamente escluso che la permanenza in carcere sia giustificata, a prescindere dalla disponibilita’ di strumenti di controllo.
Si e’, ulteriormente, sottolineato come il legislatore sia intervenuto ancora, indirettamente, sul tema con la L. 16 aprile 2015, n. 47, contenente “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”, dilatandone ulteriormente il perimetro di applicazione, attraverso l’articolo 4, comma 3, che ha inserito nell’articolo 275 c.p.p. (intitolato” Criteri di scelta della misure”) il comma 3-bis, il quale prevede che il giudice che dispone la custodia cautelare in carcere deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1; la stessa legge, con l’articolo 8, ha inserito nell’articolo 292, comma 2, lettera c-bis, le parole “autonoma valutazione”, per cui l’ordinanza di custodia cautelare deve contenere, a pena di nullita’, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure.
Richiamando l’impatto della pronuncia della Corte EDU dell’8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia – che ha condannato il nostro Paese per violazione dell’articolo 3 CEDU e, in particolare, per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, come quello inflitto ai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario e della Raccomandazione CM/REC (2014) del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Sorveglianza elettronica del 19 febbraio 2014 sulle modifiche normative intervenute e, in generale, sulla riforma in materia di misure cautelari introdotta dalla L. n. 47 del 2015, se ne e’ sottolineato il fine di ridurre il ricorso alla custodia cautelare ed il rafforzamento, nell’ottica di effettiva gradualita’ delle misure cautelari, degli arresti domiciliari controllati.
Se ne e’, coerentemente, ritratta una inversione del rapporto regola-eccezione, in cui “la regola e’ rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l’eccezione dalla custodia cautelare”; inversione confermata anche dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, articolo 2 convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto, anche in relazione agli specifici delitti elencati all’articolo 282-bis c.p.p., comma 6 la possibilita’ di disporre il braccialetto elettronico quale strumento di controllo dei soggetti nei cui confronti e’ disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, oltre che dall’intervento riformatore della L. 16 aprile 2015, n. 47, che ha inteso ulteriormente ridurre la possibilita’ di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della vicenda cautelare. In tal senso e’ stato sottolineato che uno degli obiettivi principali della riforma e’ da individuare nella necessita’ di invertire la funzione della custodia cautelare in carcere come anticipazione e sostituzione della pena, in contrasto con lo spirito, se non anche con la lettera, dell’articolo 27 Cost., comma 2; e tale obiettivo e’ stato perseguito, oltre che con la richiamata modifica dell’articolo 275-bis c.p.p., attraverso la riaffermazione della funzione di extrema ratio attribuita dal sistema alla custodia in carcere, valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative di nuovo conio (quale quella dell’applicazione congiunta delle altre misure coercitive, finora praticabile solo nelle particolari circostanze di cui all’articolo 276 c.p.p., comma 1, e articolo 307 c.p.p., comma 1-bis) e intervenendo, in modo significativo, sulle disposizioni del codice che in relazione ad alcuni reati (articolo 275, comma 3), a particolari condizioni trasgressive dell’indagato (articolo 276, comma 1-ter), o alle sue condizioni personali (articolo 284, comma 5-bis) precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l’individuazione della misura piu’ appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.
Nella prospettiva delineata dalle Sezioni unite, l’approdo di tale percorso e’ stato individuato nella creazione di condizioni tali da ricondurre le misure cautelari al principio del “minimo sacrificio per la liberta’ personale”, facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, che devono essere indicate nella motivazione del provvedimento, di cui l’inserimento del comma 3-bis nel corpo dell’articolo 275 c.p.p. costituisce diretta espressione.
All’indomani della riforma, pertanto, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle declaratorie di illegittimita’ costituzionale, agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p.), deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneita’ degli arresti domiciliari controllati.
1.2. Siffatte conclusioni sono state ricondotte, in linea di continuita’, con il percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a partire dalla sentenza n. 265 del 2010.
La tutela della liberta’ personale costituisce il fondamento delle numerose decisioni della Corte costituzionale (v. sentenza n. 48 del 2015), con le quali e’ stato ribadito che i principi costituzionali di riferimento implicano che la disciplina della materia debba essere ispirata al principio del “minore sacrificio necessario”: la compressione della liberta’ personale va contenuta, cioe’, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.
Cio’ impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralita’ graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla liberta’ personale; dall’altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare, coerenti e adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti.
Le valutazioni espresse dal Giudice delle leggi in questo percorso “demolitorio” hanno evidenziato come i limiti di legittimita’ delle misure cautelari risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilita’ della liberta’ personale (articolo 13 Cost., comma 1) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (articolo 13 Cost., commi 2 e 4) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (articolo 27 Cost., comma 2), a fronte della quale le restrizioni della liberta’ personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilita’.
Questo insieme di indicazioni costituzionali, come anche sottolineato dalla sentenza n. 231 del 2011, trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codice di procedura penale che, a fronte della tipizzazione di un “ventaglio” di misure, di gravita’ crescente (articoli 281-285), con il criterio di “adeguatezza” (articolo 275, comma 1) – dando corpo al principio del “minore sacrificio necessario” – impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. In un numero tutt’altro che marginale di casi, continua la Corte, “le esigenze cautelari – pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione. E cosi’, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell’imputato o dell’indagato: arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione (articolo 284), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico (articolo 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo accesso in determinati luoghi (articolo 283) e allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis)”.
Ed e’ parimenti significativo che le innovazioni in materia di misure cautelari sono seguite anche alla necessita’ di dare attuazione a sentenze della Corte EDU. Il riferimento e’, in particolare, alla piu’ volte citata sentenza nel procedimento Torreggiani e altri c. Italia, che tanta rilevanza ha assunto quale spinta alle riforme normative della materia in esame.
1.3. Lineare corollario di tale percorso ermeneutico e’ che e’ rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex articolo 291 c.p.p.) sia nel caso di sostituzione della misura (ex articolo 299), in caso di indisponibilita’ dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari “semplici”, sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilita’ di applicare la misura piu’ idonea, ossia gli arresti domiciliari “elettronici”, metta a confronto l’intensita’ delle esigenze cautelari e la tutela della liberta’ personale dell’imputato. Non puo’ negarsi infatti che, proprio in ragione dello stretto collegamento esistente tra la natura ed il grado delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, ritenuta piu’ adeguata ad affrontarle, rispetto alla misura restrittiva piu’ grave e a quella degli arresti domiciliari semplici, la mancata reperibilita’ del dispositivo imponga al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalita’ di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Deve, pertanto, ribadirsi l’esclusione di ogni automatismo nella scelta della misura: in altri termini, l’applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici non e’ automaticamente ricollegabile all’accertata indisponibilita’ del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento sulle esigenze cautelari da soddisfare in concreto. In tal senso, sono significative le modifiche apportate, oltre che al gia’ richiamato articolo 276, comma 1-ter, all’articolo 284, comma 5-bis, a seguito delle quali l’applicazione della misura inframuraria non e’ piu’ automaticamente ricollegata all’avvenuta trasgressione, ma necessita di un previo apprezzamento del giudice procedente in ordine all’effettivo disvalore della trasgressione medesima.
2. Dalla ricostruzione sistematica dei rapporti tra le misure in disamina, si trae la conferma – per quanto di interesse in questa sede – che il principio di extrema ratio della custodia in carcere impone al giudice la previa delibazione negativa di inadeguatezza di altre misure, rispetto allo specifico profilo di rischio ricorrente nella specie.
2.1. La giurisprudenza successiva di questa Corte ha, invero, unanimemente ribadito come il giudice, chiamato a svolgere la valutazione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto ad altra misura meno afflittiva, sia chiamato a valutare l’idoneita’ di quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosita’ sociale dell’indagato (ex multis Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786).
In particolare, quanto al pericolo di reiterazione del reato, la custodia cautelare in carcere sara’ applicabile – in presenza dei prescritti limiti edittali – solo all’esito della valutazione negativa di idoneita’ in concreto degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva, all’esito di un giudizio, legato alle concrete circostanze del concreto contesto, di inaffidabilita’ dell’indagato; inaffidabilita’ rispetto al pericolo di reiterazione, al quale e’ strumentale la verifica di ragionevole osservanza delle prescrizioni imposte a corredo della misura che, all’evidenza, assumono la funzione di presidiare il suddetto pericolo.
In altri termini, le prescrizioni, principale ed accessorie, della misura degli arresti domiciliari si sostanziano nel divieto di allontanarsi dall’abitazione e di mantenere rapporti esterni e rilevano, quindi, non quali limitazioni ex se, bensi’ quali presidi contenitivi del periculum cautelare, finalizzati ad impedire la reiterazione del reato.
2.2. L’equiparazione ad ogni effetto degli arresti domiciliari alla custodia in carcere, del resto, fonda proprio sulla fungibilita’ ed omogeneita’ delle misure rispetto alle esigenze cautelari, quando sia positivamente svolto ex ante un complessivo giudizio di affidabilita’ nella capacita’ di autolimitazione dell’indagato. Correlativamente, la dimostrazione dell’inosservanza delle prescrizioni esprime, ex post, l’inadeguatezza in concreto degli arresti domiciliari, al pari di qualunque circostanza dimostri l’inefficacia della misura rispetto allo specifico profilo cautelare posto a suo fondamento.
In altri termini, seppure l’inosservanza delle prescrizioni non introduce alcun automatismo in riferimento alla valutazione di inaffidabilita’, nondimeno l’esecuzione di altri reati nel corso della misura prova, superando il mero dato formale, l’inadeguatezza in concreto della stessa, avendo le prescrizioni fallito la precipua funzione preventiva e disvelando, in concreto, l’inaffidabilita’ del beneficiario.
Deve essere, pertanto, qui affermato come ai fini della verifica di adeguatezza degli arresti domiciliari, costituisce circostanza neutra il fatto che a carico del medesimo indagato non siano state rilevate formali inosservanze nell’esecuzione della stessa misura, applicata in procedimenti diversi, quando risulti accertato che la stessa esecuzione non abbia impedito la reiterazione del reato.
3. Nel quadro cosi’ delineato, le censure proposte con il ricorso s’appalesano inammissibilmente formulate.
Il ricorrente predica ancora una sorta di merito cautelare domiciliare, derivantegli dalla trentennale esecuzione presso l’abitazione sia di misure cautelari che di pene definitive, intrinsecamente smentito – e dunque del tutto illogicamente prospettato – dalla ininterrotta serie di reati contro il patrimonio consumati, all’evidenza, grazie alla permanenza domestica, ex se rivelatasi del tutto inadeguata, lungo un trentennio, a prevenirne la reiterazione.
A fronte di siffatto, insuperabile vulnus della prospettazione difensiva che, senza confrontarsi con il fallimento conclamato del benevolo trattamento riservato al (OMISSIS), si limita a predicare una formalistica osservanza invece smentita ex actis, perdono di spessore le notazioni intese a ribadire le conclusioni del magistrato di sorveglianza e di altri giudici della cautela, evidentemente indotte da una visione frammentaria e necessariamente limitata al petitum devoluto nei diversi procedimenti, cosi’ come il riferimento alla violazione delle limitazioni introdotte per il contenimento dell’emergenza sanitaria; profilo, quest’ultimo che ha – come rilevato dal Tribunale – invece cinicamente agevolato l’irrefrenabile inclinazione alla reiterazione del reato mediante profittamento delle mutate abitudini di vita delle vittime designate, come opportunamente segnalato mediante il richiamo al contenuto delle intercettazioni, dalle quali emerge, invece, la regia dell’indagato, dal proprio domicilio, dell’esecuzione dell’azione antigiuridica.
Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare – in considerazione del grado della colpa (Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000) nella determinazione dell’inammissibilita’ – in Euro 3000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *