In tema di misure alternative alla detenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7451.

In tema di misure alternative alla detenzione, la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), può essere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall’età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.

Sentenza|25 febbraio 2021| n. 7451

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – DETENZIONE DOMICILIARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. ALIFFI Frances – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALIFFI FRANCESCO;
lette le conclusioni del PG SECCIA DOMENICO A. R. che ha chiesto annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in rubrica, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata ex articolo 147 c.p., n. 3), da (OMISSIS), detenuta con fine pena in corso di esecuzione al 5 febbraio 2049, con riferimento alla sua situazione di madre di un bambino di eta’ inferiore a tre anni, affetto da gravissimi problemi di salute (handicap grave per autismo), e della sopravvenuta impossibilita’ di occuparsene del padre, allontanatosi dall’abitazione coniugale a seguito della cessazione del rapporto sentimentale, e dei nonni materni, impegnati nella continuativa assistenza degli altri due figli minori della condannata.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza attribuita alla mancata ammissione degli addebiti. Secondo la ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ha considerato la dichiarazione di colpevolezza alla stregua di uno dei presupposti per la concessione dei benefici previsti all’ordinamento penitenziario ed ha desunto, in via automatica, dalla assenza di revisione critica la sua persistente pericolosita’ sociale.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 147 c.p., n. 3. Evidenzia, in particolare, come il Tribunale, abbia considerato l’eta’ del figlio minore non significativa, perche’ ormai prossima a quella che rende facoltativo il rinvio dell’esecuzione della pena, senza tener conto della sentenza n. 18 del 2020 della Corte Costituzionale. Alla luce della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di detta pronuncia, le detenute madri di figli gravemente disabili possono attualmente scontare la pena in detenzione domiciliare qualunque sia l’eta’ del figlio e la durata della pena, in considerazione della ratio dell’istituto, principalmente rivolto, in applicazione dell’articolo 31 Cost., comma 2, a tutelare il figlio, soggetto incolpevole e, comunque, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre detenuta.
2.3. Con il terzo motivo denunzia illogicita’ della motivazione, rilevando come il Tribunale, da una parte, abbia dato conto dell’esito positivo dell’osservazione scientifica condotta durante il periodo di detenzione, dall’altra, abbia ritenuto attuale la sua pericolosita’ sociale a prescindere dai dati fattuali esposti dal personale specializzato nella relazione conclusiva, attribuendo decisiva rilevanza alla sua personalita’, valutata negativamente in ragione di asserite capacita’ “manipolative”, senza considerare il lungo periodo successivo all’omicidio in cui era rimasta in stato di liberta’ senza consumare reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che propone questioni tra loro connesse, e’ complessivamente fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Va, in premessa ricordato che l’ammissione del detenuto, padre o madre di figli affetti da handicap grave, alla detenzione domiciliare trova la sua disciplina positiva nell’articolo 47-quinquies Ord. pen. Detta disposizione, introdotta dalla L. 8 marzo 2001, n. 40, successivamente modificata dalla L. 2 aprile 2011, n. 62, e’ stata oggetto di due interventi da parte della Consulta con le pronunce di illegittimita’ costituzionale n. 18 del 2020 e n. 76 del 2017. Con la prima e piu’ recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita’ del comma 1, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi del L. n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, rilevando che il limite di eta’ di dieci anni, previsto per l’accesso alla misura alternativa dalla disposizione censurata, contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, e di tutela della maternita’, cioe’ del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino: la detenzione domiciliare speciale, finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del genitore detenuto, deve estendersi al figlio portatore di disabilita’ grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilita’ fisica e psichica indipendentemente dall’eta’. Con la precedente sentenza n. 76 del 2017, la Consulta aveva gia’ eliminato l’ulteriore condizione ostativa originariamente prevista all’articolo 47-quinquies Ord. Pen., comma 1-bis, statuendo l’illegittimita’ della norma nella parte in cui impedisce in assoluto alle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, anche in presenza di collaborazione con la giustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalita’ ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza), introducendo un automatismo preclusivo dell’accesso alla detenzione domiciliare speciale, primariamente volta a salvaguardare il rapporto della madre col minore, e tale da inibire al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena in regime di ordinaria detenzione carceraria e da sacrificare totalmente l’interesse del minore a instaurare un rapporto quanto piu’ possibile normale con la madre.
In applicazione delle citate statuizioni della Corte costituzionale, questa Corte di legittimita’ ha quindi affermato il principio – che deve essere qui ribadito – per cui la detenzione domiciliare speciale prevista dall’articolo 47-quinquies Ord. Pen. puo’ essere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis Ord. Pen. e senza necessita’ di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o eventualmente al padre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di prole infradecenne o affetta da grave disabilita’ a prescindere dall’eta’ anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessita’ di previa espiazione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione.ove ai sensi del comma 1-bis ” non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga” (Sez. 1 n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).
La dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di cui alla sentenza n. 18 del 2020 non incide sui requisiti per la concessione della misura diversi dalla condizione di handicap grave ai sensi della L. 5 maggio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, accertato in base alla medesima legge. Restano pertanto ferme le previsioni dell’articolo 47-quinquies Ord. Pen., comma 1, che stabiliscono che le detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti” (ovvero, nei casi previsti dall’articolo 47-quinquies Ord. Pen., comma 1-bis, solo “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga”). In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalita’ del suo svolgimento, il tribunale di sorveglianza sara’ chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, cosi’ come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalita’. D’altra parte, nella stessa linea, la giurisprudenza di legittimita’ ha precisato la necessita’ dei provvedimenti,che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madre condannata,di operare una “verifica comparativa complessa”, bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Sez. 1, n. 26681 del 27.3.2019, Valenti, non mass.; Sez. 1, n. 53426 del 10.2.2017, Bonasera non mass.).
2. L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo degli illustrati principi.
Il Tribunale di sorveglianza, in primo luogo, pur dando per “dimostrata la sussistenza di un quadro di handicap grave” in capo al figlio minore della detenuta richiedente il beneficio, ha inquadrato la fattispecie posta alla sua attenzione non in quella prevista dall’articolo 47-quinquies Ord. Pen., comma 1-bis, ma, uniformandosi all’erronea ma non vincolante prospettazione dell’istanza, in quella disciplinata dall’articolo 147 c.p., n. 3, che prevede il differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare per le madre dei figli di eta’ inferiore a tre anni.
Nel merito, ha rigettato l’istanza formulando una prognosi negativa in ordine all’idoneita’ della misura alternativa, ove concessa, a contenere il pericolo concreto di ricaduta della ricorrente nel reato. Siffatto giudizio, di dirimente valenza anche ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’articolo 47-quinquies Ord. Pen., non si sottrae alle denunziate censure di illogicita’. L’ordinanza, infatti, dopo avere illustrato l’esito, definito molto positivo, dell’osservazione inframuraria (ottima capacita’ di socializzazione, pensiero costante ai figli) ha messo in evidenza, oltre all’assenza di revisione critica, desunta unicamente dalla incompatibilita’ della protesta di innocenza ripetuta “come un mantra dalla detenuta”, le risultanze del giudizio di cognizione desumendone alcuni profili negativi della personalita’ (approccio razionale, fredda e lucida partecipazione alla feroce vicenda penale). Tali informazioni, ricavate dalla “lettura della sentenza”, quindi da fatti avvenuti in epoca risalente, sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle, attuali ed aggiornate, provenienti dalla relazione di sintesi sull’osservazione psicologica della condannata, appositamente richiesta, sulla scorta della elevata capacita’ manipolativa della stessa nei confronti del personale interno al carcere, invero solo supposta in via di ipotesi senza riferimenti concreti.
L’ordinanza non spiega, infine, quale tipo di relazione sussiste tra gli illustrati elementi negativi, prevalentemente ricavati dalla condotta illecita risalente all’anno 2012, ed il “concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”, anche alla luce del lungo periodo trascorso dalla ricorrente in stato di liberta’ senza incorrere in ulteriori violazioni della legge penale. Non e’, infatti, sufficiente ai fini dell’integrazione di tale forma di pericolo ipotizzare in via attratta una potenziale pericolosita’ della detenuta desunta unicamente dalle sue caratteristiche personologiche, intuite soggettivamente dal giudice sulla base della pregressa e risalente condotta tenuta in occasione del reato, per di piu’ immotivatamente disattendendo le informazioni, di segno contrario e riferite all’attualita’, provenienti dalle relazioni del personale dell’istituto penitenziario.
3. Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perche’ proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto e sanando i vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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