Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 marzo 2021| n. 8521.
In tema di mandato di arresto europeo, la disposizione di cui all’art. 31 legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo cui il m.a.e. perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è revocato o annullato ovvero divenuto inefficace, si riferisce all’ipotesi in cui il m.a.e. non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioè quando non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non influente sull’ordine di esecuzione la perdita di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo successivamente alla sua esecuzione).
Sentenza|3 marzo 2021| n. 8521
Data udienza 18 dicembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Esecuzione – MAE – Declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione – Violazione del principio di specialità di cui all’art. 712 c.p.p. – Reiterazione di censure di mero merito – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesc – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/07/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Dr. PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza avanzata da (OMISSIS) volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale in data 3 aprile 2018 con conseguente immediata liberazione. A ragione osservava che ai fini della legittimita’ dell’ordine di esecuzione era irrilevante la circostanza, pur pacifica, che il (OMISSIS), dopo la cessazione di efficacia del titolo cautelare sulla base del quale era stato emesso il mandato di arresto Europeo, fosse rimasto in stato di detenzione sulla scorta di titoli esecutivi illegittimi perche’ emessi in violazione del principio di specialita’ di cui all’articolo 712 c.p.p.. Infatti, con la consegna in Italia il mandato di arresto Europeo aveva esaurito la sua funzione, mentre le successive carcerazioni “sine titulo” erano state correttamente computate nella determinazione della pena residua da scontare indicata nell’impugnato ordine di esecuzione.
2. Avverso l’ordinanza (OMISSIS), per il tramite del difensore, ha proposto ricorso sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto disporre la sua immediata liberazione, come impostole dagli articoli 303 e 304 c.p.p., in applicazione della L. n. 69 del 2005, articolo 31 che ricollega automaticamente la perdita di efficacia del mandato di arresto Europeo alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento restrittivo sulla base del quale e’ stato emesso. A prescindere dalla computazione della carcerazione patita “sine titulo” nella pena espiata, la scarcerazione andava comunque disposta per evitare che la detenzione proseguisse in esecuzione di titoli dichiarati illegittimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicche’ deve essere rigettato.
2. L’interpretazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 31 proposta dal ricorrente non e’ corretta.
Detta disposizione, nel prevedere che “il mandato di arresto Europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e’ stato emesso e’ revocato o annullato ovvero divenuto inefficace”, si riferisce all’ipotesi in cui il mandato di arresto Europeo non abbia ancora esaurito la propria funzione, cioe’ all’ipotesi in cui non sia ancora avvenuta la consegna della persona richiesta allo Stato estradante. D’altra parte, la collocazione della norma nel capo II della citata legge, dedicato alla procedura attiva di consegna, impone di considerare solo cause di nullita’ del provvedimento restrittivo o sopravvente ragioni di revoca comunque verificatesi in questa particolare fase in cui si deve ancora procedere alla materiale esecuzione del mandato di arresto Europeo, escludendo il periodo successivo in cui lo stesso ha definitivamente prodotto i suoi effetti (cfr. Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Mazzarella, Rv. 269267).
Nel caso in esame in cui la consegna della persona richiesta e’ gia’ avvenuta non puo’, dunque, trovare applicazione l’invocata inefficacia prevista dal citato articolo 31, a prescindere dalle prospettate ripercussioni sull’ordine di esecuzione,.
3. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, la legittimita’ dell’ordine di esecuzione non e’ comunque condizionata dalla mancata tempestiva dichiarazione di cessazione di efficacia del titolo cautelare, nella specie posto anche a base del mandato di arresto Europeo, laddove nella determinazione della pena residua da scontare si sia tenuto conto, scomputandola, della carcerazione “sine titulo” nei termini dall’articolo 657 c.p.p., operazione, che lo stesso ricorrente riconosce essere stata compiuta correttamente.
4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply