In tema di liquidazione degli onorari spettanti al difensore

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 9 settembre 2019, n. 22455.

La massima estrapolata:

In tema di liquidazione degli onorari spettanti al difensore, la somma degli stessi è da calcolarsi, su liti aventi ad oggetto materie successorie, non già tenendo conto del solo valore della quota ricevuta dall’assistito, bensì dell’intera massa dell’asse ereditario.

Sentenza 9 settembre 2019, n. 22455

Data udienza 4 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1723/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente e controric. Incidentale –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa da Avv.ssa Anna Maria Vittoria Vecchione;
– controric e ric. incidentale –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino, depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e Rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per parte ricorrente e l’Avvocato (OMISSIS) per parte contro ricorrente che hanno concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Su ricorso dell’avvocato (OMISSIS), il Tribunale di Avellino ingiunse a (OMISSIS) il pagamento dell’importo di Euro 14.667,00 oltre accessori a titolo di compenso per l’assistenza professionale prestata dal ricorrente in favore della defunta madre di questa, (OMISSIS), in una controversia per lo scioglimento di comunione ereditaria previo disconoscimento di testamento olografo.
2. Opposto il decreto da parte della ingiunta (OMISSIS), il Tribunale di Avellino, previo mutamento del rito nella forma del giudizio sommario di cognizione, revoco’ il decreto e condanno’ l’intimata al pagamento della minor somma di Euro 8.532,54, compensando le spese per la meta’.
3. A fondamento della decisione il tribunale rilevo’ che per determinare lo scaglione valoriale applicabile occorreva fare riferimento non gia’ all’intero asse ereditario, bensi’ alla sola quota in contestazione.
4. La cassazione di detta ordinanza e’ chiesta dall’avvocato (OMISSIS) con ricorso tempestivamente notificato ed affidato ad un unico motivo, seppure articolato in due distinti profili.
5. L’intimata (OMISSIS) ha, a sua volta, depositato tempestivo controricorso con ricorso incidentale pure affidato ad un motivo.
6. Il processo e’ chiamato in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 22434/2017 della sesta sezione civile.
7. Parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo profilo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articoli 5 e 11 e degli articoli 12 e 15 c.p.c., per avere l’ordinanza impugnata erroneamente individuato il valore del giudizio ai fini della determinazione del compenso per il difensore, avendo cioe’ preso come riferimento la quota ereditaria di spettanza della signora (OMISSIS) (Euro 65.750,66) cosi’ liquidando in Euro 7000,00 anziche’ fare riferimento all’intero asse ereditario (Euro 421.744,00) e, conseguentemente, liquidarlo in Euro 18.000,00.
1.1. La doglianza e’ fondata avendo il tribunale deciso non solo sullo scioglimento della comunione ereditaria ma anche sull’individuazione del titolo della devoluzione ereditaria.
1.2. Infatti, i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano costituiti, seppure con separate comparse, deducendo in via riconvenzionale che la successione sarebbe regolata dal testamento olografo del de cuius (OMISSIS), che sarebbe stato consegnato in busta chiusa al sig. (OMISSIS) che subito dopo la morte dell’ (OMISSIS) lo avrebbe consegnato all’attrice (OMISSIS), la quale alla loro presenza avrebbe aperto il plico, l’avrebbe letto e, tuttavia, non vi aveva provveduto alla successiva pubblicazione ed, anzi, ne avrebbe successivamente negato l’esistenza.
1.3. Inoltre la difesa del convenuto (OMISSIS) aveva allegato che le somme riportate dagli assegni bancari a lui intestati ed incassati non costituivano donazione, bensi’ la restituzione di somma asseritamente mutuata allo zio, che pertanto andava esclusa dall’asse ereditario, nel quale andava, invece, ricompreso il saldo del conto corrente mantenuto dal de cuius su presso la locale filiale del (OMISSIS).
1.4. (OMISSIS) si era costituita, resistendo alle domande degli altri convenuti, disconoscendo la sottoscrizione del de cuius e chiedendo l’accoglimento della domanda di apertura della successione ab intestato nonche’ della domanda di scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione delle varie quote spettanti ai condividenti, previa collazione.
1.5. Espletata prova per interpello e testimoni, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi in composizione collegiale con la sentenza non definitiva n. 329/2001 accoglieva la domanda dell’attrice, rigettava quella riconvenzionale e dichiarava l’apertura della successione ab intestato del defunto (OMISSIS), rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni divisionali fra cui la ctu.
1.6. Cio’ posto deve rilevarsi come oggetto della controversia nel cui ambito si e’ spiegata l’attivita’ professionale del ricorrente era l’intera massa ereditaria anche con riguardo alla sua entita’, con la conseguenza che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 2978/1981; id. 11222/1997; id. 9058/2012;id. 20126/2014 e da ultimo Cass. 13512/2019) era il valore della stessa a dover costituire parametro di riferimento per la esatta liquidazione dei compensi dovuti al ricorrente ai sensi dell’articolo 12 c.p.c., u.c., con la relativa applicazione degli inerenti criteri tariffari di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 5, di cui e’ stata legittimante denunciata in questa sede la violazione.
1.7. A questo principio dovra’ quindi uniformarsi il giudice di rinvio per rideterminare la misura effettivamente dovuta per i compensi legali invocati dal ricorrente.
2. Con il secondo profilo si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 11, nonche’ degli articoli 132 e 134 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per omessa liquidazione del compenso per la prima fase decisoria contrassegnata cioe’ dalla sentenza collegiale parziale n. 329 del 2012 con la quale era stato disposto che la successione si era aperta ab intestato.
2.1 Il profilo di doglianza e’ fondato essendo effettivamente mancata la liquidazione del compenso per la fase decisoria conclusasi con l’adozione della sentenza non definitiva, per la quale il professionista aveva svolto alcune attivita’ di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 11, comma 6 e delle quali l’ordinanza impugnata non tiene conto.
2.2. Al riguardo, infatti, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attivita’ difensiva che il legale ha svolto, considerare le peculiarita’ del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perche’, in tale ultima eventualita’, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non puo’ essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 18507 del 12/07/2018; Sez. 2, sentenza n. 13229 del 31/05/2010).
2.3. Il giudice di rinvio provvedera’, pertanto, a considerare il compenso dovuto all’avvocato (OMISSIS) anche in relazione alla fase decisoria conclusasi con la sentenza non definitiva n. 329/2012.
3. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si deduce la violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata liquidata a suo carico un debito ereditario per l’intero anziche’ nei limiti della sua quota.
3.1. La censura risulta inammissibile perche’ formulata per la prima volta in Cassazione non essendo stata sollevata la relativa eccezione nel giudizio di opposizione e benche’ tanto costituisca preciso onere della coerede, tenuto ad indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quote ed integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale dell’eccezione in senso proprio, la cui mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero (Cass. 6431/2015).
4. In conclusione va quindi accolto il ricorso principale, cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa e rinvia al Tribunale di Avellino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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