In tema di licenziamento disciplinare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2020| n. 24601.

In tema di licenziamento disciplinare si ritiene che lo stesso sia giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d’opera rivestano la grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario; il giudice di merito deve, pertanto, valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto delle mansioni specifiche del dipendente, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo, nel caso di specie, la Corte d’ Appello, nella valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione applicata, si è attenuta a tale insegnamento ed ha tratto le conseguenze logico-giuridiche in termini di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione irrogata, anche in considerazione del fatto che la condotta in esame, palesemente violativa del prescritto obbligo di fedeltà, è stata posta in essere con modalità tali da mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento da parte del dipendente.

Ordinanza|4 novembre 2020| n. 24601

Data udienza 23 ottobre 2019

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Dipendente della Scala – Consegna di una Bmw – Utilizzo per oltre 1 mese al posto del sovraintendente – Licenziamento – Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10914-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 559/2014.

RILEVATO

che la Corte territoriale di Milano, con sentenza pubblicata in data 5.10.2017, ha respinto il gravame interposto da (OMISSIS), nei confronti della Fondazione (OMISSIS), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 3.10.2013, con la quale era stata rigettata la domanda del dipendente diretta ad ottenere la nullita’ del licenziamento disciplinare allo stesso intimato, e la condanna della parte datoriale alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del medesimo, di una indennita’ risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione;
che la Corte di Appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che sussiste “una pressoche’ totale e perfetta coerenza tra quanto addebitato al lavoratore” (di “avere abusivamente ottenuto e utilizzato l’autovettura BMW X6 tg. (OMISSIS), rivolgendosi, il 26.7.2011, durante le ferie, alla sede italiana di (OMISSIS) della relativa casa automobilistica, avente il ruolo di partner della fondazione (OMISSIS), presso la quale egli l’aveva richiesta e ritirata a nome del Sovrintendente del Teatro (in veste di utilizzatore del bene in questione), servendosene poi per tutto il periodo delle ferie estive in Puglia sino al momento della restituzione, appositamente sollecitata dalla concedente/comodante, avvenuta il giorno 6.9.2011, oltre la scadenza del rapporto di godimento, fissata il 31.8.2011, e senza segnalare adeguatamente, tramite la consegna di un corretto modulo di constatazione amichevole, il sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa, in Gallipoli (Lecce), in data 8.8.2011”) e “quanto si legge nella comunicazione di licenziamento laddove la datrice di lavoro aveva addirittura impiegato le stesse espressioni della contestazione per enunciare la causale dell’atto espulsivo, deducendo che le giustificazioni rese dal dipendente non potevano essere accolte, dopo essersi la Fondazione liberamente avvalsa della facolta’ di esperire autonomi approfondimenti assecondando una proprio interesse, controparte”; che per la cassazione della sentenza articolando quattro motivi, cui la Fondazione (OMISSIS) resiste con controricorso;
che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore, ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di rito;
che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 per difformita’ tra i fatti contestati e quelli posti alla base del licenziamento, e si lamenta che i giudici di seconda istanza non avrebbero tenuto conto del fatto che non vi era piena corrispondenza, “neppure in senso letterale”, tra fatti addebitati e motivi del provvedimento; pertanto, a parere del ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata ad un generico richiamo alle prerogative di indagini datoriali, senza alcuna valutazione circa la palese violazione di legge da parte della datrice di lavoro; 2) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 per lesione del diritto di difesa, poiche’, secondo il lavoratore, la Fondazione non gli avrebbe consentito di controdedurre in merito alle circostanze nuove emerse a seguito di approfondimenti effettuati dalla stessa sull’accaduto; 3) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 2104, 2105 e 2119 per errata ed omessa applicazione dei relativi criteri applicativi, in particolare, della clausola generale di cui all’articolo 2119 c.c. e per mancata valutazione “delle coordinate dettate dalle fonti normative superiori…., nonche’ dalle disposizioni negoziali eventualmente esistenti” e della “proporzionalita’ della sanzione disciplinare con l’infrazione contestata”; 4) in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame di un fatto storico (documento) la cui esistenza risulta dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, con carattere decisivo in punto richiesta autovettura BMW in data 26.7.2011 (omesso esame del verbale di audizione del sig. (OMISSIS) del 29.9.2011)”, e si deduce che, “se la Corte di merito avesse valutato il citato documento la cui portata e’ decisiva ed invalida le altre risultanze istruttorie che hanno determinato il giudizio, la sentenza di appello sarebbe stata certamente diversa, con il riconoscimento dell’infondatezza degli addebiti e della conseguente illegittimita’ del licenziamento”;
che il primo, il secondo ed il quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento; in particolare, per cio’ che piu’ specificamente attiene al primo ed al secondo motivo, si rileva che il (OMISSIS) non ha prodotto (e neppure indicato tra i documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), ne’ trascritto (se non, parzialmente, solo il verbale di audizione del (OMISSIS) in data 29.9.2011), i documenti sui quali le sue censure si fondano, tra i quali, la richiesta della autovettura BMW del 26.7.2011, la lettera di licenziamento del 20.9.2011 e quella con cui sono state elevate, nei suoi confronti, le contestazioni disciplinari che hanno condotto la datrice di lavoro ad irrogare la sanzione espulsiva; e cio’, in violazione del principio (v. combinato disposto dell’articolo 366, comma 1, n. 6, e articolo 369 codice di rito), piu’ volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimita’ di controllare ex actis la veridicita’ delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non e’ stata messa in grado di apprezzare pienamente la veridicita’ delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); che, inoltre, per quanto, piu’ in particolare, riguarda il quarto motivo, si osserva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, e’ stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiche’ la sentenza oggetto del giudizio di legittimita’ e’ stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 5.10.2017, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisivita’, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “cosi’ radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione”, poiche’, peraltro, la stessa appare del tutto scevra da vizi logico-giuridici e fondata su una approfondita valutazione degli elementi delibatori posti a fondamento del decisum;
che il terzo motivo non e’ fondato; al riguardo, va, innanzitutto, osservato che la giusta causa di licenziamento e’ una nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln) – correttezza (articolo 1175 c.c.); obbligo di fedelta’, lealta’, buona fede (articolo 1375 c.c.); giusta causa, appunto (articolo 2119 c.c.) -, il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella che e’ stata definita la “spirale ermeneutica” (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio facti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell’interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresi’ le circostanze piu’ concludenti e piu’ pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilita’ della tota res (realta’ fattuale e regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realta’, alla soluzione piu’ conforme al diritto, oltre che piu’ ragionevole e consona;
che tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in piu’ occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse e’ deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge. Pertanto, l’accertamento della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, e’ sindacabile nel giudizio di legittimita’, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realta’ sociale (Cass. n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n. 5095/11). E cio’, in quanto, il giudizio di legittimita’ deve estendersi pienamente, e non solo per i profili riguardanti la logicita’ e la completezza della motivazione, al modo in cui il giudice di merito abbia in concreto applicato una clausola generale, perche’ nel farlo compie, appunto, un’attivita’ di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha introdotto per consentire l’adeguamento ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass., S.U., n. 2572/2012);
che, nel motivo di ricorso qui in esame, le censure formulate alla sentenza della Corte distrettuale non appaiono conferenti poiche’ non evidenziano in modo puntuale gli “standards” dai quali il Collegio di merito si sarebbe discostato, e non sottolineano gli errores in iudicando che nella sentenza, secondo il ricorrente, apparirebbero palesi;
che nella pronunzia impugnata, peraltro, ben si sottolinea che il comportamento tenuto dal (OMISSIS) sia idoneo ad integrare un’insanabile frattura del vincolo fiduciario, dovendosi avere riguardo anche alla disposto della norma di cui all’articolo 2104 c.c. che, nel prescrivere (al comma 2) che il prestatore di lavoro debba osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende, obbliga lo stesso prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, il licenziamento disciplinare e’ giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d’opera rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario; il giudice di merito deve, pertanto, valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni specifiche del dipendente, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi ed all’intensita’ dell’elemento intenzionale o di quello colposo (v., ex plurimis, Cass. n. 25608/2014); e la Corte di Appello, nella valutazione della proporzionalita’ tra illecito disciplinare e sanzione applicata, si e’ attenuta a tale insegnamento ed ha tratto le conseguenze logico-giuridiche in termini di proporzionalita’ tra fatto commesso e sanzione irrogata, anche in considerazione del fatto che la condotta del (OMISSIS), palesemente violativa del prescritto obbligo di fedelta’, e’ stata posta in essere con modalita’ tali da mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento da parte del dipendente (cfr., tra le molte, Cass. n. 25044/2015);
che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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