Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19416.

La massima estrapolata:

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19416

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Licenziamento collettivo – Riduzione di personale – Limitazione ad un’unica unità produttiva – Onere del datore di lavoro di indicare le ragioni giustificative – Esposizione nella comunicazione di cui all’art. 4, co. 3 l. n. 223/91 – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24216-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), (STUDIO (OMISSIS)) presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4024/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 3265/2017.

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. Con sentenza n. 4024 del 12.2.2018 la Corte d’appello di Napoli, pronunziando in sede di reclamo, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da (OMISSIS) s.r.l. in data (OMISSIS) a (OMISSIS), inquadrata nel V livello del CCNL Metalmeccanici privati con mansioni di analista funzionale presso l’unita’ produttiva di Casavatore, ed ha condannato la societa’ al pagamento di un’indennita’ risarcitoria pari a 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto della L. n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 5.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento intimato ex L. n. 223 del 1991 – limitato alla sola sede aziendale di Casavatore – risultava affetto da violazione procedurale consistente nella rappresentazione, nell’ambito della comunicazione di cui al L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, di uno stato di crisi economica di tutte le attivita’ svolte nella provincia di Napoli dovuta alla perdita del cliente (OMISSIS) s.p.a. e alla riduzione progressiva della commessa (OMISSIS), ma carente della illustrazione relativa alla situazione specifica del personale delle altre unita’ produttive necessaria ai fini della valutazione della infungibilita’ e dedotta obsolescenza delle mansioni svolte dagli addetti alla sede in crisi, con conseguente assenza di giustificazione della limitazione della platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede di Casavatore.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi; la lavoratrice intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 3 e 5, e 5, comma 1, per mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, sia della indicazione – nella comunicazione di apertura della procedura della perdita delle ultime due commesse attive demandate alla sede di Cavatore sia della distanza notevole degli altri siti produttivi della societa’, indice sintomatico di infungibilita’ delle posizioni lavorative. La L. n. 223 richiede esclusivamente l’indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, dei motivi dell’eccedenza e dei motivi per cui si ritiene di non poter ovviare ai licenziamenti, indicazione soddisfatta, nel caso di specie, con la descrizione della situazione di crisi della singola unita’ produttiva (perdita delle uniche due commesse attive) e dell’andamento generale dell’azienda, apparendo del tutto ultroneo procedere altresi’ alla descrizione della situazione di tutte le altre unita’ produttive ove le stesse (oltre a collocarsi a notevole distanza dalla sede in crisi) siano dotate di autonomia produttiva cosi’ come alla “obsolescenza” degli addetti a tale sede.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ove ha ritenuto indimostrata l’infungibilita’ dei lavoratori licenziati senza consentire di provare circostanze di fatto dedotte dalla societa’ sin dalla memoria di costituzione in sede di opposizione e ritenute pacifiche dal Tribunale. La Corte territoriale, ritenuta insufficiente la prima linea difensiva svolta dalla societa’, aveva il dovere di prendere in considerazione le difese spese da (OMISSIS) in via gradata e di consentirle di adempiere processualmente all’onere probatorio dedotto.
3. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
3.1. In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale puo’ essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia e’ necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui al L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, ed e’ onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il piu’ ristretto ambito nel quale la scelta e’ stata effettuata (Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Ben puo’ quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unita’ produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione la L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unita’ o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unita’ produttive vicine, cio’ al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessita’ dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unita’ produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 4678 del 2015 cit.).
3.2. Va, invero, applicato il principio, ormai consolidato, secondo cui la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilita’ – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma puo’ avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico produttive) nell’ambito della singola unita’ produttiva, purche’, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attivita’ in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (cfr., in particolare, Cass. n. 13783 del 2006).
3.3. Dunque, come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019), la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilita’ o di licenziamento e’ condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto nel senso cioe’ che, ove non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in CIGS o comunque in difetto di situazioni particolari evidenziate sempre in sede di esame congiunto, la scelta deve interessare i ilavoratori addetti all’intero complesso.
3.4. Qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una unita’ produttiva o ad un settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilita’, puo’ essere limitata agli addetti all’unita’ o al settore da ristrutturare, in quanto cio’ non sia l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale (Cass. n. 2429 del 2012; Cass. n. 22655 del 2012; Cass. n. 203 del 2015); i motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare devono essere adeguatamente esposti nella comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 3, onde consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unita’ lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere (ex plurimis Cass. n. 32387 del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).
4. Nel caso di specie, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimita’, la Corte territoriale ha rilevato che la infungibilita’ del personale operante presso la sede di Napoli Casavatore e in particolare l’obsolescenza del bagaglio professionale vantato dai dipendenti addetti a tale sede non ha costituito oggetto della comunicazione di apertura della procedura ex L. n. 223 del 1991. Ed invero la societa’, con il secondo motivo di ricorso, evidenzia la proposta, avanzata in sede di confronto sindacale, di un piano di riqualificazione di tutto il personale della sede di Napoli Casavatore (circostanza dedotta nella memoria in sede di opposizione, in parte riprodotta) senza peraltro evidenziare se la specifica situazione delle altre sedi nazionali (Roma, Milano’, Venezia) era stata indicata nella comunicazione di avvio della procedura, circostanza che avrebbe consentito un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale.
4.1. La Corte territoriale, ritenendo – nel caso in esame – indispensabile per un effettivo controllo sindacale della decisione di mobilita’ anche la comunicazione, in sede di apertura della relativa procedura, delle specifiche condizioni in cui lavoravano gli addetti delle altre sedi, ragioni per cui non si era ritenuto di estendere la selezione pure agli addetti alle altre strutture che gestiva, ha rispettato i principi sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilita’, quanto al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4, estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili in relazione a tale chiusura.
5. Va, infine, evidenziato che nessuna specifica censura viene sollevata in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla societa’, bensi’ il ricorrente si limita a dolersi della mancata valutazione del documento prodotto in giudizio, concernente l’ipotesi di accordo tra la societa’ e i rappresentanti dei lavoratori (relativo ad un programma di integrale riqualificazione professionale di tutto il personale), che esula dal decisum della Corte territoriale concernente le carenze della comunicazione di avvio della procedura.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c..
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 20012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per, il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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