In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15637.

La massima estrapolata:

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l’ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l’ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha accolto, nel merito, l’originario ricorso del contribuente che, quale ex socio, aveva agito per il rimborso del credito IVA, non iscritto nel bilancio finale di liquidazione).

Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15637

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) quale ex socio e quale ex liquidatore della societa’ (OMISSIS) Srl, cessata, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), presso i quali e’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 70/06/13, depositata il 20 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Letta la memoria depositata dall’Avv. (OMISSIS) per il contribuente.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS), nella qualita’ di ex socio e di ex liquidatore della societa’ (OMISSIS) Srl, cancellata dal registro delle imprese il 28 dicembre 2007, chiedeva, previo deposito del modello VR/2008 in data 27 febbraio 2008, il rimborso del credito Iva di Euro 48.313,00 gia’ maturato dalla societa’, che veniva negato dall’Agenzia delle entrate per difetto di legittimazione dell’istante attesa la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione Decreto Ministeriale 26 febbraio 1992, ex articolo 5, o la prova dell’avvenuta cessione.
L’impugnazione del diniego, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, era rigettata dal giudice d’appello.
Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato con due motivi.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver la CTR, in extra ed ultrapetizione, negato la legittimazione del contribuente, in proprio quale ex socio e nella qualita’ di ex liquidatore, a ricevere il rimborso del credito Iva in relazione all’avvenuta cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.
1.1. Il secondo motivo denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, e articolo 2495 c.c., nonche’ del principio di neutralita’ dell’Iva, per aver negato il diritto dell’ex socio di chiedere e riscuotere il rimborso del credito Iva, verificandosi, da un lato, per effetto dell’estinzione della societa’, un fenomeno di tipo successorio nei suoi confronti, e, dall’altro, dovendosi considerare irrilevante, e meramente formale, l’omesso inserimento del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione.
2. Il primo motivo non e’ fondato.
Il profilo preso in considerazione dalla CTR, infatti, investe la problematica della legitimatio ad causam del ricorrente, invero declinata promiscuamente dal giudice d’appello sia sul versante dell’effettiva titolarita’ del rapporto controverso (profilo che attiene all’asserita mancanza di prova della cessione: “non risulta neppure provata la cessione del credito Iva”) sia sulla carente titolarita’ del potere di promuovere (o subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (in ispecie poiche’ “alla cancellazione della societa’… consegue l’effetto dell’estinzione della societa’ medesima”), da cui la conclusione che “il sig. (OMISSIS) non e’ soggetto legittimato a ricevere il rimborso del credito ne’ in proprio ne’ quale liquidatore della cessata societa’”.
Tale profilo, che riguarda la valutazione e le conseguenze derivanti dall’estinzione della societa’, e’, tuttavia, suscettibile d’esame d’ufficio da parte del giudice (ex multis Cass. n. 11744 del 15/05/2018), sicche’ resta esclusa l’asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c.
3. Il secondo motivo e’ fondato nei termini che seguono.
3.1. Occorre distinguere, invero, tra la domanda fatta valere da (OMISSIS) come ex socio e quella introdotta nella veste di ex liquidatore.
3.2. Rispetto agli ex soci, infatti, costituisce ormai “diritto vivente” che “qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci…; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa” (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).
3.3. Va dunque affermata, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, la legittimazione attiva dell’ex socio.
3.4. Diversa, invece, e’ la soluzione rispetto al liquidatore, la cui attivita’ e’ confinata alla fase di esistenza della societa’ e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione.
Giova sottolineare, sul punto, che anche nel caso della diversa (e opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l’eventuale responsabilita’ del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualita’ di liquidatore.
Ne consegue che, in parte qua, il ricorso va rigettato ancorche’ la sentenza d’appello debba essere corretta ex articolo 384 c.p.c., dovendosi dichiarare inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualita’ di ex liquidatore.
3.5. Dal riconoscimento della titolarita’ del socio a far valere il diritto al rimborso del credito Iva, invece, deriva altresi’ la fondatezza della pretesa.
L’Agenzia delle entrate, infatti, non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto invocato, limitandosi solo – sia nell’atto di diniego, sia nel corso del giudizio a negare la legittimazione del ricorrente.
Occorre osservare, del resto, che, da un lato, e’ irrilevante la mancata iscrizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione (neppure potendosi invocare la previsione di cui al Decreto Ministeriale 26 febbraio 1992, articolo 5, privo di effetti attesa la mancata conversione in legge del Decreto Legge n. 47 del 1992, di cui costituiva attuazione: v. Cass. n. 13086 del 15/06/2011 in motivazione), mentre, dall’altro, il diritto al rimborso (insieme al diritto alla detrazione, qui non esperibile attesa l’avvenuta estinzione della societa’) assolve alla funzione specifica di assicurare la neutralita’ dell’Iva e, inoltre, ove siano rispettate le condizioni sostanziali, l’eventuale inosservanza di adempimenti che siano meramente formali e la cui assenza non impedisca la prova dei requisiti sostanziali (v. Cass. n. 19938 del 27/07/2018; v. anche Corte di Giustizia, sentenza 12 maggio 2011, in C-107/10, Enel Maritsa Iztok; sentenza 6 luglio 2017, in C254/16, Glencoure; v. anche sentenza, 19 ottobre 2017, in C-101/16, Paper Consult), non puo’ incidere sul riconoscimento del diritto alla detrazione e, correlativamente, del diritto al rimborso.
4. Passando al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo denuncia la nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado per non aver dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dall’ex liquidatore.
4.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra tutti i soci superstiti della estinta (OMISSIS) Srl, essendo stato il ricorso proposto da uno solo di essi.
5. Il primo motivo resta assorbito in relazione a quanto statuito al punto 3.4.
6. Il secondo motivo e’ infondato.
In tema di legittimazione degli ex soci di societa’ estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, le gia’ citate Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della societa’.
In quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la societa’, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguira’ il regime proprio della contitolarita’ o della comunione”, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualita’ di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018).
7. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso proposto dal contribuente in qualita’ di ex liquidatore, dovendosi, peraltro, correggere, limitatamente a tale domanda, la sentenza d’appello dichiarandosi l’inammissibilita’ del ricorso originario proposto dall’ex liquidatore.
Va invece accolto il secondo motivo del ricorso proposto dal contribuente in qualita’ di ex socio nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo motivo.
In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto l’originario ricorso proposto dall’ex socio.
Infine, va rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il primo.
Attesa la peculiarita’ della vicenda e della questione rilevante, oggetto di intervento delle Sezioni Unite successivo alla decisione d’appello, ed atteso il complessivo esito del giudizio, vanno compensate le spese tra l’ex liquidatore e l’Agenzia delle entrate, mentre tra l’ex socio ed Agenzia delle entrate vanno compensate per intero le spese dei gradi di merito e nella misura del 50% quelle di legittimita’, liquidate come in dispositivo.
A carico dell’ex liquidatore sussistono altresi’ i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, che e’ escluso nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) in qualita’ di ex liquidatore della societa’ (OMISSIS) Srl, dichiarando, ex articolo 384 c.p.c., inammissibile l’originario ricorso proposto dallo stesso in tale qualita’. Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) in qualita’ di ex socio della societa’ (OMISSIS) Srl nei termini di cui in motivazione, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il primo.
Compensa le spese tra (OMISSIS) in qualita’ di ex liquidatore e l’Agenzia delle entrate. Compensa le spese dei gradi di merito tra (OMISSIS) in qualita’ di ex socio e l’Agenzia delle entrate, nonche’, nella misura del 50%, le spese di legittimita’, e condanna l’Agenzia stessa al pagamento a favore del contribuente del restante 50%, che liquida in complessive Euro 2.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (OMISSIS) in qualita’ di ex liquidatore della societa’ (OMISSIS) Srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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