Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16141.

La massima estrapolata:

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c. “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16141

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 263-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ISTITUTO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 15148/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, per la revocazione della sentenza n. 15148/2017 emessa da questa Corte e pubblicata in data 20 giugno 2017.
L’istituto (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. Va anzitutto evidenziato che il ricorso non risulta notificato alle altre parti che risultano aver proposto il ricorso per cassazione conclusosi con la sentenza della quale si chiede, in questa sede, la revocazione, unitamente ad (OMISSIS), e cioe’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’, comune alla (OMISSIS), di eredi di (OMISSIS).
2.1. Al riguardo si osserva che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12515; in tema di ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c., v. Cass., ord., 30/01/2013 n. 2723, non massimata).
3. Va pure rilevato che l’esposizione in fatto e l’illustrazione dei motivi proposti risultano di non agevole lettura e di non immediata e chiara intellegibilita’.
4. Il primo motivo e’ cosi’ rubricato: “Confutazione del primo motivo della revocanda sentenza – Presupposto principale dell’errore in fatto. Mancato riconoscimento di autonomia tra le 2 particelle catastali numero (OMISSIS) e numero (OMISSIS). Autonomia chiarita da tre (3) precedenti giudicati sulla stessa porzione di terreno alla particella n. (OMISSIS). Puntualmente richiamati in Ricorso originario e nelle brevi note per l’udienza pubblica del 07.10.16”.
5. Il secondo motivo e’ cosi’ rubricato: “Confutazione del secondo motivo della revocanda sentenza – Errore in fatto. Mancato rilievo dell’esistenza di motivi di sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c., e/o riunione per connessione di cause”.
6. Il terzo motivo e’ cosi’ rubricato: “Errore nella ricostruzione dei fatti”.
7. Il quarto motivo e’ cosi’ rubricato: “Errore in fatto nel giudicare compresa la particella n. 286 al contratto di locazione pur mai menzionata, come anche ritenuto nel Primo motivo (cfr. “diretto esame da parte della Corte d’appello che ha rilevato tale mancata menzione nel testo contrattuale” – Rif. Sentenza Cassazione al Primo Motivo pag. 5 ultimo capoverso e pag. 6 primo capoverso)”.
8. Con i motivi proposti, sub specie di errori di fatto si denunciano, sostanzialmente, cosi’ come prospettati, pretesi errori di giudizio, laddove resta esclusa dall’area di sindacabilita’ del vizio revocatorio la sindacabilita’ di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione e/o interpretazione di fatti o documenti o risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (v. ex plurimis Cass., sez. un., 8984/18 e 30994/17).
8.1. Va pure evidenziato, per completezza, che, comunque, e’ inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 5, nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione (nel caso alcune delle doglianze proposte siano da intendersi in tal senso, al di la’ di quanto indicato nelle relative rubriche), trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva (v. articolo 391-bis c.p.c.) (Cass., sez. un., 23833/15).
8.2. Inoltre, la sentenza di cui si chiede la revocazione in questa sede ha ritenuto i tre motivi di ricorso allora proposti dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS) tutti inammissibili, mentre con il ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c.si propongono sub specie di errori di fatto censure che suppongono, invece, una decisione nel merito dei motivi allora proposti.
8.3. Tutti i motivi proposti sono, pertanto, inammissibili.
9. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
11. Si osserva che risulta depositata una copia dell’estratto dal verbale dell’adunanza, in data 8 maggio 2014, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma relativo alla delibera di ammissione in via anticipata e provvisoria della (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato che non e’ inerente al presente giudizio di revocazione ex articolo 291-bis c.p.c., come si evince dalla gia’ indicata data di tale adunanza e dalla data di rilascio della detta copia (12 maggio 2014).
12. Va dato, pertanto, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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