In tema di lavoro giornalistico lo svolgimento di mansioni di redattore da parte di soggetto iscritto nel solo elenco dei cc.dd. pubblicisti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 maggio 2021| n. 12344.

In tema di lavoro giornalistico, lo svolgimento di mansioni di redattore da parte di soggetto iscritto nel solo elenco dei cc.dd. pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto, bensì la nullità per violazione di norma imperativa e produce gli effetti previsti dall’art. 2126 cod. civ., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione, sicché, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l’illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

Sentenza|10 maggio 2021| n. 12344

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Lavoro – Contratto di lavoro giornalistico – Pubblicista che invii contributi costanti dall’estero – Regolamentazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. BLASUTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27399-2017 proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA;
– ricorrente principale –
controricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1547/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2017 R.G.N. 2574/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato GIOVANNI NICOLA (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1547/2017, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia Nazionale (OMISSIS) ( (OMISSIS)) soc. coop., in riforma parziale della sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato la natura subordinata dell’attivita’ giornalistica svolta da (OMISSIS), ascrivibile alla qualifica di redattore corrispondente dall’estero dal 21 aprile 2005 al novembre 2005 e dal febbraio 2006 al febbraio 2011 e, per l’effetto, ha condannato l’ (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2126 c.c., al pagamento, in favore dell’appellata, delle relative differenze retributive tra quanto dovuto in base alle previsioni del CCNLG relative a detta qualifica e quanto percepito, nonche’ al pagamento del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, e al versamento in favore dell’Ente competente dei dovuti oneri previdenziali.
2. (OMISSIS), iscritta all’albo dei pubblicisti e successivamente all’albo dei praticanti giornalisti, aveva rivendicato il riconoscimento della natura subordinata giornalistica con la qualifica di redattore corrispondente dall’estero, per aver lavorato presso la sede di corrispondenza di (OMISSIS).
3. Il Tribunale adito, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, aveva accolto la domanda sulla base delle risultanze istruttorie e, sebbene la ricorrente fosse divenuta giornalista professionista solo nel corso del giudizio, aveva escluso che il rapporto di lavoro subordinato potesse ritenersi nullo per contrarieta’ a norma imperativa, essendo sufficiente ai fini della sua validita’ l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti, ai sensi dell’articolo 36 CCNL, della L. n. 416 del 1981 articolo 35, comma 1 e della L. n. 388 del 2000, articolo 76; aveva pertanto disposto la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro.
4. La Corte di appello di Roma, confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, osservava – in sintesi – quanto segue:
a) trova applicazione la legge italiana in quanto, al di la’ della formulazione adottata dalle parti nel contratto individuale di collaborazione autonoma, in base alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale’ (L. n. 218 del 1995, articolo 16), la “legge straniera non e’ applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”; nel caso specifico, la Convenzione di Roma, che trova applicazione per le obbligazioni contrattuali per il tramite della stessa L. n. 215 del 1995, articolo 57 (non trovando invece applicazione ratione temporis il Regolamento CE n. 593/2008), a sua volta ha previsto che l’applicazione di una norma della legge designata dalla presente Convenzione puo’ essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro;
b) il concetto cui fare riferimento riguarda mordine pubblico internazionale”, che non si identifica in qualsiasi norma imperativa dell’ordinamento civile, bensi’ nel complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia comuni nei diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, secondo l’elaborazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita’;
c) applicando tali principi alla fattispecie, ne risulta che, ove pure le parti avessero optato per l’applicazione della legge algerina – opzione che in realta’ neppure emerge dal contratto di collaborazione autonoma, il quale si limita a fare riferimento all’adempimento “degli obblighi delle leggi fiscali e previdenziali algerine” -, in ogni caso l’applicabilita’ della legge algerina dovrebbe essere esclusa, in quanto essa non reca alcuna tutela avverso i licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative, quali devono considerarsi quelle poste a base del recesso intimato alla ricorrente in data 11 febbraio 2011 (“mutate esigenze verificatesi all’interno della societa’”), ne’ la legge straniera garantisce il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione equa e proporzionata (articolo 36 Cost.) per l’ipotesi in cui l’accordo intercorso tra le parti dissimuli un contratto di lavoro subordinato e attribuisca di fatto al lavoratore un trattamento economico inferiore a quello cui avrebbe diritto;
d) e’ fondato il motivo con il quale l’ANSA ha eccepito che per la costituzione di un valido rapporto subordinato di lavoro giornalistico e’ richiesta l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti (la ricorrente si era iscritta a tale Albo solo successivamente al licenziamento, in corso di giudizio), non potendo valere a tale fine ne’ l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti (dal 15.2.2008), ne’ l’iscrizione all’Albo dei praticanti giornalisti (dal 20.11.2009), a norma della L. n. 69 del 1963, articolo 45 e dell’articolo 5 CNLG del 2005, la cui formulazione e’ analoga a quella del CNLG del 10 gennaio 1959, valevoli erga omnes; infatti, lo svolgimento di valida attivita’ giornalistica nella posizione di corrispondenti dalle capitali estere e’ riservata ai giornalisti iscritti all’Albo dei “professionisti”; si versa quindi in un’ipotesi di nullita’ del contratto per violazione di norma imperativa;
e) in particolare, poiche’ la previsione di cui all’articolo 36 CCNL deve essere letta in coordinamento con l’articolo 5 dello stesso contratto (articolo 1363 c.c.), il giornalista pubblicista puo’ svolgere attivita’ giornalistica solo nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza, esclusi quelli di cui al punto b) dell’articolo 5, sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 36 in merito agli organici della strutture, ovvero come corrispondente dai centri minori o ancora come collaboratore fisso ex articolo 2 CNLG; le L. n. 415 del 1981 (articolo 35) e L. n. 388 del 2000 (articolo 76), non inficiano tali conclusioni in quanto si riferiscono evidentemente ai giornalisti pubblicisti che hanno instaurato validi rapporti di lavoro subordinato giornalistico nei limiti in cui cio’ sia consentito, limiti da cui sicuramente esula lo svolgimento di attivita’ giornalistica nella posizione di corrispondente da una capitale estera, quale quella che viene in rilievo nella specie;
f) tuttavia, poiche’ non si e’ in presenza di una nullita’ per illiceita’ della causa o dell’oggetto, l’ipotesi da’ luogo alla produzione degli effetti previsti dall’articolo 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;
g) da tali rilievi consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato il diritto della (OMISSIS) alla reintegra nel posto di lavoro con ogni relativa conseguenza, in quanto nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non e’ concepibile un atto di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze di legge per il recesso ingiustificato;
h) trova invece applicazione il regime di cui all’articolo 2126 c.c., per cui spetta il trattamento economico proprio delle mansioni effettivamente svolte e, alla luce delle risultanze della prova testimoniale (v. sentenza da pag. 11 a pag. 20), e’ comprovato lo svolgimento di un’attivita’ quotidiana, non limitata ad uno specifico settore di informazione, ma estesa a tutte le notizie dell’ambito territoriale assegnato, con piena integrazione degli elementi propri del rapporto di lavoro del corrispondente da capitale estera;
i) l’eccezione di prescrizione e’ infondata; la lavoratrice durante lo svolgimento del rapporto con formale qualifica di lavoratore autonomo non era libera da timore nei confronti del datore (metus), per cui la prescrizione non poteva decorrere; in data 28.12.2009 l’appellante aveva comunque interrotto la prescrizione mediante la richiesta delle differenze retributive dovute dal 21.4.2005 in base al parametro previsto dal CNLG per la qualifica di redattore corrispondente dall’estero;
infine, infondate sono le censure relative al parametro utilizzato dal Tribunale per la determinazione del trattamento economico dovuto, posto che l’articolo 5 CNLG prevede che al corrispondente da capitali estere spetta la qualifica di redattore; non e’ contestato che il trattamento economico dovuto a tale figura professionale includa anche l’indennita’ di residenza e di alloggio; la (OMISSIS) era arrivata in Algeria proveniente da La Spezia e il suo domicilio sarebbe stato proprio l’Ufficio di corrispondenza dell’ANSA; d’altra parte, l’eventuale preesistente presenza del corrispondente nel Paese di destinazione potrebbe al piu’ incidere sui rimborsi delle spese previste in caso di trasferimento dall’articolo 2 CNLG.
5. Per la cassazione di tale sentenza l’ANSA ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui ha resistito la (OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Ha resistito al ricorso incidentale l’ANSA con controricorso e successiva memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. 21 aprile 1990, n. 90, del L. n. 218 del 1995, articoli 16 e 57, nonche’ degli articoli 3, 4 e 6 della Convenzione di Roma del 9 giugno 1980 in relazione alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonche’ in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.
Assume che la sentenza e’ erronea nella parte in cui ha ritenuto applicabile la legge italiana in luogo di quella algerina, poiche’: a) il rapporto di collaborazione e’ pacificamente sorto ad Algeri, dove la prestazione e’ sempre stata svolta; b) le parti non hanno mai fatto riferimento alla legge italiana, ne’ nella convenzione di tirocinio, ne’ nel contratto di collaborazione autonoma; c) l’articolo 6 della Convenzione di Roma prevede che, in mancanza di scelta ad opera delle parti, il contratto di lavoro e’ regolato “…dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro…. a meno che non risulti che dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento piu’ stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese”; sia nell’uno che nell’altro caso, la legge applicabile nella specie e’ quella algerina.
2. Il motivo e’ infondato.
3. Come esposto in parte narrativa, la sentenza di appello ha richiamato la L. n. 218 del 1995, articoli 16 e 57, evidenziando che, ai fini dell’individuazione della legge applicabile, e’ imprescindibile il riferimento all’ordine pubblico internazionale” e che l’applicabilita’ della legge algerina deve essere esclusa, in quanto essa non reca alcuna tutela del lavoratore nel caso di licenziamenti individuali disposti per ragioni organizzative, quali quelle poste a base del recesso della ricorrente, ne’ garantisce il rispetto del principio fondamentale di una retribuzione proporzionata e sufficiente (articolo 36 Cost.) nell’ipotesi in cui l’accordo intercorso tra le parti dissimuli un contratto di lavoro subordinato e attribuisca di fatto al lavoratore un trattamento economico deteriore rispetto a quello cui avrebbe diritto.
4. Ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 16 e’ statuito che “La legge straniera non e’ applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico”. La Convenzione di Roma 19.6.1980, alla quale la L. n. 218 del 1995 rinvia (articolo 57) per le obbligazioni contrattuali (secondo il regime ratione temporis applicabile), a sua volta, prevede che: “L’applicazione di una norma della legge designata della presente convenzione puo’ essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro”. I parametri di conformita’ all’ordine pubblico internazionale devono essere rinvenuti in esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, o nell’insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico (Cass. n. 13547 del 2008, che richiama Cass. n. 4040 del 2006, n. 14662 del 2000 e n. 22332 del 2004; v. pure, tra le piu’ recenti, Cass. S.U. n. 12193 del 2019 e Cass. n. 22932 del 2019).
5. In tema di rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto all’estero, la nozione di “ordine pubblico”, che costituisce un limite all’applicazione della legge straniera, e’ desumibile innanzi tutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicche’ occorre fare riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (articoli 1, 4 e 35 Cost.) e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’articolo 6 TUE, fonti che includono le tutele del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato (Cass. n. 1302 del 2013).
6. A fronte del complesso motivazionale su cui si incentra la ratio decidendi della sentenza impugnata, conforme a diritto per tutte le considerazioni finora esposte, parte ricorrente si e’ limitata a reiterare le tesi svolte nel giudizio di merito, le quali all’evidenza restano tutte assorbite nel rilievo della contrarieta’ della legge algerina ai principi dell’ordine pubblico internazionale, che rende ultronea qualsiasi ulteriore indagine circa la volonta’ espressa dalle parti nel contratto di lavoro e del criterio di collegamento ai fini dell’individuazione della legge applicabile, dovendosi pure ribadire che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non puo’ limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiche’ in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass. 22478 del 2018 e Cass. n. 17330 del 2015).
7. Con il secondo motivo l’ANSA denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 90 del 1990, della L. n. 741 del 1959 in relazione all’articolo 5 CNLG, alla L. n. 604 del 1966 e all’articolo 36 Cost., in relazione alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonche’ in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.
Assume che i riferimenti, contenuti nella sentenza impugnata, alla violazione della legge di tutela sui licenziamenti (L. n. 604 del 1966) e del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente (articolo 36 Cost.), in rapporto disciplina contenuta nella legge algerina, sarebbero inconferenti, avendo la stessa sentenza dichiarato la nullita’ del contratto di lavoro subordinato ed escluso l’applicazione della normativa italiana in materia di licenziamenti.
8. Il motivo e’ manifestamente infondato.
9. L’operazione di individuazione della legge applicabile, in cui viene in rilievo il limite costituito dal rispetto dell’ordine pubblico, si pone in una fase anteriore (ex ante) rispetto al giudizio sulla fondatezza o meno della domanda sulla scorta della legge ritenuta applicabile.
10. Con il terzo motivo l’ANSA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c. in relazione all’interpretazione fornita dalla Corte territoriale al contratto di collaborazione autonoma sottoscritto in data 28 aprile 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione della legge algerina. Sostiene che il riferimento all’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali delle leggi algerine”, contenuto nel contratto scritto, costituiva espressione della volonta’ delle parti di escludere l’applicazione della legge italiana.
11. Il motivo e’ inammissibile.
12. Non solo deve rilevarsi che il motivo di ricorso, pur fondato sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche, si risolve, in realta’, nella proposta di una inammissibile diversa interpretazione delle clausole negoziali (tra le tante, Cass. n. 10554 del 2010, 10203 del 2008, 23484 del 2007), ma il passaggio motivazionale oggetto del terzo motivo costituisce una ratio decidendi I autonoma ed ulteriore, formulata per l’ipotesi in cui non si ritenga fondata la prima, con la conseguenza che il rigetto del ricorso attinente alla prima (oggetto dei primi due motivi) rende irrilevante l’esame dei motivi di ricorso riferiti alla seconda, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, essendo comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della prima ratio decidendi (cfr. tra le tante, Cass. 15399 del 2018, 21490 del 2005). Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493 del 2018, n. 2108 del 2012, n. 22753 del 2011, n. 3386 del 2011).
13. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e segg. c.c. in relazione all’articolo 1 e 5 CNLG e alla L. n. 63 del 1969, articolo 45, con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonche’ in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.
Si sostiene che, essendo stato riconosciuto dalla stessa sentenza di appello che l’iscrizione della (OMISSIS) all’Albo dei giornalisti professionisti avvenne solo dopo la cessazione della collaborazione autonoma, erroneamente la sentenza ha pronunciato sul riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
14. Il motivo e’ infondato.
15. La mancanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti non poteva precludere l’accertamento della effettiva natura della prestazione di lavoro resa dalla ricorrente – se di lavoro autonomo (come formalmente pattuito) o se invece di lavoro subordinato quale redattore (come rivendicato in giudizio) -, dipendendo da tale accertamento il riconoscimento del diritto alle differenze retributive ex articolo 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, tra il trattamento spettante al redattore e quanto effettivamente percepito dalla lavoratrice.
16. Per il resto, l’accertamento di merito e’ conforme ai principi di questa Corte in materia. E’ stato infatti affermato che, nell’ambito del lavoro giornalistico, ai sensi dell’articolo 5 CNLG 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica n. 16 gennaio 1961, n. 153, affinche’ l’attivita’ di un giornalista corrispondente dall’estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un “ufficio di corrispondenza”, occorre che ricorrano, in analogia con l’attivita’ di redattore, oltre all’elaborazione di notizie, anche la continuita’ della loro trasmissione, nonche’ il carattere elaborato e generale delle notizie stesse (Cass. n. 19199 del 2013, con cui e’ stata confermata una sentenza che aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento come corrispondente dall’estero, trattandosi di attivita’ quotidiana non limitata ad uno specifico settore dell’informazione e caratterizzata da un apporto creativo).
17. Con il quinto motivo l’ANSA denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2094 e segg. c.c., con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonche’ in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., sostenendo che non poteva ritenersi provata la natura subordinata della prestazione.
18. Il motivo e’ inammissibile. Esso verte sulla valutazione e apprezzamento delle prove.
19. L’apprezzamento degli elementi di fatto e’ stato ampiamente e validamente argomentato, di talche’ esso si sottrae al sindacato di questa Corte, dovendosi pure osservare che – in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici del merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207), evenienze che qui non si verificano.
20. Ne’ la denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c., corrisponde ai canoni che ne consentono l’ingresso in sede di legittimita’, occorrendo a tal fine che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio); e’ invece inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867 del 2020).
21. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate e il relativo apprezzamento non e’ affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
22. Con il sesto motivo l’ANSA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1703 e segg. c.c., in relazione agli articoli 2094 e 2104 c.c., nonche’ degli articoli 112 e 115 c.p.c., con riferimento ai documenti nn. 8, 9 e 10 allegati alle memorie difensive ANSA.
La ricorrente addebita alla Corte di appello di non avere considerato le tassative e inderogabili disposizioni aziendali in materia di gestione degli stage e collaborazioni autonome esterne alle quali era assoggettata la responsabile della sede di Algeri dell’ANSA, sig.ra (OMISSIS).
23. Anche tale motivo e’ inammissibile.
24. Innanzitutto, il ricorso non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dei documenti asseritamente omessi e decisivi, dovendosi ribadire che, qualora il ricorrente, in sede di legittimita’, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita’ (tra le tante, v. da ultimo, Cass. n. 13625 del 2019).
25.Inoltre, valgono le medesime considerazioni svolte per il precedente motivo, in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, parte ricorrente mira, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476 del 2019).
26. Con il settimo motivo, l’ANSA denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c., della L. n. 300 del 1970, articolo 18, con riferimento alla convenzione di tirocinio allegata al progetto formativo e di orientamento del 12 aprile 2005 e del 29 agosto 2005, e relativa comunicazione di attivazione del tirocinio del 5 settembre 2005, nonche’ in relazione al contratto di collaborazione autonoma stipulato dalle parti in data 28 aprile 2006.
Lamenta la ricorrente l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, il cui termine decorreva in costanza di rapporto di lavoro, poiche’ l’ANSA – che occupa piu’ di 60 dipendenti sul territorio nazionale – e’ soggetta al regime della c.d. tutela reale.
27. Il motivo e’ innanzitutto inammissibile.
Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il presupposto della stabilita’ reale – che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto – va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualita’ del suo svolgimento, dipendendo da cio’ l’esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore.
Dopo tali corrette premesse giuridiche, la sentenza ha aggiunto che il termine quinquennale di prescrizione era stato in ogni caso interrotto prima della sua integrale scadenza e prima della cessazione del rapporto di lavoro, a mezzo di lettera 28 dicembre 2009, con cui erano state rivendicate le differenze retributive maturate dal 21 aprile 2005.
Tale ratio decidendi non e’ stata specificamente impugnata ed e’ da sola sufficiente a reggere la decisione.
28.Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 CNLG nonche’ degli articoli 112 e 115 c.p.c., in relazione all’indennita’ di residenza. Si rappresenta che l’ANSA aveva specificamente contestato i conteggi allegati dalla ricorrente all’atto introduttivo, negando il diritto all’indennita’ di alloggio e di residenza, trattandosi di emolumenti spettanti ai giornalisti “assegnati all’estero” come previsto dalla disciplina collettiva, mentre la (OMISSIS) aveva instaurato un rapporto di collaborazione in loco all’estero.
29. Anche questo motivo e’ inammissibile.
30. La sentenza impugnata ha riconosciuto i due emolumenti di cui si discute ritenendoli rientranti nel trattamento spettante al redattore corrispondente da capitale estera e ha rilevato che non era neppure contestato in giudizio che il trattamento economico dovuto a tale figura professionale includesse l’indennita’ di residenza e di alloggio. La censura di cui al ricorso per cassazione, alla luce di quanto affermato dalla Corte di appello, deve quindi ritenersi nuova e come tale inammissibile.
31. A cio’ va pure aggiunto che la sentenza ha dato atto che la (OMISSIS) era arrivata in Algeria proveniente da La Spezia, per cui il motivo non e’ neppure pertinente alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito.
32. Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, articoli 29, 33, 34 e 45 e degli articoli 1343, 1423 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la sentenza riformato la statuizione relativa alla tutela per il licenziamento illegittimo e all’ordine di reintegra nel posto di lavoro sul presupposto della nullita’ del rapporto di lavoro subordinato a motivo della mancata iscrizione della ricorrente nell’Albo dei giornalisti professionisti.
Deduce che ella era iscritta all’Albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, dal 15.12.2008 e al registro dei praticanti giornalisti dal 20.11.2009 e tale condizione (di iscrizione) valeva ad escludere la nullita’ del rapporto.
Sostiene che la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello (Cass. n. 27608 del 2006 e n. 21884 del 2016) riguarda l’ipotesi di iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, mentre almeno dal 20 novembre 2009 (anteriormente alla lettera di recesso comunicatale il 10.2.2011), ossia dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti, la soluzione doveva essere diversa, poiche’ il praticantato giornalistico e la successiva iscrizione nell’elenco dei professionisti sono inscindibili, essendo l’uno prodromico all’altro.
33. Con il secondo motivo, connesso al primo, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nell’iscrizione della ricorrente al registro dei praticanti a far data dal 20.11.2009.
34. I due motivi, che sono connessi e possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
35. Innanzitutto, la sentenza impugnata non ha omesso l’esame della circostanza costituita dall’iscrizione della (OMISSIS) all’elenco dei praticanti giornalisti dal 20.11.2009, della quale da’ atto espressamente nella motivazione della sentenza, ma ne ha ritenuto (implicitamente) l’irrilevanza, per essere assorbente la circostanza che la valida attivita’ giornalistica nella posizione di corrispondente da capitale estera (come nella specie) e’ riservata ai giornalisti iscritti all’Albo dei “professionisti”.
36. Come e’ noto, l’Albo e’ suddiviso in due elenchi, quello dei professionisti, ossia di coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica, e quello dei pubblicisti (articolo 35 CNLG), ossia di coloro che svolgono l’attivita’ giornalistica in via non occasionale e retribuita, ma non esclusiva. I praticanti sono invece coloro che, pur non rientrando nelle due categorie anzidette, sono iscritti nell’apposito registro e ad essi e’ applicata la disciplina di cui all’articolo 35 CNLG.
37. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico contempla, all’articolo 5, tra le ipotesi per le quali “e’ obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica”, quella dei “corrispondenti negli uffici di corrispondenza…dalle capitali estere…” (lettera b); il comma 2 dello stesso articolo prevede che ai giornalisti professionisti (di cui alla precedente lettera b) “spettera’ la qualifica di redattore”.
38. E’ ben vero che l’articolo 36 CNLG contempla la possibilita’ che anche presso gli uffici di corrispondenza possano esservi giornalisti pubblicisti. Tuttavia, interpretando sistematicamente gli articoli 5 e 36 (articolo 1363 c.c.), ove si tratti di uffici di corrispondenza presso una capitale estera (come nella specie), e’ obbligatorio che sia assunto un giornalista “professionista”, al quale verra’ corrisposto il trattamento economico e la qualifica di “redattore”. In tale contesto, il mero svolgimento di mansioni di redattore, come accertato dalla Corte di appello, senza l’iscrizione all’Albo dei giornalisti “professionisti” (ma con l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti) da’ luogo ad un rapporto nullo, con applicazione del regime di cui all’articolo 2126 c.c..
39. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un’azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell’elenco dei pubblicisti non comporta la nullita’ del contratto per illiceita’ della causa o dell’oggetto e produce gli effetti previsti dall’articolo 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione, sicche’, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell’articolo 2126 c.c., comma 1, ma non puo’ ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l’illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non e’ concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato (Cass. n. 21884 del 2016; v. pure Cass. n. 27608 del 2006 e n. 10158 del 2017).
40. Deduce la ricorrente incidentale che a diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi (almeno) a far data dalla iscrizione al registro dei praticanti, ossia dal 20.11.2009. A sostegno di tale censura, cita le sentenze di questa Corte che hanno affermato che la mancata iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullita’ del contratto di lavoro per violazione di legge con applicazione del regime di cui all’articolo 2126 c.c. (Cass. 1256 del 2016, conforme a Cass. 3385 del 2011) per argomentare, a contrario, che, laddove l’iscrizione all’Albo dei praticanti giornalisti vi sia, non sussisterebbe alcuna nullita’.
41. L’argomento ha un rilievo giuridico solo apparente, poiche’ il principio sopra esposto ha riguardato ipotesi in cui vi era stato l’effettivo svolgimento di attivita’ di praticantato giornalistico, priva pero’ della iscrizione del giornalista nel relativo registro dei praticanti. La fattispecie che riguarda il caso in esame e’ diversa; per essa il CNLG richiede (articolo 5) che l’attivita’ di corrispondente negli uffici di corrispondenza dalle capitali estere deve essere svolta da giornalisti professionisti (“e’ obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati come professionisti”, ossia iscritti nell’Albo dei giornalisti professionisti).
42. Per tali ragioni, vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale, con compensazione delle spese tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
43. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale, sia della ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a’ norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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