In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 29 settembre 2020, n. 27112.

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, non è affetto da invalidità o inesistenza il verbale delle operazioni compiute rimasto in formato digitale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Sentenza 29 settembre 2020, n. 27112

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Rapina – Concorso – Intercettazioni – Inutilizzabilità – Ipotesi tassative ex art. 271 c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matil – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. SGADARI – est. Consigliere

Dott. TUTINELLI V. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Sgadari;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 novembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di rapina, commessi nello stesso giorno (11 aprile 2016), in concorso con soggetto separatamente giudicato ed aventi ad oggetto due autovetture, la prima sottratta con violenza al legittimo proprietario (OMISSIS) (capo A) e la seconda ottenuta usando violenza contro il proprietario (OMISSIS) dopo la sottrazione del bene e per assicurarsene il definitivo possesso e l’impunita’ (capo B), procurando alla vittima anche lesioni personali (capo C).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita’.
Il ricorrente deduce che le prove decisive, dalle quali la Corte ha tratto il convincimento che l’imputato avesse partecipato alle due rapine, sarebbero costituite dal contenuto di intercettazioni disposte sull’utenza del correo (OMISSIS). Tali prove sarebbero affette da nullita’ o inutilizzabilita’ per piu’ ragioni, che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato.
In primo luogo, il contenuto delle intercettazioni sarebbe inutilizzabile a causa della nullita’ dei verbali delle operazioni di intercettazione, nullita’ che era stata eccepita dal ricorrente in tutti i gradi del giudizio e non oggetto di alcuna rinuncia implicita, avendo la difesa prestato il consenso all’acquisizione soltanto di alcuni brogliacci, non ricompresi tra quelli relativi alle intercettazioni oggetto della eccezione. La nullita’ dei verbali deriverebbe dalla mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li aveva redatti. Essi sarebbero stati acquisiti su un supporto CD ROM formato WORD e risultano privi della firma analogica o digitale del pubblico ufficiale, che il ricorrente ritiene indispensabile per la loro validita’.
Da cio’ conseguirebbe l’inutilizzabilita’ del contenuto delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 268 e 271 c.p.p..
Altra causa di nullita’ dei verbali sarebbe costituita dalla mancata indicazione del nome dell’interprete che aveva partecipato alle operazioni, traducendo i dialoghi tra gli indagati riversati nei brogliacci.
Anche tale eccezione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello, era stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito ed anche da tale nullita’ deriverebbe l’inutilizzabilita’ del contenuto delle intercettazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1.1. Quanto al primo profilo, dal controllo degli atti – reso possibile per la natura processuale della questione – risulta che i verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione sono in forma cartacea e recano la firma degli ufficiali di polizia giudiziaria che li avevano redatti.
Di tanto aveva dato atto il Tribunale nell’ordinanza del 14 giugno del 2018, con la quale era stata respinta analoga eccezione difensiva.
Anche questo solo rilievo consentirebbe di superare la prima questione giuridica posta in ricorso, tenuto conto che in esso non solo non e’ stata sottolineata questa importante circostanza, ma non viene mai chiarito (e non a caso) se l’eccezione processuale facesse riferimento ai verbali di inizio e fine operazioni – che, comunque, consacrano la regolarita’ di quanto medio tempore effettuato lungo il periodo di durata delle captazioni – ovvero ai cosiddetti “brogliacci”, che riguardano le singole operazioni di intercettazione effettuate di volta in volta.
Nel che la genericita’ dell’eccezione difensiva sotto il segnalato profilo, relativo alla mancanza di firma dell’estensore dei “verbali” genericamente intesi.
1.2. Volendo andare oltre, il Tribunale e la Corte di Appello si sono conformati all’orientamento – che in questa sede il Collegio intende ribadire – secondo cui non e’ affetto da invalidita’ o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e percio’ privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell’ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilita’ di dare in esso atto dell’inizio, delle modalita’ di svolgimento e della chiusura delle attivita’ di captazione delle conversazioni (Fattispecie in cui e’ stata ritenuta legittima la redazione di verbali in “files” realizzati mediante il sistema “word”) (Sez. 5, Sentenza n. 8442 del 04/12/2013, dep. 2014, Gullo, Rv. 258294).
In quella decisione, si erano poste questioni analoghe a quelle che riguardano la vicenda in esame, anche se, dalla sintesi della eccezione difensiva formulata in quel diverso processo (fg. 2 della motivazione della sentenza citata), si comprende che anche i verbali di inizio e fine operazioni erano in forma solo digitale.
Nonostante cio’, la Corte di cassazione. ha formulato il principio di diritto sopra riportato, che, dunque, ha una efficacia ancora piu’ ampia rispetto al caso in esame, nel quale si potrebbe astrattamente discutere solo dei “brogliacci” e non dei verbali di inizio e fine operazioni.
Inoltre, non solo in quella decisione si metteva in luce che il verbale informatico privo di firma del suo redattore – non poteva ritenersi inesistente, cosi come sostenuto dal difensore dell’imputato di quel procedimento, ma neanche poteva ritenersi che fosse invalido.
Il richiamo in un passaggio motivazionale ad una presunta nullita’ relativa – non eccepita in quel processo, a differenza del caso in esame – era servita alla Corte di cassazione per sottolineare solo il fatto che l’eccezione di inesistenza del verbale non poteva trovare ingresso e che, semmai, poteva essere giuridicamente piu’ corretto discutere di validita’ del verbale (nei limiti di una nullita’ comunque relativa), senza, pero’, avallare neanche questa indicazione, al contrario ritenendola superata alla luce della “innovativa disciplina della L. n. 547 del 1993” e dal fatto “che esistono certamente sistemi meccanici che possono rendere ragionevolmente certa la paternita’ di un documento informatico”.
Come in quella diversa circostanza processuale, infatti, anche nel caso in esame il ricorrente non ha sostenuto “che il verbale sia stato in concreto immutato ma solo che, in astratto, avrebbe potuto esserlo” (fg. 5 della sentenza citata).
In definitiva, cosi’ si esprime la decisione citata: “Conclusivamente, si deve affermare che, tra le modalita’ di documentazione di cui all’articolo 134 c.p.p., ss. deve essere incluso anche il verbale redatto con modalita’ elettroniche e, se appare certamente piu’ funzionale e piu’ sicuro procedere alla stampa (e alla sottoscrizione “grafica”) del predetto verbale, non di meno esso deve ritenersi esistente e valido anche se sia rimasto nella sola versione elettronica” (sempre a fg. 5).
1.3. Quanto al secondo profilo della questione processuale, che attiene alla mancata indicazione nei verbali delle generalita’ dell’interprete, il Collegio ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalita’ dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non e’ causa di inutilizzabilita’ di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’articolo 271 c.p.p., ne’ di nullita’ delle stesse, avuto riguardo al principio di tassativita’ stabilito dall’articolo 177 c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272863. Massime precedenti Conformi: N. 24141 del 2008 Rv. 240372, N. 8836 del 2010 Rv. 246377, N. 25549 del 2015 Rv. 268024, N. 31285 del 2017 Rv. 270570, N. 5197 del 2018 Rv. 272151).
Che il sistema delle nullita’ abbia carattere tassativo non e’ oggetto di discussione, mentre la ratio dell’orientamento maggioritario qui avallato – rispetto alla tesi sostenuta da decisioni della sola terza sezione di questa Corte ((Sez. 3, n. 31454 del 4/11/2015, dep. 2016, Burcea, Rv. 267738; Sez. 3, n. 28216 del 4/11/2015, dep. 2016, Serban, Rv. 267448; Sez 3, n. 49331 del 12/11/2013,Muka, Rv. 25729) – risiede nella circostanza di ritenere tassative anche le ipotesi di inutilizzabilita’ di cui all’articolo 271 c.p.p., secondo l’indicazione di Sez. U, n. 36359 del 2008, Carli (fg. 6 della motivazione).
A tale decisione, del resto, hanno fatto seguito altre pronunce di legittimita’, sempre attinenti alle previsioni contenute nell’articolo 89 disp. att. c.p.p., ove e’ inserita anche la disposizione di odierno interesse (“il verbale contiene…i nominativi delle persone che hanno preso parte alle intercettazioni”).
Infatti, si e’ ritenuto che l’inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 89 disp. att. c.p.p., in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni, non determina l’inutilizzabilita’ degli esiti dell’attivita’ captativa legittimamente disposta ed eseguita (Sez. 1, Sentenza n. 8836 del 02/12/2009, dep. 2010, Bragaglio, Rv. 246377; n. 50139/2019 non massimata ed altre non massimate).
Con il che, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva in ordine alle questioni processuali dedotte con il primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, come afferma lo stesso ricorrente, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell’imputato.
La motivazione e’ congrua, poiche’ vi e’ espresso riferimento ad uno dei parametri di cui all’articolo 133 c.p., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.
(Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Infine, il ricorrente non ha motivo di dolersi della determinazione della pena base, essendo stata fissata al minimo edittale per il reato di rapina non aggravato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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