Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8602.
In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l’iscrizione al ruolo siano successivi all’apertura del fallimento, perché detti crediti nascono “ex lege” con l’avveramento dei relativi presupposti e non per l’effetto dell’atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l’iscrizione a ruolo.
Ordinanza|26 marzo 2021| n. 8602
Data udienza 2 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Crediti tributari – Iscrizione a ruolo – Irrilevanza se credito tributario anteriore al fallimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11048-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro’ tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso TAWOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS), quale socio accomandatario della societa’ (OMISSIS) sas di (OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto n. R.G CRON. 2056/2019 del TRIBUNALE di SIENA, depositato il 23/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Siena depositato il 23-2-2019; con tale decreto e’ stata respinta l’opposizione della medesima Agenzia al passivo del fallimento di (OMISSIS), quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), pure fallita; la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articoli 52, 92, 93 e 101 e dell’articolo 2704 c.c., per avere il tribunale ritenuto che ai fini di prova dell’anteriorita’ del credito rispetto alla procedura concorsuale dovesse farsi riferimento alla data della formazione del ruolo (id est, dell’iscrizione a ruolo), anziche’ al momento genetico del credito tributario;
II. – il motivo e’ manifestamente fondato in quanto il tribunale di Siena ha respinto l’opposizione sul rilievo che i crediti tributari erano stati iscritti a ruolo successivamente alla dichiarazione di fallimento;
in tal senso ha ritenuto che “qualora il credito, di cui e’ chiesta l’ammissione al passivo, sia riferito a tributi posti in riscossione con ruoli formati in epoca post fallimento debba essere esclusa tout court la spettanza non avendo natura concorsuale (essendo attivita’ successiva al fallimento) ne’, ovviamente, prededuttiva”;
III. – l’affermazione e’ giuridicamente errata, poiche’ i crediti tributari nascono ex lege con l’avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell’atto amministrativo di accertamento, ne’ tanto meno per l’atto di iscrizione a ruolo; pertanto, ove i presupposti si siano verificati prima dell’apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a essa, ancorche’ non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale e nei modi contemplati per essa (v. Cass. Sez. U n. 477987);
tale insegnamento e’ coerente con quanto da questa Corte a piu’ riprese affermato in ordine alle condizioni necessarie a valutare la natura concorsuale o meno di un credito;
al riguardo occorre tenere conto dell’elemento genetico dell’obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell’articolo 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (v. per tutte Cass. n. 19533-04);
IV. – il decreto deve essere cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Siena che, in diversa composizione, rinnovera’ l’esame uniformandosi al principio esposto;
il tribunale provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Siena anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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