In tema di inquadramento professionale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 marzo 2021| n. 5642.

In tema di inquadramento professionale, la declaratoria della settima categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 si interpreta nel senso che solo i lavoratori preposti ad attività di coordinamento dei servizi o degli uffici devono possedere i requisiti della sesta declaratoria, congiunti alla notevole esperienza maturata, e non i lavoratori, pure indicati in settima, che svolgono attività di alta specializzazione ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali. Depone in tal senso non solo l’interpretazione letterale e lessicale della disposizione contrattuale, che rende evidente che la richiesta dei requisiti ulteriori concerne solo la prima tipologia dei lavoratori, stante l’utilizzo della disgiunzione “o” seguita dal pronome relativo “che” per differenziare le due figure professionali, ma anche quella logico-giuridica, perché l’essenza delle prestazioni del secondo profilo professionale sta nella ideazione e pianificazione, con caratteristiche di alta specializzazione, delle attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per le quali non sono rilevanti le pregresse esperienze aziendali.

Sentenza|2 marzo 2021| n. 5642

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego privatizzato – Metalmeccanico – Inquadramento superiore – Settima categoria del CCNL metalmeccanico Industria – Lavoratori appartenenti – Possesso di lunga esperienza solo per i Coordinatori esperti di servizi o uffici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20802/2016 proposto
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/05/2016 R.G.N. 531/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Savona, con la pronuncia n. 176 del 2015, ha respinto la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria 7 Quadri o, in subordine, nella cat. 7 del CCNL Metalmeccanici, per il lavoro da essa svolto presso (OMISSIS) spa quale responsabile del servizio di comunicazione. Il giudice aveva rilevato che mancavano, nell’attivita’ espletata dalla (OMISSIS), quelle caratteristiche di prolungata esperienza e di autonomia richieste dalle declaratorie contrattuali anche solo per il riconoscimento della 7 categoria.
2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 104 del 2016, ha accolto parzialmente il gravame proposto dalla lavoratrice e, in riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la (OMISSIS) spa a inquadrare (OMISSIS), a far data dall’1.3.2007, nella 7 categoria del CCNL Metalmeccanici Industria, compensando per meta’ le spese di entrambi i gradi e ponendo la restante parte a carico della societa’.
3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, dopo avere esaminato le declaratorie contrattuali relative alla 6 e 7 categoria, hanno ritenuto che: a) la settima categoria individuava due figure, il coordinatore esperto di servizi od uffici e il preposto alla pianificazione e sviluppo di attivita’ di alta specializzazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali; b) il possesso di “notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio di funzioni” riguardava solo la prima figura; c) la differenza tra la 6 e la 7, relativamente al preposto alla pianificazione, andava individuata nella “posizione ideativa ed innovativa della figura superiore”; d) dalla istruttoria espletata era emerso che l’attivita’ della (OMISSIS) si riportava a tale superiore livello; e) l’attivita’ di comunicazione svolta dalla (OMISSIS), inquadrabile nella 7 categoria, aveva comportato un impegno di tempi cosi’ importante qualitativamente e quantitativamente che appariva decisiva nel delineare il corretto inquadramento della ricorrente nell’ambito della societa’.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso (OMISSIS), illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione ed interpretazione della Sez. Quarta, Titolo II, Art. 1 CCNL Metalmeccanico Industria, con riferimento specifico ai presupposti applicativi della 7 categoria, nonche’ dell’articolo 1362 c.c. e ss., e, in particolare, degli articoli 1362 e 1363 c.c.. Si deduce che erroneamente la Corte di appello aveva utilizzato i criteri interpretativi offerti dal legislatore, con specifico riferimento al disposto dell’articolo 1362 c.c. e ss., non tenendo conto del tenore letterale della norma della contrattazione collettiva la quale individuava, ai fini dell’inquadramento nella 7 categoria CCNL Metalmeccanici, il possesso di notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio della funzione, per entrambe le figure individuate. Inoltre, sotto il profilo sistematico, si sottolinea che la Corte di merito non aveva considerato che, anche con riguardo alla differenza tra la 4 e 5 categoria, era stata adoperata la stessa metodica nel senso che vi era, in primo luogo, la individuazione delle caratteristiche generali per la identificazione del superiore livello e, successivamente, una esemplificazione delle figure professionali.
3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione ed interpretazione della Sez. Quarta, Titolo II, Art. 5 CCNL Metalmeccanici Industria, con riferimento specifico al cd. cumulo di mansioni, per non avere applicato, in tema di prevalenza delle mansioni superiori, il disposto della normativa specifica dettata dal CCNL (articolo 5) che prevede che “ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di mansioni di diverse categorie sara’ attribuito la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche’ quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dalla L. n. 300 del 1970, articolo 13, e dall’articolo 1 lettera c) del presente titolo in materia di mobilita’. Di casi particolari che non rientrano fra quelli sopra indicati, si terra’ conto nella retribuzione”. Si sostiene che la Corte territoriale abbia semplicemente fatto riferimento ad indici generali (temporali e tipologici della attivita’) senza, pero’, valutare la norma contrattuale sopra citata.
4. Il primo motivo e’ infondato.
5. E’ opportuno precisare che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2, e’ parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicche’ anche essa comporta, in sede di legittimita’, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (articolo 1362 c.c. e ss.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione della esattezza e della congruita’ della motivazione, senza piu’ necessita’, a pena di inammissibilita’ della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ne’ del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche ed insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 18946 del 2014).
6. Inoltre, va evidenziato che, anche in tema di interpretazione di disposizioni negoziali quali le clausole di un contratto collettivo, in virtu’ del principio “in claris non fit interpretatio”, non sussiste ragione per il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari come il comportamento delle parti quando le espressioni adoperate nella clausola da interpretare non si presentino ambigue o insufficienti (Cass. n. 5288 del 1988; Cass. n. 3823 del 1985).
7. Cio’ premesso, il problema esegetico che viene posto nella fattispecie in esame e’ quello di valutare se la locuzione “oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6 categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito del prolungato esercizio elle funzioni”, si riferisca nella declaratoria della 7 categoria del CCNL Metalmeccanici Industria (che testualmente recita:
“Appartengono a questa categoria:
– lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6 categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attivita’ di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attivita’ di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attivita’, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori.
Ad esempio: Progettista di complessi. Specialista di sistemi di elaborazione dati. Specialista di pianificazione aziendale. Specialista finanziario. Specialista amministrativo. Ricercatore. Specialista di approvvigionamenti”) ai soli lavoratori che siano preposti ad attivita’ di coordinamento di
servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda, o anche a quelli che svolgono attivita’ di alta specializzazione ed importanza ai’ fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
8. La specificita’ e singolarita’ delle sole due tipologie di lavoratori compresi nella declaratoria (coordinatore esperto di servizi o uffici e preposti ad attivita’ di altra specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e per il conseguimento degli obiettivi aziendali) non consente la comparazione della struttura della clausola in esame con quelle di cui alla 4 e 5 categoria, che individuando, invece, un numero diverso e maggiore di figure lavorative, possono giustificare una diversa metodica nell’ambito del contenuto dei rispettivi inquadramenti.
9. Cosi’ delineato il perimetro dell’indagine ermeneutica, questa Corte condivide la conclusione dei giudici di seconde cure secondo cui l’inciso relativo al “possesso della notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni” si riferisca solo ai coordinatori esperti di servizi od uffici e non anche ai preposti alla pianificazione e sviluppo di attivita’ di alta specializzazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali, come poi e’ stata individuata la odierna controricorrente.
10. Avvalorano tale tesi due argomentazioni: una letterale e lessicale, l’altra logico-giuridica.
11. Sotto il primo profilo, assume un significato rilevante il costrutto della disposizione contrattuale ove la locuzione in questione e’ collocata in una posizione chiaramente riguardante solo la prima tipologia di lavoratori compresi nella declaratoria: qualora, infatti, si fosse voluta rapportare ad entrambi i tipi di lavoratori, stante a loro pregnante diversita’ funzionale,
– âEuroËœ sarebbe stata posizionata in modo tale da non lasciare dubbi sulla sua riferibilita’ ad entrambi con l’uso, se del caso, di una punteggiatura che introduceva un elenco di apposizione (per es. i cd. “due punti”).
12. Inoltre, va aggiunto che l’uso della particella “o”, seguita dal pronome relativo “che”, riveste, neil’ambito dell’intera espressione, una valenza chiaramente disgiuntiva rispetto a quanto affermato in precedenza, evidenziando appunto una figura di lavoratori totalmente svincolata dai caratteri distintivi della precedente.
13. Sotto il secondo profilo, deve richiamarsi, invece, quanto gia’ evidenziato dalla Corte territoriale che ha ben sottolineato che per la seconda figura lavorativa (cioe’ coloro che svolgono attivita’ di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali) non rileva affatto la pregressa esperienza nella attivita’ di coordinamento perche’ l’essenza dei compiti e’ costituita dalla ideazione e pianificazione, con caratteristiche di alta specializzazione, di attivita’ da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sottoposti, per cui non avrebbe avuto alcun senso richiedere tale requisito per l’inquadramento della categoria.
14. Una figura di alta specializzazione, di natura ideativa ed innovativa, non necessita, infatti, di una pregressa attivita’ di coordinamento di uffici e servizi che non si palesa assolutamente funzionale ad essa.
15. Il contesto logico-lessicale del testo della clausola risolve, quindi, il problema dell’ermeneutica del suo significato nel senso adottato dalla Corte di appello che ha ben ridimensionato l’ambito operativo del requisito del possesso della esperienza a seguito dei prolungato esercizio delle funzioni.
16. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilita’ e di infondatezza.
17. Giova evidenziare che la gravata sentenza, sulla questione oggetto della censura, risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, che possono considerarsi autonome l’una dall’altra e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione la Corte di appello ha precisato che l’inquadramento corretto delle mansioni svolte dalla (OMISSIS) era quello proprio della deciaratoria della 7 categoria; per altro verso il Collegio ha, comunque, ritenuto che “anche al fine di un eventuale giudizio di prevalenza” l’attivita’ di comunicazione (che caratterizzava appunto il livello superiore) aveva comportato per la (OMISSIS) un impegno di tempi importante, avendo riguardato iniziative plurime, e che essa, sotto il profilo qualitativo e di rilevanza per l’immagine e i riconnessi obiettivi aziendali, appariva decisiva nel delineare il corretto inquadramento della lavoratrice nell’ambito della complessiva attivita’ di (OMISSIS) spa.
18. Orbene, la prima ratio – quella cioe’ relativa al corretto inquadramento in considerazione del posizionamento in organico della (OMISSIS) di “Responsabile Comunicazione” che giustificava l’alto livello di contributo personale all’attivita’ aziendale – non e’ stata specificamente impugnata e la sua definitivita’ rende inammissibile, per difetto di interesse, le doglianze riguardanti l’altra ratio decidendi su cui era strutturata la motivazione (in termini Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3886 del 2011).
19. In ogni caso le censure mosse sono infondate perche’ i giudici di seconde cure, pur prescindendo dall’esplicito richiamo all’articolo 5 -Sez. quarta – Titolo II del CCM Metalmeccanici, applicabile ratione temporis, hanno operato – come sopra specificato – il chiesto giudizio di prevalenza ritenendo, appunto, che l’espletamento delle mansioni di Responsabile della attivita’ di comunicazione, settore della specializzazione della (OMISSIS), e in relazione al quale aveva indipendenza ideativa, fosse significativamente prevalente – rispetto ad altri compiti – sia sotto il profilo quantitativo (tempi) sia qualitativo (rilevanza nel contesto aziendale).
20 Cio’ e’ sufficiente ai fini dei rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 citato.
21 Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo.
23. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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