In tema di infortuni sul lavoro la speciale azione di regresso spettante all’INAIL

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10373.

In tema di infortuni sul lavoro la speciale azione di regresso spettante all’INAIL, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10373

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RESPONSABILITA’ CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10075/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
(OMISSIS) S.P.A, gia’ (OMISSIS) S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonche’ da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS) S.P.A, gia’ (OMISSIS) S.p.A;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 582/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/12/2014 R.G.N. 806/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

Che:
con sentenza n. 682 del 22 dicembre 2014, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) srl e di (OMISSIS) nella causazione dell’infortunio occorso il (OMISSIS) a (OMISSIS), il quale era caduto da un soppalco essendo rimasto impigliato ad una rete metallica che aveva gettato sul piano sottostante; a fronte di tale accertamento, la Corte ha condannato i predetti in solido a corrispondere all’INAIL, in via di regresso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 ed 11, la somma di complessivi Euro 295.300,62 da maggiorarsi con interessi legali dalla data di costituzione in mora del 28 agosto 2008 al saldo;
la Corte territoriale ha pure condannato (OMISSIS) spa a tenere indenne la sola societa’ (OMISSIS) s.r.l. relativamente al pagamento della detta somma, compresa entro il massimale assicurativo;
ad avviso della Corte d’appello, la sentenza di primo grado aveva errato nell’escludere la responsabilita’ specifica di (OMISSIS), legale rappresentante della societa’, giacche’ dalla ricostruzione dei fatti relativi all’infortunio era emerso che l’Inail gia’ dal ricorso di primo grado aveva individuato come responsabile della sicurezza il medesimo (OMISSIS), presidente del consiglio di amministrazione della societa’, il quale era stato presente durante l’esecuzione dei lavori ed aveva pure rilevato la pericolosita’ della condotta assunta dal (OMISSIS) e dall’altro operaio nel prelevare i materiali accatastati sul soppalco posto a circa due metri di altezza e privo di protezione, senza tuttavia imporre loro di porre fine a tale condotta e limitandosi ad una lamentela relativa alla cattiva abitudine dei due operai di lavorare in tal modo; peraltro, si trattava di responsabilita’ solidale rispetto a quella della societa’ e la copertura assicurativa valeva nei soli confronti di quest’ultima;
neppure era emersa la condotta abnorme ed imprevedibile dell’infortunato che, secondo il primo giudice, giustificava il riconoscimento del concorso di colpa del medesimo lavoratore;
quanto alla quantificazione degli esborsi dell’Inali recuperabili in via di regresso, la Corte territoriale ha dato atto che la datrice di lavoro non e’ esonerata dalla responsabilita’ civile per l’infortunio sul lavoro nel caso in cui il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio ed il tal caso l’Istituto puo’ ottenere in via di regresso dalle persone civilmente obbligate quanto erogato per indennita’, spese accessorie e quanto corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta all’infortunato che va pure aggiornata se variata nel corso del giudizio;
il danno subito dal (OMISSIS), liquidato secondo le cd. tabelle di Milano e tenuto conto della sua eta’ al momento del sinistro (52 anni) e delle risultanze della c.t.u. espletata, era riferibile ad un danno biologico permanente in misura pari al 55% ed una inabilita’ temporanea complessiva di 220 giorni, di cui 110 con invalidita’ al 100% ed i restanti con invalidita’ al 50%. Per l’invalidita’ temporanea l’Inail aveva corrisposto la somma di Euro 16.660,60, mentre il danno biologico puro, secondo le tabelle di Milano, era pari ad Euro 262.140,02. A titolo di componente di danno non patrimoniale in relazione alla invalidita’ temporanea doveva, poi, aggiungersi la somma di Euro 16.500 (considerato pari a 100 per ogni giornata di inabilita’ assoluta ed a 50 per ogni giorno di inabilita’ parziale al 50%), mentre nessun danno patrimoniale ulteriore da ridotta capacita’ lavorativa specifica era in effetti residuato. Neppure poteva considerarsi, ai fini della cd. capienza, il danno morale che non era stato indennizzato dall’Inail, dovendosi applicare il principio che l’Inail puo’ recuperare gli esborsi relativi ai medesimi titoli in forza dei quali le somme furono erogate dall’Istituto: in definitiva, andavano sommati gli importi relativi al danno biologico permanente puro, al danno biologico da inabilita’ temporanea, al danno patrimoniale da perdita del reddito durante la inabilita’ temporanea, ottenendo la somma di Euro 295.300,62 quale limite di capienza dell’importo rimborsabile all’Istituto;
avverso tale sentenza ricorrono, con separati ricorsi, (OMISSIS) s.r.l., sulla base di quattro motivi, e (OMISSIS) in proprio, sulla base di otto motivi;
resistono con controricorso INAIL e (OMISSIS);
le parti’ hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

Che:
il ricorso proposto da (OMISSIS) si articola sui seguenti motivi: 1) violazione dell’articolo 414 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 27, comma 1, in relazione all’articolo 2043 c.c., in ragione della nullita’ del ricorso introduttivo derivante dalla circostanza che tale ricorso non conteneva la sufficiente allegazione del titolo di specifica responsabilita’ del (OMISSIS), ragione per la quale la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che l’Inail aveva addirittura provato una responsabilita’ personale (necessariamente extra contrattuale) del (OMISSIS); 2) violazione dell’articolo 2043 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ravvisato nel fatto che il soppalco sul quale i lavoratori operavano non costituiva un’area di lavoro, ma la sommita’ di locali posti all’interno del piu’ ampio stabilimento della Societa’ per cui a tale soppalco non poteva collegarsi l’obbligo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 27; 3) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 11, in relazione all’articolo 1227 c.c., comma 1, laddove non era stato riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore che aveva posto in essere una manovra imprudente; 4) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 11 e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, in quanto era stato considerato come voce di danno recuperabile in via di regresso anche il danno biologico da inabilita’ temporanea non coperto dalle prestazioni Inail; 5) violazione degli articolo 132, comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 4, in quanto sin dal primo grado era stata chiamata in garanzia (OMISSIS) che, intervenuta in giudizio, nulla aveva eccepito riguardo alla detta chiamata ed il Tribunale aveva rigettato le domande nei suoi confronti ed in appello erano state ribadite le conclusioni di cui al primo grado e, nonostante cio’, la sentenza impugnata aveva ritenuto che la copertura assicurativa offerta da Groupama non riguardava il (OMISSIS) senza alcuna motivazione sul punto; 6) violazione dell’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 111 Cost., comma 2 e articolo 101 c.p.c., con relativa nullita’ della sentenza in quanto aveva deciso per l’assenza di copertura assicurativa sulla base di una questione rilevabile d’ufficio non previamente indicata alle parti; 7) violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 e dell’articolo 1362 c.c., comma 2, in quanto la polizza assicurativa copriva anche la responsabilita’ civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali nello svolgimento delle proprie mansioni; 8) violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 436 c.p.c., comma 3, laddove il (OMISSIS) era stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della societa’ (OMISSIS) s.p.a. che non aveva mai contestato di dover tenere indenne il ricorrente;
il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. si articola su cinque motivi: 1) violazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 ed 11, in relazione all’articolo 1227 c.c., comma 1, laddove non era stato riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore che aveva posto in essere una manovra imprudente; 2) violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 11 e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, in quanto era stato considerato come voce di danno recuperabile in via di regresso anche il danno biologico da inabilita’ temporanea non coperto dalle prestazioni Inail; 3) violazione dell’articolo 1917 c.c. e o nei sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per non avere la sentenza impugnata posto a carico della societa’ assicuratrice le spese di giudizio liquidate in favore dell’INAIL; 4) violazione o falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., comma 3, ed omessa pronuncia in ragione del fatto che la Corte d’appello aveva omesso di provvedere nel rapporto tra assicurata ed assicuratrice quanto alle spese del giudizio; 5) violazione o falsa applicazione dell’articolo 1917 c.c., comma 2, ed omessa pronuncia, in ragione del fatto che la Corte d’appello aveva omesso di provvedere sulla domanda di condanna di (OMISSIS) al pagamento diretto in favore del danneggiato;
il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) s.r.l., di contenuto coincidente, sono infondati;
correttamente la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il concorso di colpa dell’infortunato giacche’, alla luce della ricostruzione in fatto descritta in sentenza e neanche censurata dai ricorrenti, non era emersa la condotta abnorme che sola puo’ integrare tale concorso;
questa Corte di legittimita’ ha, infatti, affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrita’ fisica del lavoratore, e’ interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non puo’ invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l’incolumita’ nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalita’ dell'”iter” produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l’ordine di eseguire un’incombenza lavorativa pericolosa, determina l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso (Cass. 24798 del 2016; Cass. 11753 del 2018);
il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ infondato; lo stesso non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha interpretato il contenuto del ricorso di primo grado nel senso di una prospettazione della responsabilita’ personale del (OMISSIS) derivante dal concreto esercizio della funzione di soggetto responsabile della sicurezza (evidentemente trattasi di ruolo diverso da quello dell’amministratore), e neanche adeguatamente contrasta la detta interpretazione, nei limiti in cui cio’ potrebbe avvenire in sede di legittimita’, dovendo riaffermarsi il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non e’ censurabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perche’ non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puo’ essere esaminato in sede di legittimita’ soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato e’ ancora consentito dal vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. n. 31546 del 2019), nel caso di specie il ricorrente non spiega i termini di un vizio motivazionale di tal genere ma propugna una diversa interpretazione ed insieme denuncia una nullita’ del ricorso introduttivo che neppure viene riprodotto od allegato;
il secondo motivo e’ pure infondato giacche’ (Cass. n. 12561 del 2017; Cass. 12429 del 2020) la speciale azione di regresso spettante all’INAIL, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 ed 11, e’ esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attivita’ svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio; dunque, anche il ricorrente che operava comunque come responsabile dell’organizzazione produttiva all’interno dell’ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilita’ nell’intero contesto aziendale, senza che si possa ridurre tale ambiente ad alcuni ambienti piuttosto che ad altri;
il quinto, il sesto ed il settimo motivo, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati; la sentenza, seppure laconicamente, ha fornito una motivazione relativamente alla assenza di copertura assicurativa in favore del (OMISSIS) dicendo che il contratto stipulato non riguardava il ricorrente, dunque non e’ nulla per motivazione apparente; il ricorrente non allega al ricorso la polizza assicurativa che invoca e, per lo stralcio che riporta, allude ad una
copertura estesa a favore dei soggetti in relazione di para-subordinazione o di subordinazione con la societa’; tale rapporto, pero’ non e’ stato neanche prospettato in concreto e costituisce fatto del tutto nuovo in ordine al quale, comunque, occorrerebbe fornire prova in quanto le qualita’ di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa societa’ di capitali sono cumulabili purche’ si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed e’ altresi’ necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioe’ dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della societa’ (Cass. 19596 del 2016);
anche l’ottavo motivo del ricorso del (OMISSIS) e’ infondato giacche’ la sentenza impugnata ha regolato le spese secondo soccombenza;
i motivi terzo quarto e quinto del ricorso della societa’ sono infondati in quanto si riferiscono a pretese coperture assicurative relative alle spese sostenute nel giudizio intentato dal danneggiato, ovvero alla richiesta di pagamento dell’indennizzo direttamente in favore del medesimo danneggiato, senza considerare che il presente giudizio e’ esercizio dell’azione di regresso intentata dall’INAIL che e’ azione autonoma espressione dell’interesse pubblico la cui cura e’ assegnata all’Inail ai sensi dell’articolo 38 Cost.;
sono fondati il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il secondo del ricorso della societa’ in quanto in tema di responsabilita’ del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, non copre il danno biologico da inabilita’ temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile e’ solo quello relativo all’inabilita’ permanente. (Cass. 4972 del 2018) ed in tema di danno cd. differenziale, la diversita’ strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ex articolo 13, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacita’ lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo cosi’ ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidita’ temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall’importo-base spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso) (Cass. n. 9112 del 2019);
in definitiva, vanno accolti il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il secondo del ricorso della societa’, rigettati i rimanenti motivi di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per la determinazione della somma da rimborsare all’INAIL in applicazione del principio sopra enunciato, oltre che per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) ed il secondo del ricorso proposto da (OMISSIS) srl., rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa in parte qua la sentenza impugnata rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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